N. 126 ORDINANZA 6 - 16 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento penale - Sentenza pretorile di proscioglimento per
 estinzione del reato per amnistia - Diritto dell'imputato di proporre
 appello ex art. 152, secondo comma, del c.p.p. Esclusione - Norma
 gia' dichiarata costituzionalmente illegittima  sentenza n. 922/1988)
 - Successive declaratorie di manifesta inammissibilita'  ordinanze
 nn. 1137/1988 e 91/1989) Manifesta inammissibilita'.  Cod. proc.
 pen., art. 399, primo comma, come sostituito dall'art. 11 della legge
 31 luglio 1984, n. 400)
(GU n.12 del 22-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 399 del codice
 di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio  1988
 dalla  Sezione  istruttoria  della  Corte  d'appello  di  Trento  nel
 procedimento penale a carico di Volcan Domenico, iscritta al  n.  687
 del  registro  ordinanze  1988  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la  Sezione  istruttoria  della  Corte d'appello di
 Trento,  con  ordinanza  del  20  maggio  1988,  ha   sollevato,   in
 riferimento  agli  artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 399, primo  comma,  del  codice  di  procedura
 penale  (come  sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio
 1984, n. 400), nella parte  in  cui  "esclude  che  l'imputato  possa
 appellare  la sentenza di non doversi procedere per amnistia, ai fini
 e nei limiti di cui all'art. 152 II comma c.p.p.";
    considerato  che  questa  Corte,  con sentenza n. 922 del 1988 (v.
 anche le ordinanze di manifesta inammissibilita' n. 1137 del  1988  e
 n.  91  del 1989), ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale
 dell'art. 399, primo comma, del  codice  di  procedura  penale  (come
 sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400),
 proprio "nella parte in  cui  esclude  il  diritto  dell'imputato  di
 proporre  appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma,
 del codice di procedura penale, avverso la sentenza del  pretore  che
 lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia".
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di
 procedura  penale,  come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge
 31 luglio 1984,  n.  400  (Nuove  norme  sulla  competenza  penale  e
 sull'appello  contro  le  sentenze  del pretore), "nella parte in cui
 esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini  e  nei
 limiti  dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale,
 avverso  la  sentenza  del  pretore  che  lo  abbia  prosciolto   per
 estinzione    del    reato    per    amnistia",    gia'    dichiarato
 costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 922  del
 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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