N. 126 ORDINANZA 6 - 16 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale - Sentenza pretorile di proscioglimento per estinzione del reato per amnistia - Diritto dell'imputato di proporre appello ex art. 152, secondo comma, del c.p.p. Esclusione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 922/1988) - Successive declaratorie di manifesta inammissibilita' ordinanze nn. 1137/1988 e 91/1989) Manifesta inammissibilita'. Cod. proc. pen., art. 399, primo comma, come sostituito dall'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400)(GU n.12 del 22-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 399 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1988 dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento nel procedimento penale a carico di Volcan Domenico, iscritta al n. 687 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Sezione istruttoria della Corte d'appello di Trento, con ordinanza del 20 maggio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 136 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), nella parte in cui "esclude che l'imputato possa appellare la sentenza di non doversi procedere per amnistia, ai fini e nei limiti di cui all'art. 152 II comma c.p.p."; considerato che questa Corte, con sentenza n. 922 del 1988 (v. anche le ordinanze di manifesta inammissibilita' n. 1137 del 1988 e n. 91 del 1989), ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale (come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400), proprio "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia". Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 399, primo comma, del codice di procedura penale, come sostituito ad opera dell'art. 11 della legge 31 luglio 1984, n. 400 (Nuove norme sulla competenza penale e sull'appello contro le sentenze del pretore), "nella parte in cui esclude il diritto dell'imputato di proporre appello, ai fini e nei limiti dell'art. 152, secondo comma, del codice di procedura penale, avverso la sentenza del pretore che lo abbia prosciolto per estinzione del reato per amnistia", gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in tale parte con sentenza n. 922 del 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0277