N. 136 ORDINANZA 6 - 16 marzo 1989

 
 
 Giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato e regione.
 Provincia di Trento - Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto sita in
 Pozza di Fassa e Levico Terme - Tresferimento di due sportelli
 bancari - Autorizzazione - Deliberazione della giunta provinciale n.
 10696 del 23 settembre 1988 - Manifesta inammissibilita'
(GU n.12 del 22-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  promosso  con ricorso del Presidente del Consiglio dei
 ministri notificato il 19 dicembre 1988, depositato in Cancelleria il
 23  dicembre 1988 ed iscritto al n. 33 del registro ricorsi 1988, per
 conflitto di attribuzione sorto  a  seguito  della  deliberazione  n.
 10696  in  data 23 settembre 1988, con la quale la Giunta provinciale
 ha autorizzato il trasferimento di due sportelli bancari della  Cassa
 di Risparmio di Trento e Rovereto.
    Visto l'atto di costituzione della Provincia di Trento;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni
    Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  19 dicembre 1988, il
 Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato  dall'Avvocatura
 dello  Stato,  ha  sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti
 della Provincia autonoma di Trento in seguito alla  deliberazione  n.
 10696  del  23  settembre  1988  con  cui  la  Giunta  provinciale ha
 autorizzato il trasferimento di due sportelli bancari della Cassa  di
 Risparmio di Trento e Rovereto siti in Pozza di Fassa e Levico Terme,
 per violazione degli artt. 5, n. 3, e 11 dello statuto  speciale  per
 il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) in riferimento
 all'art. 2 delle Norme di attuazione in materia di ordinamento  delle
 aziende  di  credito  a carattere regionale (d.P.R. 26 marzo 1977, n.
 234);
      che  nel  giudizio  davanti  alla  Corte  si  e'  costituita  la
 Provincia di Trento, rappresentata dagli  avvocati  Valerio  Onida  e
 Gualtiero   Rueca,  eccependo  l'"inammissibilita'  del  ricorso  per
 mancato rispetto del termine previsto dall'art. 39 della legge n.  87
 del 1953".
    Considerato  che  la  delibera  impugnata  e'  stata comunicata al
 Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, mediante lettera
 raccomandata  con avviso di ricevimento, pervenuta al destinatario il
 18 ottobre 1988;
      che da questa data, certificata dal timbro postale apposto sulla
 cartolina-avviso  di  ricevimento,  deve  calcolarsi  il  termine  di
 sessanta  giorni per produrre ricorso, previsto dall'art. 39, secondo
 comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dovendosi presumere  che  il
 destinatario  della  comunicazione  sia  venuto  a conoscenza del suo
 contenuto nel momento dell'arrivo al suo indirizzo;
      che il termine e' scaduto il 17 dicembre 1988, mentre il ricorso
 in oggetto e' stato notificato  alla  Provincia  il  19  dicembre,  e
 quindi fuori termine.
    Visti  gli  artt.  26  della legge n. 87 del 1953, e 9 delle Norme
 integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta inammissibilita' del ricorso per regolamento
 di competenza indicato  in  epigrafe,  proposto  dal  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri contro la Provincia autonoma di Trento.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: MENGONI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 16 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0287