N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1988

                                 N. 143
      Ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal pretore di Bologna
    nel procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  -  Pensioni  I.N.P.S.  - Maggiorazione del
 trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n.
 336/1970,  esclusi coloro che abbiano usufruito o titolo a fruire dei
 benefici  previsti  dalla  legge  stessa   -   Riconoscimento   della
 maggiorazione  solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva
 al 7 marzo  1968  -  Ingiustificata  disparita'  di  trattamento  dei
 pensionati  in base al mero elemento temporale della decorrenza della
 pensione.
 (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma).
 (Cost., artt. 3 e 38).
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                               IL PRETORE
    Sciogliendo la riserva;
    Considerato  che  l'istanza  avanzata  dal  ricorrente  di vedersi
 riconosciuta dall'I.N.P.S. la maggiorazione  di  cui  alla  legge  n.
 140/1985  sulla  pensione di titolarita' (n. 2837617, cat. IO) trova,
 allo stato, preclusione insuperabile nel secondo  comma  dell'art.  6
 della  legge  stessa  che  esclude  dal  beneficio  coloro  che,  pur
 trovandosi  nelle  condizioni  previste  dalla  legge  n.   336/1970,
 fruiscano  (come  nel  caso) di trattamento con decorrenza successiva
 alla data del 7 marzo 1968;
   Rilevato  che  non  appare  manifestamente  infondato  il dubbio di
 illegittimita' costituzionale della specifica  disposizione  rispetto
 agli  artt.  3,  primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione
 dal  momento  che  non  si  individuano  ragione   e   ragionevolezza
 dell'esclusione  dal beneficio di cui trattasi di una categoria di ex
 combattenti fondata soltanto sull'avvenuta maturazione, prima o  dopo
 una certa data, del diritto al trattamento pensionistico;
    Sottolineato,  infatti,  che  sembra  priva  di pregio l'obiezione
 dell'Istituto  (che  fa  leva  sul  fatto  che  la   norma   discussa
 risulterebbe  connessa  all'art.  6,  primo  comma,  della  legge  n.
 336/1970 istitutiva dei trattamenti di favore per gli ex  combattenti
 nell'ambito  del  pubblico impiego) posto che la legge n. 140/1985 si
 riferisce a tutte le categorie di pensionati;
                                P. Q. M.
    Dichiara  non manifestamente infondata, con riferimento agli artt.
 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,  l'eccezione
 di  illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della
 legge 15 aprile 1985, n. 140;
    Dispone la sospensione del giudizio in corso;
    Ordina    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Ordina  altresi'  che,  a  cura  della  cancelleria,  la  presente
 ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri  e  che  venga  comunicata  al  Presidente  del Senato della
 Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati.
      Bologna, addi' 19 dicembre 1988
                    Il pretore: (firma illeggibile)

 89C0296