N. 143 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 dicembre 1988
N. 143 Ordinanza emessa il 19 dicembre 1988 dal pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Peschieri Bruno e I.N.P.S. Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti di cui alla legge n. 336/1970, esclusi coloro che abbiano usufruito o titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge stessa - Riconoscimento della maggiorazione solo ai titolari di pensione con decorrenza successiva al 7 marzo 1968 - Ingiustificata disparita' di trattamento dei pensionati in base al mero elemento temporale della decorrenza della pensione. (Legge 15 aprile 1985, n. 140, art. 6, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 38).(GU n.13 del 29-3-1989 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva; Considerato che l'istanza avanzata dal ricorrente di vedersi riconosciuta dall'I.N.P.S. la maggiorazione di cui alla legge n. 140/1985 sulla pensione di titolarita' (n. 2837617, cat. IO) trova, allo stato, preclusione insuperabile nel secondo comma dell'art. 6 della legge stessa che esclude dal beneficio coloro che, pur trovandosi nelle condizioni previste dalla legge n. 336/1970, fruiscano (come nel caso) di trattamento con decorrenza successiva alla data del 7 marzo 1968; Rilevato che non appare manifestamente infondato il dubbio di illegittimita' costituzionale della specifica disposizione rispetto agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione dal momento che non si individuano ragione e ragionevolezza dell'esclusione dal beneficio di cui trattasi di una categoria di ex combattenti fondata soltanto sull'avvenuta maturazione, prima o dopo una certa data, del diritto al trattamento pensionistico; Sottolineato, infatti, che sembra priva di pregio l'obiezione dell'Istituto (che fa leva sul fatto che la norma discussa risulterebbe connessa all'art. 6, primo comma, della legge n. 336/1970 istitutiva dei trattamenti di favore per gli ex combattenti nell'ambito del pubblico impiego) posto che la legge n. 140/1985 si riferisce a tutte le categorie di pensionati;
P. Q. M. Dichiara non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, l'eccezione di illegittimita' costituzionale del secondo comma dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140; Dispone la sospensione del giudizio in corso; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina altresi' che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Bologna, addi' 19 dicembre 1988 Il pretore: (firma illeggibile) 89C0296