N. 145 ORDINANZA (Atto di promovimento) 31 gennaio 1989
N. 145 Ordinanza emessa il 31 gennaio 1989 dal pretore di Verona nel procedinento civile vertente tra Borghi Giordano e il prefetto di Verona Modifiche al sistema penale - Violazioni amministrative - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Mancata comparizione dell'opponente all'udienza - Previsto obbligo per il giudice dell'opposizione di convalidare l'ingiunzione anche nella ipotesi in cui risulti documentalmente provata la illegittimita' del provvedimento - Ingiustificata disparita' di trattamento rispetto ad analoghe situazioni processuali - Immotivata compressione del diritto di difesa del cittadino nei confronti di atti illegittimi della p.a. (Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 23, quinto comma). (Cost., artt. 3, 24 e 113).(GU n.13 del 29-3-1989 )
IL PRETORE Rilevato che l'opponente non e' comparso all'udienza nonostante la regolarita' della notifica del decreto di citazione e non ha dedotto alcun legittimo impedimento; Considerato che la fondatezza del ricorso emerge prima facie dall'esame degli atti depositati prima dell'udienza dall'autorita' che ha emesso l'ordinanza ingiunzione, poiche' il verbale di accertamento non e' sottoscritto da nessun pubblico ufficiale e non contiene alcuna menzione, neanche implicita, dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata; Ritenuto che tuttavia l'art. 23, quinto comma, della legge n. 689/1981 impone la convalida dell'ordinanza ingiunzione per effetto della sola mancata comparizione dell'opponente, precludendo al giudice ogni ulteriore esame; OSSERVA IN DIRITTO Non appare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma citata per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. La legge processuale conosce svariate fattispecie in cui derivano conseguenze negative per la parte che non si presenta in udienza, ma nessuna e' cosi' perentoria come quella in esame. Si va dall'ipotesi della legge n. 533/1973, che prevede la mancata comparizione solo quale comportamento valutabile ai fini del decidere, ad ipotesi man mano piu' negative per la parte, come l'art. 662 del c.p.c. (ove pero' l'unica conseguenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale e dottrinale piu' attenta e' l'immediata trasformazione del procedimento speciale in procedimento ordinario, con l'applicazione delle ipotesi di cui all'art. 181 del c.p.c., secondo comma), come l'art. 707 del c.p.c., secondo comma (della cui applicabilita' pero' ormai si dubita, dopo l'entrata in vigore dell'art. 8, settimo comma, della legge n. 74/1987), come l'art. 647 del c.p.c. (ove pero' l'opponente non si e' costituito, mentre nell'ipotesi legislativa in esame l'opponente e' gia' costituito col deposito del ricorso), e soprattutto come l'art. 510 del c.p.p.' norma cui e' evidentemente modellato il quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 e rispetto alla quale sembra poi piu' congruo prospettare un confronto, dato l'innegabile ravvicinamento dell'illecito amministrativo a quello penale operato dalla legge n. 689/1981 con la coerente configurazione di un giudizio di opposizione non lontano dal modello processualpenalistico. Anche pero' il primo comma dell'art. 510 del c.p.p. e' molto meno drastico di quello che sembra, poiche' e' obbligo del pretore penale anche in caso di mancata comparizione dell'opponente, applicare comunque l'art. 152 del c.p.p. e prosciogliere se risulta ictus oculi che l'imputato non e' responsabile o non puo' essere punito (il nuovo codice di procedura penale, poi, non richiede piu' la comparizione personale dell'opponente, eliminando in radice ogni dubbio). A parere di questo pretore, non puo' escludersi una irrazionale disparita' di trattamento e una ingiustificata compressione del diritto di difesa, proprio con riferimento a quanto stabilito per l'opponente a decreto penale: l'analogia trova fondamento nel diritto soggettivo del cittadino di essere sottoposto a misure afflittive (sia penali che amministrative) nei soli casi e modi stabiliti dalla legge e quindi nel favor libertatis che deve animare tutto il diritto punitivo e primeggiare di fronte ad interessi di rango inferiore. Appare quindi legittimo il dubbio di incostituzionalita' del quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981 che impone al giudice dell'opposizione di "convalidare" un provvedimento amministrativo punitivo (ordinanza ingiunzione) se l'opponente o il suo procuratore non compaiono in udienza e non adducono legittimo impedimento, anche nel caso in cui risulti documentalmente la illegittimita' del provvedimento amministrativo stesso, nei limiti dei motivi dedotti nel ricorso dall'interessato o comunque rilevabili d'ufficio. In definitiva: l'ampia discrezionalita' del legislatore nel configurare uno strumento processuale adatto alla particolare materia in cui esso trovera' applicazione, non sembra possa spingersi fino al punto di privilegiare una presunzione di sopravvenuto disinteresse del ricorrente (sorta di invincibile fictio iuris) anche di fronte a una manifesta violazione del principio di legittimita', cui anche la pubblica amministrazione e sottoposta: non sembra infondato, allora il sospetto di una disparita' di trattamento ingiustificata (art. 3 della Costituzione), ovvero di una comprensione eccessiva e senza congruo motivo del diritto di difesa del cittadino di fronte ad atti illegittimi della pubblica amministrazione (artt. 24 e 113 della Costituzione). Non e' superfluo sottolineare che e' precluso al giudice dell'opposizione ovviare alla censura esposta mediante la via interpretativa, essendo per definizione inapplicabile il secondo comma dell'art. 181 del c.p.c. e al contempo mancando, nello schema processuale delineato dalla legge 689/1981, una norma analoga a quella dell'art. 421 del c.p.p., la quale ha consentito facilmente la declaratoria della non punibilita' anche nel caso di mancata comparizione in giudizio dell'opponente a decreto penale.
P. Q. M. Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui impone al giudice dell'opposizione di convalidare l'ordinanza ingiunzione per effetto della sola mancata comparizione dell'opponente alla prima udienza, anche nel caso in cui la legittimita' del provvedimento amministrativo, nei limiti dei motivi addotti o cumunque rilevabili d'ufficio, derivi prima facie dalla documentazione allegata al ricorso ovvero depositata dall'autorita' che ha emesso il provvedimento, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione; Sospende il giudizio; Rimette gli atti alla Corte costituzionale; Dispone la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Verona, addi' 31 gennaio 1989 Il pretore: SIGILLO 89C0298