N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 1988
N. 150 Ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 dal tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Trane Rocco ed altro contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri Sanzioni amministrative - Revisori dei conti dell'Ente ferrovie dello Stato - Decadenza dall'ufficio di sindaco (componente del collegio dei revisori di detto Ente) in conseguenza di cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti Ingiustificata equiparazione, ai fini della decadenza, della cancellazione e della sospensione cautelare dal ruolo dei revisori, attesa la possibilita', nel caso di sospensione che, in seguito al procedimento penale in ragione del quale la stessa e' stata disposta, l'imputato venga assolto con formula piena. (Codice civile, art. 2399, in quanto richiamato dall'art. 12 della legge 17 maggio 1985, n. 210). (Cost., art. 3).(GU n.13 del 29-3-1989 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 170/1988 e n. 171/1988, proposti il primo dall'avv. Rocco Trane il secondo dall'avv. Claudi Emeri, rappresentati e difesi dall'avv. M. Sanino e presso il medesimo elettivamente domiciliati in Roma, viale Parioli n. 180, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero dei trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti del dott. Sergio Amenta rappresentato e difeso dall'avv. F.G. Scoca, per l'annullamento: a) del provvedimento 13 novembre 1987 di decadenza dell'avv. Rocco Trane dalla carica di componente del collegio dei revisori dei conti dell'ente Ferrovie dello Stato e di nomina in sostituzione del dott. S. Amenta (ricorso n. 170/1988); b) del provvedimento medesimo, limitatamente alla nomina del dott. S. Amenta (ricorso n. 171/1988); Visti i ricorsi con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore alla pubblica udienza del 19 ottobre 1988 il consigliere Borea e uditi, altresi', l'avv. Sanino per i ricorrenti l'avv. Scoca per il controinteressato e l'avv. dello Stato Linda per l'amministrazione resistente; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue; F A T T O Con ricorso n. 170/1988 l'avv. Rocco Trane impugna l'atto in epigrafe, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione art. 2401 del cod. civ. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche; difetto di motivazione d'istruttoria, di presupposto, falsita' di causa, sviamento di potere. Illegittimamente e' stato nominato il dott. Amenta al posto del ricorrente, perche' il base all'art. 2401 del cod. civ. si sarebbe dovuto far subentrare il supplente, e cioe' si sarebbe dovuta disporre una sostituzione provvisoria del ricorrente stesso in armonia con quanto dispone l'art. 6 del r.d. n. 228/1937, che parla appunto, in caso di sospensione dal ruolo dei revisori, di sostituzione temporanea. Con pregiudizio del ricorrente si e' quindi nominato il dott. Amenta, dato che resta preclusa la possibilita' di reintegra una volta concluso il procedimento penale: e con palese sviamento; 2) violazione e falsa applicazione artt. 5 e 6 del r.d. n. 228/1937 e art. 2399, secondo comma, del cod. civ. Manifesta incostituzionalita' art. 2399, secondo comma, del cod. civ. in relazione all'art. 3 della Costituzione. In via subordinata si denuncia, ove ritenuto rigidamente da applicare l'art. 2399 del cod. civ., l'incostituzionalita' del medesimo per l'equiparazione, ai fini della decadenza da sindaco, della cancellazione e della sospensione dal ruolo dei revisori dei conti. La cancellazione riguarda gli interdetti, i falliti e gli inabilitati; la sospensione riguarda i soggetti su cui pende un provvedimento penale, e l'art. 6 del r.d. n. 228/1937 prevede la loro sostituzione temporanea: la sospensione, dunque, a differenza della cancellazione, non e' atto disciplinare, bensi' cautelativo. Quindi, l'art. 2399, secondo comma, se non interpretato nel senso di escludere la decadenza in caso di sospensione, e' incostituzionale; 3) violazione e falsa applicazione artt. 5 e 6 del r.d. n. 228/1937 e l'art. 12 della legge n. 210/1985 e art. 2399 del cod. civ. Dal combinato disposto delle norme in rubrica si evince che il procedimento di decadenza dalla nomina di revisore dell'ente Ferrovie e l'atto di sostituzione sono fra loro autonomi e distinti, il primo presuppone il secondo. Nella specie, peraltro manca un autonomo atto di decadenza, essendo questa indicata solo come presupposto dall'atto di sostituzione con il dott. Amenta. Con ricorso n. 171/1988 l'avv. Luigi Emeri, avverso il medesimo provvedimento (seconda parte) deduce: violazione e falsa applicazione artt. 1 e 12 della legge n. 210/1985 e art. 2401 del cod. civ. Eccesso di potere in tutte le figure sintomatiche. In particolare difetto di motivazione, d'istruttoria, di presupposto, falsita' di causa, sviamento di potere. Premesso che in base ai rinvii ex artt. 1, 12, 14 e 17 della legge n. 210/1985 al codice civile, si applicano nella specie le norme di detto codice civile sui collegi sindacali, si osserva che in base all'art. 2401 un caso di decadenza di un sindaco (come nella specie avvenuto per l'avv. Rocco Trane) subentra come effettivo il supplente iscritto nel medesimo ruolo. Nella specie invece si e' nominato un nuovo sindaco non supplente. Dell'avviso del ricorrente e' anche un parere dell'avvocatura (21 maggio 1986, n. 194/37). Con eccesso di potere e sviamento. Si oppone a entrambi i ricorsi il controinteressato dott. Amenta. Nei riguardi dell'avv. Trane si osserva: a) che male si invoca l'art. 2401, fondandosi l'atto impugnato sull'art. 2399; b) che e' logico equiparare sospensione e cancellazione ai fini voluti dall'art. 2399; c) che non occorreva tener distinti i due atti (decadenza e sostituzione). Nei riguardi dell'avv. Emeri si osserva per contro: a) che il ricorso e' inammissibile per difetto d'interesse, essendo l'avv. Emeri solo il quarto dei possibili supplenti; b che l'art. 2401 non e' richiamato dall'art. 12 della legge n. 210/1985; c) che si doveva sostituire in via definitiva l'avv. Trane, con conseguente legittimita' di una nuova nomina, senza che cio' valga apprezzamento negativo nei confronti del ricorrente. Anche la p.a. ha depositato memoria, sostenendo, quanto all'avv. Trane, che questi, una volta decaduto, non ha alcun interesse a contestare il modo di sostituzione, mentre non hanno pregio la denuncia d'incostituzionalita' dell'art. 2399 e la censura sulla mancata distinzione dell'atto impugnato della decadenza dalla sostituzione. Per cio' che riguarda il ricorso Emeri, se ne afferma l'infondatezza posto che l'art. 2401 prevede una nuova nomina, salvo supplenza nelle more di adozione di nuova nomina. Nel corso dell'udienza di discussione del 19 ottobre 1988 le parti costituite hanno ulteriormente sviluppato le proprie difese. D I R I T T O Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 1987, sul presupposto della ritenuta decadenza dell'avv. Rocco Trane dall'incarico di componente il collegio dei revisori dei conti dell'ente Ferrovie dello Stato per essere stato il medesimo (per avvenuta emissione di ordine di cattura a suo carico), con atto del Ministro di grazia e giustizia del 29 ottobre stesso anno sospeso dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, si e' proceduto alla nomina di un nuovo componente effettivo del collegio dei revisori dell'ente suddetto, nella persona del dott. Sergio Amenta. Premesso che nella specie oggetto di contestazione da parte dell'avv. Trane e' soltanto il d.P.C.M. 13 novembre cit., e non anche il presupposto atto di sospensione del Ministro di grazia e giustizia, ritiene il collegio che il d.P.C.M. in questione costituisce corretta applicazione dell'art. 2399 del cod. civ. L'art. 2399, secondo comma, dispone infatti che per i sindaci scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti la cancellazione o la sospensione dal ruolo stesso "e' causa di decadenza dall'ufficio di sindaco" (l'applicabilita' nella specie dell'art. 2399 e' prevista espressamente dall'art. 12 della legge 17 maggio 1985, n. 210, istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato). Legittimamente percio' il Presidente del Consiglio dei Ministri (al quale e' attribuita nella specie dall'art. 12 della legge n. 210/1985 cit., su proposta del Ministro dei trasporti, la competenza in materia che il cod. civ. rimette alle assemblee delle societa' interessate), dato atto della decadenza dall'incarico rivestito in cui e' incorso l'avv. Trane (decadenza che ne consegue automaticamente al verificarsi del presupposto che la prevede, senza necessita' a tal fine di apposita determinazione: cfr. sul punto Cass. civ., sezione prima, 1 aprile 1982, n. 2009), ne ha disposto la sostituzione in via definitiva. Inutilmente percio' l'avv. Trane si oppone all'atto impugnato sul piano della legittimita' ordinaria; sgomberato il campo dal terzo motivo, nel quale si afferma che la disposta nomina del sostituto avrebbe dovuto essere preceduta da un formale atto di decadenza del sostituito (atto viceversa non necessario, come si e' visto, data l'automaticita' della decadenza a seguito della sospensione dal ruolo), non vale sostenere (primo motivo) che la sostituzione avrebbe dovute essere disposta non gia' in via definitiva con un altro membro effettivo, bensi' in via provvisoria con un membro supplente, onde consentire all'interessato la possibilita' di reintegra nella carica (che in base a quanto dispone l'art. 12 della legge n. 210/1985 cit. dura 5 anni) in casi di tempestiva conclusione favorevole del procedimento penale ora pendente. L'art. 2399, secondo comma, appare infatti inequivoco nel prevedere la decadenza, e cioe' l'allontanamento definitivo dalla carica di sindaco, del revisore (anche solo) sospeso dal ruolo: inutilmente percio' il ricorrente tenta di aggirare l'ostacolo richiamando il combinato disposto dell'art. 6 del r.d. 10 febbraio 1937, n. 228 (norme d'attuazione del r.d.-l. 24 luglio 1936 sui sindaci delle societa' commerciali e sui revisori dei conti) e dell'art. 2401 del cod. civ. (casi e modalita' di sostituzione dei sindaci revisori). La prima delle due disposizioni invocate dispone, e' vero, che fino a quando la sospensione dal ruolo (nel caso di emissione di mandato o ordine di cattura) non sia revocata (trattasi cioe' di sospensione tipicamente cautelare), il revisore sospeso viene temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le norme in vigore per i casi di decadenza, ed e' vero altresi' che la seconda, cui rinvia la prima, prevede appunto, in caso di decadenza, il subentro del supplente iscritto nel ruolo dei revisori. Peraltro, quanto alla disposizione del 1937, deve ritenersi che la medesima, in quanto chiaramente incompatibile con la sopravvenuta, in se' compiuta previsione di cui all'art. 2399 del cod. civ. sia stata da quest'ultima superata e travolta. E' vero che l'art. 2399, secondo comma, suddetto costituisce una riscrittura di analoga disposizione gia' contenuta nel cit. r.d.-l. n. 1548/1936, il cui art. 2, ultimo comma, prevedeva appunto che i sindaci scelti nel ruolo dei revisori dei conti decadono dalla carica di sindaco per cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori medesimo; ed e' anche vero che l'ora invocato r.d. n. 228/1937, il quale del detto r.d.-l. n. 1548/1936 costituisce regolamento d'attuazione (vedasi art. 14), prevede due distinte ipotesi di sospensione, quella di cui all'art. 6 gia' vista essendo preceduta da un'altra, di natura, questa volta, sicuramente sanzionatoria in senso proprio, con la precisazione, per quest'ultima (a differenza di quanto visto nell'art. 6 di cui sopra) che "la pena della sospensione (per determinati abusi o mancanze) importa la decadenza dalla carica di sindaco". Senonche', anche ammesso che la detta chiara differenziazione potesse valere come integrazione se non interpretazione della normativa dettata dal r.d.-l. n. 1548/1936, il fatto che il legislatore del 1942 abbia poi trasfuso la norma sulla decadenza dettata nel 1936 nel corpo del codice civile, in tal modo conferendole natura di norma in se' compiuta ed esaustiva, senza alcun riferimento alla distinzione operata in attuazione della norma oggetto di trasfusione tra i due diversi tipi di sospensione dal ruolo, induce a escludere la possibilita' attuale di un utile richiamo alla disposizione di cui al ricordato art. 6 del r.d. n. 228/1937, disposizione ormai da ritenersi, come sopra detto, non piu' in vigore. Quanto poi alla disposizione di cui all'art. 2401 del cod. civ., anche ad ammetterne l'integrale applicabilita' nella specie (la mancanza di un richiamo espresso nella legge n. 210/1985 non appare peraltro di per se' preclusiva, dato che la disposizione stessa si configura come espressione di principi l'ordine generale in materia di funzionamento di organi collegiali, e per di piu' la legge n. 210/1985 tende in via generale a configurare l'organizzazione dell'ente Ferrovie sulla base di modelli privatistici: vedansi ad es., oltre all'art. 12 cit. l'art. 17 che rimanda agli artt. 2403 e segg. sulla formazione del bilancio e l'art. 23 che significativamente rimette al giudice ordinario le controversie di lavoro) va chiarito che la medesima prevede il subentro automatico del supplente soltanto per consentire all'organo di funzionare regolarmente in attesa che l'assemblea, la quale si riunisce di norma una volta l'anno (art. 2364) possa provvedere alla sostituzione stabile del componente cessato con un nuovo componente effettivo, che scade insieme con quelli in carica (salva convocazione di assemblea straordinaria nel caso che i supplenti non bastino a completare il collegio). E poiche' la ratio legis mira evidentemente a garantire in via ottimale il funzionamento dell'organo nella completezza dei suoi membri effettivi (tale non essendo ovviamente il vaso del supplente che subentra provvisoriamente) e' chiaro che nella specie, essendo chiamato a operare in luogo dell'assemblea, che si riunisce una volta all'anno, il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ovviamente siede in permanenza, legittimamente si e' in via immediata proceduto alla nomina di un nuovo membro effettivo in sostituzione di quello (definitivamente) decaduto. La rigorosa ed ineccepibile applicazione che si e' data nella specie all'art. 2399, secondo comma, del cod. civ., tale da comportare in ipotesi il rigetto del ricorso dell'avv. Trane, impone peraltro al collegio di darsi carico della questione di costituzionalita' sollevata dall'interessato nei confronti di tale norma (secondo motivo), sostenendosi al riguardo che la disposta parificazione, ai fini dell'applicazione della misura della decadenza (dalla carica di sindaco-revisore), della cancellazione cosi' come della sospensione (anche cautelare) si porrebbe in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. In effetti la questione posta non appare manifestamente infondata, dato che le due fattispecie accomunate dall'art. 2399 del cod. civ. sembrano troppo radicalmente diverse per poter agevolmente giustificare la disposta parita' di trattamento. Mentre infatti la cancellazione dal ruolo dei revisori e' provvedimento di natura essenzialmente sanzionatoria, in quanto consegue a condanne riportate per reati espressamente previsti (cfr. artt. 2621 e 2641 del cod. civ. cui rinvia l'art. 14 del regio decreto-legge n. 1546/1936 ccit., o anche a fatti che dimostrano difetto di capacita' morale (art. 14 cit.), e comunque trova il suo fondamento nella evidente impossibilita' di mantenere l'iscrizione nel ruolo dei soggetti dichiarati falliti, interdetti o inabilitati (art. 5 del r.d. n. 228/1937), la sospensione ex art. 6 stesso r.d. (puntualmente richiamato nell'atto di sospensione, e certamente tuttora in vigore nella parte in cui, a differenza della disposizione di cui al quarto comma che si e' vista in precedenza, si limita a disciplinare le modalita' di sospensione dal ruolo senza impingere nelle conseguenze di tale sospensione sull'attivita' di sinaco, materia ora esaustivamente disciplinata dall'art. 2399 del cod. civ.) riveste natura, come gia' detto, tipicamente cautelare (a differenza della sospensione ex art. 5), in qunato misura provvisoria ed interinale in attesa dell'esito del procedimento penale in ragione del quale essa e' disposta: con la conseguenza che nulla vieta di ritenere che a conclusione del procedimento penale l'interessato possa aver titolo a una piena restituzione della proprria onorabilita' e quindi alla reintegrazione nel proprio status professionale, previa revoca (dovuta) della sospensione. Non sembra sufficiente osservare che la particolare delicatezza dei compiti che i revisori sindaci sono chiamati a svolgere (l'art. 12 del r.d.-l. n. 1548/1936 richiede agli aspiranti revisori il requisito della "specchiata moralita'" gistificherebbe la severita' dell'art. 2399, secondo comma, tanto piu' - si aggiunge - che la durata temporanea dell'incarico di sindaco non consentirebbe in pratica gradualita' o differenza di trattamento, in vista della preminente esigenza di tutelare l'onorabilita' del collegio e la continuita' della funzione. Invero, un atto di sospensione temporanea dalla carica di sindaco (cosi' come non illogicamente era stato previsto dall'art. 6 del r.d. n. 228/1937 cit.), in luogo della decadenza definitiva, da un lato farebbe salve ugualmente, mediante il ricorso ad una sostituzione analogamente temporanea, l'onorabilita' e la necessita' di funzionamento dell'organo, e, dall'altro potrebbe consentire all'interessato cio' che ora gli viene radicalmente negato, una volta eventualmente accertata giudizialmente la persistenza della propria "specchiata moralita'", e cioe' di essere reintegrato nelle funzioni di sindaco: si pensi ad es. al caso di assoluzione piena nel procedimento penale pendente seguita da revoca della sospensione dal ruolo dei revisori. Non ritiene pertanto il vollegio che sia manifestamente infondato il sospetto che l'art. 2399, secondo comma, del cod. civ., nell'assoggettare ad un'unica indifferenziata disciplina (decadenza dalla carica di sindaco-revisore) due fattispecie oggettivamente diverse quali sono la cancellazione e la sospensione (cautelare dal ruolo dei revisori dei conto, abbia violato il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, il quale non solo vieta discriminazioni arbitrarie in presenza situazioni ragionevolmente da ritenersi uguali, ma altresi' specularmente impone per esigenze inderogabili di logica legislativa, di dettare norme diverse per situazioni diverse. Poiche' la rilevanza della questione appare del tutto evidente, in quanto, risultando infondate le censure di illegittimita' ordinaria, dalla soluzione della medesima in senso positivo ovvero negativo dipende l'esito favorevole o meno del ricorso proposto dall'avv. Trane, il collegio ritiene in conclusione di dover investire la Corte costituzionale della questione suddetta. Con la precisazione che la conseguente sospensione del procedimento riguarda non solo il ricorso dell'avv. Trane del quale si e' sin qui discusso, ma anche quello dell'avv. Claudio Emeri, al primo riunito per evidenti ragioni di connessione: tale ricorso infatti, in quanto l'interessato riveste la carica di membro supplente, e contesta la nomina del dott. Amenta come membro effettivo aspirando per se' alla sostituzione definitiva dell'avv. Trane, potra' essere esaminato soltanto una volta definitivamente accertata la legittimita' della disposta decadenza del detto avv. Trane.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 2399 del cod. civ. per contrasto con l'art. 3 della Costituzione nella parte in cui (secondo comma) prevede la decadenza dall'ufficio di sinaco sia in caso di cancellazione in caso di sospensione dall'albo dei revisori dei conti; Dispone, previa riunione dei ricorsi proposti rispettivamente dall'avv. Rocco Trane (n. 170/1988) e dall'avv. Luigi Emeri (n. 171/1988) la sospensione del presente procedimento; Ordina la trasmissione degli atti, a cura della segreteria della sezione, alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. (Seguono le firme) 89C0303