N. 150 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 1988

                                 N. 150
 Ordinanza  emessa  il  19  ottobre  1988 dal tribunale amministrativo
 regionale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da  Trane  Rocco  ed
 altro contro il Presidente del Consiglio dei Ministri ed altri
 Sanzioni amministrative - Revisori dei conti dell'Ente ferrovie dello
 Stato - Decadenza dall'ufficio di sindaco  (componente  del  collegio
 dei  revisori  di  detto  Ente)  in  conseguenza  di  cancellazione o
 sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti Ingiustificata
 equiparazione,  ai  fini della decadenza, della cancellazione e della
 sospensione cautelare dal ruolo dei revisori, attesa la possibilita',
 nel  caso  di  sospensione  che, in seguito al procedimento penale in
 ragione del quale la  stessa  e'  stata  disposta,  l'imputato  venga
 assolto con formula piena.
 (Codice  civile,  art.  2399, in quanto richiamato dall'art. 12 della
 legge 17 maggio 1985, n. 210).
 (Cost., art. 3).
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi n. 170/1988 e n.
 171/1988,  proposti  il  primo  dall'avv.  Rocco  Trane  il   secondo
 dall'avv.  Claudi Emeri, rappresentati e difesi dall'avv. M. Sanino e
 presso il medesimo elettivamente domiciliati in Roma,  viale  Parioli
 n. 180, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministero
 dei trasporti e l'ente Ferrovie dello Stato  rappresentati  e  difesi
 dall'Avvocatura generale dello Stato e nei confronti del dott. Sergio
 Amenta   rappresentato   e   difeso   dall'avv.   F.G.   Scoca,   per
 l'annullamento:
       a)  del  provvedimento  13 novembre 1987 di decadenza dell'avv.
 Rocco Trane dalla carica di componente del collegio dei revisori  dei
 conti  dell'ente Ferrovie dello Stato e di nomina in sostituzione del
 dott. S. Amenta (ricorso n. 170/1988);
       b)  del  provvedimento  medesimo, limitatamente alla nomina del
 dott. S. Amenta (ricorso n. 171/1988);
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della p.a.;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Nominato  relatore  alla  pubblica  udienza del 19 ottobre 1988 il
 consigliere Borea e uditi, altresi', l'avv. Sanino per  i  ricorrenti
 l'avv.  Scoca per il controinteressato e l'avv. dello Stato Linda per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  ricorso  n.  170/1988  l'avv.  Rocco  Trane impugna l'atto in
 epigrafe, deducendo:
      1)  violazione  e  falsa  applicazione  art.  2401 del cod. civ.
 Eccesso di  potere  in  tutte  le  figure  sintomatiche;  difetto  di
 motivazione   d'istruttoria,   di  presupposto,  falsita'  di  causa,
 sviamento di potere.
    Illegittimamente  e'  stato  nominato il dott. Amenta al posto del
 ricorrente, perche' il base all'art. 2401 del cod.  civ.  si  sarebbe
 dovuto  far  subentrare  il  supplente,  e  cioe'  si  sarebbe dovuta
 disporre  una  sostituzione  provvisoria  del  ricorrente  stesso  in
 armonia  con  quanto dispone l'art. 6 del r.d. n. 228/1937, che parla
 appunto,  in  caso  di  sospensione  dal  ruolo  dei   revisori,   di
 sostituzione  temporanea. Con pregiudizio del ricorrente si e' quindi
 nominato il dott. Amenta, dato che resta preclusa la possibilita'  di
 reintegra  una  volta  concluso  il procedimento penale: e con palese
 sviamento;
      2)  violazione  e  falsa  applicazione  artt.  5 e 6 del r.d. n.
 228/1937  e  art.  2399,  secondo  comma,  del  cod.  civ.  Manifesta
 incostituzionalita'  art.  2399,  secondo  comma,  del  cod.  civ. in
 relazione all'art. 3 della Costituzione.
    In  via  subordinata  si  denuncia,  ove  ritenuto  rigidamente da
 applicare  l'art.  2399  del  cod.  civ.,  l'incostituzionalita'  del
 medesimo  per  l'equiparazione,  ai  fini della decadenza da sindaco,
 della cancellazione e della sospensione dal ruolo  dei  revisori  dei
 conti.  La  cancellazione  riguarda  gli  interdetti, i falliti e gli
 inabilitati; la sospensione riguarda  i  soggetti  su  cui  pende  un
 provvedimento penale, e l'art. 6 del r.d. n. 228/1937 prevede la loro
 sostituzione temporanea: la sospensione, dunque, a  differenza  della
 cancellazione,  non e' atto disciplinare, bensi' cautelativo. Quindi,
 l'art.  2399,  secondo  comma,  se  non  interpretato  nel  senso  di
 escludere la decadenza in caso di sospensione, e' incostituzionale;
      3)  violazione  e  falsa  applicazione  artt.  5 e 6 del r.d. n.
 228/1937 e l'art. 12 della legge n. 210/1985 e  art.  2399  del  cod.
 civ.
    Dal  combinato  disposto  delle  norme in rubrica si evince che il
 procedimento di decadenza dalla nomina di revisore dell'ente Ferrovie
 e  l'atto di sostituzione sono fra loro autonomi e distinti, il primo
 presuppone il secondo. Nella specie, peraltro manca un autonomo  atto
 di decadenza, essendo questa indicata solo come presupposto dall'atto
 di sostituzione con il dott. Amenta.
    Con  ricorso  n.  171/1988 l'avv. Luigi Emeri, avverso il medesimo
 provvedimento (seconda parte) deduce:
      violazione  e  falsa  applicazione  artt.  1 e 12 della legge n.
 210/1985 e art. 2401 del cod. civ. Eccesso  di  potere  in  tutte  le
 figure   sintomatiche.   In   particolare   difetto  di  motivazione,
 d'istruttoria,  di  presupposto,  falsita'  di  causa,  sviamento  di
 potere.
    Premesso che in base ai rinvii ex artt. 1, 12, 14 e 17 della legge
 n. 210/1985 al codice civile, si applicano nella specie le  norme  di
 detto  codice  civile  sui  collegi sindacali, si osserva che in base
 all'art. 2401 un caso di decadenza di un sindaco (come  nella  specie
 avvenuto per l'avv. Rocco Trane) subentra come effettivo il supplente
 iscritto nel medesimo ruolo. Nella specie invece si  e'  nominato  un
 nuovo  sindaco  non supplente. Dell'avviso del ricorrente e' anche un
 parere dell'avvocatura (21 maggio 1986, n. 194/37).  Con  eccesso  di
 potere e sviamento.
    Si  oppone a entrambi i ricorsi il controinteressato dott. Amenta.
 Nei riguardi dell'avv. Trane si osserva:
       a)  che male si invoca l'art. 2401, fondandosi l'atto impugnato
 sull'art. 2399;
       b) che e' logico equiparare sospensione e cancellazione ai fini
 voluti dall'art. 2399;
       c)  che  non  occorreva  tener distinti i due atti (decadenza e
 sostituzione).
    Nei riguardi dell'avv. Emeri si osserva per contro:
       a)  che  il  ricorso  e' inammissibile per difetto d'interesse,
 essendo l'avv. Emeri solo il quarto dei possibili supplenti;
       b che l'art. 2401 non e' richiamato dall'art. 12 della legge n.
 210/1985;
       c) che si doveva sostituire in via definitiva l'avv. Trane, con
 conseguente legittimita' di una nuova nomina, senza  che  cio'  valga
 apprezzamento negativo nei confronti del ricorrente.
    Anche  la  p.a. ha depositato memoria, sostenendo, quanto all'avv.
 Trane, che questi, una volta  decaduto,  non  ha  alcun  interesse  a
 contestare  il  modo  di  sostituzione,  mentre  non  hanno pregio la
 denuncia d'incostituzionalita' dell'art.  2399  e  la  censura  sulla
 mancata   distinzione   dell'atto  impugnato  della  decadenza  dalla
 sostituzione. Per cio' che riguarda il ricorso Emeri, se  ne  afferma
 l'infondatezza  posto che l'art. 2401 prevede una nuova nomina, salvo
 supplenza nelle more di adozione di nuova nomina.
    Nel corso dell'udienza di discussione del 19 ottobre 1988 le parti
 costituite hanno ulteriormente sviluppato le proprie difese.
                             D I R I T T O
    Con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre
 1987, sul presupposto della ritenuta decadenza dell'avv. Rocco  Trane
 dall'incarico  di  componente  il  collegio  dei  revisori  dei conti
 dell'ente Ferrovie dello Stato per  essere  stato  il  medesimo  (per
 avvenuta  emissione  di ordine di cattura a suo carico), con atto del
 Ministro di grazia e giustizia del 29 ottobre stesso anno sospeso dal
 ruolo  dei  revisori ufficiali dei conti, si e' proceduto alla nomina
 di un nuovo componente effettivo del collegio dei revisori  dell'ente
 suddetto, nella persona del dott. Sergio Amenta.
    Premesso  che  nella  specie  oggetto  di  contestazione  da parte
 dell'avv. Trane e' soltanto il d.P.C.M. 13 novembre cit., e non anche
 il   presupposto  atto  di  sospensione  del  Ministro  di  grazia  e
 giustizia,  ritiene  il  collegio  che  il  d.P.C.M.   in   questione
 costituisce corretta applicazione dell'art. 2399 del cod. civ.
    L'art.  2399,  secondo  comma,  dispone  infatti che per i sindaci
 scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti la cancellazione  o
 la  sospensione  dal ruolo stesso "e' causa di decadenza dall'ufficio
 di sindaco" (l'applicabilita' nella specie dell'art. 2399 e' prevista
 espressamente  dall'art.  12  della  legge  17  maggio  1985, n. 210,
 istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato).
    Legittimamente  percio'  il  Presidente del Consiglio dei Ministri
 (al quale e' attribuita nella specie  dall'art.  12  della  legge  n.
 210/1985  cit., su proposta del Ministro dei trasporti, la competenza
 in materia che il cod. civ. rimette  alle  assemblee  delle  societa'
 interessate),  dato  atto  della decadenza dall'incarico rivestito in
 cui  e'   incorso   l'avv.   Trane   (decadenza   che   ne   consegue
 automaticamente  al verificarsi del presupposto che la prevede, senza
 necessita' a tal fine di apposita  determinazione:  cfr.   sul  punto
 Cass.  civ.,  sezione prima, 1› aprile 1982, n. 2009), ne ha disposto
 la sostituzione in via definitiva.
    Inutilmente  percio' l'avv. Trane si oppone all'atto impugnato sul
 piano della legittimita' ordinaria; sgomberato  il  campo  dal  terzo
 motivo,  nel  quale  si  afferma che la disposta nomina del sostituto
 avrebbe dovuto essere preceduta da un formale atto di  decadenza  del
 sostituito  (atto  viceversa  non  necessario, come si e' visto, data
 l'automaticita' della  decadenza  a  seguito  della  sospensione  dal
 ruolo), non vale sostenere (primo motivo) che la sostituzione avrebbe
 dovute essere disposta non gia' in via definitiva con un altro membro
 effettivo,  bensi'  in  via provvisoria con un membro supplente, onde
 consentire all'interessato la possibilita' di reintegra nella  carica
 (che  in base a quanto dispone l'art. 12 della legge n. 210/1985 cit.
 dura 5  anni)  in  casi  di  tempestiva  conclusione  favorevole  del
 procedimento penale ora pendente.
    L'art.   2399,   secondo  comma,  appare  infatti  inequivoco  nel
 prevedere la decadenza, e  cioe'  l'allontanamento  definitivo  dalla
 carica  di  sindaco,  del  revisore  (anche  solo) sospeso dal ruolo:
 inutilmente  percio'  il  ricorrente  tenta  di  aggirare  l'ostacolo
 richiamando  il  combinato  disposto dell'art. 6 del r.d. 10 febbraio
 1937, n. 228 (norme d'attuazione  del  r.d.-l.  24  luglio  1936  sui
 sindaci  delle  societa'  commerciali  e  sui  revisori  dei conti) e
 dell'art. 2401 del cod. civ. (casi e modalita'  di  sostituzione  dei
 sindaci  revisori). La prima delle due disposizioni invocate dispone,
 e' vero, che fino a quando la sospensione  dal  ruolo  (nel  caso  di
 emissione  di mandato o ordine di cattura) non sia revocata (trattasi
 cioe' di sospensione  tipicamente  cautelare),  il  revisore  sospeso
 viene  temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le
 norme in vigore per i casi di decadenza, ed e' vero altresi'  che  la
 seconda,  cui rinvia la prima, prevede appunto, in caso di decadenza,
 il subentro del supplente iscritto nel ruolo dei revisori.
    Peraltro, quanto alla disposizione del 1937, deve ritenersi che la
 medesima, in quanto chiaramente incompatibile con la sopravvenuta, in
 se'  compiuta previsione di cui all'art. 2399 del cod. civ. sia stata
 da quest'ultima superata e travolta. E' vero che l'art. 2399, secondo
 comma,  suddetto  costituisce una riscrittura di analoga disposizione
 gia' contenuta nel cit. r.d.-l. n. 1548/1936, il cui art.  2,  ultimo
 comma,  prevedeva appunto che i sindaci scelti nel ruolo dei revisori
 dei conti decadono  dalla  carica  di  sindaco  per  cancellazione  o
 sospensione  dal  ruolo  dei  revisori medesimo; ed e' anche vero che
 l'ora invocato r.d. n.  228/1937,  il  quale  del  detto  r.d.-l.  n.
 1548/1936  costituisce  regolamento  d'attuazione  (vedasi  art. 14),
 prevede due distinte ipotesi di sospensione, quella di cui all'art. 6
 gia'  vista  essendo  preceduta da un'altra, di natura, questa volta,
 sicuramente sanzionatoria in senso proprio, con la precisazione,  per
 quest'ultima  (a differenza di quanto visto nell'art. 6 di cui sopra)
 che "la pena della sospensione (per  determinati  abusi  o  mancanze)
 importa la decadenza dalla carica di sindaco".
    Senonche',  anche  ammesso  che  la  detta chiara differenziazione
 potesse  valere  come  integrazione  se  non  interpretazione   della
 normativa   dettata  dal  r.d.-l.  n.  1548/1936,  il  fatto  che  il
 legislatore del 1942 abbia poi  trasfuso  la  norma  sulla  decadenza
 dettata   nel   1936  nel  corpo  del  codice  civile,  in  tal  modo
 conferendole natura di norma in  se'  compiuta  ed  esaustiva,  senza
 alcun  riferimento alla distinzione operata in attuazione della norma
 oggetto di trasfusione tra i due  diversi  tipi  di  sospensione  dal
 ruolo,  induce  a  escludere  la  possibilita'  attuale  di  un utile
 richiamo alla disposizione di cui al ricordato art.  6  del  r.d.  n.
 228/1937, disposizione ormai da ritenersi, come sopra detto, non piu'
 in vigore.
    Quanto  poi  alla disposizione di cui all'art. 2401 del cod. civ.,
 anche ad  ammetterne  l'integrale  applicabilita'  nella  specie  (la
 mancanza  di  un richiamo espresso nella legge n. 210/1985 non appare
 peraltro di per se' preclusiva, dato che la  disposizione  stessa  si
 configura  come  espressione di principi l'ordine generale in materia
 di funzionamento di organi collegiali, e per  di  piu'  la  legge  n.
 210/1985   tende  in  via  generale  a  configurare  l'organizzazione
 dell'ente Ferrovie sulla base di  modelli  privatistici:  vedansi  ad
 es.,  oltre  all'art. 12 cit. l'art. 17 che rimanda agli artt. 2403 e
 segg.   sulla   formazione   del   bilancio   e   l'art.    23    che
 significativamente  rimette  al  giudice ordinario le controversie di
 lavoro) va chiarito che la medesima prevede  il  subentro  automatico
 del  supplente  soltanto  per  consentire  all'organo  di  funzionare
 regolarmente in attesa che l'assemblea, la quale si riunisce di norma
 una  volta  l'anno  (art.  2364)  possa  provvedere alla sostituzione
 stabile del componente cessato con un nuovo componente effettivo, che
 scade  insieme  con quelli in carica (salva convocazione di assemblea
 straordinaria nel caso che i supplenti non bastino  a  completare  il
 collegio). E poiche' la ratio legis mira evidentemente a garantire in
 via ottimale il funzionamento dell'organo nella completezza dei  suoi
 membri  effettivi  (tale non essendo ovviamente il vaso del supplente
 che subentra provvisoriamente) e' chiaro che  nella  specie,  essendo
 chiamato a operare in luogo dell'assemblea, che si riunisce una volta
 all'anno, il Presidente del Consiglio dei  Ministri,  che  ovviamente
 siede  in permanenza, legittimamente si e' in via immediata proceduto
 alla nomina di un nuovo membro effettivo in  sostituzione  di  quello
 (definitivamente) decaduto.
    La  rigorosa  ed  ineccepibile  applicazione  che si e' data nella
 specie  all'art.  2399,  secondo  comma,  del  cod.  civ.,  tale   da
 comportare  in ipotesi il rigetto del ricorso dell'avv. Trane, impone
 peraltro  al  collegio   di   darsi   carico   della   questione   di
 costituzionalita'  sollevata  dall'interessato  nei confronti di tale
 norma (secondo motivo), sostenendosi  al  riguardo  che  la  disposta
 parificazione, ai fini dell'applicazione della misura della decadenza
 (dalla carica di sindaco-revisore), della  cancellazione  cosi'  come
 della  sospensione  (anche  cautelare)  si  porrebbe in contrasto con
 l'art. 3 della Costituzione.
    In effetti la questione posta non appare manifestamente infondata,
 dato che le due fattispecie accomunate dall'art. 2399 del  cod.  civ.
 sembrano   troppo   radicalmente   diverse   per   poter  agevolmente
 giustificare la disposta parita' di trattamento.
    Mentre   infatti  la  cancellazione  dal  ruolo  dei  revisori  e'
 provvedimento  di  natura  essenzialmente  sanzionatoria,  in  quanto
 consegue  a condanne riportate per reati espressamente previsti (cfr.
 artt. 2621 e 2641 del cod.  civ.  cui  rinvia  l'art.  14  del  regio
 decreto-legge  n.  1546/1936  ccit.,  o  anche a fatti che dimostrano
 difetto di capacita' morale (art. 14 cit.), e comunque trova  il  suo
 fondamento  nella  evidente  impossibilita' di mantenere l'iscrizione
 nel ruolo dei soggetti dichiarati falliti, interdetti  o  inabilitati
 (art.  5  del r.d. n. 228/1937), la sospensione ex art. 6 stesso r.d.
 (puntualmente  richiamato  nell'atto  di  sospensione,  e  certamente
 tuttora in vigore nella parte in cui, a differenza della disposizione
 di cui al quarto comma che si e' vista in  precedenza,  si  limita  a
 disciplinare  le  modalita'  di sospensione dal ruolo senza impingere
 nelle conseguenze  di  tale  sospensione  sull'attivita'  di  sinaco,
 materia ora esaustivamente disciplinata dall'art. 2399 del cod. civ.)
 riveste natura, come gia' detto, tipicamente cautelare (a  differenza
 della  sospensione  ex  art.  5),  in  qunato  misura  provvisoria ed
 interinale in attesa dell'esito del procedimento  penale  in  ragione
 del  quale  essa  e'  disposta: con la conseguenza che nulla vieta di
 ritenere che a  conclusione  del  procedimento  penale  l'interessato
 possa   aver   titolo   a   una  piena  restituzione  della  proprria
 onorabilita'  e  quindi  alla  reintegrazione  nel   proprio   status
 professionale, previa revoca (dovuta) della sospensione.
    Non  sembra  sufficiente  osservare che la particolare delicatezza
 dei compiti che i revisori sindaci sono chiamati a  svolgere  (l'art.
 12  del  r.d.-l.  n.  1548/1936  richiede  agli aspiranti revisori il
 requisito della "specchiata moralita'" gistificherebbe  la  severita'
 dell'art.  2399,  secondo  comma,  tanto  piu' - si aggiunge - che la
 durata temporanea  dell'incarico  di  sindaco  non  consentirebbe  in
 pratica  gradualita'  o  differenza  di  trattamento,  in vista della
 preminente esigenza di tutelare  l'onorabilita'  del  collegio  e  la
 continuita' della funzione. Invero, un atto di sospensione temporanea
 dalla carica di sindaco  (cosi'  come  non  illogicamente  era  stato
 previsto  dall'art.  6  del  r.d.  n.  228/1937 cit.), in luogo della
 decadenza definitiva, da un lato farebbe salve  ugualmente,  mediante
 il    ricorso    ad   una   sostituzione   analogamente   temporanea,
 l'onorabilita' e  la  necessita'  di  funzionamento  dell'organo,  e,
 dall'altro potrebbe consentire all'interessato cio' che ora gli viene
 radicalmente negato, una volta eventualmente accertata giudizialmente
 la  persistenza  della  propria  "specchiata  moralita'",  e cioe' di
 essere reintegrato nelle funzioni di sindaco: si pensi ad es. al caso
 di  assoluzione  piena  nel  procedimento  penale pendente seguita da
 revoca della sospensione dal ruolo dei revisori.
    Non  ritiene pertanto il vollegio che sia manifestamente infondato
 il  sospetto  che  l'art.  2399,  secondo  comma,  del   cod.   civ.,
 nell'assoggettare  ad  un'unica indifferenziata disciplina (decadenza
 dalla carica  di  sindaco-revisore)  due  fattispecie  oggettivamente
 diverse  quali  sono la cancellazione e la sospensione (cautelare dal
 ruolo  dei  revisori  dei  conto,  abbia  violato  il  principio   di
 uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione, il quale non solo
 vieta   discriminazioni    arbitrarie    in    presenza    situazioni
 ragionevolmente da ritenersi uguali, ma altresi' specularmente impone
 per esigenze inderogabili di logica  legislativa,  di  dettare  norme
 diverse per situazioni diverse.
    Poiche' la rilevanza della questione appare del tutto evidente, in
 quanto, risultando infondate le censure di illegittimita'  ordinaria,
 dalla  soluzione  della  medesima  in  senso positivo ovvero negativo
 dipende l'esito favorevole o  meno  del  ricorso  proposto  dall'avv.
 Trane, il collegio ritiene in conclusione di dover investire la Corte
 costituzionale della questione suddetta.
    Con   la   precisazione   che   la   conseguente  sospensione  del
 procedimento riguarda non solo il ricorso dell'avv. Trane  del  quale
 si  e'  sin qui discusso, ma anche quello dell'avv. Claudio Emeri, al
 primo riunito per  evidenti  ragioni  di  connessione:  tale  ricorso
 infatti,   in  quanto  l'interessato  riveste  la  carica  di  membro
 supplente,  e  contesta  la  nomina  del  dott.  Amenta  come  membro
 effettivo  aspirando  per  se' alla sostituzione definitiva dell'avv.
 Trane, potra' essere esaminato  soltanto  una  volta  definitivamente
 accertata  la  legittimita'  della  disposta decadenza del detto avv.
 Trane.
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 2399 del  cod.  civ.  per  contrasto  con
 l'art.  3  della  Costituzione  nella  parte  in  cui (secondo comma)
 prevede  la  decadenza  dall'ufficio  di  sinaco  sia  in   caso   di
 cancellazione  in  caso  di  sospensione  dall'albo  dei revisori dei
 conti;
    Dispone,  previa  riunione  dei  ricorsi  proposti rispettivamente
 dall'avv. Rocco Trane (n.  170/1988)  e  dall'avv.  Luigi  Emeri  (n.
 171/1988) la sospensione del presente procedimento;
    Ordina  la  trasmissione degli atti, a cura della segreteria della
 sezione,  alla  Corte  costituzionale,  nonche'  la  notifica   della
 presente  ordinanza alle parti in causa e al Presidente del Consiglio
 dei Ministri e la comunicazione della medesima  ai  Presidenti  delle
 due Camere del Parlamento.
                           (Seguono le firme)

 89C0303