N. 160 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 dicembre 1988

                                 N. 160
      Ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal pretore di Grosseto
   nel procedimento civile vertente tra Diani Raffaello e l'I.N.P.S.
 Previdenza   e   assistenza   -   Pensioni  I.N.P.S.  -  Pensione  di
 riversibilita'  a  carico  della  gestione  speciale  commercianti  -
 Esclusione  dell'integrazione al minimo per i titolari di pensione di
 invalidita' a carico della stessa  gestione  speciale  Ingiustificata
 disparita' di trattamento tra titolari di pensione diretta e titolari
 di pensione di riversibilita'.
 (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 5-4-1989 )
                               IL PRETORE
    Rilevato  che il ricorrente, titolare di pensione di invalidita' a
 carico  dell'assicurazione  generale  obbligatoria  (con   decorrenza
 maggio   1972),   integrata   al   trattamento   minimo,   chiede  il
 riconoscimento del dirittto all'integrazione  anche  in  ordine  alla
 pensione   di   reversibilita'   a  carico  della  gestione  speciale
 commercianti, di cui fruisce a decorrere dal novembre 1971;
      che  a  sostegno  della  domanda  invoca la sentenza n. 314/1985
 della Corte costituzionale;
      che  l'I.N.P.S.  si  oppone  alla  domanda, deducendo che ne' la
 sentenza n. 314/1985 ne' la successiva  sentenza  n.  184/1988  della
 Corte costituzionale consentono l'integrazione richiesta;
    Ritenuto che le deduzioni dell'I.N.P.S. sono esatte;
      che,  infatti  l'art.  19  della  legge  22 luglio 1966, n. 613,
 statuisce che non spetta  l'integrazione  al  minimo  "a  coloro  che
 percepiscono  altre  pensioni  a  carico  dell'assicurazione generale
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i  superstiti  e  di
 altre  forme  di  previdenza  sostitutiva  o che hanno dato titolo ad
 esclusione od esonero dall'assicurazione predetta, ovvero a carico di
 altre assicurazioni obbligatorie per pensioni in favore di lavoratori
 autonomi, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato  fruisca  di
 un trattamento complessivo superiore al minimo anzidetto";
      che  l'articolo  citato e' stato peraltro dichiarato illegittimo
 dalla Corte costituzionale nella parte in cui esclude per i  titolari
 di  pensione  diretta statale l'integrazione al minimo della pensione
 di invalidita' erogata dalla gestione speciale commercianti,  qualora
 per  effetto  del cumulo sia superato il trattamento minimo garantito
 (sentenza n. 102/1982), nonche' nella diversa  ipotesi  in  cui  tale
 integrazione  e'  esclusa  sulla  pensione di vecchiaia erogata dalla
 gestione speciale commercianti per i titolari di pensione  diretta  a
 carico  dello  Stato,  delle  Ferrovie  dello  Stato,  della Cassa di
 previdenza  degli  enti  locali  e  di  altri  trattamenti  a  carico
 dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 188/1988);
    Ritenuto che lo stesso contrasto con l'art. 3 della Costituzione e
 che le medesime argomentazioni poste dalla Corte a  fondamento  delle
 ricordate  decisioni (e di altre emesse nel dichiarato intento di far
 venir meno, fino alla data di entrata in vigore dell'art. 6 del d.-l.
 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
 11 novembre 1983, n. 638, ogni  ostacolo  alla  titolarita'  di  piu'
 pensioni   tutte   integrate   al   minimo)  sussistono  anche  nella
 fattispecie in esame, atteso che appare irragionevole escludere, fino
 al  1› ottobre 1983 (data di decorrenza della nuova disciplina di cui
 al  d.-l.  n.  463/1983,  convertito  nella   legge   n.   638/1983),
 l'integrazione   delle   pensioni  di  reversibilita'  erogate  dalla
 gestione speciale commercianti per coloro che,  come  il  ricorrente,
 sono  titolari di pensione di invalidita' a carico dell'assicurazione
 generale obbligatoria quando, invece, la  richiesta  integrazione  e'
 stata   riconosciuta,  nonostante  il  cumulo,  per  le  pensioni  di
 invalidita' e le pensioni di vecchiaia erogate dallo stesso fondo, ed
 e'  costante  giurisprudenza  della  Corte costituzionale l'escludere
 ogni  differenza  di  tutela  fra  titolari  di  pensioni  dirette  e
 percettori di trattamenti di reversibilita' (sentenze n. 34/1981 e n.
 184/1988);
    Ritenute  pertanto  la  non  manifesta infondatezza e la rilevanza
 della questione, atteso che dalla decisione su di essa dipendera'  la
 sorte  della  richiesta  di  integrazione  fino  al 30 settembre 1983
 (mentre dal 1› ottobre 1983 la fattispecie e' regolata  dall'art.  6,
 terzo  comma,  del  d.-l.  n.  463/1983,  convertito  nella  legge n.
 638/1983);
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della  legge
 22  luglio  1966, n. 613, in relazione all'art. 3 della Costituzione,
 nella parte in cui esclude  il  diritto  all'integrazione  al  minimo
 della   pensione   di   reversibilita'  erogata  dal  fondo  speciale
 commercianti, per chi sia gia' titolare di pensione di invalidita'  a
 carico dell'assicurazione generale obbligatoria, qualora, per effetto
 del cumulo, sia superato il trattamento minimo garantito;
    Dispone  la  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale e
 sospende il giudizio in corso;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
                         Il pretore: CELENTANO

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