N. 137 SENTENZA 8 - 21 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Infortuni sul lavoro e malattie professionali - Ballerini e
 tersicorei addetti all'allestimento, alla prova o all'esecuzione  di
 pubblici spettacoli - Infortuni sul lavoro - Obbligo
 dell'assicurazione - Omessa previsione - Illegittimita'
 costituzionale parziale.  D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 1,
 terzo comma, n. 27, in relazione all'art. 4, n. 1, dello stesso
 d.P.R.).  Cost., artt. 3 e 38)
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 1 e 4 del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 27  gennaio
 1988  dal  Pretore  di  Firenze  nel procedimento civile vertente tra
 Bindelli Laura e l'Ente autonomo teatro comunale ed altro iscritta al
 n.  417  del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n.  39,  prima  serie  speciale  dell'anno
 1988;
    Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.A.I.L. nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1988  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'avv.  Vittorio  Lai  per  l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello
 Stato  Pier  Giorgio  Ferri  per  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel giudizio promosso da Bindelli Laura, tersicorea di fila
 presso il corpo di  ballo  del  Maggio  Musicale  Fiorentino,  contro
 l'Ente  autonomo Teatro Comunale di Firenze e contro l'I.N.A.I.L., al
 fine  di  ottenere  la  condanna  dell'Ente  ad  assicurarla   presso
 l'Istituto,  e  di  quest'ultimo  a  corrisponderle  la  rendita  per
 l'inabilita' permanente  derivatale  da  un  infortunio  verificatosi
 durante la preparazione di uno spettacolo, il Pretore di Firenze, con
 ordinanza emessa il 27 gennaio 1988, ha sollevato d'ufficio questione
 di  legittimita'  costituzionale,  in  riferimento  agli artt. 3, 35,
 comma primo, e 38, commi primo e secondo, Cost., degli artt.  1  e  4
 del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124 (T.U. delle disposizioni per
 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
 malattie   professionali),   nella   parte   in   cui  non  prevedono
 l'obbligatorieta' dell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro
 a favore dei ballerini e tersicorei.
    Osserva    l'ordinanza    che    tra    i    soggetti   ricompresi
 nell'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro  non  figurano  i
 ballerini  e  tersicorei, poiche' trattasi di lavoratori non addetti,
 ne' in via permanente ne' in via transitoria, a macchine,  apparecchi
 e  impianti,  ovvero  occupati  in opifici e ambienti organizzati per
 lavorazioni che comportino l'impiego di tali  macchine  o  apparecchi
 (art. 1, commi primo e secondo, d.P.R. n. 1124 del 1965), ne' addetti
 ai lavori di allestimento, prova o esecuzione di pubblici spettacoli,
 essendo  queste  attivita'  protette  in  quanto  comportino comunque
 l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti ovvero  in  quanto
 siano comunque collegate, anche spazialmente, con ambienti in cui gli
 attrezzi suddetti trovano utilizzazione, come  si  evince  dai  commi
 quarto   e   quinto  dell'art.  1  cit.  nonche',  sopratutto,  dalla
 esclusione dall'assicurazione contro gli  infortuni,  prevista  dallo
 stesso  art.  1,  al n. 27, delle persone "addette ai servizi di sala
 dei locali cinematografici e teatrali",  persone,  queste,  le  quali
 evidentemente   sono   state  escluse  dall'obbligo  assicurativo  in
 considerazione del fatto che, di norma, la loro attivita'  lavorativa
 non  implica  l'uso  di  strumenti  o  apparecchi  pericolosi  ne' la
 permanenza in locali in cui questi ultimi vengono utilizzati.
    I  lavoratori  svolgenti  mansioni  di  ballerini e tersicorei non
 possono  neppure  farsi  rientrare   tra   coloro   che,   ricompresi
 nell'assicurazione,  svolgono  "in  modo  permanente  o avventizio...
 opera manuale retribuita" (ex art. 4, comma primo, n.  1,  d.P.R.  n.
 1124  del  1965), essendo la loro attivita' caratterizzata si' da una
 notevole gestualita',  ma  che  si  inquadra  non  nell'ambito  della
 manualita'  pura e semplice, che di regola comporta l'uso di attrezzi
 e strumenti necessari per l'esecuzione del lavoro,  quanto  piuttosto
 nell'ambito  delle manifestazioni artistiche, essendo indubbio che il
 movimento del corpo e,  dunque,  i  gesti  delle  mani  e  dei  piedi
 costituiscono,  nell'attivita'  dei  lavoratori  in questione, non un
 mezzo per l'esecuzione di una attivita'  di  lavoro,  ma  l'attivita'
 lavorativa stessa.
    Neppure  puo'  trovare  applicazione  il  disposto del sesto comma
 dell'art. 1 citato, che considera addette ai lavori di cui ai nn.  da
 1  a  28 dello stesso articolo e, percio', soggette all'assicurazione
 de qua, le persone le quali, nelle condizioni previste  dall'art.  4,
 sono   comunque  occupate  dal  datore  di  lavoro  anche  in  lavori
 complementari o sussidiari, stante la gia'  detta  impossibilita'  di
 ricomprendere tra le persone assicurate di cui all'art. 4 i ballerini
 e tersicorei, nonche' l'illogicita' di considerare la loro  attivita'
 come  complementare  o  sussidiaria  rispetto  a  quella  sicuramente
 assicurabile, prestata da altri lavoratori (ad es. gli  elettricisti)
 per  l'allestimento,  la prova o l'esecuzione di pubblici spettacoli,
 dovendosi,  al  contrario,  ritenere  che   il   rapporto   attivita'
 principale - attivita' complementare si risolva in maniera inversa.
    In  conclusione,  ad  avviso  del  giudice  a  quo i lavoratori in
 questione non risultano assicurabili, per l'attivita' da loro svolta,
 contro  gli  infortuni  sul  lavoro,  ma  tale discriminazione appare
 lesiva del princi'pio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., posto
 che  gli  artt.  1  e  4  del  d.P.R.  n. 1124 del 1965 finiscono per
 disciplinare situazioni sostanzialmente identiche in modo  differente
 e cio' senza alcuna apprezzabile giustificazione, non essendo dato di
 comprendere il motivo per il quale  la  tutela  assicurativa  de  qua
 debba essere apprestata soltanto a favore dei lavoratori che prestino
 attivita'  manuale  in  senso  stretto  o  utilizzino   strumenti   o
 apparecchi  per  l'allestimento,  la prova o l'esecuzione di pubblici
 spettacoli, e non anche a favore di quegli altri lavoratori, quali  i
 ballerini  e  i  tersicorei,  che,  per  il  medesimo  fine, prestino
 un'attivita', non manuale, ma tipicamente gestuale e  tale  da  poter
 dar  luogo  ad  infortuni  non meno apprezzabili di quelli in ipotesi
 accadibili ai primi.
    Gli   stessi   artt.   1   e  4,  nella  parte  in  cui  escludono
 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni per i  ballerini  e
 tersicorei,  sembrano  altresi'  in  contrasto  con gli artt. 35 e 38
 Cost.,  poiche'  eludono  il  preciso  compito  della  Repubblica  di
 tutelare  il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" (art. 35,
 comma primo, Cost.) e privano i lavoratori  in  questione  dei  mezzi
 necessari  per  far  fronte, in caso di inabilita' o infortunio, alle
 loro esigenze di vita (art. 38, commi primo e secondo, Cost.).
    2.  -  Si  e'  costituito  innanzi  a  questa  Corte l'I.N.A.I.L.,
 contestando la fondatezza della questione.
    Osserva  l'Istituto  che  l'attivita'  dei  ballerini  si  esplica
 secondo  modalita'  che  legittimamente  la  collocano  al  di  fuori
 dell'area  della  protezione  garantita  dal d.P.R. n. 1124 del 1965,
 sicche' non appare violato l'art. 3 Cost.
    Ne'  sembrano  lesi  gli  artt.  35  e  38  Cost. alla stregua dei
 princi'pi enunciati dalla Corte con le sentenze n. 22 del 1967, n.134
 del 1971, n. 80 del 1971.
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato dall'Avvocatura dello Stato,  eccependo  l'infondatezza
 della questione.
    Osserva  l'Avvocatura  dello Stato che proprio dall'analisi svolta
 dal giudice a quo risulta che  la  non  inclusione  dei  ballerini  e
 tersicorei  tra  i lavoratori che fruiscono dell'assicurazione contro
 gli infortuni non dipende da una limitazione a carattere riduttivo di
 quella  che sarebbe la naturale area di applicazione della protezione
 assicurativa.
    Non   essendo  quindi  ravvisabili,  nella  denunciata  esclusione
 dall'assicurazione,  profili  di  irrazionalita'  o   di   obbiettiva
 ingiustificabilita',  mancano  i presupposti per denunciare, a carico
 dei ballerini e tersicorei, una discriminazione contrastante  con  il
 princi'pio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.
    D'altra  parte,  il  rilievo  su cui fa perno l'argomentazione del
 giudice remittente, per cui l'attivita' gestuale tipica dei  suddetti
 lavoratori  e'  tale  da  poter  dar  luogo  ad  infortuni  non  meno
 apprezzabili di quelli accadibili ai prestatori di attivita' manuale,
 si  risolve,  a  ben  vedere,  in  un apprezzamento circa il grado di
 pericolosita' e di rischio di infortunio che esula dalla verifica  di
 legittimita'  costituzionale  della  legge, rientrando pienamente nel
 merito delle valutazioni che competono al legislatore nell'effettuare
 la  scelta di attuazione dei princi'pi dettati dall'art. 38 Cost. per
 quanto  attiene  alla  necessita'  di  una  protezione   assicurativa
 specifica contro gli infortuni sul lavoro.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Sono  impugnati  innanzi a questa Corte gli artt. 1 e 4 del
 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico  delle  disposizioni  per
 l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul lavoro e le
 malattie  professionali),  nella   parte   in   cui   non   prevedono
 l'obbligatorieta'  dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
 a favore dei ballerini e tersicorei.
   Tali  lavoratori dello spettacolo, infatti, ad avviso del giudice a
 quo:
       a)  non  rientrano  nella previsione dell'art. 1, commi primo e
 secondo, poiche' essi non sono addetti, ne' in via permanente ne'  in
 via  transitoria,  a macchine, apparecchi e impianti, ne' occupati in
 opifici  o  ambienti  organizzati  per  lavorazioni  che   comportino
 l'impiego  di  macchine  o  apparecchi,  ne'  addetti  alla  vendita,
 presentazione pratica, o esperimento di dette macchine, apparecchi  o
 impianti;   b)   non  sono  ricompresi  nell'ambito  di  applicazione
 dell'art. 1,  comma  terzo,  numero  27,  poiche'  le  attivita'  ivi
 contemplate    sono    protette   in   quanto   comportino   comunque
 l'utilizzazione di macchine, apparecchi o impianti, ovvero in  quanto
 siano  comunque collegate, anche parzialmente, con ambienti in cui le
 attrezzature suddette trovano utilizzazione; c) sono comunque esclusi
 dall'obbligo   assicurativo   per  difetto  della  condizione,  posta
 dall'art. 4, della prestazione di  "opera  manuale  retribuita",  dal
 momento  che  la  loro  attivita',  pur  caratterizzata  da  notevole
 gestualita', non si inquadra nell'ambito della  manualita'  in  senso
 proprio,  che  comporta l'uso di attrezzi e strumenti, ma rappresenta
 di per se' esplicazione di attivita' lavorativa.
    Ma  siffatta  esclusione,  sempre  ad  avviso  del  giudice a quo,
 sarebbe lesiva di vari precetti costituzionali, e precisamente:
      a)  dell'art.  3  della Costituzione, apparendo i ballerini ed i
 tersicorei ingiustificatamente discriminati  rispetto  ai  prestatori
 d'opera  manuale, a favore dei quali soltanto e' apprestata la tutela
 antinfortunistica, nonostante  che  l'attivita'  dei  primi,  per  la
 spiccata  gestualita' che la contraddistingue, sia tale da esporli ad
 infortuni non diversamente da quanto  accade  per  i  lavoratori  che
 prestino opera manuale in senso stretto;
      b)  degli  artt.  35  e  38  della Costituzione, derivando dalla
 mancata previsione dell'obbligo assicurativo l'elusione del  precetto
 di  tutela  del  lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni", e la
 sottrazione, ai lavoratori in questione, dei mezzi necessari per  far
 fronte, in caso di infortunio, alle loro esigenze di vita.
    2. - La questione e' fondata.
    In  effetti  l'insussistenza,  per  i  ballerini  e  i tersicorei,
 dell'obbligo dell'assicurazione contro  gli  infortuni  discende  dal
 combinato  disposto degli artt. 1, comma terzo, numero 27, e 4, comma
 primo, numero 1, del d.P.R. n. 1124 del 1965.
    La  prima delle citate disposizioni, infatti, prevede una serie di
 attivita' lavorative (elencate in 28 numeri) per  le  quali  sussiste
 l'obbligo assicurativo, anche indipendentemente dalla circostanza che
 esse vengano eseguite con macchine,  apparecchi  o  impianti  ("anche
 quando  non  ricorrano  le  ipotesi  di cui ai commi precedenti"), in
 ragione di una presunzione legislativa di pericolosita', e  comprende
 tra  queste  le  attivita'  di  allestimento,  prova od esecuzione di
 pubblici spettacoli (numero 27).
    La  stessa  disposizione, tuttavia, stabilisce che l'assicurazione
 e' obbligatoria solo per le persone che siano addette alle  attivita'
 in  essa considerate "nelle condizioni previste dal presente titolo".
 E tra tali condizioni rientra quella enunciata dal successivo art. 4,
 comma   primo,   numero   1,   in   base   al  quale  "sono  compresi
 nell'assicurazione: 1) coloro che in  modo  permanente  o  avventizio
 prestano  alle  dipendenze  e sotto la direzione altrui opera manuale
 retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione".
    Orbene,  se  per  "opera  manuale"  deve  intendersi - come sembra
 corretto   intendere,   pur   con   le   estensioni   operate   dalla
 giurisprudenza   -   l'impiego   di   attivita'   fisica  diretto  al
 raggiungimento di un ulteriore  risultato,  ne  deriva  che  in  tale
 nozione non e' compresa l'ipotesi di una attivita' fisica che integri
 essa stessa un risultato produttivo, come  appunto  accade  per  quei
 lavoratori  dello  spettacolo,  i  quali,  attraverso il muoversi, il
 gestire, il parlare, il cantare  e  addirittura  il  semplice  essere
 fisicamente presenti, diano vita ad uno spettacolo.
    Va   peraltro   rilevato  che  la  limitatezza  della  definizione
 dell'"opera manuale" desumibile dalla legge appare un  residuo  della
 concezione  originaria  dell'assicurazione  contro  gli infortuni sul
 lavoro come  volta  a  proteggere  gli  operai  addetti  a  macchine,
 apparecchi  o  impianti, in quanto particolarmente esposti al rischio
 nascente dai suindicati strumenti. Ma in un  contesto  normativo  nel
 quale  e'  gia'  ammessa,  sia pure in via di eccezione e per ipotesi
 tassativamente determinate (art. 1, comma terzo, numeri da 1  a  28),
 una esposizione a rischio assicurabile anche al di fuori dell'impiego
 delle macchine,  la  limitatezza  in  parola  e'  contraddittoria  ed
 ingiustificata, dovendosi per converso ritenere che l'assicurabilita'
 del rischio va sancita in relazione alla natura obbiettiva  di  esso,
 e,  soprattutto,  che,  qualora  talune attivita' siano assicurate in
 quanto espongono ad un dato rischio, obbiettivamente considerato, non
 possa,  senza  offesa  degli  artt.  3  e  38 della Costituzione, non
 stabilirsi la copertura assicurativa per tutte quelle  che  espongono
 allo  stesso rischio (cfr. sentenze n. 476 del 1987, n. 256 del 1986,
 n. 221 del 1985, nonche', in  particolare,  la  sentenza  n.  55  del
 1981).
    Va pertanto dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1
 del d.P.R. n. 1124 del 1965, in relazione all'art. 4, numero 1, nella
 parte  in  cui non comprende, nelle previsione di cui al terzo comma,
 numero 27, del medesimo art. 1, i ballerini ed i tersicorei.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, terzo comma,
 numero  27,  del  d.P.R.  30  giugno  1965,  n.  1124   (T.U.   delle
 disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni
 sul lavoro e le malattie professionali),  in  relazione  all'art.  4,
 numero  1,  dello stesso d.P.R., nella parte in cui non comprende tra
 le persone soggette all'assicurazione obbligatoria i  ballerini  e  i
 tersicorei  addetti  all'allestimento, alla prova o all'esecuzione di
 pubblici spettacoli.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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