N. 138 SENTENZA 8 - 21 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.  Regione
 Valle d'Aosta - Sanita' pubblica - Assistiti iscritti al  servizio
 sanitario regionale per l'anno 1987 - Prestazioni farmaceutiche -
 Quote di partecipazione alla spesa  tickets) Assunzione a carico
 della regione - Illegittimita' costituzionale.   Legge regione Valle
 d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988).
 Statuto speciale regione Valle d'Aosta, art. 3, primo comma, lett.
 él)
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale della legge della Regione
 Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il  17  maggio
 1988  dal  Consiglio  regionale,  avente per oggetto: "Prestazioni di
 assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a  carico  della  Regione
 delle  quote  di  partecipazione  sulle  prestazioni  farmaceutiche",
 promosso con ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 notificato  il  30 maggio 1988, depositato in cancelleria il 9 giugno
 1988 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1988;
    Visto l'atto di costituzione della Regione Valle d'Aosta;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  13  dicembre  1988  il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Uditi  l'Avvocato  dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente, e
 l'avv. Gustavo Romanelli per la Regione;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Con  ricorso  depositato il 9 giugno 1988 il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri  ha  sollevato  questione  di   legittimita'
 costituzionale  in  via  principale  della  legge della Regione Valle
 d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il 17  maggio  1988,
 recante  norme  in  tema  di  "Prestazioni  di  assistenza  sanitaria
 aggiuntive:  assunzione  a  carico  della  Regione  delle  quote   di
 partecipazione   sulle  prestazioni  farmaceutiche",  in  riferimento
 all'art. 3 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta (l.  cost.  26
 febbraio 1948, n. 4).
    La  legge,  che  disponeva  l'assunzione,  a carico della regione,
 delle  quote   di   partecipazione   alla   spesa   per   prestazioni
 farmaceutiche  dovute  dagli assistiti iscritti al Servizio sanitario
 per l'anno 1987, veniva rinviata a nuovo esame dal  Presidente  della
 Commissione di coordinamento perche' in contrasto con l'art. 3, lett.
 l), dello Statuto,  in  quanto  incompatibile  con  le  finalita'  di
 contenimento   della   spesa   sanitaria  poste  a  fondamento  della
 legislazione statale recante, in materia, criteri e  princi'pi  delle
 riforme economico-sociali della Repubblica.
    Il  16  maggio  1988  la  Regione Valle d'Aosta dava comunicazione
 dell'avvenuta riapprovazione della legge  nello  stesso  testo  fatto
 oggetto del rinvio.
    Il   ricorrente,   premesso   che   la   potesta'  legislativa  di
 integrazione e di attuazione spettante alla  Valle  d'Aosta  in  base
 all'art.  3  dello  Statuto  in materia - tra le altre - di "igiene e
 sanita', assistenza ospedaliera e  profilattica",  e'  legittimamente
 esercitata  solo  se  diretta  ad  adattare le leggi dello Stato alle
 condizioni regionali, come precisato dalla sentenza n. 296  del  1986
 di  questa Corte, rileva che il princi'pio della partecipazione degli
 assistiti alle spese dell'assistenza sanitaria, sancito dall'art.  12
 della legge 26 aprile 1982, n. 181, rientra tra le norme fondamentali
 del Servizio sanitario nazionale,  la  cui  disciplina  concreta  una
 riforma economico-sociale della Repubblica.
    Con   l'assunzione   a   carico   della  regione  delle  quote  di
 partecipazione gravanti sugli assistiti, ad  avviso  dell'Avvocatura,
 tale  princi'pio  viene  radicalmente  sovvertito.  L'art. 25, ultimo
 comma, della legge 27 dicembre 1983,  n.  730,  e  l'art.  3,  ultimo
 comma,  della  legge  23  ottobre  1985, n. 595 - che consentono alle
 regioni  di  deliberare  ed  assicurare  prestazioni  di   assistenza
 sanitaria  aggiuntive  a  quelle  previste -, disposizioni richiamate
 entrambe  dall'art.  1   della   legge   regionale   impugnata,   non
 costituiscono,  infatti, "un titolo di legittimita' per l'accollo" di
 tali spese altrimenti gravanti sugli assistiti.
    L'erogazione  di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste
 dalle norme statali, osserva  l'Avvocatura,  e'  cosa  diversa  dalla
 "gratuita'   di   dette   prestazioni   per  gli  assistiti  (che  ne
 beneficierebbero  senza  onere  economico  alcuno)",  e  si  pone  in
 contrasto  con  il  princi'pio  ispiratore  della  normativa statale,
 espresso anche dall'art. 10 del decreto-legge 12 settembre  1983,  n.
 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, comportando una
 incentivazione di consumi sanitari incompatibile  con  gli  scopi  di
 contenimento   della   spesa  pubblica  perseguiti  nel  settore  dal
 legislatore nazionale.
    2.  -  Si  e'  costituita  in  giudizio  la Regione autonoma Valle
 d'Aosta, rappresentata e difesa dall'avv. Romanelli, concludendo  per
 l'infondatezza della questione.
    Osserva  la  regione  che  il  provvedimento censurato costituisce
 applicazione di quanto disposto dall'art. 25 della legge n.  730  del
 1983  -  princi'pio confermato dall'art. 3, ultimo comma, della legge
 n.  595  del  1985  -,  che  consente  alle  regioni  di   assicurare
 prestazioni  di assistenza aggiuntive a quelle del servizio sanitario
 nazionale, purche' a  carico  delle  entrate  proprie  delle  regioni
 interessate,  e  non  puo', pertanto, considerarsi in contrasto con i
 princi'pi delle riforme economico-sociali della Repubblica.
    Rileva  ancora  la regione che l'interpretazione che di tali norme
 fornisce la Presidenza del Consiglio, interpretazione secondo cui  le
 "prestazioni  aggiuntive"  non  possono risolversi nella gratuita' di
 prestazioni gia' previste dal sistema sanitario, e secondo cui  anche
 le  "prestazioni aggiuntive" disposte dalle regioni devono comportare
 un onere per il cittadino, appare restrittiva e non  trova  riscontro
 ne' nelle leggi statali per ultimo richiamate, che prevedono che tali
 prestazioni siano poste a carico delle entrate proprie delle regioni,
 ne'  nelle norme statali in materia che, in vari casi, dispongono che
 determinate prestazioni sanitarie siano gratuite  o  che  particolari
 categorie di utenti siano esentati dai cosiddetti ticket.
                         Considerato in diritto
    1.  -  La  legge della Regione Valle d'Aosta approvata il 9 luglio
 1987 e riapprovata il 17 maggio 1988,  in  relazione  alla  quale  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  solleva  in via principale
 questione di  legittimita'  costituzionale,  dispone  l'assunzione  a
 carico  della  Regione  delle  quote di partecipazione alla spesa per
 prestazioni farmaceutiche (tickets) dovute dagli  assistiti  iscritti
 al   Servizio   sanitario  regionale  per  l'anno  1987.  Secondo  il
 ricorrente la legge sarebbe in violazione dei limiti posti  dall'art.
 3  dello  Statuto speciale (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
 4) alla competenza legislativa regionale  in  materia  sanitaria  con
 esso stabilita (lettera l), e cio' perche', trattandosi di competenza
 legislativa  di  integrazione  e  di  attuazione  delle  leggi  della
 Repubblica,  e  quindi attribuita per adattare queste alle condizioni
 regionali, essa non avrebbe potuto essere esercitata in contrasto con
 la  legislazione  statale,  nella  parte  in  cui  questa,  a fini di
 contenimento della spesa sanitaria, sancisce il principio di  riforma
 economico-sociale  -  della partecipazione degli assistiti alla spesa
 stessa (art. 12 della legge 26 aprile 1982, n. 181).
    2.  - Questa Corte, con la sentenza n. 296 del 1986, alla quale il
 ricorrente  fa  espresso  richiamo,  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale, in riferimento allo stesso parametro ora invocato, di
 una  legge  regionale  riapprovata  il  4  luglio  1985,  in  quanto,
 prevedendo  l'assunzione  a carico della regione della partecipazione
 degli  assistiti  alle  spese  per  le  prestazioni  di   diagnostica
 strumentale  e di laboratorio, finiva con il sovvertire il princi'pio
 della legislazione statale diretto a sancire, a fini di  contenimento
 della  spesa  pubblica  in materia sanitaria, la partecipazione degli
 assistiti alla spesa medesima.
    Il  radicale  sovvertimento  allora  rilevato  dalla Corte ricorre
 anche relativamente alla partecipazione degli  assistiti  alla  spesa
 per  le  prestazioni  farmaceutiche,  partecipazione  disposta  dalla
 legislazione  statale  in   attuazione   del   medesimo   princi'pio,
 certamente   configurabile   nonostante  le  eccezioni  previste  per
 particolari  ragioni  sociali.  Ne'  rileva,  in  contrario,  che  la
 partecipazione  alla  spesa  per  le  prestazioni  diagnostiche  e di
 laboratorio sia stata stabilita con la legge 26 aprile 1982, n.  181,
 art.  12,  comma  terzo,  mentre  la  seconda  (introdotta  del resto
 dall'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n.  484)  e'  stata  prevista,
 dopo  l'istituzione  del  servizio sanitario, dall'art. 10, n. 3, del
 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito  nella  legge  11
 novembre  1983,  n.  638 e successivamente dalle leggi finanziarie 22
 dicembre 1984, n. 887 (art. 15) e 28 febbraio 1986, n. 41 (art.  28).
 Cosi'  come  non rileva che recentemente la prima sia stata soppressa
 (art. 1 del decreto-legge 29 aprile 1987, n. 166, non  convertito,  e
 art.  1  del  decreto-legge  30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con
 modificazioni, nella legge 29  dicembre  1987,  n.  531),  mentre  la
 seconda,  della  quale  qui  si  tratta, e' stata conservata (art. 2,
 numero 4, del decreto-legge n. 166 del 1987 e art. 2, numero  4,  del
 decreto-legge n. 443 del 1987, convertito come sopra).
    3.  -  La  Regione  resistente oppone di avere comunque provveduto
 (assumendosi le quote di partecipazione degli  assistiti  alla  spesa
 farmaceutica)  in  conformita'  all'art.  25  della legge 27 dicembre
 1983, n. 730, e 3, ultimo comma, della legge 23 ottobre 1985, n. 595,
 che  consentono  alle  Regioni e alle Province autonome di assicurare
 prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive.
    Ma  l'assunto  non puo' essere condiviso, stante la disomogeneita'
 fra le prestazioni sanitarie rispetto alle quali  e'  disposta  dalla
 legislazione  statale  la  partecipazione alle spese e le prestazioni
 sanitarie aggiuntive. Le prime, infatti, sono quelle  comprese  negli
 standards  minimi  assicurati  in  modo  uniforme a tutti i cittadini
 (art.  3  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833;  art.  10   del
 decreto-legge  n.  463  del  1983,  convertito nella legge n. 638 del
 1983). Le seconde, invece, cui si riferiscono le sentenze  di  questa
 Corte  n.  177  del  1986  e  n.  294  del 1986) sono soltanto quelle
 eccedenti i detti standars minimi. Se cosi' e',  non  puo'  ritenersi
 che  la  legge  regionale  impugnata, in quanto dispone in materia di
 partecipazione alla spesa sanitaria, trovi il  suo  fondamento  nella
 normativa  statale in tema di prestazioni aggiuntive richiamata dalla
 regione resistente.
    La   questione   e'   dunque   fondata,   sicche'   va  dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale - in riferimento  all'art.  3,  primo
 comma,  lettera  l),  dello  Statuto speciale - della legge regionale
 impugnata.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione
 Valle d'Aosta approvata il 9 luglio 1987 e riapprovata il  17  maggio
 1988  (Prestazioni  di  assistenza sanitaria aggiuntive: assunzione a
 carico della Regione delle quote di partecipazione sulle  prestazioni
 farmaceutiche).
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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