N. 142 SENTENZA 8 - 21 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza sociale - Pensione di riversibilita' a carico
 del Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni -
 Ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a carico del Fondo
 medesimo - Integrazione al minimo della pensione di riversibilita' -
 Esclusione - Illegittimita' costituzionale parziale.   Legge 9
 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma).   Cost., art. 3)
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 1, secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
 con  ordinanza  emessa  il 19 ottobre 1988 dal Tribunale di Pordenone
 nel  procedimento  civile  vertente  tra   l'I.N.P.S.   e   Cesaratto
 Margherita,  iscritta  al  n.  773  del  registro  ordinanze  1988  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  1,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola.
                           Ritenuto in fatto
    Nel  corso  di  un  giudizio  in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la
 sentenza di primo grado affermativa del diritto  della  ricorrente  -
 titolare  di  pensione  diretta  a  carico  della  Gestione  speciale
 coltivatori diretti - ad  ottenere  l'integrazione  al  minimo  della
 pensione  di  riversibilita'  erogata  dalla  medesima  Gestione,  il
 Tribunale di Pordenone, con ordinanza emessa il 19 ottobre  1988,  ha
 sollevato,  in  relazione all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
 gennaio 1963, n. 9.
    Il  giudice a quo denuncia la disposizione nella parte in cui essa
 preclude l'integrazione al minimo della pensione  di  riversibilita',
 erogata  dal  Fondo  speciale  per  i coltivatori diretti, mezzadri e
 coloni, per i titolari di pensione  diretta  di  vecchiaia  a  carico
 dello  stesso Fondo allorche', per effetto del cumulo, venga superato
 il minimo garantito dalla legge.
                         Considerato in diritto
    Il Tribunale di Pordenone sospetta d'illegittimita' costituzionale
 l'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione
 dei  trattamenti  minimi  di  pensione e riordinamento delle norme in
 materia  di  previdenza  dei  coltivatori  diretti  e  dei  coloni  e
 mezzadri),  in  quanto  non  consente  l'integrazione al minimo della
 pensione  di  riversibilita'  a  carico  del   Fondo   speciale   per
 coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  in  caso  di  cumulo con
 pensione di vecchiaia a carico della stessa Gestione.
    La questione e' fondata.
    La norma impugnata e' stata dichiarata illegittima in relazione al
 cumulo tra pensione di  riversibilita'  e  pensione  d'invalidita'  a
 carico del Fondo in argomento con sentenza n. 1144 del 1988.
    Nella  decisione  citata,  nonche'  in numerose altre pronunce, la
 Corte  ha  perseguito  l'intento  di   eliminare   ogni   preclusione
 all'integrazione al minimo per i titolari di piu' pensioni (allorche'
 per  effetto  del  cumulo  venisse  superato  il  trattamento  minimo
 garantito)   "cosi'   rendendo   possibile  la  titolarita'  di  piu'
 integrazioni al minimo sino all'entrata in vigore  del  decreto-legge
 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge
 11 novembre 1983, n. 638, che ha disciplinato  ex  novo  la  materia"
 (sentenza n. 1086 del 1988).
    Anche nel caso in esame va seguita la medesima ratio, in quanto le
 residue applicazioni della  norma  denunziata  risultano  chiaramente
 incompatibili con il principio d'eguaglianza.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione  dei  trattamenti
 minimi  di  pensione  e  riordinamento  delle  norme  in  materia  di
 previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni  e  mezzadri),  nella
 parte  in cui non consente l'integrazione al minimo della pensione di
 riversibilita' a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti,
 mezzadri  e coloni nell'ipotesi di cumulo con pensione di vecchiaia a
 carico del Fondo medesimo.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: CASAVOLA
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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