N. 145 SENTENZA 8 - 21 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Regione Liguria - Impiego regionale - Inquadramento del personale nella seconda qualifica funzionale dirigenziale Valutazione dei titoli di servizio - Criteri - Infondatezza. Legge regione Liguria 27 agosto 1984, n. 44, art. 27, secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo comma).(Cost., artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma, e 117)(GU n.13 del 29-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 27, secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo comma, della legge della Regione Liguria 27 agosto 1984, n. 44 (Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1987 dal T.A.R. della Liguria sui ricorsi riuniti proposti da Parisi Calogero ed altri contro la Regione Liguria ed altri, iscritta al n. 512 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di Parisi Calogero ed altri, di Petrocelli Giuseppe ed altri e della Regione Liguria; Udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello; Uditi gli avvocati Giancarlo Moretti per Parisi Calogero ed altri, Giuseppe Pericu per Petrocelli Giuseppe ed altri e Lorenzo Acquarone, Luigi Cocchi e Umberto Pototschnig per la Regione Liguria; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di piu' giudizi riuniti promossi da alcuni dipendenti regionali aspiranti alla progressione nelle qualifiche dirigenziali, il TAR della Liguria, con ordinanza emessa il 9 aprile 1987 e pervenuta a questa Corte il 13 settembre 1988, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, commi secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo, della legge regionale Liguria 27 agosto 1984, n. 44, in riferimento a diversi parametri costituzionali. 2. - La norma regionale richiamata, della quale sono impugnate soltanto talune disposizioni, detta la procedura e le modalita' di inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale del personale in servizio appartenente all'ottavo livello funzionale. All'uopo e' prevista una selezione per titoli articolata in due distinte fasi, la prima della quali (disciplinata dai commi dal secondo al quinto) contempla la formazione di una graduatoria basata sul solo titolo del servizio (regionale) prestato a partire dal 3 maggio 1973, secondo punteggi analiticamente indicati in relazione alle diverse qualifiche professionali e si conclude con l'inquadramento, nei limiti dei posti in organico, di quei dipendenti che abbiano conseguito un punteggio di almeno il 50% di quello massimo disponibile (almeno 44 punti su 88). Per la copertura degli ulteriori posti vacanti tutti i dipendenti, che partecipano alla selezione e che non sono stati utilmente collocati nella prima graduatoria, sono ammessi alla seconda fase procedimentale che si conclude con la formazione di altra graduatoria sulla base, oltreche' del servizio gia' valutato ai fini di cui sopra, anche di altre quattro categorie di titoli (servizio precedente al 3 maggio 1973; titolo di studio; accesso per concorso pubblico per esami alle carriere direttive; dimostrata attitudine allo svolgimento della funzione dirigenziale con riferimento alle attivita' degli ultimi tre anni). I concorrenti utilmente collocati in tale seconda graduatoria, nei limiti dei posti ancora disponibili, sono inquadrati con decorrenza dalla data della relativa delibera regionale, e quindi diversa da quella della decorrenza degli effetti della prima graduatoria. 3.1. - In relazione all'articolazione della procedura in due fasi distinte e alla diversa decorrenza dei rispettivi inquadramenti, il Collegio rimettente dubita della legittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate in primo luogo in riferimento all'art. 117 della Costituzione; tale parametro costituzionale sarebbe violato per l'inosservanza dei principi fondamentali posti dalla legge quadro sul pubblico impiego (l. 29 marzo 1983, n. 93), e conseguentemente per un'errata applicazione dell'accordo nazionale stipulato il 20 maggio 1983 (rectius: 29 aprile 1983) il cui art. 17 prevedeva, per almeno il 90% dei posti disponibili, l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale "mediante selezione per titoli e/o prova di esame". Le disposizioni regionali denunciate, avendo previsto l'automatica collocazione, in posizione utile, nella prima graduatoria di quei dipendenti che raggiungono la soglia minima di 44 punti, conseguibile esclusivamente per effetto di un congruo periodo di servizio prestato nelle posizioni funzionali di cui ai nn. 1 e 2 del secondo comma, produrrebbero l'effetto della assegnazione diretta di quasi la meta' dei posti disponibili senza alcuna procedura selettiva e limiterebbero invece la selezione soltanto ai posti eventualmente residui. Una siffatta previsione, ad avviso del giudice a quo, si porrebbe in contrasto con il principio della "trasparenza" nella disciplina delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici dei dipendenti regionali, enunciato nell'art. 4 della legge-quadro n. 93 del 1983, il quale a sua volta costituisce diretta estrinsecazione del piu' generale principio di buon andamento di cui all'art. 97, primo comma, della Costituzione. 3.2. - Le stesse disposizioni, inoltre, si porrebbero in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto, dopo aver formalmente riconosciuto (primo comma) l'identita' delle condizioni di partenza per tutti gli aspiranti all'inquadramento e dopo aver individuato cinque diverse categorie di titoli, variamente graduate e proporzionate tra loro nel punteggio, attribuiscono valore decisivo ed assorbente ad una sola delle dette categorie di titoli, in favore di taluni soltanto tra i candidati, escludendo cosi' aprioristicamente ogni possibilita' di valutazione comparativa di questi con gli altri candidati in ordine ai restanti titoli. Sarebbero altresi' violati il principio di uguaglianza nelle condizioni di accesso ai pubblici uffici (art. 51, comma primo), quello di imparzialita' (art. 97, comma primo), nonche' quello di omogeneizzazione e di perequazione delle posizioni giuridiche nell'ambito del pubblico impiego (art. 4 legge 93 del 1983, in correlazione con l'art. 117 della Costituzione), per effetto del privilegio accordato ad alcuni. 4. - Anche relativamente ai punteggi assegnati alle singole categorie di titoli, il giudice a quo denuncia la irragionevolezza delle disposizioni (art. 27, commi 2 e 5) che avrebbero indicato misure sproporzionate per le posizioni funzionali di cui ai nn. 1 e 2 del secondo comma, rispetto a quelle considerate nei successivi numeri da 3 a 6. I dubbi di costituzionalita' investirebbero, altresi', le differenze di punteggio connesse alla sede spaziale (centrale o periferica) in cui il servizio e' stato prestato, non apparendo tale elemento idoneo ad una diversa qualificazione del livello di professionalita' acquisito. In relazione a cio' si ipotizza la violazione di ulteriori parametri (artt. 35, comma primo, e 36, comma primo, della Costituzione), risolvendosi le indicate condizioni di privilegio in trattamenti ingiustificatamente differenziati, sul piano giuridico ed economico, di posizioni lavorative tra loro omogenee o comunque non cosi' eterogenee da giustificare simili diseguaglianze. 5.1. - Si e' costituita nel presente giudizio la Regione Liguria, contestando la fondatezza delle questioni. Quanto alla prima, concernente l'articolazione della procedura di selezione in due distinte fasi e la diversa decorrenza dei rispettivi inquadramenti, la Regione ha precisato che la norma denunciata si discosta dalle previsioni dell'accordo in forza del potere discrezionale riconosciuto al legislatore regionale, il quale, nella specie, ha voluto recuperare la differenziazione tra posizioni funzionali, prima distinte e poi accorpate, in virtu' del precedente accordo nazionale di lavoro, in un unico livello funzionale (l'ottavo). Con cio' si e' inteso differenziare, ai fini dell'inquadramento, quei dipendenti che "per ragioni storiche" (che rinvengono i loro presupposti in atti legislativi o amministrativi) avevano avuto affidate, anche per incarico, peculiari funzioni e responsabilita'. E' stato cosi' introdotto un sistema, non finalizzato ad un inquadramento privilegiato ad personam, bensi' rispettoso delle realta' "sostanziali" che si rinvengono nell'ordinamento regionale e che concernono posizioni giuridiche non identiche. Nessuno degli invocati parametri sarebbe stato cosi' violato, rilevandosi peraltro la inconferenza, con la fattispecie dedotta, del richiamo all'art. 51, primo comma, della Costituzione - che disciplina l'accesso all'impiego e non i successivi inquadramenti - e del riferimento al principio della trasparenza di cui all'art. 4 della legge n. 93 del 1983 (indicato come norma interposta), principio riconducibile a termini dell'invocata legge alle posizioni economiche e non a quelle giuridiche. 5.2. - Sulla seconda questione, concernente l'attribuzione dei punteggi differenziati alle singole categorie di titoli, la Regione ha precisato che la previsione normativa risponde a rigidi criteri di scelta, rimessi alla discrezionalita' legislativa regionale, finalizzati a privilegiare non singoli dipendenti, bensi' determinate categorie di personale che, nel passato ed in base a precisi atti formali, hanno svolto funzioni di maggiore qualificazione professionale. 6. - Si sono costituiti anche gli originari ricorrenti dei giudizi a quibus nonche' i controinteressati svolgendo argomentazioni in sostanza simili, rispettivamente, a quelle formulate dal Collegio rimettente e a quelle contrapposte dalla Regione. 7. - In prossimita' dell'udienza la Regione Liguria ha presentato una memoria, nella quale, oltre a ribadire quanto gia' esposto nel precedente scritto difensivo, offre una diffusa illustrazione del quadro normativo di riferimento nel quale la norma denunciata si e' inserita. All'uopo ricorda che la prima legge regionale in materia di personale (l.r. 24.4.1972 n. 4) aveva previsto (v. tab. A) un'articolazione delle tre piu' elevate qualifiche distinguendo quella di direttore e quella di dirigente di settore da quella di dirigente di ufficio, (quest'ultimo investito di responsabilita' di strutture minori, facenti capo, ai fini del coordinamento, a strutture maggiori). Le successive leggi regionali 9.4.1973 n. 11 e n. 12, nell'istituire il primo ruolo organico regionale, avevano da un canto confermato l'ordinamento dei livelli funzionali di direzione, attribuendo alle corrispondenti qualifiche trattamenti economici differenziati in relazione al diverso grado di responsabilita' e di funzioni, e dall'altro avevano equiparato le qualifiche regionali di direttore e dirigente di settore alle qualifiche dirigenziali statali rispettivamente di dirigente generale e di dirigente superiore, e quella regionale di dirigente di ufficio alla piu' alta qualifica direttiva dello Stato (direttore aggiunto di divisione), (v. tab. A, B e C). Con la legge regionale 30.5.1978 n. 27, inoltre, mentre si era provveduto all'ordinamento della struttura organizzativa mediante la creazione di settori, uffici e dipartimenti (v. titolo III), si era nuovamente confermato l'ordinamento delle qualifiche funzionali di vertice sopra ricordate, e con la successiva legge regionale 16.10.1979 n. 34, nel dare attuazione all'accordo nazionale per il triennio 1976-1978, mentre si erano accorpati in un unico livello funzionale (l'ottavo) le tre qualifiche di vertice dianzi descritte (v. tab. C), non si era innovato nella sostanza all'articolazione delle relative funzioni e posizioni proprie del precedente ordinamento. Intervenuto il nuovo accordo nazionale per i dipendenti regionali, la Regione Liguria, discostandosi a suo avviso legittimamente dai contenuti dell'accordo stesso, ha ritenuto di dettare una peculiare disciplina dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, tenendo conto della situazione strutturale e funzionale sua propria e dei diversi livelli di funzioni svolte dai direttori e dai dirigenti secondo il precedente ordinamento. Cosi', il primo criterio di selezione ha privilegiato il servizio reso in regione a partire dalla data di istituzione del ruolo regionale (3.5.1973), pur non disconoscendo il servizio reso anche prima dell'inquadramento nel medesimo ruolo regionale. Sono state cosi' dettate norme per favorire, ai fini dell'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale, quei dipendenti che per il curriculum di servizio e le funzioni svolte potessero essere gia' considerati quali aventi titolo ad assumere la qualifica dirigenziale superiore. Solo in via secondaria e subordinata, per la copertura di altri posti disponibili nella stessa qualifica, la norma regionale ha previsto il ricorso ad altri criteri per tutti quei dipendenti dell'ottavo livello che avevano svolto un servizio regionale di per se' non sufficiente ai fini della valutazione delle loro attitudini allo svolgimento di funzioni di massimo dirigente regionale. La Regione Liguria giustifica altresi' l'operato del proprio legislatore, rilevando come, alla stregua della giurisprudenza della Corte costituzionale, l'accordo nazionale del 29 aprile 1983, valido per il biennio 1982-84, non sia equiparabile agli accordi nazionali previsti dalla legge-quadro 29 marzo 1983 n. 93, ma costituisca un "mero fatto politico" non produttivo di effetti giuridici nei confronti delle Regioni. 8. - Sempre in prossimita' dell'udienza di discussione, hanno prodotto memorie anche gli originari ricorrenti e controinteressati dei giudizi a quibus, ribadendo le considerazioni gia' svolte, rispettivamente, a favore e contro la fondatezza delle questioni dedotte. Considerato in diritto 1. - Il Tribunale amministrativo regionale della Liguria ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 27, comma secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo della legge regionale della Liguria 27 agosto 1984, n. 44, che disciplina l'inquadramento del personale nella seconda qualifica funzionale dirigenziale, all'uopo prevedendo una procedura articolata in due fasi, la prima delle quali contempla la formazione di una graduatoria che si basa sui soli titoli di servizio prestato presso la regione dal 3 maggio 1973 e si conclude con l'inquadramento di coloro che conseguano un punteggio di almeno il 50% di quello massimo disponibile. La seconda fase riguarda la copertura dei posti non assegnati in base alla prima graduatoria e si conclude con la formazione di un'altra graduatoria sulla base, oltre che del servizio prestato, di altre quattro categorie di titoli. Secondo l'ordinanza di rinvio questo sistema finisce con il privilegiare taluni dipendenti a causa dell'elevato punteggio previsto per il servizio prestato in determinate qualifiche, onde la normativa denunciata violerebbe l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93. Difatti verrebbe in tal modo disatteso il principio della trasparenza enunciato in tale legge (art. 4), risolvendosi la procedura in un automatico inquadramento privo di qualunque criterio selettivo, come invece previsto dall'accordo stipulato il 29 aprile 1983 concernente il personale delle Regioni. Ulteriore contrasto viene ravvisato in riferimento all'art. 97 della Costituzione, ritenendosi violati, con norme di favore per alcuni dipendenti, i principi della imparzialita' e del buon andamento, nonche' in riferimento agli artt. 3, primo comma, 51, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, perche' il privilegio, previsto per i dipendenti con maggiore anzianita' di servizio presso la regione e in determinate qualifiche, andrebbe a detrimento di altri dipendenti che, pur in possesso globalmente di titoli maggiori, conseguirebbero l'inquadramento nella seconda qualifica dirigenziale solo a seguito dell'inserimento in posizione utile nella seconda graduatoria, con correlativa postdatazione della nomina. Altra questione, sollevata con la stessa ordinanza di rinvio, riguarda l'art. 27, secondo e quinto comma, che, nell'assegnare ai singoli titoli di servizio un punteggio sproporzionato in relazione alle diverse posizioni funzionali considerate ed in particolare con riferimento alla sede di servizio presso gli uffici centrali, violerebbe, oltre che i parametri costituzionali invocati relativamente alla prima questione, anche gli artt. 35, primo comma e 36, primo comma, della Costituzione, in quanto la previsione normativa si risolverebbe in un ingiustificato trattamento differenziale, sul piano giuridico ed economico, di posizioni lavorative tra loro omogenee o comunque non cosi' eterogenee da giustificare tali diseguaglianze. 2. - La prima questione, concernente l'art. 27, comma secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo, della legge della regione Liguria 27 agosto 1984, n. 44 e prospettata in riferimento ai vari parametri indicati, non e' fondata. Per quel che riguarda l'asserito contrasto con l'art. 117 della Costituzione, in relazione all'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego, va rilevato che il contrasto non sussiste perche' l'assunto muove dal presupposto della violazione di alcuni principi contenuti nell'accordo stipulato il 29 aprile 1983 per il personale regionale, di un accordo cioe' non inquadrabile tra quelli contemplati dalla legge-quadro e che non vincola percio' le regioni, assumendo per esse valore di "mero fatto politico" rispetto al quale "il potere delle regioni resta del tutto libero" (v. sentenze n. 56 del 1989 e n. 217 del 1987). Quanto al profilo, dedotto in riferimento all'art. 97 della Costituzione, il giudice a quo ritiene che anche tale norma sia violata in relazione al principio della "trasparenza" nella disciplina delle posizioni giuridiche e dei trattamenti economici, enunciato nell'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego, essendosi, con la legge regionale oggetto di censure, dissimulato l'intento di privilegiare alcuni dipendenti, individuabili a priori, sotto una parvenza di procedura selettiva unitaria in modo da collocare quei dipendenti solo apparentemente su di un piano di parita' con gli altri. In proposito va osservato che - a parte l'impossibilita' di dedurre l'esistenza dell'intento di privilegiare alcuni dipendenti, individuabili a priori, dal fatto che il legislatore regionale, nel suo discrezionale apprezzamento, abbia ritenuto di attribuire maggiore importanza ai titoli di servizio prestato presso la regione rispetto ad altri titoli - il parametro attraverso la cui violazione si manifesterebbe il contrasto con l'art. 97 della Costituzione, e cioe' il principio della trasparenza richiamato dall'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego, e' inconferente perche' tale principio riguarda, nella enunciazione normativa, esclusivamente il trattamento economico. Non risultando dunque pertinente il richiamo della norma interposta, non sussiste alcun contrasto con il paramento costituzionale invocato. Anche il riferimento all'art. 51 della Costituzione e' nella specie inappropriato, perche' il precetto invocato riguarda l'accesso agli impieghi pubblici e non la materia dei successivi inquadramenti (v. sentenze nn. 331 del 1988 e 217 del 1987), cui si riferisce il presente giudizio. Per quel che concerne l'ultimo profilo della questione, riferito agli artt. 3, primo comma e 97, primo comma, della Costituzione, in relazione al principio di omogeneizzazione e perequazione delle posizioni giuridiche nell'ambito del pubblico impiego, di cui all'art. 4 della ricordata legge-quadro (con asserita ulteriore violazione dell'art. 117 della Costituzione), a prescindere dalla genericita' con cui il contrasto viene in tal modo denunciato, va in ogni caso rilevato che i principi della eguaglianza e della ragionevolezza, nonche' quello della imparzialita' dell'azione amministrativa,non possono ritenersi, contrariamente a quanto si assume nell'ordinanza di rimessione, violati: non appare, infatti, ingiustificatamente discriminatorio che il legislatore regionale, alla stregua del succedersi nel tempo delle varie normative nella materia del personale, abbia ritenuto di prevedere, per l'accesso alla seconda qualifica dirigenziale, il sistema della doppia graduatoria, accordando cosi' l'esclusiva, ai fini della formazione della prima, ai titoli di servizio prestato nella regione, denotando essi, indubbiamente, una specifica idoneita' alle funzioni da conferire. In tal modo e' stata prevista la valutazione dei servizi svolti dai direttori, dirigenti di settore e coordinatori, nell'esercizio di funzioni certamente indicative di tale idoneita', con la conseguenza di doversi compiere un accertamento sulla base di situazioni gia' esistenti, sperimentate e consolidate in virtu' di norme precise confermate nel tempo. 3. - Non fondata e' anche la seconda questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 27, comma secondo e quinto, in riferimento, oltre ai gia' considerati parametri costituzionali, e cioe' agli artt. 3, 51, 97 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione alla norma interposta, costituita dall'art. 4 della legge-quadro sul pubblico impiego), anche agli artt. 35, primo comma e 36, primo comma, della Costituzione. Nonostante la dovizia dei parametri costituzionali invocati, anche questa questione sembra essenzialmente incentrarsi nella violazione dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza, per una asserita esorbitanza - in relazione alla valutazione dei servizi - dei punteggi previsti per quelli prestati presso gli uffici centrali rispetto a quelli prestati presso gli uffici periferici che, secondo il giudice a quo, sarebbero invece tra loro omogenei o comunque non eterogenei come il legislatore vorrebbe far apparire. Come opportunamente precisato nella memoria difensiva della Regione, la differenziazione, fondata sull'elemento spaziale, non puo' ritenersi affidata ad un dato meramente estrinseco rispetto alla natura dei servizi, ove si tenga conto della diversita' di struttura, quale emerge dall'esame della legislazione regionale vigente, degli uffici periferici rispetto a quelli centrali, il che denota l'intrinseca diversificazione delle funzioni. Al riguardo e' stata richiamata: la collocazione quali dirigenti d'ufficio (cioe' nella terza qualifica, dopo quelle di direttore e di dirigente di settore) dei dirigenti preposti agli uffici periferici (in virtu' delle tabelle di inquadramento del 1973); la progressiva diminuzione, nel succedersi delle varie leggi regionali, dei compiti di detti uffici; la caratterizzazione di precarieta' e residualita' ad essi conferita dalla prima legge regionale di organizzazione (legge n. 27 del 1978) e la sovraordinazione delle strutture centrali rispetto a detti uffici; la diversa composizione, dal punto di vista degli organici, delle strutture periferiche con l'assegnazione di contingenti di personale soprannumerario il che, a livello dirigenziale, ha comportato a volte una minore intensita' di compiti assegnati a ciascuno, altre volte il mancato espletamento da parte di alcuni di essi delle funzioni corrispondenti alla qualifica, la' dove tutti i dirigenti assegnati all'interno delle strutture centrali (Settori) dovevano svolgere o compiti di direzione di un ufficio, o compiti attinenti alla titolarita' di incarichi specifici (artt. 12, 13 e 15 della legge regionale n. 27 del 1978), rispetto ai dirigenti in servizio presso gli uffici periferici (struttura inferiore al settore) dove l'incarico specifico non e' stato previsto, essendo l'unica funzione a livello dirigenziale quella corrispondente alla direzione dell'ufficio. La sussistenza delle peculiarita' dei servizi prestati presso gli uffici centrali, rispetto a quelli periferici, esclude la denunciata irragionevolezza della prevista maggiore valutabilita' dei primi, che appare invece giustificata dalla obbiettiva diversita' delle situazioni prese in esame.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 27, secondo, quinto, sesto, decimo e sedicesimo comma, della legge della Regione Liguria 27 agosto 1984, n. 44 (Disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 35, primo comma, 36, primo comma, 51, primo comma, 97, primo comma e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0330