N. 146 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento tributario - Componenti le commissioni tributarie Verbalizzazione del dissenso nel processo di formazione della decisione del collegio - Violazione del principio della segretezza della camera di consiglio e della indipendenza del giudice speciale - Jus superveniens: legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 16, secondo comma - Necessita' di nuovo esame della rilevanza della questione - Restituzione degli atti al giudice éa quo. D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739). Cost., art. 3)(GU n.13 del 29-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del sistema tributario), nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disparita' del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania sul ricorso proposto da Bellezza Romano ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania, iscritta al n. 356 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco; Udito l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto che, con ordinanza emessa il 21 marzo 1988 (R.O. n. 356 del 1988) nel procedimento promosso da Bellezza Romano ed altri contro l'Ufficio del Registro di Verbania in punto di accertamento dell'imposta di registro e del valore finale di beni immobili oggetto di compravendita, la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli artt. 20, terzo comma, e 28, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo novellato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui non prevedono, per i componenti delle Commissioni tributarie l'obbligo del segreto sulla camera di consiglio ed, in particolare, sul processo di formazione della decisione del collegio, in riferimento agli artt. 108, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione, in quanto risulterebbe leso il principio della indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e si verificherebbe disparita' di trattamento nei confronti di tutti gli altri giudici per i quali vige il rispetto del segreto di camera di consiglio; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la restituzione degli atti alla Commissione remittente o per l'infondatezza della questione. Considerato che, come ha rilevato l'Avvocatura Generale dello Stato, la segretezza della camera di consiglio e' stata disciplinata ex novo dall'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati). Che dette norme si applicano anche ai provvedimenti dei giudici collegiali aventi giurisdizione in ogni "altra" materia (terzo comma, art. 16) e, quindi, anche alle Commissioni Tributarie; che, pertanto, la rilevanza della questione va esaminata di nuovo alla stregua delle nuove norme. Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0331