N. 151 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Pesca -
 Corallo - Regione Sardegna - Potesta' di disciplinare annualmente con
 autonomo decreto la pesca del corallo - Medesima  questione gia'
 dichiarata non fondata  sentenza n. 569/1988) e manifestamente
 infondata  ordinanza n. 918/1988) - Manifesta infondatezza.   Legge
 regione Sardegna 5 luglio 1979, n. 59, art. 4).   Statuto regione
 Sardegna, art. 27)
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale degli artt. nn. 4 e 5
 della legge regionale Sardegna 5 luglio 1979, n. 59 (Regolamentazione
 della  pesca  del corallo) promosso con ordinanza emessa il 20 aprile
 1988 dal Pretore di Alghero  nel  procedimento  civile  vertente  tra
 Robotti  Secondo e la Regione Autonoma Sardegna ed altro, iscritta al
 n. 553 del  registro  ordinanze  1988  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  43, prima serie speciale, dell'anno
 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto   che   nel  corso  di  un  giudizio  di  opposizione  ad
 ordinanza-ingiunzione, emessa in seguito ad un illecito  commesso  in
 violazione della regolamentazione della pesca del corallo, il Pretore
 di Alghero con ordinanza in data 20 aprile 1988 ha impugnato l'art. 4
 della  legge  regionale  Sardegna  5  luglio  1979 n. 59, ritenendolo
 costituzionalmente  illegittimo  nella  parte   in   cui   conferisce
 all'Assessore  regionale  dell'ambiente  la potesta' di disciplinare,
 con proprio decreto annuale, la pesca del corallo;
      che  la  disposizione  denunciata  si  porrebbe in contrasto con
 l'art. 27 dello Statuto sardo che attribuisce la  potesta'  normativa
 regolamentare esclusivamente al Consiglio regionale;
      che non si sono costituituite le parti;
    Considerato  che  la  medesima questione, sollevata in riferimento
 allo stesso parametro costituzionale, e' stata  gia'  dichiarata  non
 fondata   da   questa   Corte   con  sentenza  n.  569  del  1988,  e
 successivamente manifestamente infondata con  ordinanza  n.  918  del
 1988;
      che  l'ordinanza  di  rimessione  non  prospetta  argomentazioni
 diverse da  quelle  gia'  considerate  nella  citata  pronuncia,  ne'
 comunque  sussistono  ragioni o elementi nuovi tali da indurre questa
 Corte a mutare il proprio indirizzo;
      che,   pertanto,   la  questione  va  dichiarata  manifestamente
 infondata;
    Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
 comma secondo, delle norme integrative per i giudizi avanti la  Corte
 costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 4 della legge regionale  Sardegna  5  luglio
 1979,  n.  59,  sollevata,  in  riferimento all'art. 27 dello Statuto
 sardo, dal Pretore di Alghero con l'ordinanza indicate in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0336