N. 154 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Ordinamento giudiziario - Vice pretore onorario - Azione di rivalsa - Violazione delle garanzie di autonomia e di indipendenza - Irrazionale equiparazione dei giudici onorari e dei giudici ordinari - Previsione dell'esclusione della responsabilita' civile per colpa grave unicamente per i soli giudici popolari - Questioni gia' decise sentenza n. 18/1989) Manifesta infondatezza. Legge 13 aprile 1988, n. 117, art. 7, primo e terzo comma). Cost., artt. 3, 101, secondo comma, e 108, secondo comma)(GU n.13 del 29-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo e terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati) promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1988 dal Pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle Finanze e Pisanu Antonietta ed altra, iscritta al n. 709 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro; Ritenuto che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui prevede l'azione di rivalsa nei confronti del vice pretore onorario, in quanto inciderebbe in misura rilevante sulla disciplina del giudice onorario e lederebbe in tal modo le garanzie d'autonomia e d'indipendenza previste per tutti i giudici dagli invocati parametri di legittimita' costituzionale; che, con la medesima ordinanza, e' stata sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 117 del 1988 nella parte in cui non prevede, a favore del vice pretore onorario, le limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei alla magistratura, in quanto comporterebbe un'irrazionale equiparazione di trattamento dei giudici onorari e dei giudici ordinari; che, infine, il giudice a quo ritiene che l'art. 7, terzo comma, della legge n. 117 del 1988 violi l'art. 3 Cost., giacche' soltanto per i giudici popolari e non anche per i giudici onorari prevede l'esclusione della responsabilita' civile nei casi di colpa grave di cui all'art. 2, terzo comma, lett. a) e d) della legge stessa; Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice a quo e' stata gia' decisa da questa Corte con sentenza n. 18 del 1989, con la quale si e' escluso che la disciplina della responsabilita' civile dei magistrati prevista dalla legge n. 117 del 1988 contrasti con i principi dell'autonomia ed indipendenza dell'ordine giudiziario, di cui agli artt. 101 e 108 Cost., essendo invece "caratterizzata dalla costante cura di predisporre misure e cautele idonee a salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dei magistrati nonche' l'autonomia e la pienezza di esercizio della funzione giudiziaria"; che la citata sentenza ha ritenuto che l'uniformita' di trattamento, sotto il profilo della responsabilita', dei giudici onorari e dei giudici ordinari trova razionale giustificazione nel fatto che anche i primi vengono nominati sulla base del possesso di specifiche conoscenze giuridiche; che, infine, la stessa sentenza n. 18 del 1989 ha affermato che "il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da parte dei vice pretori onorari, che non sono richieste per la nomina a giudice popolare o a giudice conciliatore, costituisce un elemento di differenziazione rilevante per gli errori compiuti nell'esercizio delle rispettive funzioni: esso, pertanto, e' idoneo a giustificare la previsione, per i vice pretori onorari, di una piu' ampia responsabilita' rispetto a quella stabilita per i giudici popolari ed i giudici conciliatori"; che, pertanto, tutte le questioni prospettate dall'ordinanza di rimessione vanno dichiarate manifestamente infondate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della predetta legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal pretore di Roma con la stessa ordinanza. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: DELL'ANDRO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0339