N. 154 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Ordinamento giudiziario - Vice pretore onorario - Azione di rivalsa -
 Violazione delle garanzie di autonomia e di indipendenza -
 Irrazionale equiparazione dei giudici onorari e dei giudici ordinari
 - Previsione dell'esclusione della responsabilita' civile per colpa
 grave unicamente per i soli giudici popolari - Questioni gia' decise
 sentenza n. 18/1989)  Manifesta infondatezza.   Legge 13 aprile 1988,
 n. 117, art. 7, primo e terzo comma).   Cost., artt. 3, 101, secondo
 comma, e 108, secondo comma)
(GU n.13 del 29-3-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof.
 Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 7, primo e
 terzo comma, della legge 13 aprile 1988,  n.  117  (Risarcimento  dei
 danni   cagionati   nell'esercizio   delle   funzioni  giudiziarie  e
 responsabilita' civile dei magistrati) promosso con ordinanza  emessa
 il  18  maggio  1988  dal  Pretore  di  Roma  nel procedimento civile
 vertente tra il Ministero delle Finanze e Pisanu Antonietta ed altra,
 iscritta  al  n.  709  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  49,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Renato Dell'Andro;
    Ritenuto  che, con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di
 Roma ha sollevato, in riferimento agli artt.  101,  secondo  comma  e
 108,  secondo  comma, Cost., questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile 1988, n.  117,  nella
 parte  in  cui  prevede  l'azione  di  rivalsa nei confronti del vice
 pretore onorario, in quanto inciderebbe  in  misura  rilevante  sulla
 disciplina  del  giudice onorario e lederebbe in tal modo le garanzie
 d'autonomia e d'indipendenza  previste  per  tutti  i  giudici  dagli
 invocati parametri di legittimita' costituzionale;
      che,   con   la  medesima  ordinanza,  e'  stata  sollevata,  in
 riferimento   all'art.   3   Cost.,   questione    di    legittimita'
 costituzionale  dell'art. 7, terzo comma, della legge n. 117 del 1988
 nella parte in cui non prevede, a favore del vice  pretore  onorario,
 le  limitazioni all'azione di rivalsa previste per gli altri estranei
 alla   magistratura,   in   quanto    comporterebbe    un'irrazionale
 equiparazione  di  trattamento  dei  giudici  onorari  e  dei giudici
 ordinari;
      che, infine, il giudice a quo ritiene che l'art. 7, terzo comma,
 della legge n. 117 del 1988 violi l'art. 3 Cost.,  giacche'  soltanto
 per  i  giudici  popolari  e  non anche per i giudici onorari prevede
 l'esclusione della responsabilita' civile nei casi di colpa grave  di
 cui all'art. 2, terzo comma, lett. a) e d) della legge stessa;
    Considerato che la prima delle questioni prospettate dal giudice a
 quo e' stata gia' decisa da questa Corte con sentenza n. 18 del 1989,
 con  la  quale  si e' escluso che la disciplina della responsabilita'
 civile dei magistrati prevista dalla legge n. 117 del 1988  contrasti
 con   i   principi   dell'autonomia   ed   indipendenza   dell'ordine
 giudiziario, di cui agli  artt.  101  e  108  Cost.,  essendo  invece
 "caratterizzata  dalla  costante cura di predisporre misure e cautele
 idonee a salvaguardare l'indipendenza e  l'autonomia  dei  magistrati
 nonche'  l'autonomia  e  la  pienezza  di  esercizio  della  funzione
 giudiziaria";
      che   la  citata  sentenza  ha  ritenuto  che  l'uniformita'  di
 trattamento, sotto il  profilo  della  responsabilita',  dei  giudici
 onorari  e  dei  giudici ordinari trova razionale giustificazione nel
 fatto che anche i primi vengono nominati sulla base del  possesso  di
 specifiche conoscenze giuridiche;
      che,  infine, la stessa sentenza n. 18 del 1989 ha affermato che
 "il possesso di specifiche conoscenze giuridiche da  parte  dei  vice
 pretori  onorari,  che  non  sono  richieste  per la nomina a giudice
 popolare  o  a  giudice  conciliatore,  costituisce  un  elemento  di
 differenziazione  rilevante  per  gli  errori compiuti nell'esercizio
 delle rispettive funzioni: esso, pertanto, e' idoneo  a  giustificare
 la  previsione,  per  i  vice  pretori  onorari,  di  una  piu' ampia
 responsabilita' rispetto a quella stabilita per i giudici popolari ed
 i giudici conciliatori";
      che,  pertanto, tutte le questioni prospettate dall'ordinanza di
 rimessione vanno dichiarate manifestamente infondate;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, primo comma, della legge 13 aprile  1988,
 n.   117  (Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle
 funzioni  giudiziarie  e  responsabilita'  civile   dei   magistrati)
 sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  101,  secondo  comma e 108,
 secondo comma, Cost., dal Pretore di Roma con l'ordinanza indicata in
 epigrafe;
    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita'
 costituzionale dell'art. 7, terzo  comma,  della  predetta  legge  13
 aprile  1988, n. 117, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
 pretore di Roma con la stessa ordinanza.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  in camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: DELL'ANDRO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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