N. 155 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Commissioni tributarie - Cittadini estranei alla magistratura concorrenti all'esercizio della funzione giudiziaria e alla costituzione di organi giudiziari collegiali - Responsabilita' civile - Trattamento differenziato e deteriore rispetto ai giudici conciliatori e popolari - Azione di rivalsa in termini proporzionali identici all'azione di regresso prevista nei confronti dei giudici di carriera - Richiamo alla sentenza n. 18/1989 - Non irragionevolezza - Discrezionalita' legislativa Manifesta infondatezza. Legge 13 aprile 1988, n. 117, artt. 7, terzo comma, e 8, ultimo comma). Cost., art. 3)(GU n.13 del 29-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, e 8, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Aosta sul ricorso proposto da Carrozza Ruggiero contro l'Intendenza di Finanza di Aosta, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Aosta, con ordinanza 9 febbraio 1989 (R.O. n. 552 del 1988) ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7, terzo comma e 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117; che secondo tale ordinanza l'art. 7, terzo comma, della legge anzidetta - stabilendo che i cittadini estranei alla magistratura, i quali concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali rispondono in caso di dolo e nei casi di colpa grave previsti dall'art. 2, comma terzo, lett. b) e c) - violerebbe l'art. 3 della Costituzione, avendo previsto per i giudici non togati un trattamento ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per i guidici conciliatori e i giudici popolari, i quali rispondono solo in caso di dolo; che l'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 - prevedendo per gli estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria, che la misura della rivalsa sia calcolata in rapporto allo stipendio iniziale annuo (al netto delle trattenute fiscali) che compete al magistrato di tribunale ovvero, se l'estraneo che partecipa all'esercizio delle funzioni giudiziarie percepisce uno stipendio annuo netto o reddito di lavoro autonomo netto inferiore allo stipendio iniziale del magistrato di tribunale, in rapporto a tale stipendio o reddito, al tempo in cui l'azione di risarcimento e' proposta - contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, essendo irragionevole che lo Stato possa rivalersi nella stessa misura, in termini proporzionali, sui giudici di carriera e sugli estranei che partecipano all'esercizio delle funzioni giudiziarie; che davanti a questa Corte si e' costituita l'Avvocatura generale dello Stato, la quale e' intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo in via principale che la questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza e, in via subordinata, che sia dichiarata non fondata; Considerato che l'eccezione d'inammissibilita' per difetto di rilevanza e' priva di fondamento, poiche' le questioni concernono norme che, regolando la responsabilita' del giudice, incidono sul suo status e attengono alla "protezione" dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti (cfr. la sentenza n. 18 del 1989); che la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, terzo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 appare manifestamente infondata, sulla base dei principi gia' affermati nella citata sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte ha ritenuto non irragionevole che i cittadini estranei alla magistratura, i quali concorrono a formare o formano organi giudiziari collegiali, siano responsabili, a titolo di colpa, solo per i piu' macroscopici errori di fatto - quali sono quelli previsti dall'art. 2, terzo comma, lett. b) e c) - e solo a titolo di dolo per le violazioni di legge; che parimenti, e' manifestamente infondata la questione relativa alla determinazione della misura massima della rivalsa dello Stato nei confronti degli estranei che partecipano o concorrono a partecipare all'esercizio della funzione giudiziaria, cosi' come disposta dall'art. 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117, poiche' rientra nell'esercizio della discrezionalita' legislativa - non censurabile in quanto non irragionevole - la determinazione dei limiti massimi di tale rivalsa in relazione al reddito di lavoro complessivo dei giudici non togati; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 7, terzo comma e 8, ultimo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0340