N. 159 ORDINANZA 8 - 21 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile in genere - Verbalizzazione obbligatoria - Trattamento differenziato tra organi giudiziari e organi amministrativi e legislativi - Violazione della segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari - Identica questione gia' decisa con declaratoria di illegittimita' e non fondatezza sentenza n. 18/1989) - Manifesta inammissibilita' - Manifesta infondatezza. Cod. proc. civ., art. 131, ultimo comma, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117). Cost., artt. 97, 3, 101 e 104)(GU n.13 del 29-3-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, aggiunto all'art. 16, secondo comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), promossi con tre ordinanze emesse dal Tribunale di Roma il 12, 10 e 2 maggio 1988, rispettivamente iscritte ai nn. 681, 721 e 722 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 48 e 49, prima serie speciale, dell'anno 1988. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con tre ordinanze d'identico contenuto, emesse in data 2 maggio 1988 (R.O. n. 722 del 1988), 10 maggio 1988 (R.O. n. 721 del 1988) e 12 maggio 1988 (R.O. n. 681 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117; che il giudice a quo ha dedotto che tale articolo, prevedendo la verbalizzazione obbligatoria dei provvedimenti collegiali del giudice civile con l'indicazione del dissenso eventualmente espresso da alcuno dei componenti del collegio, violerebbe gli artt. 3, 97, 101 e 104 della Costituzione, in quanto: a) la segretezza delle deliberazioni degli organi giudiziari sarebbe garanzia inderogabile d'indipendenza; b) con detta verbalizzazione obbligatoria sarebbe stata introdotta un'irragionevole differenza di trattamento tra organi giudiziari e organi amministrativi e legislativi; c) la verbalizzazione anzidetta intralcerebbe l'attivita' degli organi giudiziari in maniera tale da comprometterne il buon andamento; Considerato che la questione e' identica a quella gia' decisa con la sentenza n. 18 del 1989, con la quale questa Corte l'ha dichiarata non fondata in relazione ai profili attinenti alla dedotta violazione degli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, mentre ha dichiarato illegittimi, perche' in contrasto con l'art. 97 della Costituzione, il primo e il secondo comma dell'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui disponevano che "e' compilato sommario processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale"; che non sono stati addotti nuovi argomenti che possano indurre a una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi; 1) dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 97 della Costituzione, dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui disponeva che "e' compilato sommario processo verbale", anziche' "puo', se uno dei componenti dell'organo collegiale lo richieda, essere compilato sommario processo verbale", con la sentenza n. 18 del 1989; 2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131, ultimo comma, del codice di procedura civile, introdotto dall'art. 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sollevata in riferimento agli artt. 3, 101 e 104 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 21 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0344