N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1981- 17 marzo 1989
N. 170 Ordinanza emessa il 29 settembre 1981 (pervenuta alla Corte costituzionale il 17 marzo 1989) dalla commissione tributaria di primo grado di Torino sul ricorso proposto da Michelin recherche et technique S.A. contro secondo ufficio ii.dd. di Torino. I.lo.r. - Royalties o redevances - Redditi d'impresa riscossi in territorio italiano da imprese straniere prive, nel medesimo territorio, di stabile organizzazione - Non applicabilita' dell'imposta - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto a soggetti non residenti che non esercitino attivita' commerciale o ad imprese straniere ma con stabile organizzazione in Italia. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, art. 19, primo comma, n. 5, secondo comma, lett. b). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.14 del 5-4-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Sciogliendo la riserva di cui alla seduta del 29 settembre 1981, ha pronunciato la seguente ordinanza. La societa' Michelin recherche et tecnique S.A. con sede in Ba'le (Svizzera), ha impugnato con ricorso in termini, dapprima, il silenzio rifiuto dell'intendenza di finanza di Torino al rimborso degli acconti ritenuti a titolo d'Irpef e, poi, la decisione di rigetto della p.a. Argomenta la societa' ricorrente che il corrispettivo (c.d. royalties o redevances) dovutole dalla Michelin italiana S.p.a. in dipendenza dell'utilizzo dei suoi brevetti e' stato decurtato illegittimamente della somma di L. 211.910.972 a titolo di ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973; che, infatti, poiche' essa ricorrente non ha, com'e' pacifico, alcuna stabile organizzazione in Italia, codesto reddito d'impresa non e' tassabile, perche', agli effetti fiscali almeno prima dell'innovazione di cui alla legge n. 897/1980, non e' prodotto nel territorio dello Stato, com'e' statuito espressamente all'art. 19, primo comma, n. 5, e secondo comma, lett. B), del d.P.R. n. 597/1973, cui fa riferimento l'art. 22 del d.P.R. n. 598/1973.
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 169/1989). 89C0351