N. 170 ORDINANZA (Atto di promovimento) 29 settembre 1981- 17 marzo 1989

                                 N. 170
 Ordinanza   emessa   il  29  settembre  1981  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 17 marzo  1989)  dalla  commissione  tributaria  di
 primo  grado  di Torino sul ricorso proposto da Michelin recherche et
 technique S.A. contro secondo ufficio ii.dd. di Torino.
 I.lo.r.  -  Royalties  o  redevances  - Redditi d'impresa riscossi in
 territorio  italiano  da  imprese  straniere  prive,   nel   medesimo
 territorio,   di   stabile   organizzazione   -   Non  applicabilita'
 dell'imposta - Irragionevole disparita'  di  trattamento  rispetto  a
 soggetti  non residenti che non esercitino attivita' commerciale o ad
 imprese straniere ma con stabile organizzazione in Italia.
 (D.P.R.  29  settembre  1973,  n.  597,  art.  19, primo comma, n. 5,
 secondo comma, lett. b).
 (Cost., artt. 3 e 53).
(GU n.14 del 5-4-1989 )
                LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Sciogliendo  la  riserva di cui alla seduta del 29 settembre 1981,
 ha pronunciato la seguente ordinanza.
    La  societa' Michelin recherche et tecnique S.A. con sede in Ba'le
 (Svizzera),  ha  impugnato  con  ricorso  in  termini,  dapprima,  il
 silenzio  rifiuto  dell'intendenza  di  finanza di Torino al rimborso
 degli acconti ritenuti a titolo  d'Irpef  e,  poi,  la  decisione  di
 rigetto della p.a.
    Argomenta  la  societa'  ricorrente  che  il  corrispettivo  (c.d.
 royalties o redevances) dovutole dalla Michelin  italiana  S.p.a.  in
 dipendenza   dell'utilizzo  dei  suoi  brevetti  e'  stato  decurtato
 illegittimamente della somma di L. 211.910.972 a titolo  di  ritenuta
 d'acconto ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 600/1973; che, infatti,
 poiche' essa ricorrente  non  ha,  com'e'  pacifico,  alcuna  stabile
 organizzazione in Italia, codesto reddito d'impresa non e' tassabile,
 perche', agli effetti fiscali almeno prima  dell'innovazione  di  cui
 alla  legge  n. 897/1980, non e' prodotto nel territorio dello Stato,
 com'e' statuito espressamente all'art.  19,  primo  comma,  n.  5,  e
 secondo  comma,  lett. B), del d.P.R. n. 597/1973, cui fa riferimento
 l'art. 22 del d.P.R. n. 598/1973.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 169/1989).
 89C0351