N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1988- 18 marzo 1989
N. 182 Ordinanza emessa il 5 maggio 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 marzo 1989) dal tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione di Salerno, sul ricorso proposto da Scuoppo Matteo contro la regione Campania ed altro. Sanita' pubblica - Inquadramento nel posto di infermiere professionale degli infermieri generici o psichiatrici che acquisiscono il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonche' della frequenza del corso ex d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867 - Mancata previsione del beneficio dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale anche degli infermieri generici o pisichiatrici in possesso del diploma conseguente al corso biennale disciplinato dal d.m. 30 settembre 1938 - Ingiustificata disparita' di trattamento di soggetti versanti in situazioni analoghe. (Legge regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, art. 1, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.14 del 5-4-1989 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 655 del 1983 reg. gen., proposto da: Scuoppo Matteo, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Carchio e domiciliato elettivamente nel suo studio in Salerno, al corso Garibaldi n. 33, contro la regione Campania in persona del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonietta Amati e il comitato regionale di controllo, in persona del presidente pro-tempore, non costituito in giudizio, per l'annullamento della decisione 5 maggio 1983, n. 54, verbale n. 83, con la quale il comitato regionale di controllo della regione Campania ha annullato la deliberazione 30 marzo 1983, n. 307, della u.s.l. n. 53 di Salerno, nella parte concernente l'inquadramento del ricorrente nel posto di infermiere professionale, ai sensi della l.r. 3 gennaio 1983, n. 3; Visti i ricorsi ed i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti di causa; Udita alla pubblica udienza del 5 maggio 1988 la relazione del consigliere dott. Antonio Camozzi; Udito altresi' l'avv. Pasquale Carchio; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: F A T T O Con deliberazione 30 marzo 1983, n. 307 il comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale n. 53 di Salerno provvedeva ad inquadrare come infermieri professionali sei dipendenti - infermieri generici -, previa trasformazione dei relativi posti in pianta organica, in applicazione della legge della regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, sostenendo che le condizioni previste da detta legge per l'inquadramento in parola dovevano ritenersi sussistenti anche nei confronti di due, fra i sei dipendenti, che avevano conseguito il titolo di abilitazione alla professione prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1975, n. 867, sul nuovo ordinamento delle scuole per infermieri professionali. Il comitato regionale di controllo con decisione 5 maggio 1983, n. 54, annullava peraltro la deliberazione dell'u.s.l., nella parte concernente l'inquadramento dei due infermieri di cui sopra, sul rilievo che, per il tassativo disposto della legge regionale, il beneficio in questione poteva essere concesso solo ai dipendenti che avesseto frequentato i corsi di straordinaria riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, oppure il corso ex d.P.R. n. 867/1975. Il sig. Matteo Scuoppo danneggiato dalla decisione tutoria, l'ha impugnata con ricorso notificato il 4 luglio 1983, col quale ha sostenuto che una interpretazione estensiva e costituzionalmente corretta dell'art. 1 della l.r. n. 3/1983 porta ad includere fra i soggetti beneficiari dell'inquadramento tutti i titolari del diploma di infermiere professionale, senza riguardo all'epoca del conseguimento, e al tipo di programma scolastico seguito. Il predetto ha sollevato inoltre eccezione di illegittimita' costituzionale della legge regionale - se interpretata in senso restrittivo - per violazione degli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione. La regione Campania si e' costituita in giudizio ed ha contestato le difese avversarie, chiedendo il rigetto del gravame. L'u.s.l. n. 53 di Salerno non si e' costituita. D I R I T T O La legge della regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, recante norme sulla trasformazione di posti di infermiere generico e psichiatrico in posti di infermiere professionale ha stabilito testualmente quanto segue: "Il personale di ruolo con qualifica di infermiere generico o psichiatrico che acquisisce il diploma di infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex legge 3 giugno 1980, n. 243, nonche' della frequenza del corso ex d.P.R. 13 ottobre 1975, n. 867, e' inquadrato nel posto di infermiere professionale. Ai fini di cui al precedente comma le unita' sanitarie locali interessate provvedono tempestivamente e comunque non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla richiesta degli interessati a deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai beneficiari ed al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti". La disposizione del suesposto primo comma, anche per il richiamo alla legge n. 243/1980, appare rivolta a incentivare la qualificazione del personale infermieristico delle unita' sanitarie locali della regione, mediante il riconoscimento della qualifica superiore ai dipendenti che abbiano superato gli speciali corsi abilitanti della legge n. 243/1980, o il normale corso di studi della scuola per infermieri professionali, disciplinata da ultimo dal d.P.R. n. 867/1975. Non e' invece considerato il caso del dipendente che abbia conseguito il diploma di infermiere professionale ai sensi del precedente ordinamento, di cui al d.m. 30 settembre 1938, che prevedeva una durata biennale, anziche' triennale, del corso di studi con programma di insegnamento in parte diverso, e comunque piu' contenuto. Viene posto il problema se, per l'analogia delle situazioni e l'identita' della ratio legis, il beneficio della legge regionale sia estensibile anche al personale in possesso di quest'ultimo diploma, non espressamente contemplato dalla legge medesima. Va chiarito al proposito che non e' in gioco la questione circa l'equivalenza delle tre specie di diplomi, che puo' essere tranquillamente riconosciuta, per i fini del presente giudizio; ma, anche con simile premessa, sembra arduo addivenire alla conclusione invocata in via principale dal ricorrente, avendo a riferimento il testo normativo, quale e' nella sua forma attuale. La lettera della legge e' precisa nell'indicare i titoli che danno adito all'inquadramento nei posti di infermiere professionale; in altre parole si vuol dire che la norma de qua non e' suscettibile di interpretazione estensiva; e dunque, per l'accoglimento della pretesa del ricorrente, occorrerebbe applicare per analogia la norma stessa al caso, non previsto - se non addirittura implicitamente escluso del diploma ottenuto nel vigore delle disposizioni precedenti al d.P.R. n. 867/1975. Una simile operazione ermeneutica nella specie e' pero' vietata dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile, posto che la normativa in esame riveste il carattere di legge eccezionale. Acquista quindi rilievo il dubbio di legittimita' costituzionale affacciato dal ricorrente in relazione a vari parametri, e condiviso dal collegio quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacche' sembra certo che il principio di uguaglianza, ivi sancito, sia leso dalla disparita' di trattamento riservata a soggetti che si trovano in posizione sostanzialmente identica, secondo quanto sopra esposto. Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi essere dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale spetta anche all'infermiere generico o psichiatrico di ruolo, in possesso del diplima conseguente al corso biennale disciplinato dal d.m. 30 settembre 1983.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge della regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nei sensi di cui in motivazione; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la risoluzione dell'anzidetta questione; Manda alla segreteria di curare che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale della Campania e che sia comunicata al presidente del consiglio regionale interessato; Le spese delle notificazioni di cui sopra saranno anticipate dal ricorrente. Cosi' deciso in Salerno, il 5 maggio 1988 (Seguono le firme) 89C0363