N. 182 ORDINANZA (Atto di promovimento) 5 maggio 1988- 18 marzo 1989

                                 N. 182
 Ordinanza   emessa   il   5   maggio   1988   (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  18  marzo  1989)  dal  tribunale   amministrativo
 regionale  per  la Campania, sezione di Salerno, sul ricorso proposto
 da Scuoppo Matteo contro la regione Campania ed altro.
 Sanita'   pubblica   -   Inquadramento   nel   posto   di  infermiere
 professionale  degli   infermieri   generici   o   psichiatrici   che
 acquisiscono  il  diploma  di infermiere professionale in conseguenza
 della frequenza dei corsi di straordinaria riqualificazione ex  legge
 3 giugno 1980, n. 243, nonche' della frequenza del corso ex d.P.R. 13
 ottobre  1975,  n.   867   -   Mancata   previsione   del   beneficio
 dell'inquadramento  nel posto di infermiere professionale anche degli
 infermieri  generici  o  pisichiatrici  in   possesso   del   diploma
 conseguente al corso biennale disciplinato dal d.m. 30 settembre 1938
 - Ingiustificata disparita' di trattamento di  soggetti  versanti  in
 situazioni analoghe.
 (Legge regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, art. 1, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.14 del 5-4-1989 )
                 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso n. 655 del 1983
 reg. gen.,  proposto  da:  Scuoppo  Matteo,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv. Pasquale Carchio e domiciliato elettivamente nel suo studio
 in Salerno, al corso Garibaldi n. 33, contro la regione  Campania  in
 persona  del presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
 Maria Antonietta Amati e  il  comitato  regionale  di  controllo,  in
 persona  del  presidente pro-tempore, non costituito in giudizio, per
 l'annullamento della decisione 5 maggio 1983, n. 54, verbale  n.  83,
 con  la  quale  il  comitato  regionale  di  controllo  della regione
 Campania ha annullato la deliberazione 30 marzo 1983, n.  307,  della
 u.s.l.  n. 53 di Salerno, nella parte concernente l'inquadramento del
 ricorrente nel posto di infermiere professionale, ai sensi della l.r.
 3 gennaio 1983, n. 3;
    Visti i ricorsi ed i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione Campania;
    Viste  le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti di causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  del 5 maggio 1988 la relazione del
 consigliere dott. Antonio Camozzi;
    Udito altresi' l'avv. Pasquale Carchio;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  deliberazione  30  marzo 1983, n. 307 il comitato di gestione
 dell'unita'  sanitaria  locale  n.  53  di  Salerno   provvedeva   ad
 inquadrare  come infermieri professionali sei dipendenti - infermieri
 generici -,  previa  trasformazione  dei  relativi  posti  in  pianta
 organica,  in  applicazione  della  legge  della  regione  Campania 3
 gennaio 1983, n. 3, sostenendo che le condizioni  previste  da  detta
 legge  per  l'inquadramento  in parola dovevano ritenersi sussistenti
 anche nei confronti  di  due,  fra  i  sei  dipendenti,  che  avevano
 conseguito   il   titolo   di  abilitazione  alla  professione  prima
 dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13
 ottobre  1975,  n.  867,  sul  nuovo  ordinamento  delle  scuole  per
 infermieri professionali.
    Il comitato regionale di controllo con decisione 5 maggio 1983, n.
 54, annullava peraltro  la  deliberazione  dell'u.s.l.,  nella  parte
 concernente  l'inquadramento  dei  due  infermieri  di cui sopra, sul
 rilievo che, per il tassativo  disposto  della  legge  regionale,  il
 beneficio  in questione poteva essere concesso solo ai dipendenti che
 avesseto  frequentato  i  corsi  di  straordinaria   riqualificazione
 previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, oppure il corso ex d.P.R.
 n. 867/1975.
    Il  sig.  Matteo Scuoppo danneggiato dalla decisione tutoria, l'ha
 impugnata con ricorso notificato il  4  luglio  1983,  col  quale  ha
 sostenuto  che  una  interpretazione  estensiva  e costituzionalmente
 corretta dell'art. 1 della l.r. n. 3/1983 porta ad  includere  fra  i
 soggetti  beneficiari dell'inquadramento tutti i titolari del diploma
 di   infermiere   professionale,   senza   riguardo   all'epoca   del
 conseguimento, e al tipo di programma scolastico seguito. Il predetto
 ha sollevato inoltre eccezione di illegittimita' costituzionale della
 legge  regionale  -  se  interpretata  in  senso  restrittivo  -  per
 violazione degli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione.
    La  regione Campania si e' costituita in giudizio ed ha contestato
 le difese avversarie, chiedendo il rigetto del gravame.
    L'u.s.l. n. 53 di Salerno non si e' costituita.
                             D I R I T T O
    La  legge  della  regione  Campania  3 gennaio 1983, n. 3, recante
 norme  sulla  trasformazione  di  posti  di  infermiere  generico   e
 psichiatrico  in  posti  di  infermiere  professionale  ha  stabilito
 testualmente quanto segue: "Il personale di ruolo  con  qualifica  di
 infermiere  generico  o  psichiatrico  che  acquisisce  il diploma di
 infermiere professionale in conseguenza della frequenza dei corsi  di
 straordinaria  riqualificazione  ex  legge  3  giugno  1980,  n. 243,
 nonche' della frequenza del corso ex d.P.R. 13 ottobre 1975, n.  867,
 e' inquadrato nel posto di infermiere professionale.
    Ai  fini  di  cui  al  precedente comma le unita' sanitarie locali
 interessate  provvedono  tempestivamente  e  comunque  non  oltre  il
 quarantacinquesimo   giorno   dalla  richiesta  degli  interessati  a
 deliberare la trasformazione dei posti ricoperti dai  beneficiari  ed
 al contestuale inquadramento degli stessi nei nuovi posti".
    La  disposizione  del suesposto primo comma, anche per il richiamo
 alla  legge  n.   243/1980,   appare   rivolta   a   incentivare   la
 qualificazione  del  personale infermieristico delle unita' sanitarie
 locali della regione,  mediante  il  riconoscimento  della  qualifica
 superiore  ai  dipendenti  che  abbiano  superato  gli speciali corsi
 abilitanti della legge n. 243/1980, o il normale corso di studi della
 scuola  per  infermieri  professionali,  disciplinata  da  ultimo dal
 d.P.R. n. 867/1975.
    Non  e'  invece  considerato  il  caso  del  dipendente  che abbia
 conseguito il  diploma  di  infermiere  professionale  ai  sensi  del
 precedente  ordinamento,  di  cui  al  d.m.  30  settembre  1938, che
 prevedeva una durata biennale, anziche' triennale, del corso di studi
 con  programma  di  insegnamento  in  parte  diverso, e comunque piu'
 contenuto.
    Viene  posto  il  problema  se,  per l'analogia delle situazioni e
 l'identita' della ratio legis, il beneficio della legge regionale sia
 estensibile  anche  al personale in possesso di quest'ultimo diploma,
 non espressamente contemplato dalla legge medesima.
    Va  chiarito  al  proposito che non e' in gioco la questione circa
 l'equivalenza  delle  tre  specie  di  diplomi,   che   puo'   essere
 tranquillamente  riconosciuta,  per i fini del presente giudizio; ma,
 anche con simile premessa, sembra arduo addivenire  alla  conclusione
 invocata  in  via  principale dal ricorrente, avendo a riferimento il
 testo normativo, quale e' nella sua forma attuale. La  lettera  della
 legge   e'   precisa   nell'indicare   i   titoli   che  danno  adito
 all'inquadramento nei posti di  infermiere  professionale;  in  altre
 parole  si  vuol  dire  che  la  norma  de qua non e' suscettibile di
 interpretazione estensiva; e dunque, per l'accoglimento della pretesa
 del  ricorrente,  occorrerebbe applicare per analogia la norma stessa
 al caso, non previsto - se non addirittura implicitamente escluso del
 diploma  ottenuto  nel vigore delle disposizioni precedenti al d.P.R.
 n. 867/1975.
    Una  simile  operazione  ermeneutica nella specie e' pero' vietata
 dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice  civile,  posto
 che  la normativa in esame riveste il carattere di legge eccezionale.
    Acquista  quindi  rilievo il dubbio di legittimita' costituzionale
 affacciato dal ricorrente in relazione a vari parametri, e  condiviso
 dal  collegio  quanto alla violazione dell'art. 3 della Costituzione,
 giacche' sembra certo che il principio di uguaglianza,  ivi  sancito,
 sia  leso dalla disparita' di trattamento riservata a soggetti che si
 trovano in posizione sostanzialmente identica, secondo  quanto  sopra
 esposto.
    Alla stregua delle considerazioni che precedono deve quindi essere
 dichiarata rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  primo comma, della legge
 della regione Campania 3 gennaio 1983, n. 3, per violazione dell'art.
 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il beneficio
 dell'inquadramento nel posto di infermiere professionale spetta anche
 all'infermiere  generico  o  psichiatrico  di  ruolo, in possesso del
 diplima conseguente  al  corso  biennale  disciplinato  dal  d.m.  30
 settembre 1983.
                                P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.  3  della  Costituzione,  la   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art.  1,  primo comma, della legge della regione
 Campania 3 gennaio 1983, n. 3, nei sensi di cui in motivazione;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla  Corte  costituzionale,  per   la   risoluzione   dell'anzidetta
 questione;
    Manda  alla  segreteria  di  curare  che la presente ordinanza sia
 notificata alle parti in causa e al presidente della giunta regionale
 della  Campania  e  che  sia  comunicata  al presidente del consiglio
 regionale interessato;
    Le  spese  delle notificazioni di cui sopra saranno anticipate dal
 ricorrente.
      Cosi' deciso in Salerno, il 5 maggio 1988
                           (Seguono le firme)

 89C0363