N. 163 SENTENZA 9 - 29 marzo 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assisitenza - Durata legale dei corsi di specializzazione - Diploma richiesto in aggiunta a quello professionale iniziale - Condizione necessaria per l'accesso ad uno dei posti occupati durante la carriera - Facolta' di riscatto - Mancata previsione - Illegittimita' costituzionale parziale. Legge 22 novembre 1962, n. 1646, art. 24). Cost., art. 3)(GU n.14 del 5-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n.1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 dalla Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro Ministero del tesoro, iscritta al n. 615 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino; Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 4 novembre 1987 (registro ordinanze n. 615 del 1988) la Corte dei conti, sul ricorso proposto da Barbierato Eugenia contro il Ministero del tesoro Direzione Generale degli Istituti di Previdenza - ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) nella parte in cui non prevede l'ammissione a riscatto, ai fini di quiescenza, del periodo di tempo corrispondente alla durata del corso di specializzazione, purche' il predetto diploma sia stato prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. Secondo il Collegio remittente la domanda dovrebbe essere disattesa poiche' la norma invocata non prevede il riscatto del periodo di studio relativo al conseguimento della specializzazione (nella specie, in nefrologia e tecniche emodialitiche). Tuttavia, il giudice a quo rileva la irrazionalita' di una tale esclusione, solo che si consideri come gli studi specialistici si pongano, nel caso, non in posizione di equiparazione con il diploma di infermiera professionale (che e' riscattabile) ma di superiorita', rappresentando un quid pluris, il cui conseguimento e' legato alla frequenza di apposito corso annuale, successivamente al biennio di infermiera professionale. Non apparirebbe ammissibile percio' - se non in violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di ogni relativo criterio di ragionevolezza - che al dipendente in possesso di un superiore titolo, necessariamente prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera (la ricorrente risulta aver assunto la qualifica di infermiera professionale specializzata) sia riservato, in sede di riscatto, un trattamento deteriore. Considerato in diritto 1.1 - L'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro) prevede che al personale iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali muniti di diploma infermieristico professionale spetta a domanda, ai fini di quiescenza, il riscatto del biennio di corso di studio purche' il diploma relativo sia prescritto per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera. 1.2 - L'odierna fattispecie e' relativa, peraltro, ad un'ulteriore specializzazione ottenuta per la frequenza di altro apposito corso successivo, a seguito di che era stata attribuita, in aggiunta alla qualifica infermieristica iniziale, quella "professionale specializzata". Il periodo concernente detta specializzazione non si rivela suscettibile, tuttavia, di utilizzazione a fini di riscatto, poiche' non contemplato e previsto dall'enunciata norma: di tanto, il remittente dubita, sul piano della razionalita' ex art. 3 della Costituzione, rivestendo la frequenza degli ulteriori studi i connotati di un incremento di professionalita' formalmente utilizzata in carriera. 2. - La questione e' fondata. La giurisprudenza di questa Corte ha reiteratamente posto in rilievo che la legislazione in tema di riscatti e' andata via via evolvendosi, nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita, quando riconosciuta indispensabile per i fini della qualifica ricoperta, ogni migliore considerazione (sentenze n. 765 e n. 1016 del 1988). Talche', la norma impugnata si appalesa costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la riscattabilita' dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per l'ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 24 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 (Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di specializzazione il cui diploma sia stato richiesto, in aggiunta a quello professionale iniziale, quale condizione necessaria per accedere ad uno dei posti occupati durante la carriera. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: BORZELLINO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 marzo 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0369