N. 196 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 febbraio 1989
N. 196 Ordinanza emessa il 6 febbraio 1989 dal pretore di Tolentino nel procedimento civile vertente tra Domizi Quinto ed altri e Castignani Costanzo Locazione immobili urbani - Uso diverso dall'abitazione - Disdetta del locatore per finita locazione - Mancato pagamento dell'indennita' di avviamento dovuta dal locatore, previsto come fatto impeditivo dell'esecuzione dello sfratto (diritto di ritenzione del conduttore) anziche' come fatto impeditivo (in fase di cognizione) della pronuncia di convalida che dell'esecuzione e' titolo - Ingiustificato pregiudizio a scapito del conduttore, specie in ordine alle spese del giudizio di convalida, che lo stesso conduttore, considerato in esso soccombente anche se non gli e' stata corrisposta la suddetta indennita', e' tenuto a rifondere. (Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 69, undicesimo comma; cod. proc. civ., art. 657, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 24).(GU n.16 del 19-4-1989 )
IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17 aprile 1987 Quinto e Gianni Domizi e Rosa Porfiri, comproprietari di un immobile in viale B. Buozzi, 65, di Tolentino locato a Costanzo Castignani per uso commerciale, sulla premessa che il contratto era scaduto il 15 febbraio precedente e che inutile era risultata la richiesta scritta di rilascio, hanno convenuto in giudizio il suddetto conduttore, intimandogli lo sfratto per finita locazione e contestualmente domandando, in una con la convalida, l'accertamento dell'indennita' spettante al medesimo conduttore per la perdita dell'avviamento commerciale, la condanna dello stesso al risarcimento del danno da ritardata riconsegna dell'immobile, nonche' la compensazione tra i contrapposti crediti, il tutto con vittoria nelle spese di lite. Costituendosi in giudizio il Castignani ha aderito alla domanda relativamente al richiesto sfratto per finita locazione, ma si e' opposto alle rimanenti richieste attoree, deducendo che gli attori, adoperando l'ordinaria diligenza, avrebbero ben potuto contattarlo, per la determinazione e liquidazione dell'indennita' a lui spettante per legge; in difetto di che, agli stessi dovevano far carico tanto i lamentati danni da proseguita occupazione del locale, quanto le spese di lite. In corso di causa le parti raggiungevano un accordo transattivo che veniva verbalizzato all'udienza del 16 dicembre 1987: in esso veniva composta la materia contenziosa di merito, poiche' l'intimato-resistente accettava la somma di L. 3.000.000 a titolo di indennita' di avviamento e si impegnava al rilascio immediato del locale, ma rimaneva aperto il regolamento delle spese di lite, contrapponendosi al riguardo le opposte tesi: quella dei ricorrenti, circa l'addebitabilita' delle stesse al resistente essendo stati essi costretti al giudizio "per effetto del mancato rilascio a seguito della disetta" e quella del convenuto, il quale invece insiste nel ritenere ingiusta tale pretesa, posto che i ricorrenti mai avevano in passato offerto seriamente l'indennita' spettantegli e, del resto, in corso di causa avevano abbandonato la domanda aggiuntiva di danni per ritardo rilascio del locale che pure era stata originariamente formulata e che aveva contribuito a rendere necessaria la sua costituzione in giudizio. Per la risoluzione di tale questione le parti, rimaste sulle rispettive posizioni malgrado un ennesimo tentativo di conciliazione compiuto dall'ufficio, sono state invitate alla discussione all'udienza del 21 dicembre 1988. All'esito di questa ultima, il pretore ha trattenuto la causa per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Va dichiarata, preliminarmente, la cessazione della materia del contendere in ordine alla controversia sostanziale insorta tra le parti e cioe' in ordine sia alla domanda di sfratto per finita locazione, sia a quelle accessorie di determinazione dell'indennita' per perdita dell'avviamento commerciale, di risarcimento del danno da ritardata consegna del bene locato e, infine, di compensazione tra i rispettivi crediti e debiti delle parti. Al riguardo queste hanno, infatti, inteso transigere ogni controversia, mediante l'accordo transattivo del quale e' verbale all'udienza del 16 dicembre 1987. Da detto atto ufficiale emerge, altresi', come le parti hanno inteso por fine ad ogni contesa, senza esclusione di alcun punto controverso ad eccezione della materia del regolamento delle spese di lite e dunque non puo' accettarsi la tesi difensiva del convenuto, per cui gli attori avrebbero ad un certo punto - e precisamente all'udienza di transazione del 16 dicembre 1987 - abbandonato la domanda accessoria di risarcimento dei danni, per contrastare la quale erasi reso necessario - tra l'altro - costituirsi e resistere in giudizio. Venendo al regolamento delle spese di lite e dovendosi al riguardo valutare la fondatezza dell'opposizione, va premesso quanto ammette onestamente il difensore del resistente in sede di illustrazione delle proprie conclusioni, e cioe' che la corresponsione dell'indennita' di legge prevista per compensare il conduttore della perdita dell'avviamento commerciale non condiziona la pronuncia, sebbene l'esecuzione - eventuale e comunque differita nel tempo - del provvedimento di convalida dello sfratto. Ne' appare conferente il richiamo fatto dalla stessa difesa del conduttore al disposto dell'art. 1227 cpv. del c.c., posto che la norma riguarda i danni che il creditore avrebbe potuto evitare adoperando l'ordinaria diligenza, mentre nel caso in esame (nel quale i "danni" corrispondono alle spese del giudizio di convalida dello sfratto) non si vede quale diverso comportamento avrebbe potuto tenere il locatore - anche adoperando siffatta "diligenza" - di fronte ad un conduttore il quale, ricevuta la tempestiva disdetta dal contratto, lasci inutilmente decorrere la scadenza legale senza provvedere alla restituzione dell'immobile locato; cio' in considerazione, anche qui, del fatto incontroverso che la corresponsione - e, prima ancora, la determinazione tra le parti - dell'indennita' per l'avviamento commerciale e' preveduta dalla legge (artt. 34 e 69 della legge n. 392/1978, per tale parte non modificati dai successivi interventi legislativi: v. d.-l. 9 dicembre 1986, n. 832, conv. in legge 6 febbraio 1987, n. 15) come condictio juris della esecuzione, non gia' della pronuncia e tanto meno della richiesta, del provvedimento giudiziale di rilascio. Conclusivamente, preso atto della cessazione della materia del contendere tra le parti e dovendo procedere al regolamento delle spese di lite (punto rimasto controverso) in base al principio della soccombenza virtuale, non potrebbe concludersi nella specie se non con la condanna dell'intimato-resistente alla refusione delle spese sostenute dagli attori, perche': a) questi ultimi hanno indubbiamente agito iure, ritualmente utilizzando l'azione di sfratto per finita locazione che la legge mette a disposizione del locatore appunto nel caso in cui, malgrado la scadenza del termine contrattuale, il conduttore non rilasci il bene locato; b) il motivo sul quale il conduttore-intimato ha basato la sua resistenza in giudizio e cioe' la mancata liquidazione e corresponsione dell'indennita' di avviamento e sul quale egli poggia la sua protesta contro l'inizio della lite giudiziaria e contro la condanna nelle relative spese chiesta dalla controparte, e' un motivo non pertinente ne' direttamente rilevante, per quanto sopra detto, nel presente giudizio di mera cognizione. Senonche', il meccanismo normativo che risulta dalle richiamate norme induce a riflessione poiche' appare illogico nelle premesse e perverso negli effetti, ove considerato a parte debitoris (scil., del conduttore di immobile locato per usi non abitativi). Costui, infatti, da una parte ha diritto, in base alle norme sopra richiamate, di "ritenere" o non rilasciare l'immobile locato sino a quando non gli sia stata corrisposta l'indennita' di avviamento commerciale, tanto che puo' proporre opposizione all'esecuzione che il locatore eventualmente intraprenda del titolo esecutivo costituito dal provvedimento di sfratto; dall'altra parte e per converso, nulla puo' di fronte all'azione di sfratto per finita locazione contro di lui legittimamente intentata dal locatore: non gli varrebbe, invero, opporsi (come nella specie) invocando appunto il mancato pagamento dell'indennita', in quanto - come detto e come reso palese dalla chiara formula legislativa - tale circostanza non toglie il diritto del locatore di chiedere ed ottenere la pronuncia giudiziale di sfratto per finita locazione ex art. 657 e segg. del c.p.c., salvo a portarla ad esecuzione dopo il pagamento dell'indennita'; invero, la corresponsione dell'indennita' "incide sulla concreta esecuzione e non anche sulla adozione del provvedimento di rilascio (sia esso costituito da sentenza che da ordinanza), con la conseguenza che essa riveste natura di condizione di procedibilita' dell'azione esecutiva ma non condiziona la formazione del titolo del rilascio" (Cass. 17 gennaio 1983, n. 354; 16 settembre 1983, n. 5600); ne' gli varrebbe, peraltro, non costituirsi in giudizio, in quanto rimarrebbe egualmente soccombente nelle spese di lite che il pretore deve liquidare a suo carico ed a favore dell'intimante nel provvedimento di convalida, trattandosi di sfratto intimato sul duplice presupposto della scadenza del termine della locazione e della mancata restituzione dell'immobile alla scadenza; pronunzia giudiziale che, essendo basata a differenza della licenza per futura finita locazione sul comportamento dell'intimato, il quale non ha rilasciato il bene malgrado la scadenza del contratto, deve contenere altresi' la condanna dell'intimato nelle spese di lite (Cass. 11 luglio 1967, n. 1713). Ne' si puo' ricorrere alla facolta' di compensazione totale o parziale delle spese di lite, poiche' l'art. 92 la prevede come eccezione alla regola della soccombenza di cui all'art. 91 del c.p.c. e solo in presenza di "giusti" motivi, cioe' di ragioni speciali afferenti alla singola controversia, mentre nel caso di specie si tratterebbe di generalizzare l'imputabilita' delle spese di lite indistintamente per tutte le cause di sfratto per finita locazione commerciale ancorche' l'intimato non abbia fatto opposizione o questa sia stata giudicata infondata: conseguenza inaccettabile, che annullerebbe il principio-base della regolazione delle spese di lite secondo la soccombenza. In definitiva, scaduto il contratto di locazione non abitativa, il conduttore puo' evitare il giudizio di sfratto ed il carico delle relative spese solo rilasciando l'immobile al locatore, in tal modo pero' praticamente rinunciando a quel diritto di ritenerlo sino al pagamento dell'indennita' che la legge gli attribuisce ma che rimarrebbe di fatto inattuabile in partenza. Ora, il descritto sistema normativo sembra al giudicante confliggere con i seguenti parametri costituzionali: a) principio di eguaglianza (art. 3), posto che sono indiscriminatamente assoggettati allo stesso onere di rifusione delle spese legali, nel giudizio conseguente all'intimazione di sfratto per finita locazione, sia i conduttori che non hanno rilasciato l'immobile commerciale alla scadenza, nell'esercizio del diritto di ritenerlo sino alla corresponsione dell'indennita' di avviamento, sia i conduttori che immotivatamente non hanno rilasciato l'immobile alla scadenza malgrado abbiano ricevuto detta indennita'; b) tutela giudiziaria dei diritti (art. 24), posto che il diritto di ritenzione dell'immobile attribuito dalla legge al conduttore sino alla corresponsione dell'indennita' di avviamento e strutturato come garanzia per la soddisfazione di tale diritto di credito, resta concretamente limitato nella sua attuazione dalla circostanza che l'esercizio di esso da parte del titolare comporta la soccombenza dello stesso nel giudizio di sfratto per finita locazione ed il conseguente carico delle spese di lite. La questione, che si impernia sul disposto dell'art. 69 della legge n. 392/1978, non puo' tovare soluzione in via interpretativa dato il chiaro dettato del suo undicesimo comma. Sembra, quindi, imporsi come alternativa possibile la caducazione, per illegittimita' costituzionale, della norma suddetta nella parte in cui, limitatamente ai giudizi di convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla condizione delle previa corresponsione dell'indennita' per l'avviamento commerciale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anziche' la stessa possibilita' di richiedere al giudice tale provvedimento. Ove a tale soluzione si ritenesse di ostacolo la considerazione che, in questo modo, si richiederebbe a codesta Corte una pronuncia di tipo additivo nel sistema della legge, come tale inammissibile siccome invasiva del campo di discrezionalita' legislativa, resterebbe comunque il dubbio di legittimita' costituzionale in relazione alla stessa norma dell'art. 657, secondo comma, del c.p.c., nella parte in cui, limitatamente alle locazioni non abitative la cui risooluzione da diritto al conduttore di conseguire l'indennita' di avviamento commerciale di cui all'art. 69 della legge n. 392/1978, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto per finita locazione, dopo la scadenza del rapporto, primo o indipendentemente dalla corresponsione dell'indennita' suddetta, in tal modo determinando: a) la violazione del principio di eguaglianza, posto che, cosi', viene sottoposto allo stesso trattamento giuridico (citazione nel giudizio di convalida dello sfratto, soccombenza per mancata restituzione dell'immobile alla scadenza ed obbligo di refusione delle spese di lite) tanto il conduttore che l'immobile non abbia restituito nell'esercizio del diritto ricavabile dall'art. 69 della legge n. 392/1978, quanto quello che rifiuti o ritardi la restituzione del bene locato malgrado la corresponsione dell'indennita' di avviamento; b) la violazione del principio di difesa giudiziaria dei diritti (art. 24, secondo comma), posto che il locatario, convenuto nel giudizio di sfratto per non aver restituito l'immobile alla scadenza del contratto, non puo' difendersi allegando la mandata corresponsione dell'indennita', rappresentando tale circostanza ragione valida soltanto per opporsi, in un secondo momento, all'esecuzione del provvedimento di convalida di sfratto, che nel frattempo il locatore puo' agevolmente ottenere a spese del conduttore medesimo; c) la violazione del principio di tutela giudiziaria dei diritti (art. 24) posto che il diritto di credito all'indennita' di avviamento commerciale verrebbe, nel descritto meccanismo normativo che disciplina l'azione di sfratto per finita locazione non abitativa, praticamente privato del suo piu' efficace mezzo di tutela (il potere di ritenere l'immobile sino alla corresponsione dell'indennita'); violazione che, pur attenendo direttamente alla disciplina sostanziale del diritto, puo' egualmente rilevare ai fini del profilato contrasto col parametro dell'art. 24 della Costituzione (cfr. Corte costituzionale n. 85/1968). Per tali considerazioni e sulla base degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto sopra enunciati, le questioni appaiono evidentemente rilevanti nella presente controversia, nella quale si tratta di stabilire la soccombenza (sia pure virtuale, a seguito della cessazione della materia del contendere in corso di causa) ed il carico delle spese appunto in confronto di un conduttore, legittimamente intimato dal locatore di sfratto per finita locazione, il quale non ha restituito il bene alla scadenza del contratto sul presupposto della mancata corresponsione dell'indennita' di avviamento commerciale spettantegli per legge.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva d'ufficio e dichiara rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 69, undicesimo comma, della legge n. 392/1978 per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione nella parte in cui, limitatamente ai giudizi di convalida di sfratto per finita locazione di immobili non abitativi, subordina alla condizione della previa corresponsione dell'indennita' per l'avviamento commerciale l'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile, anziche' la stessa possibilita' di richiedere al giudice tale provvedimento; b) dell'art. 657, secondo comma, del c.p.c., per contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui, limitatamente alle locazioni non abitative, la cui risoluzione da' diritto al conduttore di conseguire l'indennita' di avviamento commerciale di cui all'art. 69 della legge n. 392/1978, consente al locatore di promuovere il giudizio di sfratto per finita locazione, dopo la scadenza del rapporto, prima o indipendentemente dalla corresponsione dell'indennita' suddetta; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso; Ordina che, a cura della cancelleria, l'ordinanza venga notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Tolentino, addi' 6 febbraio 1989 Il pretore: PERFETTI 89C0395