N. 184 SENTENZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Irpef - Dichiarazione dei coniugi - Obbligo solidale
 verso l'erario in caso di dichiarazione congiunta, personale in caso
 di dichiarazioni disgiunte - Ingiustificato trattamento deteriore nel
 primo caso - Identica questione gia' dichiarata non fondata  sentenza
 n. 316/1987) - Manifesta infondatezza.  Legge 13 aprile 1977, n. 114,
 art. 17, quinto comma).  Cost., artt. 3 e 53).  Imposte in genere -
 Irpef - Dichiarazione dei coniugi - Notifica degli accertamenti al
 marito con efficacia anche nei confronti della moglie - Violazione
 del diritto di difesa - Non fondatezza.  Legge 13 aprile 1977, n.
 114, art. 17, terzo, quarto e quinto comma).  Cost., artt. 24 e 29)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
    Nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 17, comma
 terzo,  quarto  e  quinto,  della  legge  13  aprile  1977,  n.   114
 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
 fisiche), promossi con n. 2 ordinanze emesse il 28 settembre  1987  e
 il  9 marzo 1985 dalla Commissione tributaria di primo grado di Terni
 sui ricorsi proposti da Colasanti Giampietro  e  Pellegrini  Giuliana
 contro  l'Ufficio Imposte Dirette di Terni, iscritte ai nn. 627 e 628
 del registro ordinanze 1988 e  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
                           RITENUTO IN FATTO
    1.  -  Nel  corso  di  un  giudizio originato dal ricorso proposto
 avverso la cartella esattoriale di pagamento per l'iscrizione a ruolo
 di  pene  pecuniarie  inerenti  ad  anni  pregressi,  la  Commissione
 tributaria  di  primo  grado  di  Terni  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 17, ultimo comma, della legge
 13 aprile 1977, n. 114 (r.o. n. 627 del 1988).
    Ad  avviso  del giudice a quo la disposizione impugnata violerebbe
 l'art.3  Cost.  in  quanto,  a  parita'  di  posizione  contributiva,
 determinerebbe  un ingiustificato trattamento tra i coniugi che hanno
 presentato un'unica dichiarazione congiunta e  i  coniugi  che  hanno
 presentato due distinte dichiarazioni, poiche' nel primo caso ciascun
 coniuge sarebbe obbligato solidalmente verso  l'Erario  anche  per  i
 debiti  dell'altro,  mentre  nel  secondo  caso  ciascun  dei coniugi
 risponderebbe solo dei propri debiti.
    Il  giudice  a  quo,  inoltre,  ipotizza  il contrasto della norma
 impugnata anche con l'art. 53 della Costituzione, per il fatto che si
 porrebbero   obblighi   tributari   a  carico  di  uno  dei  coniugi,
 prescindendo del tutto dalla sua  effettiva  capacita'  contributiva,
 dovendo   egli   in  definitiva  rispondere,  per  il  vincolo  della
 solidarieta', dei beni e dei redditi dell'altro,  dei  quali  non  ha
 ovviamente la disponibilita'.
    2.  -  La stessa Commissione di primo grado di Terni, nel corso di
 altro giudizio, ha sollevato (r.o. n. 628 del 1988) analoga questione
 dell'art.  17  u.c.  (rectius:  dell'art.  17, terzo, quarto e quinto
 comma) della legge 13 aprile  1977,  n.  114,  con  riferimento,  non
 soltanto   ai   parametri   sopra   riferiti   (e   per  le  medesime
 considerazioni), ma anche agli artt.  24  e  29  della  Costituzione,
 osservando  in  particolare  che  le disposizioni secondo le quali la
 notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto degli  accertamenti
 in  rettifica  e'  eseguita  unicamente nei confronti del marito, pur
 esplicando essa automatica efficacia anche nei confronti della moglie
 (terzo  e quarto comma dell'art. 17) violerebbero sia il principio di
 parita' tra coniugi,  sia  il  diritto  di  difesa  di  uno  di  essi
 (moglie),  che  non  potrebbe  tutelare  i propri diritti e interessi
 legittimi, per non essere destinatario delle notifiche degli atti  di
 accertamento.
    3.  -  In  entrambi i giudizi e' intervenuto, tramite l'Avvocatura
 generale dello Stato,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 chiedendo che le questioni vengano dichiarate in parte infondate e in
 parte inammissibili.
    Secondo l'Avvocatura deve escludersi ogni violazione del principio
 di capacita' contributiva, perche' tale principio presiede solo  alla
 determinazione  dei tributi dovuti da ciascun contribuente sulla base
 dei redditi da lui prodotti, e non anche alla previsione di  obblighi
 diversi; cosi' che' la disposizione impugnata (art. 17, ultimo comma)
 non avrebbe alcuna influenza sulla determinazione della  obbligazione
 tributaria, della quale rimane titolare ciascun coniuge.
    L'Avvocatura  ha,  poi, escluso ogni contrasto con il principio di
 uguaglianza, sia perche' la situazione in cui si vengono  a  porre  i
 coniugi  con  la  dichiarazione  congiunta non e' uguale a quella dei
 coniugi  che  presentano  dichiarazioni  separate,  sia  perche'   la
 differenza   di   trattamento  che  ne  deriva  trova  una  razionale
 giustificazione nella consapevole e libera scelta operata dai coniugi
 e nella situazione che e' all'origine della scelta stessa.
    Nell'atto di intervento, poi, circa la ipotizzata violazione degli
 artt. 24 e 29 della Costituzione (r.o. n. 628  del  1988)  la  difesa
 erariale  ha  rilevato preliminarmente che oggetto del giudizio a quo
 non e' un accertamento in rettifica, ma la iscrizione a  ruolo  degli
 stessi  redditi  dichiarati, come avveniva prima che fosse introdotto
 il   sistema   dell'autotassazione;   da    cio'    deriverebbe    la
 inammissibilita'  della questione sotto il profilo della irrilevanza,
 tenuto conto che il giudice rimettente ha impugnato l'art. 17, ultimo
 comma, che prevede la responsabilita' solidale tra i coniugi, e non i
 due commi che disciplinano  appunto  l'accertamento  in  rettifica  e
 l'iscrizione  a  ruolo,  nonche'  le  relative  notifiche nei casi di
 dichiarazione congiunta (art. 17, terzo e quarto comma).
    Nel  merito  l'Avvocatura ha comunque concluso per la infondatezza
 della questione (se riferita pure al terzo e quarto  comma  dell'art.
 17),  in  quanto tali norme non fanno altro che esplicitare una forma
 di  "rappresentanza  legale",  dipendente  dalla  libera  scelta  dei
 coniugi di presentare una dichiarazione congiunta.
                         CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.  -  Con  ordinanza  emessa  il  28 settembre 1987 e pervenuta a
 questa Corte il 19 ottobre 1988, la Commissione tributaria  di  primo
 grado  di Terni ha sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 17, quinto comma, della legge 13 aprile 1977,  n.  114,  il
 quale  prevede  la  responsabilita'  solidale dei coniugi che abbiano
 presentato un'unica dichiarazione dei redditi.
    Ad  avviso del giudice a quo la norma impugnata contrasterebbe: a)
 con  l'art.  3  della  Costituzione  in  quanto  determinerebbe   una
 disparita'  di  trattamento  fra i coniugi che abbiano presentato una
 dichiarazione congiunta rispetto  a  quelli  che  abbiano  presentato
 distinte  dichiarazioni; b) con l'art. 53 della Costituzione, perche'
 pone obblighi tributari a carico di un soggetto chiamato ad adempiere
 all'obbligazione tributaria di un altro, prescindendo dalla capacita'
 contributiva del primo.
    Con  altra  ordinanza, emessa il 9 marzo 1985 e pervenuta a questa
 Corte il 19 ottobre  1988,  la  medesima  Commissione  tributaria  ha
 sollevato  questione di legittimita' costituzionale dello stesso art.
 17, comma terzo, quarto e quinto, in  riferimento,  non  soltanto  ai
 parametri invocati nella precedente ordinanza, ma anche agli artt. 24
 e  29  della  Costituzione,  in  quanto  le  disposizioni   impugnate
 prevedono  che  la  notifica delle cartelle esattoriali e soprattutto
 degli accertamenti in rettifica e' eseguita solo  nei  confronti  del
 marito,  onde  risulterebbe violato sia il principio di parita' fra i
 coniugi, sia il diritto di difesa  della  moglie,  che  non  potrebbe
 tutelare  i  propri diritti per non essere destinataria degli atti di
 accertamento.
    2.  -  I due giudizi possono essere riuniti in quanto le ordinanze
 di rinvio sollevano questioni fra loro connesse.
    3.  -  La  questione  di  legittimita' dell'art. 17, quinto comma,
 della legge n. 114 del 1977 cit., sollevata in riferimento agli artt.
 3  e  53  della  Costituzione,  e'  manifestamente  infondata perche'
 identica  questione,  sotto  entrambi  i  profili,  e'   gia'   stata
 dichiarata  tale  con  ordinanza  di questa Corte n. 316 del 1987. In
 riferimento al profilo relativo alla asserita violazione dell'art.  3
 della Costituzione - ossia quello della disparita' di trattamento dei
 coniugi  che  si  sono   avvalsi   della   facolta'   di   presentare
 dichiarazione  congiunta  rispetto  a quelli che hanno presentato una
 distinta dichiarazione - la richiamata pronuncia ha rilevato  che  e'
 rimesso   ai   contribuenti,   nelle   due   particolari   situazioni
 sopradescritte, la libera scelta di avvalersi dell'uno  o  dell'altro
 sistema  attraverso  la  presentazione  o  meno  della  dichiarazione
 congiunta, con i conseguenti vantaggi o oneri ad essa connessi,  onde
 la  valutazione,  sulle  conseguenze  che  ne  discendono  e circa la
 solidarieta' o meno  fra  i  dichiaranti,  spetta  esclusivamente  al
 legislatore  e  non puo' ritenersi in se' irragionevole una legge che
 abbia optato per la prima soluzione.
    Per quel che riguarda il profilo relativo alla asserita violazione
 dell'art. 53 della Costituzione, la medesima ordinanza  ha  osservato
 come il collegamento con la capacita' contributiva non escluda che la
 legge possa  stabilire  prestazioni  tributarie  solidali  a  carico,
 oltreche'  del debitore principale, anche di altri soggetti, comunque
 non estranei  alla  posizione  giuridica  cui  inerisce  il  rapporto
 tributario.
    Poiche'   il   giudice   a  quo  non  prospetta  nuove  o  diverse
 argomentazioni rispetto a quelle gia' affrontate nei sensi  anzidetti
 da questa Corte, manca ogni possibilita' di discostarsene.
    4.1  - Riguardo alla seconda questione (r.o. n. 628 del 1988) deve
 essere preliminarmente disattesa  la  eccezione  di  inammissibilita'
 sollevata dalla Avvocatura dello Stato, perche', nonostante il tenore
 letterale del dispositivo dell'ordinanza di rinvio, dalla motivazione
 della  stessa e' possibile ricavare che il giudice a quo abbia inteso
 sottoporre all'esame della Corte anche il terzo e quarto comma  della
 norma denunciata.
    4.2  -  In merito all'asserito contrasto dell'art. 17 cit., terzo,
 quarto e quinto comma, con gli artt. 24 e 29 della  Costituzione,  la
 questione  -  concernente  la  violazione rispettivamente del diritto
 alla  difesa  e  del  principio  di  parita'  dei  coniugi  -   viene
 congiuntamente prospettata riguardo alla circostanza secondo cui, pur
 essendo le cartelle  esattoriali  e  gli  accertamenti  in  rettifica
 notificati  solo  al marito, la moglie dovrebbe ugualmente rispondere
 solidalmente pur non avendo la  possibilita'  di  tutelare  i  propri
 diritti.
    La  questione non e' fondata, potendo essere superata mediante una
 interpretazione adeguatrice della normativa vigente.
    In  primo luogo, per quel che riguarda il profilo della violazione
 del principio di parita' fra i coniugi, la questione e' in parte gia'
 risolta  con  riferimento alle argomentazioni svolte in precedenza in
 ordine  al  profilo  della  asserita  violazione  dell'art.  3  della
 Costituzione.
    Ma  per  la  parte  in cui il principio si assume violato sotto il
 riflesso della mancanza, da parte della moglie, della possibilita' di
 tutelare  i  propri diritti, venendo l'accertamento in rettifica e la
 cartella esattoriale notificati solo al marito, la questione muove da
 una  premessa  errata.  Difatti,  tutte  le  norme le quali prevedono
 responsabilita' di soggetti dell'ordinamento, salvo che non escludano
 espressamente  la  possibilita'  di  agire in giudizio (nel qual caso
 palese sarebbe la loro illegittimita' costituzionale), devono  essere
 interpretate  nel  senso  che  sia  data  la possibilita' al soggetto
 onerato di avvalersi della tutela giurisdizionale prevista  dall'art.
 24  della Costituzione come diritto inviolabile. Orbene, come e' gia'
 stato affermato in relazione ad analoghe questioni (sentenza  n.  348
 del  1987  ed  ordinanze  nn.  591 e 48 del 1988), nella specie nulla
 vieta che la moglie, chiamata a rispondere  in  via  solidale,  possa
 tutelare  i  propri  diritti  dinanzi  al  giudice competente entro i
 termini decorrenti dalla notifica  dell'avviso  di  mora  nei  propri
 confronti,  nel caso in cui venga per la prima volta, attraverso tale
 notifica,   a    legale    conoscenza    della    pretesa    avanzata
 dall'amministrazione    finanziaria   in   via   solidale   e   cio',
 eventualmente,  anche  per  contestare  nel   merito   l'obbligazione
 tributaria   del   coniuge,   proponendo,   attraverso  l'impugnativa
 dell'avviso di  mora,  gravame  avverso  l'accertamento  operato  nei
 confronti del marito.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
      1)   dichiara   manifestamente   infondata   la   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma quinto,  della  legge
 13  aprile  1977,  n. 114 (Modificazioni alla disciplina dell'imposta
 sul reddito delle persone fisiche)  sollevata,  in  riferimento  agli
 artt.  3 e 53 della Costituzione, con le ordinanze (reg. ord. nn. 627
 e 628 del 1988) indicate in epigrafe;
      2)  dichiara  non  fondata,  nei sensi di cui in motivazione, la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, terzo,  quarto
 e  quinto  comma,  della  legge 13 aprile 1977, n. 114 (Modificazioni
 alla disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle  persone  fisiche)
 sollevata,  in riferimento agli artt. 24 e 29 della Costituzione, con
 l'ordinanza (reg. ord. n. 628 del 1988) indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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