N. 185 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Difensori e procuratori nel procedimento penale - Difesa d'ufficio dell'ammesso al gratuito patrocinio - Corresponsione di spese ed onorari - Prestazioni non saltuarie od occasionali Mancata previsione - Discrezionalita' del legislatore Manifesta inammissibilita'. R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 1; r.d. 28 maggio 1931, n. 602, art. 3). Cost., artt. 24, terzo comma, e 36)(GU n.16 del 19-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dalla Corte d'appello di Salerno sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Bruno Italo ed altro, ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 - prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 14 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, e dell'art. 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, "nella parte in cui non prevedono la corresponsione di spese ed onorari al difensore di ufficio nel processo penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorche' la prestazione eseguita non puo' ritenersi saltuaria od occasionale"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale, inammissibile e, in subordine, non fondata; Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri, la questione proposta richiede "una precisazione dei limiti oltre i quali la prestazione eseguita non puo' ritenersi 'saltuaria od occasionale'", in tal modo postulando una scelta fra piu' soluzioni possibili, senza che ne sia ravvisabile una costituzionalmente obbligata, scelta, quindi,da effettuare sulla base di valutazioni discrezionali riservate al legislatore; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito patrocinio), e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602 (Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24, terzo comma, e 36 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 14 marzo 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0404