N. 185 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Difensori e procuratori nel procedimento penale - Difesa d'ufficio
 dell'ammesso al gratuito patrocinio - Corresponsione di spese ed
 onorari - Prestazioni non saltuarie od occasionali Mancata previsione
 - Discrezionalita' del legislatore Manifesta inammissibilita'.  R.D.
 30 dicembre 1923, n. 3282, art. 1; r.d. 28 maggio 1931, n.  602, art.
 3).  Cost., artt. 24, terzo comma, e 36)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 del regio
 decreto 30 dicembre 1923, n. 3282 (Approvazione del  testo  di  legge
 sul  gratuito  patrocinio),  e 3 del regio decreto 28 maggio 1931, n.
 602 (Disposizioni di attuazione  del  codice  di  procedura  penale),
 promosso  con ordinanza emessa il 14 marzo 1988 dalla Corte d'appello
 di Salerno sull'istanza per incidente di esecuzione proposta da Bruno
 Italo  ed  altro, ordinanza iscritta al n. 285 del registro ordinanze
 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  26  -
 prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la Corte d'appello di Salerno, con ordinanza del 14
 marzo 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, terzo  comma,
 e  36  della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 1 del
 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282,  e  dell'art.  3  del  regio
 decreto  28 maggio 1931, n. 602, "nella parte in cui non prevedono la
 corresponsione di spese  ed  onorari  al  difensore  di  ufficio  nel
 processo  penale per gli ammessi al gratuito patrocinio, allorche' la
 prestazione eseguita non puo' ritenersi saltuaria od occasionale";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che la questione sia dichiarata, in via principale,
 inammissibile e, in subordine, non fondata;
    Considerato che, come dedotto dall'Avvocatura Generale dello Stato
 nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei Ministri,
 la  questione  proposta richiede "una precisazione dei limiti oltre i
 quali la  prestazione  eseguita  non  puo'  ritenersi  'saltuaria  od
 occasionale'",  in  tal modo postulando una scelta fra piu' soluzioni
 possibili,  senza  che  ne  sia  ravvisabile  una  costituzionalmente
 obbligata,  scelta,  quindi,da  effettuare  sulla base di valutazioni
 discrezionali riservate al legislatore;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale  degli  artt.  1  del  regio  decreto  30
 dicembre  1923, n. 3282 (Approvazione del testo di legge sul gratuito
 patrocinio),  e  3  del  regio  decreto  28  maggio  1931,   n.   602
 (Disposizioni   di   attuazione  del  codice  di  procedura  penale),
 sollevata, in riferimento agli artt. 24,  terzo  comma,  e  36  della
 Costituzione,  dalla  Corte d'appello di Salerno con ordinanza del 14
 marzo 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0404