N. 186 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Dipendenti iscritti I.N.A.D.E.L. Indennita'
 premio di servizio - Somme dovute a titolo di riliquidazione -
 Corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria - Questioni
 gia' decise  sentenza n. 1060/1988 e ordinanza n. 68/1989) -
 Manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilita'.  D.-L. 31 agosto
 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito nella legge 29
 ottobre 1987, n. 440).  Cost., artt. 3 e 38)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato  DELL'ANDRO,  prof.  Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, quarto
 comma, del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359  (Provvedimenti
 urgenti  per  la  finanza  locale), convertito nella legge 29 ottobre
 1987, n. 440, promossi con ordinanze emesse il 2 febbraio 1988 (n.  2
 ordinanze)  dal Pretore di Pisa, il 10 dicembre 1987 e il 16 novembre
 1987  (n.   2   ordinanze)   dal   Pretore   di   Firenze,   iscritte
 rispettivamente  ai  nn.  359,  360,  361,  414  e  415  del registro
 ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 nn. 31, 34, 39 - prima parte speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  il Pretore di Pisa, nel giudizio tra Teti Michele e
 l'I.N.A.D.E.L., per ottenere la riliquidazione dell'indennita' premio
 di  servizio  con  gli  interessi  e  la rivalutazione monetaria, con
 ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n. 359  del  1988)  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma,
 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359,convertito  nella  legge  29
 ottobre  1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute
 a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di  servizio  diano
 luogo  a  corresponsione  di  interessi e rivalutazione monetaria, in
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
      che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo,  le  norme  censurate
 determinerebbero disparita' di trattamento tra impiegati  degli  enti
 territoriali  e  altri  lavoratori,  per  i  quali  l'adeguamento del
 credito  e'  automatico,  e   grave   diminuzione   del   trattamento
 previdenziale,  che diviene insufficiente a soddisfare le esigenze di
 vita del pensionato;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha concluso
 per   la   declaratoria  di  inammissibilita'  o  infondatezza  della
 questione;
      che  identica  questione e' stata sollevata dallo stesso Pretore
 di Pisa nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Orsini  Rosa  ed
 altri  e  l'I.N.A.D.E.L. con l'ordinanza del 2 febbraio 1988 (r.o. n.
 360 del 1988); dal Tribunale di  Firenze  nel  giudizio  promosso  da
 Brazzano ed altri contro l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 10 dicembre
 1988, pervenuta alla Corte il 5 luglio 1988, (r.o. n. 361 del  1988);
 dal  Pretore  di Firenze nei procedimenti civili riuniti vertenti tra
 Costanzo Orazio Filippo e altri e l'I.N.A.D.E.L. con ordinanza del 16
 novembre  1987,  pervenuta  alla Corte il 12 luglio 1988 (r.o. n. 414
 del 1988), e nel giudizio  tra  Galli  Adolfo  e  l'I.N.A.D.E.L.  con
 ordinanza  sempre  del  16  novembre 1987, pervenuta alla Corte il 12
 luglio 1988 (r.o. n. 415 del 1988);
      che  in  tutti  questi  giudizi  si  e'  costituita l'Avvocatura
 Generale dello Stato in rappresentanza del Presidente  del  Consiglio
 dei   Ministri   concludendo   sempre   per   la  inammissibilita'  o
 infondatezza della questione;
    Considerato  che tutti i ricorsi prospettano la stessa questione e
 che, per la evidente connessione, possono essere riuniti e decisi con
 un unico provvedimento;
      che  questa  Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato
 non fondata la questione per quanto riguarda  la  mancata  previsione
 della  rivalutazione  delle  somme erogate a titolo di riliquidazione
 dell'indennita' premio di servizio  e  fondata,  invece,  per  quanto
 riguarda   il   diniego   della   corresponsione  di  interessi,  con
 conseguente  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della
 norma  impugnata  nella  parte  in  cui non prevede la corresponsione
 degli interessi per il ritardo nel pagamento della  detta  indennita'
 riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;
      che  successivamente,  con  ordinanza  n. 68 del 1989, la stessa
 questione e' stata dichiarata manifestamente infondata per  il  primo
 profilo,  e  manifestamente  inammissibile  per il secondo essendo la
 norma   impugnata   gia'   espunta   dall'ordinamento   per   effetto
 dell'intervenuta   dichiarazione   di  illegittimita'  costituzionale
 (sentenza n. 1060 del 1988);
      che   anche  per  i  giudizi  in  esame  va  emanata  la  stessa
 declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi, tali da indurre
 la Corte ad una modificazione della propria decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e l'art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i  giudizi
 dinanzi alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi:
       a)  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.   23,   quarto   comma,   del
 decreto-legge  31  agosto  1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
 finanza locale), convertito nella legge  29  ottobre  1987,  n.  440,
 nella   parte  in  cui  non  prevede  la  rivalutazione  delle  somme
 corrisposte per la riliquidazione dell'indennita' premio di servizio;
       b)  dichiara  la manifesta inammissibilita' della questione per
 la parte in cui la norma  censurata  non  prevede  la  corresponsione
 degli  interessi  sulle  somme  di cui sopra, perche' gia' dichiarata
 costituzionalmente illegittima nella stessa parte; entrambe sollevate
 dai Pretori di Pisa e di Firenze nonche' dal Tribunale di Firenze, in
 riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con le ordinanze in
 epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0405