N. 187 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento penale - Custodia cautelare - Durata - Causa di
 sospensione - Legittimo impedimento a comparire all'udienza
 dibattimentale per dover comparire dinanzi ad altra autorita'
 giudiziaria - Conseguenza della sospensione o del rinvio del
 dibattimento - Diritto dell'imputato di partecipare al processo -
 Manifesta infondatezza.  Cod. proc. pen., art. 272, settimo comma).
 Cost., art. 24, secondo comma)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: prof. Giovanni CONSO;
 Giudici:  , prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 272, settimo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 27 giugno 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a
 carico di Bronzini  Alessandro,  iscritta  al  n.  606  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno
 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma,  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 272, settimo comma,
 del codice di procedura penale, "nella  parte  in  cui  prevede  come
 causa   di  sospensione  della  cu-  stodia  cautelare  il  legittimo
 impedimento   dell'im-   putato   a   comparire   perche'    chiamato
 contemporaneamente    a   comparire   avanti   ad   altra   autorita'
 giudiziaria";
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
    Considerato  che  la  sospensione  della decorrenza dei termini di
 durata  della  custodia  cautelare  durante  il  tempo  in   cui   il
 dibattimento   e'   sospeso  o  rinviato  per  legittimo  impedimento
 dell'imputato - ipotesi  nella  quale  il  giudice  a  quo  riconduce
 l'impossibilita'  per l'imputato di comparire lo stesso giorno in due
 o piu' procedimenti - e' configurata dall'art.  272,  settimo  comma,
 del codice di procedura penale come una conseguenza della sospensione
 o del rinvio del  dibattimento,  entrambi  previsti  dal  legislatore
 proprio   per   tutelare  il  diritto  dell'imputato  di  partecipare
 personalmente al processo;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di  procedura
 penale,  sollevata,  in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
 Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del  27  giugno
 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0406