N. 187 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento penale - Custodia cautelare - Durata - Causa di sospensione - Legittimo impedimento a comparire all'udienza dibattimentale per dover comparire dinanzi ad altra autorita' giudiziaria - Conseguenza della sospensione o del rinvio del dibattimento - Diritto dell'imputato di partecipare al processo - Manifesta infondatezza. Cod. proc. pen., art. 272, settimo comma). Cost., art. 24, secondo comma)(GU n.16 del 19-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: prof. Giovanni CONSO; Giudici: , prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Bronzini Alessandro, iscritta al n. 606 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 - prima serie speciale, dell'anno 1988; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 27 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui prevede come causa di sospensione della cu- stodia cautelare il legittimo impedimento dell'im- putato a comparire perche' chiamato contemporaneamente a comparire avanti ad altra autorita' giudiziaria"; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; Considerato che la sospensione della decorrenza dei termini di durata della custodia cautelare durante il tempo in cui il dibattimento e' sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato - ipotesi nella quale il giudice a quo riconduce l'impossibilita' per l'imputato di comparire lo stesso giorno in due o piu' procedimenti - e' configurata dall'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale come una conseguenza della sospensione o del rinvio del dibattimento, entrambi previsti dal legislatore proprio per tutelare il diritto dell'imputato di partecipare personalmente al processo; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 272, settimo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con ordinanza del 27 giugno 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0406