N. 189 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Procedimento civile - Esecuzione forzata mobiliare - Opposizione di
 terzo estraneo all'esecuzione basata su titolo fiscale Imposizione di
 un foro erariale - Violazione del diritto alla tutela giurisdizionale
 e alla difesa della proprieta' - Richiamo alle sentenze nn. 12/1974,
 118/1964 e 119/1963 - Manifesta infondatezza.  del r.d. 30 ottobre
 1933, n. 1611).  Cost., artt. 3 e 24)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 54 del d.P.R.
 29 settembre  1973  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
 imposte  sul  reddito),  in relazione agli artt. 9 e 25 del codice di
 procedura civile  e  dell'art.  6  del  d.P.R.  30.10.1933,  n.  1611
 (Approvazione  del  t.u.  delle  leggi e delle norme giuridiche sulla
 rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
 dell'Avvocatura  dello  Stato),  promosso  con  ordinanza emessa il 5
 febbraio  1988  dal  Pretore  di  Vercelli  nel  procedimento  civile
 vertente  tra  Torta Giuseppe e l'Ufficio provinciale IVA di Vercelli
 ed altro, iscritta al n. 433 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale
 dell'anno 1988.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto
 l'opposizione di terzo ex art. 619  c.p.c.  e  promosso  da  Giuseppe
 Torta,  che  lamentava  che  i  beni  di sua proprieta' fossero stati
 pignorati in  danno  e  nella  casa  di  Marino  Bertacco  nel  corso
 dell'esecuzione   forzata   mobiliare   promossa,  nei  confronti  di
 quest'ultimo, dall'Ufficio IVA di  Vercelli,  il  Pretore  di  quella
 citta'   ha   sollevato   questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
 riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25
 c.p.c. ed all'art. 6 del regio  decreto  30  ottobre  1933,  n.  1611
 (Approvazione  del  t.u.  delle  leggi e delle norme giuridiche sulla
 rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
 dell'Avvocatura  dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 24 della
 Costituzione;
      che  ad  avviso  dell'autorita'  remittente la norma denunciata,
 nell'interpretazione  ad  essa  data  dalla  Corte  di  cassazione  -
 postulante  la  natura  tributaria  della  causa  avente  ad  oggetto
 l'opposizione di terzo  estraneo  all'esecuzione  forzata  su  titolo
 fiscale  -,  imponendo il foro erariale per tale tipo di controversia
 vanifica o comprime irragionevolmente il  diritto  fondamentale  alla
 tutela  giurisdizionale,  in  considerazione  del costo eccessivo del
 giudizio per la difesa della proprieta';
      che nel giudizio davanti alla Corte e' intervenuto il Presidente
 del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  dall'Avvocatura  dello
 Stato,  che  ha  concluso  per l'inammissibilita' e, comunque, per la
 manifesta infondatezza della questione.
    Considerato   che   l'eccezione   di   inammissibilita'  sollevata
 dall'Avvocatura dello  Stato  per  avere  l'ordinanza  di  rimessione
 proposto  la  questione  di  legittimita'  dell'art. 54 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 602 - disposizione che, concernendo la riscossione
 coattiva  delle  imposte  sul  reddito non troverebbe applicazione in
 sede di esecuzione forzata mobiliare per crediti I.V.A. - puo' essere
 superata ove si consideri che gli articoli da 5 a 15 e 31 del R.D. 14
 aprile 1910, n. 639, richiamati  dall'art.  62,  secondo  comma,  del
 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta
 sul valore aggiunto), racchiudono una norma di eguale contenuto,  nel
 senso che prevedono l'opposizione di terzo all'esecuzione e postulano
 l'applicazione della regola del foro erariale dettata dagli artt.  6,
 7  e  8 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, e 9 e 25 c.p.c., norma che
 costituisce  il  vero  oggetto  della  censura,  sicche'   l'inesatta
 indicazione   della  disposizione  non  esclude  la  rilevanza  della
 questione;
      che  oggetto  della  questione e' l'assimilazione, operata dalla
 giurisprudenza, dell'opposizione di terzo  all'esecuzione  su  titolo
 fiscale   alle   "controversie  giudiziali  riguardanti  le  tasse  e
 sovrattasse,  anche  se  insorte  in  sede  di  esecuzione"  cui   fa
 riferimento l'art. 8 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639;
      che  peraltro  contro  tale assimilazione non sono stati addotti
 motivi diversi da quelli, riferibili a ogni tipo di controversia, per
 cui  sia  stabilita  la competenza territoriale del foro dello Stato,
 vale a dire l'aggravio del disagio  e  del  costo  dell'iniziativa  o
 della  resistenza  in  giudizio  che discenderebbe da una deroga alla
 competenza territoriale ordinaria;
      che  tali argomenti sono stati disattesi, con ripetute decisioni
 (sentenze n. 12 del 1974, n. 118 del 1964, n. 119 del 1963) da questa
 Corte,  la quale, con riferimento agli artt. 25 c.p.c. e 6, 7, 8 e 10
 del T.U. 30 ottobre 1933, n. 1611, ha, tra l'altro, osservato che "la
 regola  del  foro  dello  Stato",  per  un  verso  non menoma in modo
 apprezzabile l'esercizio del diritto di difesa da parte del  singolo,
 ne'  sotto  il  profilo  del  costo ne' sotto quello del disagio; per
 altro  verso  ha  "una  adeguata  giustificazione  nelle  ragioni  di
 interesse  generale  (ridondanti  anche  a  beneficio  dei singoli)",
 collegabili al soddisfacimento  dell'esigenza  di  concentrare  -  in
 vista  di un servizio organizzato in modo da importare minori oneri e
 migliori risultati per la collettivita' - gli uffici  dell'Avvocatura
 dello  Stato  e  dell'esigenza  di  concentrare - ancora una volta in
 vista del migliore rendimento del servizio - i giudizi cui  partecipa
 lo Stato presso un numero ristretto di sedi giudiziarie;
      che  l'ordinanza di rimessione, nel riproporre la questione, non
 prospetta profili nuovi, ne', come e' stato detto, peculiari al  caso
 dell'opposizione di terzo di cui all'art. 619 c.p.c.;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 infondata.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della  Costituzione,
 dell'art. 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
 riscossione delle imposte sul reddito) in relazione agli artt. 9 e 25
 del  codice  di  procedura  civile ed all'art. 6 del regio decreto 30
 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione del  t.u.  delle  leggi  e  delle
 norme  giuridiche  sulla  rappresentanza  e  difesa in giudizio dello
 Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato), sollevata  dal
 Pretore di Vercelli con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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