N. 193 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Imposte
 in genere - Irpef - Sostituti d'imposta - Ritardato versamento -
 Sanzioni - Trattamento indifferenziato rispetto all'omesso versamento
 - Identiche questioni gia' dichiarate manifestamente inammissibili
 ordinanze nn. 132 e 954 del 1988) - Richiesta di sentenza additiva -
 Manifesta inammissibilita'.  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art.
 92).  Cost., artt. 3, 76 e 77)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  92, primo
 comma, del d.P.R. 29  settembre  1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla
 riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
 il 4 marzo 1988 dalla Commissione  Tributaria  di  secondo  grado  di
 Pesaro  sul  ricorso  proposto  dalla  U.S.L.  n.  3 di Pesaro contro
 l'Ufficio delle Imposte Dirette di Pesaro, iscritta  al  n.  613  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato dalla U.S.L. n.
 3 di Pesaro contro l'Ufficio Imposte  Dirette  della  stessa  citta',
 avente  ad  oggetto  la  soprattassa di cui all'art. 92 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n.  602,  per  ritardato  versamento  delle  ritenute
 operate  su redditi di lavoro autonomo e dipendente relativi all'anno
 1982, la  Commissione  Tributaria  di  secondo  grado  di  Pesaro  ha
 sollevato,  con  ordinanza  del  4 marzo 1988 (R.O. n. 613 del 1988),
 questione di legittimita'  costituzionale  del  citato  art.  92,  in
 riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione;
      che,  ad  avviso  della Commissione remittente, l'equiparazione,
 sotto il profilo sanzionatorio, operata dalla  norma  denunciata  fra
 due  situazioni  non  omogenee,  quali  quella di chi spontaneamente,
 seppure tardivamente, adempia l'obbligazione tributaria, e quella  di
 chi  ometta  il  versamento  fino  a  quando,  rilevata  dall'Ufficio
 competente  la  omissione,  sia  costretto   ad   adempiere,   appare
 irragionevole   e,   pertanto,  in  contrasto  con  il  principio  di
 eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione;
      che,  inoltre,  la  norma  censurata violerebbe, ad avviso della
 stessa Commissione, gli artt. 76 e 77 della Costituzione,  in  quanto
 esorbiterebbe  dai  limiti  posti dall'art. 10, n. 11, della legge di
 delega 9 ottobre 1971, n.  825,  il  quale  imponeva  al  legislatore
 delegato  di  commisurare  le  sanzioni  all'effettiva gravita' delle
 violazioni;
      che  nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei
 Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che  ha
 concluso per la manifesta inammissibilita' della questione.
    Considerato  che  identiche questioni, con riferimento ai medesimi
 profili, sono gia' state dichiarate manifestamente inammissibili  con
 ordinanze  n.  132  e  n.  954  del  1988,  in base al rilievo che la
 relativa  censura  trova  ostacolo  nell'impossibilita',  per  questa
 Corte, di dettare una disciplina positiva della materia sostituendosi
 al  legislatore  in  scelte  discrezionali,   essendo   evidentemente
 necessario  stabilire  pur sempre un limite di tempo massimo oltre il
 quale ritardo ed omissione si equivalgono;
      che,  in  ogni  caso, il maggiore o minore perdurare del ritardo
 non rimane privo di giuridico rilievo,  riflettendosi  sull'ammontare
 degli  interessi  dovuti  dal contribuente moroso (vedi artt. 9 e 92,
 ultimo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973);
      che, non essendo stati proposti motivi nuovi o diversi, non v'e'
 ragione di modificare le precedenti decisioni  e  che,  pertanto,  la
 questione appare manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art.  92  del  d.P.R.  29  settembre
 1973,  n.  602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle  imposte sul
 reddito), in riferimento agli artt. 3, 76 e  77  della  Costituzione,
 sollevata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Pesaro con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0412