N. 196 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Indennita' per perdita dell'avviamento commerciale - Criteri di determinazione - Trattamento deteriore per il locatore non abbiente - Questione gia' dichiarata manifestamente infondata ordinanze nn. 115 e 116 del 1989) - Manifesta infondatezza. D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15). Cost., artt. 3 e 42)(GU n.16 del 19-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 24 agosto 1988 dal Pretore di Albano Laziale nel procedimento civile vertente tra Torricella Bruno e Marchegiani Rosa, iscritta al n. 741 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che, nel procedimento civile promosso da Torricella Bruno, conduttore di un immobile destinato ad agenzia, contro la locatrice Marchegiani Rosa, diretto ad ottenere la determinazione della indennita' per la perdita dell'avviamento commerciale, il Pretore di Albano Laziale, con ordinanza del 24 agosto 1988 (R.O. n. 741 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15; che, a parere del giudice remittente, sarebbero violati gli artt. 42 e 3 della Costituzione in quanto, imponendosi al locatore, che intenda recedere dalla locazione, la corresponsione in modo automatico di una indennita' commisurata al canone offerto dal locatario o, in difetto di offerta, al canone di mercato e sganciata completamente dall'avviamento commerciale, si costituisce una specie di premio o di buonuscita ingiustificata, si impone al locatore non abbiente un rinnovo forzato della locazione e si crea una irragionevole disparita' di trattamento tra locatori abbienti e non abbienti. Considerato che questa Corte ha gia' dichiarato (ordinanze n. 115 e n. 116 del 1989) la questione manifestamente infondata; che non sono addotti motivi o ragioni nuove e diverse che possono fondare un mutamento della decisione. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Albano Laziale con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0415