N. 199 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Credito alimentare del
 coniuge separato - Impignorabilita' - Coniuge obbligato all'assegno
 di mantenimento - Estensione della norma che consente il pignoramento
 fino alla meta' della somma dovuta dallo Stato o da altri enti -
 Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente
 illegittima  sentenza n.  1041/1988) - Difetto di rilevanza -
 Manifesta inammissibilita'.  R.-D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128;
 legge 6 marzo 1987, n.  74, art. 23).  Cost., artt. 3 e 29)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof.   Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 128 del
 regio decreto legge  4  ottobre  1935,  n.  1827  (Perfezionamento  e
 coordinamento  legislativo  della  previdenza  sociale), promosso con
 l'ordinanza emessa l'11  giugno  1988  dal  Pretore  di  Venezia  nel
 procedimento civile vertente tra Begotti Liliana e Acerboni Renato ed
 altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze  1988  e  pubblicata
 nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale
 dell'anno 1988;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Mauro Ferri;
    Ritenuto  che  il  Pretore  di  Venezia,  con ordinanza in data 11
 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt.  3  e  29  della
 Costituzione,  questione  di  legittimita'  dell'art.  128  del regio
 decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui non  prevede,
 analogamente  agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U.
 delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e  la  cessione
 degli  stipendi,  dei  salari  e  delle pensioni dei dipendenti delle
 pubbliche Amministrazioni), la pignorabilita' parziale, per causa  di
 alimenti,  delle  pensioni  d'invalidita'  erogate dall'INPS, nonche'
 questione di legittimita' dell'art. 23 della legge 6  marzo  1987  n.
 74,  nella  parte  in cui, estendendo talune norme della legge stessa
 alle ipotesi di separazione personale dei coniugi,  non  estende  nei
 confronti  del  coniuge  obbligato  all'assegno  di  mantenimento  la
 previsione che consente il pignoramento fino alla meta'  delle  somme
 dovute dallo Stato e da altri enti;
    Considerato  che  questa  Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha
 gia' dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  128  del
 regio  decreto  legge n. 1827 del 1935 proprio nella parte in cui non
 consente, entro i limiti (un terzo) stabiliti dall'art. 2  n.  1  del
 d.P.R.   5  gennaio  1950  n.  180,  la  pignorabilita'  per  crediti
 alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS;
      che,  quindi,  il nuovo regime risultante a seguito della citata
 decisione,  mentre  rende  manifestamente  inammissibile   l'identica
 questione  sollevata  dal  giudice  remittente,  comporta altresi' il
 difetto di rilevanza della ulteriore questione in ordine all'art.  23
 della  legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto nel procedimento civile di
 esecuzione  mobiliare  pendente  avanti   il   Pretore   di   Venezia
 l'esecutante  agisce  in  base  a  verbale  di  separazione personale
 consensuale omologato  ed  ha  pignorato  la  pensione  d'invalidita'
 dovuta  dall'INPS  al  coniuge  chiedendo  che  la  stessa  gli venga
 assegnata nella misura di un terzo;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   delle  questioni  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto  legge  4
 ottobre  1935  n.  1827  (Perfezionamento e coordinamento legislativo
 della  previdenza  sociale),   gia'   dichiarato   costituzionalmente
 illegittimo  in  parte qua con sentenza n. 1041 del 1988, e dell'art.
 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla  disciplina  dei
 casi  di  scioglimento del matrimonio) sollevate, in riferimento agli
 artt.  3  e  29  della  Costituzione,  dal  Pretore  di  Venezia  con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: FERRI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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