N. 199 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Pensioni I.N.P.S. - Credito alimentare del coniuge separato - Impignorabilita' - Coniuge obbligato all'assegno di mantenimento - Estensione della norma che consente il pignoramento fino alla meta' della somma dovuta dallo Stato o da altri enti - Mancata previsione - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima sentenza n. 1041/1988) - Difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilita'. R.-D. 4 ottobre 1935, n. 1827, art. 128; legge 6 marzo 1987, n. 74, art. 23). Cost., artt. 3 e 29)(GU n.16 del 19-4-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con l'ordinanza emessa l'11 giugno 1988 dal Pretore di Venezia nel procedimento civile vertente tra Begotti Liliana e Acerboni Renato ed altro, iscritta al n. 675 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 prima serie speciale dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il Pretore di Venezia, con ordinanza in data 11 giugno 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 nella parte in cui non prevede, analogamente agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 (T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni), la pignorabilita' parziale, per causa di alimenti, delle pensioni d'invalidita' erogate dall'INPS, nonche' questione di legittimita' dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, nella parte in cui, estendendo talune norme della legge stessa alle ipotesi di separazione personale dei coniugi, non estende nei confronti del coniuge obbligato all'assegno di mantenimento la previsione che consente il pignoramento fino alla meta' delle somme dovute dallo Stato e da altri enti; Considerato che questa Corte, con sentenza n. 1041 del 1988, ha gia' dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge n. 1827 del 1935 proprio nella parte in cui non consente, entro i limiti (un terzo) stabiliti dall'art. 2 n. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, la pignorabilita' per crediti alimentari delle pensioni corrisposte dall'INPS; che, quindi, il nuovo regime risultante a seguito della citata decisione, mentre rende manifestamente inammissibile l'identica questione sollevata dal giudice remittente, comporta altresi' il difetto di rilevanza della ulteriore questione in ordine all'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74, in quanto nel procedimento civile di esecuzione mobiliare pendente avanti il Pretore di Venezia l'esecutante agisce in base a verbale di separazione personale consensuale omologato ed ha pignorato la pensione d'invalidita' dovuta dall'INPS al coniuge chiedendo che la stessa gli venga assegnata nella misura di un terzo; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 128 del regio decreto legge 4 ottobre 1935 n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua con sentenza n. 1041 del 1988, e dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987 n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, dal Pretore di Venezia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: FERRI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0418