N. 200 ORDINANZA 10 - 12 aprile 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Armi -
 Detenzione - Denunzia di possesso gia' a suo tempo presentata -
 Cambio di residenza - Omessa ripetizione della stessa - Trattamento
 sanzionatorio penale equiparato alla illegale detenzione per
 omissione assoluta della denunzia Medesima questione gia' dichiarata
 non fondata  sentenza n.  166/1982) e manifestamente infondata
 ordinanze nn. 34/1983, 36/1984 e 254/1984) - Manifesta infondatezza.
 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 38; legge 2 ottobre 1967, n.  895,
 artt. 2 e 7, questi ultimi nel testo sostituiti dagli artt.  10 e 14
 della legge 14 ottobre 1974, n. 497).  Cost., art. 3)
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco GRECO,  prof.  Renato  DELL'ANDRO,  prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 38 del regio
 decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo  unico  delle
 leggi  di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.
 895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel  testo
 sostituito  ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974,
 n. 497 (Nuove norme contro la criminalita'), promosso  con  ordinanza
 emessa  il  22  marzo  1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento
 penale a carico di Collazzoni  Lanfranco,  iscritta  al  n.  807  del
 registro  ordinanze  1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo
 1984 (pervenuta a questa Corte soltanto  il  13  dicembre  1988),  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita' dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
 degli  artt.  2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi
 nel testo sostituito ad opera degli artt. 10  e  14  della  legge  14
 ottobre  1974,  n. 497, nella parte in cui, "nel prevedere come reato
 l'illegale detenzione di armi comuni da  sparo,  non  distinguono  la
 posizione  di  chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da
 quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorita' di P.S. o il
 Comando  dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di
 ripeterla nel luogo di nuova residenza";
    considerato  che  la stessa questione e' gia' stata dichiarata non
 fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente  infondata  con
 ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle
 ordinanze  di  rimessione  non  vengono  addotti  argomenti   diversi
 rispetto a quelli gia' esaminati dalla Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.
 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
 e 2 e 7 della legge 2 ottobre  1967,  n.  895  (Disposizioni  per  il
 controllo  delle  armi),  questi ultimi nel testo sostituito ad opera
 degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove  norme
 contro  la  criminalita'), sollevata, in riferimento all'art. 3 della
 Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con  ordinanza  del  22  marzo
 1984.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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