N. 198 ORDINANZA (Atto di promovimento) 7 febbraio 1986- 4 aprile 1989

                                 N. 198
 Ordinanza   emessa   il   7   febbraio  1986  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  4  aprile  1989)  dal  tribunale  di  Catania  nel
 procedimento civile vertente tra D'Urso Paolo e Arcerito Salvatore
 Sicilia  -  Elezioni  comunali - Elettorato passivo - Ineleggibilita'
 degli  amministratori  di  enti,  istituti  o  aziende  dipendenti  o
 sottoposti  a  vigilanza  o  sovvenzionati  dal comune (nella specie:
 dipendenti u.s.l.)  -  Ingiustificata  compressione  del  diritto  di
 elettorato  passivo  per  i cittadini residenti in Sicilia rispetto a
 quelli residenti in altre regioni.
 (D.P.R.S. 20 agosto 1960, n. 3, art. 5, n. 3).
 (Cost., artt. 3 e 51).
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                              IL TRIBUNALE
                             O S S E R V A
    Ritenuto  che  l'art.  5,  n.  3, del decreto del Presidente della
 regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, sancisce l'ineleggibilita'  a
 consigliere  comunale  di  coloro che ricevono uno stipendio da enti,
 istituti  o  aziende  dipendenti   o   sottoposti   a   vigilanza   o
 sovvenzionati dal comune stesso;
      che l'unita' sanitaria locale e' struttura affine ad una azienda
 pubblica e sottoposta a  controlli  di  vario  genere  da  parte  del
 comune;
      che  i  dipendenti dell'unita' sanitaria locale rientrano quindi
 nella ipotesi di ineleggibilita' di cui alla  norma  regionale  sopra
 richiamata;
    Considerato   che   la  legge  nazionale  -  non  applicabile  nel
 territorio della regione siciliana -  23  aprile  1981,  n.  154,  ha
 limitato  la  ineleggibilita'  ai  dipendenti  dell'unita'  sanitaria
 locale facenti parte dell'ufficio di direzione di  cui  all'art.  15,
 nono  comma,  n.  2,  della  legge  23  dicembre  1978,  n. 83, ed ai
 coordinatori dello stesso;
      che,  conseguentemente,  a  motivo  della  maggiore  ampiezza in
 Sicilia della causa di ineleggibilita'  per  i  dipendenti  indicati,
 risulta compresso senza apprezzabili ragioni o, quanto meno, oltre il
 limite del necessario, il diritto, costituzionalmente  garantito,  di
 ogni  cittadino  di  accedere  agli  uffici  pubblici ed alle cariche
 elettive in condizioni di eguaglianza (art. 51,  primo  comma,  della
 Costituzione),  con  violazione,  altresi', per i cittadini residenti
 nella regione siciliana, del principio di  eguaglianza  in  relazione
 alla  piu'  ampia  situazione  giuridica  protetta  per  i  cittadini
 residenti in altre regioni dello  Stato,  violazione  che  non  trova
 giustificazione  in  alcuna  particolare situazione locale o esigenza
 esclusiva della regione (cfr. Corte  costituzionale  nn.  108/1969  e
 162/1985);
    Considerato   che   la   questione   e'   rilevante  nel  presente
 procedimento,  nel  quale  e'  stata  chiesta  la  dichiarazione   di
 ineleggibilita'   del   convenuto  dipendente  dell'unita'  sanitaria
 locale, il quale si trovava in aspettativa  sin  da  epoca  anteriore
 alla presentazione delle candidature;
                                P. Q. M.
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale in ordine all'art. 5, n. 3,  del  decreto
 del  Presidente  della  regione siciliana 20 agosto 1960, n. 3, nella
 parte  in  cui  considera  ineleggibili  i  dipendenti  delle  unita'
 sanitarie locali, non facenti parte dell'ufficio di direzione;
    Sospende  il  giudizio  e  dispone la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale, ordinando che, a  cura  della  cancelleria,  la
 presente  ordinanza  sia  notificata  al Presidente del Consiglio dei
 Ministri nonche' comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
 del Senato e al presidente della giunta regionale siciliana.
    Cosi'  deciso  in  Catania,  il  7  febbraio 1986, nella camera di
 consiglio della prima sezione civile.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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