N. 201 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 febbraio 1989
N. 201 Ordinanza emessa il 20 febbraio 1989 dal pretore di Mestre nel procedimento civile vertente tra Bianchetto Sonia ed altro e Esattoria imposte dirette di Venezia Imposte in genere - Esecuzione fiscale - Beni pignorati nell'abitazione del contribuente - Esclusione della opposizione di terzo all'esecuzione - Improponibilita' da parte del coniuge, dei parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo. (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 52, secondo comma). (Cost., artt. 3, 23, 24 e 42).(GU n.16 del 19-4-1989 )
IL PRETORE Sciogliendo la riserva che precede; Letti gli atti di causa; Vista l'istanza presentata dagli opponenti; Ritenuto fondato il sospetto di illegittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973, secondo comma, nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti e agli affini del contribuente di proporre opposizione ex art. 619 del c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune in quanto appare in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione perche' vieta la opposizione di terzo in relazione alla condizione personale di coniuge, parente o affine entro il terzo grado differentemente dal rapporto di convenienza con persona priva di tali condizioni; con l'art. 23 della Corte costituzionale in quanto e' suscettibile di consentire una imposizione patrimoniale a soggetti che non vi sarebbero tenuti in forza di specifica norma di legge nella parte in cui di fatto legittima la esecuzione esattoriale anche sui beni non appartenenti al debitore esecutato; con gli artt. 24 e 42 della Costituzione nella parte in cui non consente la tutela giurisdizionale del diritto soggettivo di proprieta', pur in assenza di norma di legge che limiti, affievolisca od espropri la proprieta'; Ritenuto che la istanza di proposizione della illegittimita' costituzionale del citato art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 si fonda su motivazioni diverse da quelle gia' esaminate dalla Corte costituzionale; Ritenuta infine la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52 del d.P.R. n. 602/1973 per la decisione del giudizio;
P. Q. M. Rilevata la non manifesta infondatezza dell'art. 52, secondo comma, del d.P.R. n. 602/1973 recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette" nella parte in cui consente al coniuge, ai parenti e agli affini, fino al terzo grado, del contribuente di proporre opposizione ex art. 619 del c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune, per violazione degli artt. 3, 23, 24 e 42 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio di legittimita' sospendendo il presente giudizio, fino alla pronunzia della Corte. Mestre, addi' 20 febbraio 1989 Il pretore: FERRETTI 89C0427