N. 202 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 giugno 1988- 5 aprile 1989

                                 N. 202
 Ordinanza   emessa   il   23   giugno   1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale  il  5  aprile  1989)  dal  pretore  di   Modena   nel
 procedimento civile vertente tra Ferraro Angelina e I.N.P.S.
 Previdenza  e  assistenza  -  Lavoratori  dipendenti  -  Pensione  di
 invalidita' corrisposta  dall'I.N.P.S.  -  Mancata  previsione  della
 possibilita'  di  conseguimento  del  requisito contributivo, ai fini
 della pensione di  invalidita',  successivamente  alla  presentazione
 della  domanda  - Ingiustificato deteriore trattamento dei lavoratori
 dipendenti  rispetto  ai  coltivatori  diretti,  mezzadri,  coloni  e
 braccianti  agricoli,  nonche'  agli artigiani ed esercenti attivita'
 commerciali.
 (D.P.R.  27  aprile  1968,  n.  488,  art.  18, secondo comma, che ha
 sostituito il r.d.-l. 4 ottobre 1935, n. 1827, art.  62,  convertito,
 con  modificazioni,  nella  legge  6 aprile 1936, n. 1155; r.d.-l. 14
 aprile  1939,  n.  636,  art.  12,  secondo  comma,  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge 6 luglio 1939, n. 1272, modificato dalla
 legge 4 aprile 1952, n. 218, art. 2; d.P.R. 26 aprile 1956,  n.  818,
 art. 18).
 (Cost., art. 3).
(GU n.16 del 19-4-1989 )
                               IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella  causa  relativa a
 controversia in materia di  previdenza  ed  assistenza  obbligatorie,
 iscritta   al   n.  948  dell'anno  1987  del  ruolo  generale  delle
 controversie in materia di lavoro, promossa da  Ferraro  Angelina  in
 Marchi,  residente  in Formigine (Modena), rappresentata a difesa dal
 proc. avv. Vittorino Morselli  e  nel  suo  studio,  in  Modena,  via
 Santissima  Trinita',  13, elettivamente domiciliata, attrice, contro
 l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (I.N.P.S.),   sede
 provinciale  di  Modena,  con  sede  legale  in Roma, rappresentata e
 difesa dal proc. avv.  Franco  Monaco  del  suo  ruolo  professionale
 legale,  elettivamente domiciliato, in Modena, viale Virginia Reiter,
 72, presso la sede provinciale dell'istituto, convenuto, in punto  ad
 accertamento del diritto all'assegno ordinario di invalidita';
    All'esito  dell'udienza  del  giorno 16 giugno 1988 fissata per la
 discussione orale e per la  decisione  di  questione  preliminare  di
 merito;
    Esaminati  gli  atti  del  processo  ed i documenti prodotti dalle
 parti;
    Sentiti i procuratori delle parti stesse;
    A scioglimento della riserva formulata;
                             O S S E R V A
    La  ricorrente  ha proposto nei confronti dell'I.N.P.S. domanda di
 accertamento  del  suo   diritto,   nonche'   domanda   di   condanna
 dell'istituto    assicuratore,   alla   corresponsione   dell'assegno
 ordinario di invalidita' di cui all'art.  1  della  legge  12  giugno
 1984, n. 222, di revisione dell'invalidita' pensionabile.
    Ella  l'11  maggio  1984  aveva  presentato domanda di pensione di
 invalidita' prevista dall'art. 10 del regio decreto-legge  14  aprile
 1939, n. 636, convertito con modificazioni nella legge 6 luglio 1939,
 n. 1272, modificato dall'art. 24 della legge 3 giugno 1975,  n.  160.
 La  domanda  di pensione non aveva trovato accoglimento, tra l'altro,
 per difetto del requisito contributivo previsto dall'art.  9,  n.  2,
 lettera  a),  della  legge  4  aprile  1952,  n.  218,  e  costituito
 dall'avvenuto accreditamento di  almeno  duecentosessanta  contributi
 assicurativi settimanali.
    L'attrice,   la   quale   il   12  maggio  1984  aveva  presentato
 all'I.N.P.S. domanda di autorizzazione alla  prosecuzione  volontaria
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti dei lavoratori dipendenti ai sensi del d.P.R. 31  dicembre
 1971, n. 1432, e che aveva ottenuto l'autorizzazione richiesta ma non
 aveva potuto provvedere al versamento dei  contributi  volontari  per
 non  avere  ricevuto  dall'I.N.P.S.  gli indispensabili bollettini di
 versamento in conto corrente postale, ha effettuato in data 31 luglio
 1987  il  versamento volontario dei contributi a far tempo dalla data
 della domanda di autorizzazione, ai sensi dell'art. 6, quinto  comma,
 del d.P.R. n. 1432/1971.
    I contributi volontari, ancorche' tardivamente versati, sono stati
 ritenuti utili ed accreditati  all'assicurata  in  base  al  disposto
 dell'art.  10,  secondo  comma, dello stesso d.P.R. n. 1432/1971. Per
 effetto del loro accreditamento l'I.N.P.S.,  con  dichiarazione  resa
 all'udienza del 25 febbraio 1988, ha riconosciuto realizzati soltanto
 nel dicembre 1984 entrambi i requisiti richiesti dalle lettere  a)  e
 b) del n. 2 dell'art. 9 della legge n. 218/1952, requisiti identici a
 quelli previsti dall'art. 4,  1›  comma,  della  legge  n.  222/1984,
 valevoli per i primi due anni di vigenza della nuova legge, stante la
 riduzione  disposta  dall'art.  10  della  stessa.   Conseguentemente
 l'attrice  ha  ridotto la domanda giudiziale proposta, avendo chiesto
 l'accertamento del suo diritto all'assegno ordinario  di  invalidita'
 con  decorrenza  soltanto dal 1› gennaio 1985, anziche' dal 1› luglio
 1984 come aveva fatto con la domanda originaria.
    Per  contrastare  l'accoglimento  della domanda attrice, ancorche'
 ridotta, l'I.N.P.S. ne ha  eccepito  e  ribadito  l'infondatezza  per
 essere  avvenuta la realizzazione dei requisiti contributivi in epoca
 successiva  alla  presentazione  della  domanda   amministrativa.   A
 sostegno  di  tale assunto difensivo l'istituto convenuto ha invocato
 tre recenti ed autorevolissimi arresti della Corte suprema a  sezioni
 unite (sentenze 15 ottobre 1987, nn. 7626, 7627 e 2 novembre 1987, n.
 8051) con le quali e'  stato  affermato  che  il  riconoscimento  del
 diritto  alla  pensione  di vecchiaia ed alla pensione di invalidita'
 non e' possibile qualora i requisiti contributivi richiesti si  siano
 verificati  in  epoca  successiva  alla  presentazione  della domanda
 amministrativa, dovendo essi necessariamente sussistere alla predetta
 data,  a  differenza dei requisiti costituiti dall'eta' e dallo stato
 di invalidita' pensionabile, attesa la mancanza di  una  disposizione
 legislativa  che  attribuisca rilevanza alla contribuzione posteriore
 alla domanda ed essendo il  requisito  contributivo  minimo  elemento
 essenziale  per la costituzione del rapporto assicurativo. Il supremo
 Collegio ha giudicato  non  estensibile  a  categorie  di  assicurati
 diverse  da  quelle dei lavoratori autonomi espressamente contemplati
 dalla  norma  (coltivatori  diretti,  mezzadri,  coloni,   artigiani,
 commercianti)  il  disposto  dell'art. 18, terzo comma, del d.P.R. 27
 aprile 1988, n. 488, che consente  il  raggiungimento  del  requisito
 contributivo  in  epoca  successiva alla presentazione della domanda,
 purche' anteriormente alla data di definizione della domanda stessa o
 di decisione del ricorso amministrativo.
    Nel  caso  sub  judice  l'eccezione dell'I.N.P.S., alla luce della
 giurisdizione sopra richiamata, e' sicuramente  fondata  giacche'  la
 realizzazione  di  due  requisiti contributivi da parte dell'attrice,
 essendo avvenuta nel dicembre 1984, e'  stata  certamente  successiva
 alla  presentazione  in data 11 maggio 1984 della domanda di pensione
 ed alla sua definizione con il  provvedimento  di  reiezione  del  26
 settembre  1984. La realizzazione dei requisiti in questione e' stata
 peraltro  ampiamente  anteriore  alla  conclusione  del  procedimento
 amministrativo,  verificatosi  il 15 maggio 1986 con il provvedimento
 di rigetto del ricorso di  seconda  istanza  da  parte  del  comitato
 regionale dell'istituto assicuratore.
    E'  inutile ora esaminare se fosse possibile e quindi preferibile,
 perche' non iniqua e discriminatoria, bensi' in linea con i  principi
 fondamentali  della  Costituzione,  una  interpretazione  diversa del
 secondo dei tre commi che con l'art. 18 del d.P.R. n.  488/1968  sono
 stati  sostituiti all'art. 62 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935,
 n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'art.  12,
 secondo  comma,  del  regio  decreto-legge  14  aprile  1939, n. 636,
 convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e modificato dall'art.
 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, all'art. 18 del d.P.R. 26 aprile
 1957, n. 818. Non si  potrebbe  comunque  prescindere  dal  risultato
 ermeneutico  al  quale  sono  pervenute  le sezioni unite della Corte
 suprema,   nell'esercizio   del   suo   compito   istituzionale    di
 monofilachia, per dirimere il contrasto giurisprudenziale insorto nel
 senso della sezione lavoro (vedasi in senso conforme  alla  soluzione
 preferita  Cass.  9 dicembre 1981, n. 6509 e Cass. 23 aprile 1985, n.
 2680, ed in senso contrario Cass. 16 luglio 1985, n. 4204, e Cass. 18
 giugno 1986, n. 4098). L'autorita' massima delle sezioni unite impone
 di considerare diritto vivente la lettura da esse data della norma in
 esame  e  per  la quale, nell'assicurazione generale obbligatoria dei
 lavoratori dipendenti (salvo  che  i  braccianti  agricoli  pur  essi
 compresi esplicitamente nella disposizione successiva) non ha rilievo
 ai fini dell'acquisizione del diritto alle  prestazioni  assicurative
 di  vecchiaia  e  di  invalidita'  il  perfezionamento  dei requisiti
 contributivi dopo che sia stata presentata la domanda di pensione, la
 quale  quindi  non  puo'  che  essere  accolta o respinta senza alcun
 riguardo ad ulteriori versamenti contributivi, siano essi obbligatori
 o volontari.
    E'  pertanto rilevante la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata dalla  difesa  attrice  per  violazione  del  principio  di
 uguaglianza dettato dall'art. 3 della Costituzione.
    La  questione, oltre che rilevante, si appalesa non manifestamente
 infondata.
    Agli  effetti  del  giudizio  di  non  manifesta  infondatezza  va
 considerato  il  ben  diverso  trattamento,  secondo   l'orientamento
 giurisprudenziale  al quale hanno di recente aderito le sezioni unite
 della Corte suprema con la opposta ed inconciliabile lettura da  essa
 data  delle due norme poste a raffronto, riservato dal legislatore ai
 lavoratori autonomi (agricoltori, artigiani  e  commercianti)  ed  ad
 alcuni lavoratori dipendenti (i braccianti agricoli). A tutti costoro
 il terzo  dei  tre  commi  di  cui  all'art.  18  del  1968  permette
 l'utilizzazione  di contributi posteriori alla domanda di pensione al
 fine dell'acquisizione del diritto alla prestazione  assicurativa  di
 cui sia stata sollecitata l'assegnazione, prestazione che deve essere
 pertanto attribuita, ovviamente con decorrenza riferita alla data  di
 perfezionamento dei requisiti contributivi di legge, senza necessita'
 di una nuova domanda, alla sola  condizione  che  il  perfezionamento
 avvenga   entro   e   non   oltre  la  conclusione  del  procedimento
 amministrativo e quindi prima della decisione dell'ultimo ricorso.
    La  rilevata  diversita'  di  trattamento  si  risolve in una vera
 discriminazione, non razionalmente giustificabile  e  che  appare  in
 contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza.
    Essa  deriva  infatti  unicamente  dalla  diversita' di condizione
 personale e sociale dei lavoratori dipendenti e  di  alcuni  di  loro
 soltanto,  rispetto  ai  lavoratori  autonomi  ed ad altri lavoratori
 dipendenti (i braccianti agricoli) irragionevolmente privilegiati. La
 omogeneita'   di   disciplina   legislativa   delle   varie  gestioni
 dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i
 superstiti  (art.  1  della  legge  26  ottobre  1957,  n.  1047,  di
 estensione dell'assicurazione  ai  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni;  art.  1  della  legge  4  luglio 1959, n. 463, di estensione
 dell'assicurazione agli artigiani; art. 1 della legge 22 luglio 1966,
 n.  613,  di  estensione  dell'assicurazione agli esercenti attivita'
 commerciali)  non  consente  una  differenziazione  delle  rispettive
 normative in un punto di tale rilevanza, differenziazione comportante
 una disparita' di regolamentazione legale di situazioni assolutamente
 identiche.  Meno  che  mai  e'  poi concepibile sul piano razionale e
 giustificabile ai sensi dell'art. 3, primo comma, della  costituzione
 l'introduzione  di  una  differenza tra i braccianti agricoli e tutti
 gli altri meno favoriti prestatori di lavoro subordinato.
    Ben  sa  questo  giudice  che  di diverso avviso e' stata la Corte
 costituzionale la quale, con ordinanza 11-24 marzo 1988, n.  349,  ha
 dichiarato    manifestamente    infondate   identica   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del d.P.R. n.
 488/1968,  sollevata  dal  pretore  di Genova con ordinanza 28 maggio
 1984, avendo ritenuto giustificata dalle peculiarita' dei  rispettivi
 ordinamenti  previdenziali,  collegate  alle  specifiche modalita' di
 prestazione  del  lavoro,  la  limitazione  alle  sole  categorie  di
 lavoratori  indicati nella norma denunciata della possibilita' che il
 requisito contributivo si  perfezioni  dopo  la  presentazione  della
 domanda  di pensione e nel corso del susseguente procedimento. Non si
 ritiene tuttavia persuasiva ed esaustiva tale argomentazione,  mentre
 si  reputa  la  questione  meritevole  di una nuova piu' approfondita
 disamina e percio' degna di  essere  rimessa  nuovamente  al  giudice
 della  legittimita'  costituzionale  della legge, perche' questa, nel
 procedimento  al  suo  riesame,  possa  tener  conto  delle  seguenti
 ulteriori considerazioni.
    La   disciplina   delle   gestioni   speciali   dell'assicurazione
 obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed  i  superstiti  delle
 tre   categorie   di  lavoratori  autonomi  (agricoltori,  artigiani,
 commercianti),   alle   quali   e'   stata   estesa   l'assicurazione
 obbligatoria  in  un  primo tempo apprestata in favore esclusivamente
 dei prestatori di lavoro subordinato, non  differiva  in  origine  in
 alcun  modo  dalla  disciplina  di quest'ultima, della quale e' stato
 fatto generale richiamo con le norme  di  rinvio  sopra  specificate,
 nella   parte   concernente   la  decorrenza  delle  prestazioni  (in
 particolare  delle  pensioni  di  vecchiaia  e  di  invalidita')   in
 relazione alla data di presentazione della domanda ed alla necessita'
 dell'esistenza a quella data degli indispensabili requisiti minimi di
 anzianita'  assicurativa  e di contribuzione, uguali per tutti, salvo
 per quanto diversamente  disposto  da  norme  di  evidente  carattere
 transitorio.  La  differenziazione,  consistente in un ingiustificato
 privilegio, e' stata introdotta con  il  terzo  comma  dell'art.  18,
 cioe'   proprio  con  la  norma  da  porsi  a  raffronto  con  quella
 immediatamente precedente e della cui legittimita' costituzionale  si
 dubita.
    Non  appare  dunque  pertinente  il  riferimento alle peculiarita'
 degli ordinamenti previdenzali particolari dei  lavoratori  autonomi,
 giacche'  detti  ordinamenti in nulla differiscono da quello generale
 stabilito per i  lavoratori  dipendenti  e  poi  via  via  esteso  ai
 lavoratori   autonomi,  se  non  per  la  disparita'  di  trattamento
 censurata di incostituzionalita' perche' istituita in violazione  del
 fondamentale principio di uguagliana.
    Inoltre  con  l'ordinanza  n.  349/1988 la Corte costituzionale e'
 pervenuta alla decisione di manifesta  infondatezza  della  questione
 avendo   valutato  e  comparato  con  il  trattamento  proprio  delle
 generalita' dei lavoratori dipendenti  il  solo  diverso  e  migliore
 trattamento   riservato   dal  legislatore  ordinario  ai  lavoratori
 autonomi  (coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni,  artigiani  ed
 esercenti   attivita'   commerciali)   senza   considerare   che   il
 discriminatorio  privilegio  della  perfezionabilita'  del  requisito
 contributivo  dopo  la  presentazione  della domanda di pensione, nei
 limiti temporali piu' volte indicati, e' stato esteso nel 1968  anche
 ai  braccianti  agricoli, prestatori di lavoro subordinato come tutti
 gli altri, per i quali vale la disciplina generale dell'assicurazione
 obbligatoria.  Con riguardo ad essi non hanno dunque rilievo, perche'
 inesistenti, le peculiarita' degli  ordinamenti  previdenziali  delle
 categorie  favorite  alle quali e' stato dato rilievo determinante ai
 fini del giudizio di infondatezza della questione.
    Va  infine  ulteriormente  considerato  che  e'  data  facolta' ai
 lavoratori autonomi  (agricoltori,  artigiani  e  commercianti),  non
 diversamente  dai  lavoratori  dipendenti  e  dagli stessi braccianti
 agricoli, di raggiungere i  requisiti  richiesti  per  conseguire  il
 diritto   alle   prestazioni  assicurative  (art.  1  del  d.P.R.  n.
 1432/1971) mediante la prosecuzione volontaria dell'assicurazione (e'
 illuminante  al  riguardo  l'art.  5,  terzo  comma,  del  d.P.R.  n.
 1432/1971, cosicche' il perfezionamento  del  requisito  contributivo
 puo' essere da essi ottenuto non soltanto dopo la presentazione della
 domanda  di  pensione,  ma  anche  dopo  aver   cessato   l'attivita'
 lavorativa.  Nessuna  distinzione  o limitazione e' infatti contenuta
 nell'art.  18,  terzo  comma,  con  la  quale  si  attribuisce  piena
 efficacia  a  tutti  indistintamente  i contributi relativi a periodi
 successivi alla data di presentazione  della  domanda.  I  contributi
 volontari  d'altra  parte  sono  attualmente parificati ai contributi
 obbligatori ai fini dell'acquisizione del diritto  alle  prestazioni,
 ai  fini dell'anzianita' assicurativa ed ai fini della determinazione
 della retribuzione minima pensionabile  (art.  9,  primo  comma,  del
 d.P.R. n. 1432/1971), mentre in precedenza la parificazione era stata
 piu' sinteticamente disposta a tutti  gli  effetti,  nessuno  escluso
 (art. 6, ultimo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218).
    Per  effetto di tale ultima considerazione appare affatto decisivo
 il riferimento  fatto  dalla  Corte  costituzionale  alle  specifiche
 modalita' di prestazione del lavoro delle categorie favorite, potendo
 esse ottenere il perfezionamento del requisito contributivo che  loro
 difetti   con   contributi  versati  dopo  aver  cessato  l'attivita'
 lavorativa e quindi senza alcuna relazione con  le  modalita',  ormai
 irrilevanti,  della  stessa.  Tale  e' il risultato che, in base alla
 normativa vigente come interpretata dalla Corte suprema, ha vanamente
 cercato  di  ottenere  la  ricorrente. I contributi volontari da essa
 versati il 31 luglio 1987 sarebbero risultati perfettamente  utili  e
 determinanti ai fini del raggiungimento del requisito contributivo se
 l'attrice fosse stata in un passato anche lontano un agricoltore,  un
 artigiano,  un  commerciante, un bracciante agricolo, mentre (suprema
 iniquita' ed a dispregio dell'uguaglianza di tutti i cittadini  tanto
 solennemente  proclamata  dalla  Costituzione) sono del tutto inutili
 per avere ella svolto una attivita'  lavorativa  subordinata  diversa
 dal lavoro manuale nel settore dell'agricoltura.
    Sebbene  oggetto  del  giudizio non sia l'accertamento del diritto
 alla  pensione  di  invalidita'  di  cui  all'art.   10   del   regio
 decreto-legge  n.  636/1939,  ma all'assegno ordinario di invalidita'
 istituito  con  l'art.  1  della  legge  n.  222/1984,  nondimeno  la
 questione  esaminata  attiene  alla  seconda  delle  tre disposizioni
 introdotte con l'art. 18 del d'P.R. n. 488/1968, atteso  il  disposto
 dell'art.  12,  2›  comma,  della legge di revisione dell'invalidita'
 pensionabile contenente un rinvio alle disposizioni anteriori  e  per
 il  quale,  per  quanto  non  espressamente  pevisto,  ai  fini delle
 prestazioni liquidate ai sensi della nuova  legge  valgono  le  norme
 gia'  in vigore nelle varie gestioni cui le prestazioni fanno carico.
 Valgono pertanto, tra le altre, le disposizioni del 1968.
    La  rilevanza  della  questione  e' evidente giacche' solo se essa
 questa  volta  fosse  ritenuta  fondata  ed   accolta   dalla   Corte
 costituzionale  diverrebbe  superato  e  quindi  non  piu  pertinente
 l'insegnamento delle sezioni unite, che dispiega  invece  allo  stato
 tutta la determinante efficacia derivante dalla sua autorevolezza. La
 questione preliminare di merito sollevata dall'I.N.P.S.  risulterebbe
 in  tal  caso  infondata  ed  andrebbe  respinta  e  potrebbe  quindi
 procedersi all'accertamento dell'ulteriore controverso requisito  (la
 ricorrenza  alla  data del 31 dicembre 1984 degli estremi invalidanti
 richiesti  dalla  legge,  ovvero  la  loro  realizzazione  in   epoca
 successiva)  cui  e'  del pari riconnesso il sorgere del diritto alla
 prestazione di invalita' pretesa dalla ricorrente.
    Va  dunque  promosso  il giudizio incidentale di costituzionalita'
 mediante  rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale,   con
 contestuale sospensione del processo.
                                P. Q. M.
    Visti   l'art.  134  della  Costituzione,  l'art.  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  l'art.  23  della  legge  11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento
 all'art.  3,  primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione   di
 legittimita'   costituzionale   sollevata   dalla   parte  attrice  e
 concernente il secondo dei tre commi che, per l'art. 18 del d.P.R. 27
 aprile   1968,   n.   488,  hanno  sostituito  l'art.  62  del  regio
 decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito  con  modificazioni
 nella  legge  6  aprile  1936, n. 1155, l'art. 12, secondo comma, del
 regio  decreto-legge  14  aprile  1939,  n.   636,   convertito   con
 modificazioni  nella  legge  6  luglio 1939, n. 1272, come modificato
 dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, l'art. 18  del  d.P.R.
 26 aprile 1957, n. 818, nella parte in cui e perche', a differenza di
 quanto disposto dal  comma  successivo  per  i  coltivatori  diretti,
 mezzadri,   coloni,   braccianti  agricoli,  artigiani  ed  esercenti
 attivita' commerciali, non prevede che ai fini dell'acquisizione  del
 diritto  alle  prestazioni assicurative di vecchiaia e di invalidita'
 il requisito contributivo inesistente al momento della  presentazione
 della   domanda   si   intende  reggiunto  allorche',  alla  data  di
 definizione della domanda stessa, ovvero alla data di conclusione del
 procedimento  amministrativo  con  la decisione dei ricorsi stabiliti
 dalla legge, siano versati contributi relativi a  periodi  posteriori
 alla data di presentazione della domanda;
    Ordina  le  rimessione  degli  atti  alla  Corte  costituzionale e
 sospende il processo;
    Dispone che la presente ordinanza sia dalla cancelleria notificata
 alle parti  ed  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  sia
 comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente
 della Camera dei deputati.
      Modena, addi' 23 giugno 1988
                Il pretore-giudice del lavoro: GRAGNOLI

 89C0428