N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 1989
N. 20 Ricorso depositato in cancelleria il 10 aprile 1989 (della regione Sardegna) Trasporti e relative tariffe - Collegamenti marittimi con le isole maggiori (nella specie: Sardegna) - Aumento medio del 25% per le tariffe dei servizi sovvenzionati - Prevista riduzione per i residenti nell'isola e per le merci - Lamentata lesione dell'autonomia e delle competenze regionali - Omessa convocazione del presidente della giunta sarda in sede di approvazione del decreto-legge de quo - Mancata previsione di parere regionale in materia di tariffe per viaggiatori e merci dei servizi nazionali di trasporti marittimi per la Sardegna - Illegittima reiterazione di decreto-legge, gia', peraltro, impugnato innanzi alla Corte costituzionale - Regolamentazione retroattiva dei rapporti sorti sulla base del decreto non convertito operata dal Governo anche in violazione dei principi della sentenza n. 302/1988 e della legge n. 400/1988. (D.-L. 4 marzo 1989, n. 77). (Cost., art. 77; statuto regione Sardegna legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, artt. 47 e 53; d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, artt. 65, 66 e 67; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo comma, lett. d).(GU n.16 del 19-4-1989 )
Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta pro-tempore on. avv. Mario Melis, giusta deliberazione della giunta regionale n. 13/52 dell'8 marzo 1989, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 21 marzo 1989 (rep. n. 52), rogata dal dott. Tommaso Tedde, sostituto ufficiale rogante della Presidenza della giunta regionale - dall'avv. prof. Sergio Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per la dichiarazione di incostituzionalita' del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77 (recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", nella parte in cui lede l'autonomia regionale costituzionalmente garantita, violando gli artt. 47 e 53 dello statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e relative norme d'attuazione (spec. artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) nonche' l'art. 77 della Costituzione. F A T T O 1. - Uno degli aspetti della speciale autonomia riconosciuta alla regione Sardegna e' costituito dal potere attribuito alla stessa di partecipare a talune decisioni di competenza di organi dello Stato, ma che pero' interessano in modo particolare la Sardegna. Vengono in rilievo, al riguardo, il secondo comma dell'art. 47 dello statuto speciale, secondo cui il presidente della giunta regionale "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione"; ed inoltre l'art. 53, secondo cui "la regione e' rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla". Tale disciplina e' stata poi attuata ed integrata da varie norme d'attuazione dello statuto. In particolare dagli artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348. Il primo di essi dispone che "la regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti del governo per porre in discussione l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla. In questo caso, o quando sia posta direttamente in discussione l'istituzione o la regolamentazione dei servizi di cui al comma precedente, si applica il secondo comma dell'art. 47 dello statuto sardo". Il successivo art. 66 stabilisce che "Le determinazioni per l'istituzione e la regolamentazione, comprese le tariffe per viaggiatori e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65, che sono prese in sede diversa dal Consiglio dei Ministri, sono adottate con la partecipazione di un rappresentante dell'amministrazione regionale". Infine l'art. 67 stabilisce che "Quando i provvedimenti di cui al precedente art. 66 siano assunti da un'autorita' individuale deve essere preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi non oltre trenta giorni dalla richiesta". 2. - Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54, del 6 marzo 1989, il decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, recante "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e concessioni marittime". Tale decreto-legge, oltre a stabilire una disciplina generale e comune per tutto il territorio nazionale in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonche' di concessioni demaniali, contiene pero' anche delle norme che disciplinano in particolare le linee di navigazione con la Sardegna: norme che, pertanto "riguadano particolarmente la regione" ai sensi del secondo comma dell'art. 47 dello statuto. Non solo, ma si tratta in ogni caso di norme che pongono una nuova regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporto marittimo con la Sardegna e quindi senza dubbio la interessano "direttamente", ai sensi dell'art. 53 dello statuto sardo (e conformemente a quanto affermato in relazione a tale disposizione da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 627/1988). E' questo soprattutto il caso dell'art. 9, sesto comma, del decreto-legge n. 77/1989, il quale cosi' dispone: "6. - Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1 gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole e per le merci, considerando la rilevante importanza di tale trasporto per l'economia delle stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali". Il decreto-legge n. 77/1989, contenente la surriferita disciplina, e' gravemente lesivo della autonomia e delle attribuzioni costituzionali della regione Sardegna, che pertanto lo impugna per i seguenti motivi; D I R I T T O Violazione artt. 47 e 53 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme d'attuazione (artt. 65, 66 e 67 del d.P.R. n. 348/1979). 1. - L'art. 9, sesto comma, del decreto-legge impugnato, con lo stabilire un aumento medio del 25% per le tariffe dei soli servizi sovvenzionati di collegamento con le isole ("fermo restando" quanto gia' stabilito dall'art. 12 della legge n. 856/1986), pone una disciplina dei trasporti e delle tariffe marittime che e' chiaramente una disciplina speciale. Essa non riguarda infatti la generalita' delle linee marittime e delle relative tariffe, ma riguarda invece soltanto le tariffe "per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori". Esso quindi riguarda soltanto le tariffe delle linee marittime con la Sardegna, oltre che con la Sicilia e le isole minori. Una disciplina, dunque, che riguarda la Sardegna non gia' alla stessa stregua delle altre regioni italiane (come invece e' certamente il caso, ad esempio, degli artt. 1 e 6 del decreto-legge impugnato), ma che invece riguarda "particolarmente" la Sardegna. Cio' non di meno il decreto-legge in questione e' stato deliberato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1 marzo 1989 senza che fosse stato convocato per intervenirvi (ai sensi dell'art. 47, secondo comma, dello statuto della Sardegna) il presidente della giunta regionale sarda, che pertanto non vi ha potuto partecipare. Cio', si noti, diversamente da quanto e' avvenuto in casi analoghi, di deliberazioni da parte del Consiglio dei Ministri di decreti-legge o di disegni di legge riguardanti particolarmente la Sardegna, nei quali invece il presidente della regione Sardegna e' stato espressamente invitato, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri (solo per qualche esempio fra i piu' recenti, si vedano le convocazioni del 15 luglio 1988 e del 19 gennaio 1989, relative alla approvazione di un decreto-legge riguardante interventi nelle regioni - fra cui appunto la Sardegna - con impianti sportivi sede di partite dei mondiali di calcio del 1990; o quella del 28 settembre 1988, relativa alla approvazione della legge finanziaria 1988). Ne risulta palesemente violata la disposizione dell'art. 47, secondo comma, dello statuto sardo, con conseguente incostituzionalita' del decreto-legge impugnato. 2. - Peraltro la violazione della disciplina statutaria e' tanto piu' certa - e la incostituzionalita' del decreto-legge n. 77/1989 tanto piu' evidente - per il fatto che la disciplina in questione del decreto-legge impugnato riguarda linee di trasporto e relative tariffe. Onde risulta comunque violata, oltre che la disciplina generale dell'art. 47, secondo comma, dello statuto, anche quella speciale dell'art. 53 dello statuto medesimo, in base alla quale, come si e' visto, la regione deve essere comunque "rappresentata" allorquando lo Stato stabilisca una regolamentazione dei trasporti marittimi "che possono direttamente interessarla" (quali sono certamente i trasporti marittimi di cui al sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge impugnato). 3. - Non solo, ma risulta altresi' palesemente violata anche la particolare norma del secondo comma dell'art. 65 del d.P.R. n. 348/1979, che impone la presenza del presidente della giunta regionale alle sedute del Consiglio dei Ministri allorche' questo debba discutere la regolamentazione (comprese le tariffe per i viaggiatori e merci, come si ricava dal successivo art. 66) dei servizi di trasporto marittimo che possono direttamente interessare la Sardegna. 4. - La incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata rileva anche sotto un ulteriore profilo, che pure da' luogo ad una lesione della autonomia regionale. Come si e' visto, il sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge n. 77/1989 stabilisce che gli aumenti di tariffa per i servizi sovvenzionati di collegamento con la Sardegna (disposti dallo stesso sesto comma nella misura media del 25%) sono pero' ridotti per i soli residenti nell'isola e per le merci "con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali". La disposizione legislativa impugnata, dunque, nell'attribuire al Ministro della marina mercantile il potere di ridurre la tariffa prevede espressamente la necessita' di un'intesa con altri ministri. Esso, tuttavia, non prevede anche la necessita' del parere che pure - in un caso del genere - deve essere richiesto alla regione Sardegna, in base all'art. 67 del d.P.R. n. 348/1979. Infatti, quello previsto dalla disciplina impugnata e' - come prevede l'art. 67 - appunto un provvedimento ministeriale (assunto quindi da "un'autorita' individuale") in materia di regolamentazione di tariffe per viaggiatori e merci di servizi nazionali di trasporto marittimi interessanti specificamente la Sardegna. La omessa previsione del parere della regione comporta anch'essa, dunque, la incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata. 5. - Violazione del combinato disposto delle suddette disposizioni statutarie (artt. 47 e 53 st. e relative norme d'attuazione) e dell'art. 77 della Costituzione. Vi e', infine, un ulteriore e concorrente profilo di incostituzionalita' della disciplina impugnata che si denuncia con il presente ricorso: esso consegue alla violazione del combinato disposto delle gia' citate disposizioni dello statuto della regione Sardegna (e relative norme d'attuazione) e dell'art. 77 della Costituzione. Un profilo di incostituzionalita', questo ultimo, che puo' trovare ingresso nel giudizio di costituzionalita' delle leggi in via principale secondo l'insegnamento di codesta ecc.ma Corte (sent. n. 302/1988). Occorre infatti a questo punto rilevare come il decreto-legge n. 77/1989, impugnato con il presente atto, sia la reiterazione del precedente decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547, intitolato anch'esso "Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime", (gia' impugnato dalla regione Sardegna innanzi a codesta ecc.ma Corte con ricorso tuttora pendente, notificato in data 28 gennaio 1989), ma non convertito in legge dalle Camere (giusta comunicazione del Ministero di grazia e giustizia nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 1989, n. 51). In particolare il sesto comma dell'art. 9 del d.-l. n. 77/1989 e' la pedissequa riproduzione del sesto comma dell'art. 4 del precedente d.-l. n. 547/1989. Una riproduzione cosi' integrale che, come si e' visto all'inizio, la disciplina del decreto-legge impugnata con il presente ricorso, ancorche' entrata in vigore il 6 marzo 1989, prevede retroattivamente un aumento delle tariffe a partire dal 1 gennaio 1989 (come era previsto dal precedente decreto-legge entrato in vigore il 31 dicembre 1988)| Cio' chiarito, ed alla luce delle considerazioni gia' svolte in relazione alle precedenti censure, risulta allora evidente come la violazione delle competenze regionali di cui alle citate norme statutarie si colleghi anche alla contestuale violazione dell'art. 77 della Costituzione. Cio' consegue, in primo luogo, dalla stessa reiterazione della disciplina (di per se' lesiva delle competenze regionali) del decreto-legge non convertito operata dal successivo decreto-legge n. 77/1989: reiterazione che gia' in quanto tale non appare compatibile con i principi stabiliti dall'art. 77 della Costituzione. Ma la violazione dei principi costituzionali appare indiscutibile allorquando - come nel caso in questione - il nuovo decreto-legge reiterativo pretende addirittura di fare salvi gli atti e gli effetti sorti in base al decreto-legge non convertito, nonostante l'intervenuta decadenza e con insuperabile violazione dell'ultimo comma dell'art. 77 della Costituzione. Cio', oltre ad essere gia' stato rilevato da codesta ecc.ma Corte nella citata sentenza n. 302/1988 (punto 6.2 della motivazione in diritto) ha poi trovato chiara conferma nell'art. 15, secondo comma, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400 (sulla disciplina dell'attivita' di Governo), laddove si fa espresso divieto al Governo di "regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti". Orbene, e' sin troppo evidente come proprio quest'ultimo sia l'intento che il Governo ha cercato di realizzare disponendo retroattivamente - come si e' visto - un aumento delle tariffe a partire dal 1 gennaio 1989, con un decreto-legge che e' entrato in vigore il 6 marzo 1989. Con il precedente decreto-legge n. 547/1988 il Governo aveva infatti gia' previsto un aumento delle tariffe a partire dal 1 gennaio 1989 in modo costituzionalmente illegittimo e lesivo dell'autonomia della regione Sardegna (onde questa aveva impugnato quel decreto-legge). La disciplina di quel decreto-legge aveva poi trovato attuazione e concretizzazione con successivi provvedimenti amministrativi - anch'essi illegittimi e lesivi delle competenze regionali - che hanno disposto in ordine agli aumenti delle tariffe relative ai servizi sovvenzionati di collegamento marittimo riguardanti la Sardegna (in particolare si tratta del decreto del Ministro della marina mercantile 31 dicembre 1988, del relativo telex n. 3251, in pari data, dello stesso Ministro, e di altri provvedimenti tutti impugnati dalla regione Sardegna con ricorso n. 736/1989 pendente innanzi alla sezione terza del t.a.r. del Lazio). E' evidente come tutti questi ultimi provvedimenti amministrativi, gli aumenti tariffari con essi disposti, i rapporti giuridici sorti in base ad essi siano decaduti radicalmente a seguito della mancata conversione della disciplina del decreto-legge n. 547/1988 che ne costituiva il necessario fondamento e presupposto. Ma e' proprio questo cio' che il Governo ha, incostituzionalmente, cercato di evitare con la disposizione dell'art. 9, sesto comma, del d.-l. n. 77/1989. Esso avrebbe potuto limitarsi a prevedere un aumento delle tariffe dei servizi di collegamento con le isole a far data dal giorno successivo alla entrata in vigore del nuovo d.-l. (6 marzo 1989), e quindi la rinnovazione dei provvedimenti amministrativi gia' decaduti. In tal caso vi sarebbe stato ugualmente una violazione della autonomia regionale, ma non anche sotto il profilo della concorrente violazione dell'art. 77 della Costituzione e per il periodo antecedente alla entrata in vigore del decreto-legge n. 77/1989. Viceversa con la disciplina del decreto-legge oggi impugnato il governo non solo ha reiterato il decreto-legge, ma ha voluto "salvare" dalla decadenza gli aumenti di tariffe gia' disposti ed i relativi provvedimenti ministeriali che avevano avuto efficacia dal 1 gennaio 1989. Ha voluto, cioe' "regolare i rapporti giuridici gia' sorti", sulla base del decreto-legge non convertito, con palese violazione dello stesso art. 77, ultimo comma, della Costituzione. Cosicche' - come si era detto - il decreto-legge impugnato risulta lesivo dell'autonomia regionale per avere esso violato, al contempo, gli artt. 47 e 53 dello statuto sardo e l'art. 77 della Costituzione. Si intende come il vizio di incostituzionalita' ora illustrato non potrebbe in alcun modo essere sanato dalla eventuale conversione del decreto-legge impugnato. Ove la legge di conversione mantenesse immutato il testo del sesto comma dell'art. 9 del d.-l. n. 77/1989, anche per cio' che riguarda il riferimento alla data del 1 gennaio 1989, la censura ed il vizio dedotti in relazione a tale decreto-legge varrebbero parimenti - senza bisogno di ulteriore impugnativa - nei confronti della corrispondente disciplina risultante dalla legge di conversione. Questa, infatti, determina la novazione della fonte della disciplina stabilita dal decreto-legge, ma non puo' certo sanare i vizi di incostituzionalita' da cui quella disciplina risulti inficiata.
P. Q. M. Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'incostituzionalita', in parte qua, del d.-l. 4 marzo 1989, n. 77, con ogni conseguenza di legge. Roma, addi' 4 aprile 1989 Prof. avv. Sergio PANUNZIO 89C0432