N. 20 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 aprile 1989

                                 N. 20
          Ricorso depositato in cancelleria il 10 aprile 1989
                        (della regione Sardegna)
 Trasporti  e  relative  tariffe - Collegamenti marittimi con le isole
 maggiori (nella specie: Sardegna) - Aumento  medio  del  25%  per  le
 tariffe   dei  servizi  sovvenzionati  -  Prevista  riduzione  per  i
 residenti  nell'isola  e   per   le   merci   -   Lamentata   lesione
 dell'autonomia e delle competenze regionali - Omessa convocazione del
 presidente  della  giunta  sarda  in   sede   di   approvazione   del
 decreto-legge  de  quo  -  Mancata  previsione di parere regionale in
 materia di tariffe per viaggiatori e merci dei servizi  nazionali  di
 trasporti  marittimi  per  la  Sardegna - Illegittima reiterazione di
 decreto-legge,  gia',  peraltro,   impugnato   innanzi   alla   Corte
 costituzionale  -  Regolamentazione  retroattiva  dei  rapporti sorti
 sulla base del decreto non convertito operata dal  Governo  anche  in
 violazione  dei  principi della sentenza n. 302/1988 e della legge n.
 400/1988.
 (D.-L. 4 marzo 1989, n. 77).
 (Cost.,  art.  77;  statuto  regione Sardegna legge costituzionale 26
 febbraio 1948, n. 3, artt. 47 e 53; d.P.R. 19 giugno  1979,  n.  348,
 artt.  65,  66  e  67; legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 15, secondo
 comma, lett. d).
(GU n.16 del 19-4-1989 )
    Ricorso  della  regione  autonoma  della  Sardegna, in persona del
 presidente della giunta pro-tempore  on.  avv.  Mario  Melis,  giusta
 deliberazione  della  giunta  regionale  n.  13/52 dell'8 marzo 1989,
 rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del  21  marzo
 1989  (rep.  n.  52),  rogata  dal  dott.  Tommaso  Tedde,  sostituto
 ufficiale rogante della Presidenza della giunta regionale - dall'avv.
 prof.  Sergio  Panunzio e presso di esso elettivamente domiciliata in
 Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, per la
 dichiarazione di incostituzionalita' del d.-l. 4 marzo  1989,  n.  77
 (recante   "Disposizioni   urgenti  in  materia  di  trasporti  e  di
 concessioni marittime", nella parte in cui lede l'autonomia regionale
 costituzionalmente  garantita,  violando  gli  artt.  47  e  53 dello
 statuto speciale di autonomia (legge costituzionale 26 febbraio 1948,
 n.  3)  e  relative  norme  d'attuazione (spec. artt. 65, 66 e 67 del
 d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) nonche' l'art. 77 della  Costituzione.
                               F A T T O
    1.  - Uno degli aspetti della speciale autonomia riconosciuta alla
 regione Sardegna e' costituito dal potere attribuito alla  stessa  di
 partecipare  a  talune decisioni di competenza di organi dello Stato,
 ma che pero' interessano in modo particolare la Sardegna.
    Vengono  in  rilievo,  al  riguardo, il secondo comma dell'art. 47
 dello statuto  speciale,  secondo  cui  il  presidente  della  giunta
 regionale  "interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando
 si trattano questioni che riguardano particolarmente la regione";  ed
 inoltre  l'art.  53,  secondo  cui "la regione e' rappresentata nella
 elaborazione delle tariffe ferroviarie e nella  regolamentazione  dei
 servizi  nazionali  di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi
 ed aerei che possano direttamente interessarla".
    Tale  disciplina  e' stata poi attuata ed integrata da varie norme
 d'attuazione dello statuto. In particolare dagli artt. 65,  66  e  67
 del  d.P.R.  19 giugno 1979, n. 348. Il primo di essi dispone che "la
 regione autonoma della Sardegna ha il potere di impulso nei confronti
 del   governo   per   porre   in   discussione   l'istituzione  e  la
 regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione  e  trasporti
 terrestri, marittimi ed aerei, che possano direttamente interessarla.
    In  questo  caso,  o  quando sia posta direttamente in discussione
 l'istituzione o la regolamentazione  dei  servizi  di  cui  al  comma
 precedente,  si  applica  il secondo comma dell'art. 47 dello statuto
 sardo".
    Il  successivo  art.  66  stabilisce  che  "Le  determinazioni per
 l'istituzione  e  la  regolamentazione,  comprese  le   tariffe   per
 viaggiatori  e merci di tutti i servizi di cui al precedente art. 65,
 che sono prese in sede  diversa  dal  Consiglio  dei  Ministri,  sono
 adottate    con    la    partecipazione    di    un    rappresentante
 dell'amministrazione regionale".
    Infine  l'art. 67 stabilisce che "Quando i provvedimenti di cui al
 precedente art. 66 siano assunti  da  un'autorita'  individuale  deve
 essere  preliminarmente sentito il parere della regione, da emettersi
 non oltre trenta giorni dalla richiesta".
    2.  -  Cio' premesso, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 n. 54, del 6 marzo 1989,  il  decreto-legge  4  marzo  1989,  n.  77,
 recante  "Disposizioni  urgenti in materia di trasporti e concessioni
 marittime". Tale decreto-legge,  oltre  a  stabilire  una  disciplina
 generale  e  comune  per  tutto il territorio nazionale in materia di
 trasporti  locali,  aerei,  ferroviari  e   marittimi,   nonche'   di
 concessioni   demaniali,   contiene   pero'  anche  delle  norme  che
 disciplinano in particolare le linee di navigazione con la  Sardegna:
 norme  che,  pertanto "riguadano particolarmente la regione" ai sensi
 del secondo comma dell'art. 47 dello statuto.
    Non solo, ma si tratta in ogni caso di norme che pongono una nuova
 regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione  e  trasporto
 marittimo  con  la  Sardegna  e  quindi  senza  dubbio la interessano
 "direttamente",  ai  sensi  dell'art.  53  dello  statuto  sardo   (e
 conformemente  a quanto affermato in relazione a tale disposizione da
 codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 627/1988).
    E'  questo  soprattutto  il  caso  dell'art.  9,  sesto comma, del
 decreto-legge n.  77/1989,  il  quale  cosi'  dispone:  "6.  -  Fermo
 restando  il disposto di cui all'art. 12 della legge 5 dicembre 1986,
 n. 856, al fine di parzialmente adeguare  le  tariffe  al  costo  dei
 servizi  offerti,  le  tariffe  stesse per i servizi sovvenzionati di
 collegamento con le isole maggiori e minori sono  aumentate,  dal  1›
 gennaio  1989,  con  una  articolazione tale da realizzare un aumento
 medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi di  bassa,  media  ed
 alta  stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole
 e  per  le  merci,  considerando  la  rilevante  importanza  di  tale
 trasporto  per  l'economia  delle  stesse, nella misura stabilita con
 decreto del Ministro della marina mercantile,  previa  intesa  con  i
 Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali".
    Il decreto-legge n. 77/1989, contenente la surriferita disciplina,
 e'  gravemente  lesivo   della   autonomia   e   delle   attribuzioni
 costituzionali  della regione Sardegna, che pertanto lo impugna per i
 seguenti motivi;
                             D I R I T T O
    Violazione  artt. 47 e 53 dello statuto speciale per la Sardegna e
 relative norme  d'attuazione  (artt.  65,  66  e  67  del  d.P.R.  n.
 348/1979).
    1.  -  L'art.  9, sesto comma, del decreto-legge impugnato, con lo
 stabilire un aumento medio del 25% per le tariffe  dei  soli  servizi
 sovvenzionati  di  collegamento con le isole ("fermo restando" quanto
 gia' stabilito dall'art.  12  della  legge  n.  856/1986),  pone  una
 disciplina dei trasporti e delle tariffe marittime che e' chiaramente
 una disciplina speciale. Essa non  riguarda  infatti  la  generalita'
 delle  linee  marittime  e delle relative tariffe, ma riguarda invece
 soltanto le tariffe "per i servizi sovvenzionati di collegamento  con
 le isole maggiori e minori". Esso quindi riguarda soltanto le tariffe
 delle linee marittime con la Sardegna, oltre che con la Sicilia e  le
 isole  minori.  Una  disciplina, dunque, che riguarda la Sardegna non
 gia' alla stessa stregua delle altre regioni italiane (come invece e'
 certamente  il  caso, ad esempio, degli artt. 1 e 6 del decreto-legge
 impugnato), ma che invece riguarda "particolarmente" la Sardegna.
    Cio' non di meno il decreto-legge in questione e' stato deliberato
 dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1› marzo 1989 senza che
 fosse  stato  convocato  per  intervenirvi  (ai  sensi  dell'art. 47,
 secondo comma, dello statuto  della  Sardegna)  il  presidente  della
 giunta regionale sarda, che pertanto non vi ha potuto partecipare.
    Cio',  si  noti,  diversamente  da  quanto  e'  avvenuto  in  casi
 analoghi, di deliberazioni da parte del  Consiglio  dei  Ministri  di
 decreti-legge  o  di  disegni di legge riguardanti particolarmente la
 Sardegna, nei quali invece il presidente della  regione  Sardegna  e'
 stato  espressamente invitato, ai sensi dell'art. 47 dello statuto, a
 partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri (solo per  qualche
 esempio  fra  i piu' recenti, si vedano le convocazioni del 15 luglio
 1988 e  del  19  gennaio  1989,  relative  alla  approvazione  di  un
 decreto-legge  riguardante interventi nelle regioni - fra cui appunto
 la Sardegna - con impianti sportivi sede di partite dei  mondiali  di
 calcio  del  1990;  o  quella  del  28  settembre 1988, relativa alla
 approvazione della legge finanziaria 1988).
    Ne  risulta  palesemente  violata  la  disposizione  dell'art. 47,
 secondo    comma,    dello    statuto    sardo,    con    conseguente
 incostituzionalita' del decreto-legge impugnato.
    2.  -  Peraltro la violazione della disciplina statutaria e' tanto
 piu' certa - e la incostituzionalita' del  decreto-legge  n.  77/1989
 tanto piu' evidente - per il fatto che la disciplina in questione del
 decreto-legge  impugnato  riguarda  linee  di  trasporto  e  relative
 tariffe.  Onde  risulta  comunque  violata,  oltre  che la disciplina
 generale dell'art. 47, secondo comma,  dello  statuto,  anche  quella
 speciale  dell'art.  53  dello  statuto medesimo, in base alla quale,
 come si e' visto, la regione  deve  essere  comunque  "rappresentata"
 allorquando  lo  Stato  stabilisca una regolamentazione dei trasporti
 marittimi  "che  possono  direttamente  interessarla"   (quali   sono
 certamente  i  trasporti  marittimi di cui al sesto comma dell'art. 9
 del decreto-legge impugnato).
    3.  -  Non  solo, ma risulta altresi' palesemente violata anche la
 particolare norma del  secondo  comma  dell'art.  65  del  d.P.R.  n.
 348/1979,   che  impone  la  presenza  del  presidente  della  giunta
 regionale alle sedute del Consiglio  dei  Ministri  allorche'  questo
 debba  discutere  la  regolamentazione  (comprese  le  tariffe  per i
 viaggiatori e merci, come si  ricava  dal  successivo  art.  66)  dei
 servizi  di  trasporto marittimo che possono direttamente interessare
 la Sardegna.
    4. - La incostituzionalita' della disciplina legislativa impugnata
 rileva anche sotto un ulteriore profilo, che pure da'  luogo  ad  una
 lesione della autonomia regionale.
    Come  si e' visto, il sesto comma dell'art. 9 del decreto-legge n.
 77/1989  stabilisce  che  gli  aumenti  di  tariffa  per  i   servizi
 sovvenzionati  di collegamento con la Sardegna (disposti dallo stesso
 sesto comma nella misura media del 25%) sono pero' ridotti per i soli
 residenti  nell'isola  e per le merci "con decreto del Ministro della
 marina mercantile, previa intesa con i Ministri del  tesoro  e  delle
 partecipazioni statali".
    La  disposizione legislativa impugnata, dunque, nell'attribuire al
 Ministro della marina mercantile il  potere  di  ridurre  la  tariffa
 prevede  espressamente la necessita' di un'intesa con altri ministri.
 Esso, tuttavia, non prevede anche la necessita' del parere che pure -
 in  un caso del genere - deve essere richiesto alla regione Sardegna,
 in base all'art. 67 del d.P.R. n. 348/1979. Infatti, quello  previsto
 dalla  disciplina  impugnata e' - come prevede l'art. 67 - appunto un
 provvedimento   ministeriale   (assunto   quindi   da   "un'autorita'
 individuale")   in   materia   di  regolamentazione  di  tariffe  per
 viaggiatori e merci  di  servizi  nazionali  di  trasporto  marittimi
 interessanti specificamente la Sardegna.
    La  omessa previsione del parere della regione comporta anch'essa,
 dunque,   la   incostituzionalita'   della   disciplina   legislativa
 impugnata.
    5. - Violazione del combinato disposto delle suddette disposizioni
 statutarie (artt. 47 e  53  st.  e  relative  norme  d'attuazione)  e
 dell'art. 77 della Costituzione.
    Vi   e',   infine,   un   ulteriore   e   concorrente  profilo  di
 incostituzionalita' della disciplina impugnata che si denuncia con il
 presente   ricorso:  esso  consegue  alla  violazione  del  combinato
 disposto delle gia' citate disposizioni dello statuto  della  regione
 Sardegna  (e  relative  norme  d'attuazione)  e  dell'art.  77  della
 Costituzione. Un profilo di incostituzionalita', questo  ultimo,  che
 puo'  trovare  ingresso nel giudizio di costituzionalita' delle leggi
 in via principale secondo  l'insegnamento  di  codesta  ecc.ma  Corte
 (sent. n. 302/1988).
    Occorre  infatti  a questo punto rilevare come il decreto-legge n.
 77/1989, impugnato con il presente  atto,  sia  la  reiterazione  del
 precedente   decreto-legge  30  dicembre  1988,  n.  547,  intitolato
 anch'esso  "Disposizioni  urgenti  in  materia  di  trasporti  e   di
 concessioni   marittime",  (gia'  impugnato  dalla  regione  Sardegna
 innanzi  a  codesta  ecc.ma  Corte  con  ricorso  tuttora   pendente,
 notificato in data 28 gennaio 1989), ma non convertito in legge dalle
 Camere (giusta comunicazione del  Ministero  di  grazia  e  giustizia
 nella  Gazzetta  Ufficiale  2  marzo  1989, n. 51). In particolare il
 sesto comma dell'art.  9  del  d.-l.  n.  77/1989  e'  la  pedissequa
 riproduzione  del  sesto  comma  dell'art.  4 del precedente d.-l. n.
 547/1989. Una riproduzione cosi' integrale  che,  come  si  e'  visto
 all'inizio, la disciplina del decreto-legge impugnata con il presente
 ricorso, ancorche'  entrata  in  vigore  il  6  marzo  1989,  prevede
 retroattivamente  un  aumento  delle tariffe a partire dal 1› gennaio
 1989 (come era  previsto  dal  precedente  decreto-legge  entrato  in
 vigore il 31 dicembre 1988)|
    Cio'  chiarito,  ed  alla luce delle considerazioni gia' svolte in
 relazione alle precedenti censure, risulta allora  evidente  come  la
 violazione  delle  competenze  regionali  di  cui  alle  citate norme
 statutarie si colleghi anche alla contestuale violazione dell'art. 77
 della Costituzione.
    Cio'  consegue,  in  primo  luogo, dalla stessa reiterazione della
 disciplina  (di  per  se'  lesiva  delle  competenze  regionali)  del
 decreto-legge  non convertito operata dal successivo decreto-legge n.
 77/1989: reiterazione che gia' in quanto tale non appare  compatibile
 con  i  principi  stabiliti  dall'art.  77  della Costituzione. Ma la
 violazione   dei   principi   costituzionali   appare   indiscutibile
 allorquando  -  come  nel  caso in questione - il nuovo decreto-legge
 reiterativo pretende addirittura di fare salvi gli atti e gli effetti
 sorti   in   base   al   decreto-legge   non  convertito,  nonostante
 l'intervenuta decadenza e  con  insuperabile  violazione  dell'ultimo
 comma  dell'art.  77  della  Costituzione. Cio', oltre ad essere gia'
 stato rilevato da codesta  ecc.ma  Corte  nella  citata  sentenza  n.
 302/1988  (punto  6.2  della  motivazione  in diritto) ha poi trovato
 chiara conferma nell'art. 15, secondo comma, lett. d), della legge 23
 agosto  1988,  n.  400  (sulla disciplina dell'attivita' di Governo),
 laddove si fa espresso divieto al Governo  di  "regolare  i  rapporti
 giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
    Orbene,  e'  sin  troppo  evidente  come  proprio quest'ultimo sia
 l'intento  che  il  Governo  ha  cercato  di  realizzare   disponendo
 retroattivamente  -  come  si  e'  visto - un aumento delle tariffe a
 partire dal 1› gennaio 1989, con un decreto-legge che e'  entrato  in
 vigore il 6 marzo 1989.
    Con  il  precedente  decreto-legge  n.  547/1988  il Governo aveva
 infatti gia' previsto un aumento  delle  tariffe  a  partire  dal  1›
 gennaio   1989   in  modo  costituzionalmente  illegittimo  e  lesivo
 dell'autonomia della regione Sardegna (onde  questa  aveva  impugnato
 quel  decreto-legge).  La  disciplina di quel decreto-legge aveva poi
 trovato attuazione e concretizzazione  con  successivi  provvedimenti
 amministrativi  -  anch'essi  illegittimi  e  lesivi delle competenze
 regionali - che hanno disposto in ordine agli aumenti  delle  tariffe
 relative   ai   servizi   sovvenzionati   di  collegamento  marittimo
 riguardanti la Sardegna (in particolare si  tratta  del  decreto  del
 Ministro della marina mercantile 31 dicembre 1988, del relativo telex
 n.  3251,  in  pari  data,  dello  stesso  Ministro,   e   di   altri
 provvedimenti  tutti  impugnati dalla regione Sardegna con ricorso n.
 736/1989 pendente innanzi alla sezione terza del t.a.r.  del  Lazio).
 E'  evidente  come  tutti questi ultimi provvedimenti amministrativi,
 gli aumenti tariffari con essi disposti, i rapporti  giuridici  sorti
 in  base  ad essi siano decaduti radicalmente a seguito della mancata
 conversione della disciplina del decreto-legge  n.  547/1988  che  ne
 costituiva il necessario fondamento e presupposto.
    Ma e' proprio questo cio' che il Governo ha, incostituzionalmente,
 cercato di evitare con la disposizione dell'art. 9, sesto comma,  del
 d.-l.  n.  77/1989.  Esso  avrebbe  potuto  limitarsi  a prevedere un
 aumento delle tariffe dei servizi di collegamento con le isole a  far
 data  dal giorno successivo alla entrata in vigore del nuovo d.-l. (6
 marzo   1989),   e   quindi   la   rinnovazione   dei   provvedimenti
 amministrativi gia' decaduti. In tal caso vi sarebbe stato ugualmente
 una violazione della autonomia  regionale,  ma  non  anche  sotto  il
 profilo  della concorrente violazione dell'art. 77 della Costituzione
 e per il periodo antecedente alla entrata in vigore del decreto-legge
 n.  77/1989.  Viceversa  con  la  disciplina  del  decreto-legge oggi
 impugnato il governo non solo ha reiterato il  decreto-legge,  ma  ha
 voluto "salvare" dalla decadenza gli aumenti di tariffe gia' disposti
 ed i relativi provvedimenti ministeriali che avevano avuto  efficacia
 dal  1› gennaio 1989. Ha voluto, cioe' "regolare i rapporti giuridici
 gia' sorti", sulla base del decreto-legge non convertito, con  palese
 violazione dello stesso art. 77, ultimo comma, della Costituzione.
    Cosicche' - come si era detto - il decreto-legge impugnato risulta
 lesivo dell'autonomia regionale per avere esso violato, al  contempo,
 gli artt. 47 e 53 dello statuto sardo e l'art. 77 della Costituzione.
    Si intende come il vizio di incostituzionalita' ora illustrato non
 potrebbe in alcun modo essere sanato dalla eventuale conversione  del
 decreto-legge  impugnato.  Ove  la  legge  di  conversione mantenesse
 immutato il testo del sesto comma dell'art. 9 del d.-l.  n.  77/1989,
 anche  per  cio' che riguarda il riferimento alla data del 1› gennaio
 1989,  la  censura  ed  il  vizio  dedotti  in   relazione   a   tale
 decreto-legge  varrebbero  parimenti  -  senza  bisogno  di ulteriore
 impugnativa  -  nei   confronti   della   corrispondente   disciplina
 risultante  dalla legge di conversione. Questa, infatti, determina la
 novazione della fonte della disciplina stabilita  dal  decreto-legge,
 ma  non puo' certo sanare i vizi di incostituzionalita' da cui quella
 disciplina risulti inficiata.
                                P. Q. M.
    Voglia      l'ecc.ma      Corte      costituzionale     dichiarare
 l'incostituzionalita', in parte qua, del d.-l. 4 marzo 1989,  n.  77,
 con ogni conseguenza di legge.
      Roma, addi' 4 aprile 1989
   Prof. avv. Sergio PANUNZIO
 89C0432