N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 1989
N. 21 Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989 (della regione Toscana) Finanza pubblica - Soppressione dell'imposta di soggiorno - Attribuzione alle regioni di somme, di importo pari a quelle gia' percepite a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni enti ex beneficiari di tale gettito, da destinarsi al fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di promozione turistica - Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione - Conseguente lesione dell'autonomia regionale e dei principi della legge-quadro sul turismo n. 217/1983. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10). (Cost., artt. 117, 118 e 119).(GU n.16 del 19-4-1989 )
Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore della giunta regionale Gianfranco Bartolini, rappresentata e difesa per procura a margine del presente atto dall'avv. Alberto Predieri e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r. del 31 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri, per l'annullamento dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66. 1. - L'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, con la rubrica "soppressione dell'imposta di soggiorno" statuisce nel primo comma che "con effetto dal 1 gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di soggiorno di cui al decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni e integrazioni". Dal momento che in precedenza parte del gettito veniva erogato a norma della legge n. 38/1978, il secondo comma dell'articolo citato ha statuito che: "Alle regioni sono attribuite per gli anni 1989 e 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per l'esercizio del credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario delle aziende di soggiorno o di quelle di promozione turistica". 2. - La norma e' lesiva dell'autonomia regionale, perche' viola i principi degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione introducendo un vincolo di destinazione che e' contrario all'autonomia, nonche' alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.
P. Q. M. Si chiede che la Corte annulli l'art. 10 del decreto-legge n. 66/1989 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Roma, addi' 29 marzo 1989 (Seguono le firme) 89C0433