N. 21 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 1989

                                 N. 21
           Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
                        (della regione Toscana)
 Finanza   pubblica   -   Soppressione  dell'imposta  di  soggiorno  -
 Attribuzione alle regioni di somme, di importo  pari  a  quelle  gia'
 percepite  a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni
 enti ex beneficiari di tale  gettito,  da  destinarsi  al  fabbisogno
 finanziario  delle  aziende  di soggiorno o di promozione turistica -
 Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione -  Conseguente
 lesione  dell'autonomia  regionale  e dei principi della legge-quadro
 sul turismo n. 217/1983.
 (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10).
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.16 del 19-4-1989 )
   Ricorso   della   regione   Toscana,   in  persona  del  presidente
 pro-tempore   della   giunta    regionale    Gianfranco    Bartolini,
 rappresentata  e  difesa  per  procura  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliata  in  Roma,  via Nazionale, 230, giusta deliberazione g.r.
 del 31 marzo 1989, contro il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
 per  l'annullamento  dell'art.  10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
 66.
    1.  -  L'art.  10  del  decreto-legge  2 marzo 1989, n. 66, con la
 rubrica "soppressione dell'imposta di soggiorno" statuisce nel  primo
 comma  che "con effetto dal 1› gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di
 soggiorno  di  cui  al  decreto-legge  24  novembre  1938,  n.  1926,
 convertito   dalla   legge  2  giugno  1939,  n.  739,  e  successive
 modificazioni e integrazioni".
    Dal  momento  che in precedenza parte del gettito veniva erogato a
 norma della legge n. 38/1978, il secondo comma  dell'articolo  citato
 ha  statuito  che:  "Alle regioni sono attribuite per gli anni 1989 e
 1990, somme di importo pari a quelle devolute a titolo di imposta  di
 soggiorno  per  l'anno 1988 agli enti beneficiari del gettito di tale
 imposta, esclusi i comuni e le sezioni autonome per  l'esercizio  del
 credito alberghiero e turistico. Le somme pervenute alle regioni sono
 dalle stesse utilizzate per il fabbisogno finanziario  delle  aziende
 di soggiorno o di quelle di promozione turistica".
    2.  - La norma e' lesiva dell'autonomia regionale, perche' viola i
 principi degli artt. 117, 118 e 119 della  Costituzione  introducendo
 un  vincolo  di  destinazione che e' contrario all'autonomia, nonche'
 alle norme della legge quadro sul turismo n. 217/1983.
                                P. Q. M.
    Si  chiede  che  la  Corte  annulli l'art. 10 del decreto-legge n.
 66/1989 per violazione degli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione.
      Roma, addi' 29 marzo 1989
                           (Seguono le firme)

 89C0433