N. 22 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 aprile 1989

                                 N. 22
           Ricorso depositato in cancelleria l'11 aprile 1989
                     (della regione Emilia-Romagna)
 Finanza   pubblica   -   Soppressione  dell'imposta  di  soggiorno  -
 Attribuzione alle regioni di somme, di importo  pari  a  quelle  gia'
 percepite  a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 da taluni
 enti ex beneficiari di tale  gettito,  da  destinarsi  al  fabbisogno
 finanziario  delle  aziende  di soggiorno o di promozione turistica -
 Illegittima introduzione di un vincolo di destinazione -  Conseguente
 lesione  dell'autonomia  regionale  e dei principi della legge-quadro
 sul turismo n. 217/1983.
 (D.-L. 2 marzo 1989, n. 66, art. 10).
 (Cost., artt. 117, 118 e 119).
(GU n.16 del 19-4-1989 )
   Ricorso  per  la  regione Emilia-Romagna, in persona del presidente
 pro-tempore della giunta regionale Luciano Guerzoni, rappresentata  e
 difesa  per  procura  a  margine  del presente atto dall'avv. Alberto
 Predieri e presso il suo studio elettivamente  domiciliata  in  Roma,
 via  Nazionale,  230,  giusta deliberazione g.r. n. 963, del 28 marzo
 1989,  contro  il  Presidente  del  Consiglio   dei   Ministri,   per
 l'annullamento dell'art. 10 del d.-l. 2 marzo 1989, n. 66.
   Il  seguito  del testo del ricorso e' perfettamente uguale a quello
 del ricorso pubblicato in precedenza
 (Reg. ric. n. 21/1989).
 89C0434