N. 214 ORDINANZA (Atto di promovimento) 28 febbraio 1989
N. 214 Ordinanza emessa il 28 febbraio 1989 dal pretore di Grosseto nel procedimento civile vertente tra CO.VE.MAR. S.r.l. e l'I.N.P.S. Imprese marittime - Sgravi contributivi per i marittimi componenti gli equipaggi di navi iscritte in compartimenti del mezzogiorno - Esclusione per le stesse imprese che, pur esercitando la loro attivita' nei territori agevolati, operano, pero', con natanti iscritti in altri compartimenti - Ingiustificata disparita' di trattamento. (D.-L. 29 giugno 1984, n. 277, art. 6-bis, convertito in legge 4 agosto 1984, n. 430). (Cost., art. 3).(GU n.18 del 3-5-1989 )
IL PRETORE Rilevato che la societa' CO.VE.MAR., con sede in Messina, chiede il riconoscimento degli sgravi contributivi di cui al d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori occupati per il periodo maggio 1980-febbraio 1981 sulla motonave "Gabbiano II" e per il periodo giugno 1981-novembre 1981 sull'aliscafo "Freccia della Salina", con rotte Milazzo-Isole Eolie; che dalle certificazioni prodotte risulta che effettivamente la motonave Gabbiano II dal giugno al dicembre 1980 e l'aliscafo Freccia della Salina dal giugno al settembre 1981 hanno provveduto esclusivamente ad operare collegamenti tra Milazzo e le isole Eolie; che l'I.N.P.S. si oppone alla richiesta applicazione degli sgravi per il fatto che i due natanti sopra indicati erano iscritti, all'epoca, nel compartimento marittimo di Porto S. Stefano (Grosseto), e non sono, pertanto, soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6- bis del d.-l. 29 giugno 1984, n. 277, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1984, n. 430; Ritenuta corretta la posizione dell'I.N.P.S., in quanto effettivamente l'art. 6- bis citato statuisce che "a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1980, gli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle imprese di navigazione per i marittimi componenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti marittimi ubicati nei territori del mezzogiorno, con la esclusione delle imprese esercenti servizi con le isole maggiori e minori sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1974, n. 684"; Accertato che la CO.VE.MAR. non rientra tra le imprese sovvenzionate ai sensi della legge 20 dicembre 1984, n. 684, come dichiarato anche dall'I.N.P.S.; Ritenuto, pertanto, che l'unico ostacolo alla concessione dei richiesti sgravi e' costituito dal fatto che i natanti citati non erano iscritti, all'epoca per la quale vengono richiesti gli sgravi, in un compartimento marittimo del mezzogiorno; che l'art. 6- bis del d.-l. n. 277/1984, cosi' come modificato con legge n. 430/1984, appare sospetto di illegittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3 della Costituzione, laddove, introducendo con effetto retroattivo un beneficio per le imprese di navigazione - beneficio peraltro gia' riconosciuto, in sede di interpretazione dell'art. 18 del d.-l. 30 agosto 1968, n. 918, cosi' come modificato dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, dalla giurisprudenza della Cassazione: Cass., 30 gennaio 1985, n. 637; 16 luglio 1984, n. 4162 - aggiunge al requisito dell'effettivo impiego dei lavoratori nei territori agevolati (art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218) quello della iscrizione della nave in un compartimento marittimo del mezzogiorno; che pare, infatti, irragionevole una disparita' di trattamento tra le imprese di navigazione che operino su rotte del mezzogiorno, e quindi con personale occupato nel mezzogiorno, per il solo fatto che le navi adoperate siano o meno iscritte in compartimenti del mezzogiorno; che ratio della concessione degli sgravi contributivi in favore delle aziende industriali ed artigiane che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, e' quella di stimolare la ripresa degli investimenti e lo sviluppo economico nel mezzogiorno d'Italia, e che a tale scopo e' irrilevante la iscrizione della nave in uno o in un altro compartimento, essendo invece determinante l'impiego di personale nei territori di cui si intende favorire la industrializzazione; Ritenuto che la questione di legittimita' costituzionale della norma citata e' rilevante per il giudizio in corso, dipendendo dalla sua soluzione l'accoglimento o meno della domanda della CO.VE.MAR.
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6- bis del d.-l. 29 giugno 1984, n. 277, cosi' come convertito con legge 4 agosto 1984, n. 430, nella parte in cui, per la concessione degli sgravi contributivi di cui all'art. 59 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, alle imprese di navigazione, richiede, oltre ai requisiti di cui al citato art. 59, che le navi utilizzate siano iscritte in compartimenti marittimi ubicati nei territori del mezzogiorno; Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. (Seguono le firme) 89C0447