N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 1987- 18 aprile 1989
N. 223 Ordinanza emessa il 22 maggio 1987 (pervenuta alla Corte costituzionale il 18 aprile 1989) dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Sardegna, sul ricorso proposto da Olia Giovanni Pensioni - Diritto a pensione dei sottufficiali dell'Esercito, Marina e Aereonautica, cessati dal servizio per perdita del grado Esclusione del diritto a pensione in caso di anzianita' di servizio inferiore a venti anni, ma superiore a quindici - Mancata previsione del diritto a pensione dei sottufficiali dispensati dal servizio di autorita' o rimossi dal grado o cessati, comunque, per effetto di condanna penale al compimento di quindici anni di servizio - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto agli ufficiali dell'Esercito che nella stessa situazione maturano il diritto a pensione al compimento di quindici anni di servizio Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 114/1971, 255/1982, 236/1985 e 154/1987. (Legge 31 luglio 1954, n. 599, artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34 e 35, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.18 del 3-5-1989 )
LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 01068 del registro di segreteria, proposto da Olia Giovanni, nato l'11 maggio 1936, elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Andrea Pettinau in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, avverso il decreto n. 106 in data 31 dicembre 1971 del Ministro della difesa; Uditi alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 1987 il relatore consigliere Mario De Biasi, il difensore del ricorrente avv. Andrea Pettinau nonche' il pubblico ministero nella persona del vice procuratore generale Giuseppe Nicoletti; Esaminati gli atti e i documenti di causa; F A T T O Il maresciallo d'alloggio dei Carabinieri in servizio dal 19 settembre 1955, fu in data 12 giugno 1970 rimosso dal grado e collocato in congedo a seguito di condanna penale per il reato di diserzione. Con istanza del 25 maggio 1971, l'interessato chiedeva trattamento ordinario di pensione ma il Ministro della difesa con il provvedimento impugnato respingeva la domanda nella considerazione che a mente dell'art. 54, terzo comma del regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il periodo di servizio prestato antecedentemente alla diserzione non poteva essere valutato in pensione e conseguentemente l'ex sottufficiale non raggiungeva il minimo richiesto per conseguire il diritto alla pensione ordinaria. Con ricorso depositato il 26 aprile 1972, l'interessato insiste nella pretesa pensionistica, assumendo che nel computo degli anni di servizio prestato dovrebbe tenersi conto anche di due infermita' gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio, chiedendo, in subordine, il conferimento di pensione di invalidita'. Nelle more del giudizio e' stato adottato dall'amministrazione il decreto ministeriale n. 45 del 5 gennaio 1976 concessivo di indennita' una tantum di L. 1.619.137 e costituita posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. sulla base di un servizio effettivo di quattordici anni, sei mesi e ventisei giorni. Il provvedimento non risulta impugnato. Il Procuratore generale con atto scritto del 29 aprile 1966, premesso che, a suo avviso, l'adozione del decreto ministeriale n. 45 del 5 gennaio 1976 concessivo di indennita' una tantum non puo' concretare un'ipotesi di cessazione della materia del contendere ex art. 100 del c.p.c. in quanto esso non prevede la concessione del trattamento pensionistico richiesto e quindi lascia permanere l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, ha concluso per l'accoglimento del gravame in ordine alla domanda principale e per il rigetto relativamente alla richiesta di trattamento privilegiato. L'organo requirente pone a fondamento della richiesta di accoglimento le seguenti argomentazioni. E' indubbio che l'interessato abbia prestato un servizio valutabile ai fini pensionistici di 14 anni, 6 mesi e 26 giorni. La circostanza emerge chiaramente dagli atti di causa ed e' riconosciuta dalla stessa amministrazione nel provvedimento concessivo di indennita' una tantum. Dopo l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1966, n. 424, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del testo unico 1895 - dichiarate, tra l'altro, non conformi al dettato costituzionale con decisione n. 78 del 31 luglio 1967 - era chiaramente contrario alla legge. Peraltro, con altra decisione, quella n. 255 del 30 dicembre 1982, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1163, nella parte in cui non prevede il diritto a pensione del carabiniere che cesso' dal servizio per la perdita del grado con un'anzianita' inferiore a venti anni di servizio ma superiore a quindici. Orbene, afferma l'organo requirente, dalla richiamata decisione che ha cessato l'art. 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, concernente i vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dalla precedente n. 144/1971 (con la quale fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, primo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, in relazione all'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 626) emerge un costante orientamento del giudice costituzionale applicabile anche nei confronti del ricorrente sottufficiale dei carabinieri. E poiche' all'applicazione di tale principio non osta il contenuto dell'art. 52, terzo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha elevato anche per i sottufficiali il periodo minimo di anzianita', a venti anni, applicabile per il rinvio contenuto nel successivo art. 256 anche ai casi in corso di trattazione, avuto riguardo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che ammette la sopravvivenza delle norme anteriori se piu' favorevoli nell'ipotesi che il diritto relativo fosse gia' maturato in epoca anteriore alla entrata in vigore della nuova legge, non vi sono motivi per negare l'invocato trattamento di pensione. All'udienza, l'avv. Pettinau, nell'interesse del ricorrente, ha dichiarato di aderire alle conclusioni formulate in via principale dal pubblico ministero, richiamando una piu' recente decisione della Corte costituzionale, quella n. 236 del 25 ottobre 1985 relativa alle forze di polizia che ha confermato il precedente indirizzo. Il Procuratore generale, nel confermare l'atto scritto, ha precisato che ove si possa fare interpretazione tale della decisione n. 255/1982 per cui essa va applicata a tutti i carabinieri e quindi anche al caso di specie. Qualora la decisione non possa applicarsi che alle specifiche categorie regolate dalla norma caducata, va sollevata d'ufficio la questione di costituzionalita'. D I R I T T O La sezione, in via preliminare, ritiene, condividendo sul punto l'avviso del procuratore generale, che l'adozione da parte dell'amministrazione, successivamente alla proposizione del ricorso, del decreto ministeriale n. 45 in data 5 gennaio 1976 concessivo di indennita' una tantum in luogo di pensione, non abbia determinato la cessazione della materia del contendere, non essendo detto decreto esaustico della pretesa attrice. Passando al merito della vertenza, va osservato che al caso sottoposto all'esame di questa sezione sono applicabili certamente le disposizioni contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica non soccorrendo per i sottufficiali dei Carabinieri altra normativa, diversamente da quanto previsto per i brigadieri e i militari di truppa dei Carabinieri il cui stato giuridico e' regolato dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1168. L'art. 26 della richiamata legge n. 599 dispone che il sottufficiale cessa dal servizio permanentemente per una delle seguenti cause: a) eta', b) infermita', c) non idoneita' alle attribuzioni del grado o scarso rendimento, d) domanda, e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, f) nomina all'impiego civile, g) perdita del grado. All'art. 28 e' stabilito che il sottufficiale che cessi dal servizio permanentemente per il raggiungimento dei limiti d'eta', " a) se ha piu' di venti anni di servizio consegue la pensione a norma delle disposizioni vigenti; b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o piu' anni di servizio utile a pensione, di cui dodici di servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero quindici o piu' anni di servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo, consegue una indennita' per una volta tanto pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione". I successivi artt. 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, contengono previsioni circa il diritto a pensione nelle ipotesi di cessazione dal servizio per i motivi rispettivamente contemplati dalle lettere da a) a b) del riportato art. 26, con rinvio sempre alle disposizioni contenute alle lett. a), b) e c) dell'art. 28 sopra riportato. L'art. 60 prevede la diversa ipotesi di perdita del grado tra le quali, tra l'altro, al n. 7, quella di condanna nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, essa importi la pena accessoria della perdita del grado o per delitti non colposi, tranne le fattispecie di cui agli artt. 396 e 399 del codice penale, quando la condanna comporti l'interdizione temporanea dai pubblici uffici oppure una delle pene accessorie di cui ai nn. 2 e 5 dell'art. 19, primo comma, del codice penale. Nessuna disposizione pensionistica e' contenuta nella richiamata normativa per il caso di cessazione dal servizio per perdita del grado. Il ricorrente, come risulta dagli atti di causa, presto' servizio dal 19 settembre 1955 al 12 aprile 1970. Il 13 aprile 1970 fu denunciato per reati vari e ristretto nel carcere militare di Roma. Il 12 giugno 1970 fu condannato per diserzione ed il 6 ottobre 1970 fu collocato in congedo per perdita del grado, avendo scontato carcere preventivo fino al 12 giugno 1970. Tenuto conto della valutazione ridotta per il periodo trascorso in attesa di giudizio, al ricorrente vanno valutati complessivamente quattordici anni, sei mesi e ventisei giorni di servizio utile. Percio', in applicazione delle disposizioni generali vigenti (art. 52, terzo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092), il ricorso dovrebbe essere respinto non contando l'interessato un servizio minimo di venti anni (rectus: 19 anni, 6 mesi, 1 giorno). Trattandosi, pero', di soggetto cessato dal servizio in epoca anteriore all'entrata in vigore del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, il rapporto, confermemente alla costante giurisprudenza della Corte dei conti, va regolato, se piu' favorevole, sulla base della disciplina esistente in precedenza. Il procuratore generale, richiamandosi appunto a tale costante giurisprudenza tendenti a salvaguardare, in sede di applicazione retroattiva del vigente testo unico n. 1092/1973, i diritti acquisiti e rifacendosi ad una altrettanto costante orientamento del Giudice delle leggi il quale con diverse decisioni ha eliminato una serie di norme le quali, in violazione dell'art. 3 della Costituzione, creavano disparita' di trattamento tra gli ufficiali dell'Esercito (e quindi dei Carabinieri) e della Marina, i quali per effetto dell'art. 12 del regio decreto 13 novembre 1920, n. 1626, se cessati anteriormente all'entrata in vigore del richiamato testo unico n. 1092/1973 per perdita del grado, conseguono la pensione ove abbiano un'anzianita' di servizio di almeno quindici anni ed i sottufficiali di Marina, i militari di truppa ed i vice brigadieri dell'Arma dei carabinieri i quali beneficiano della minore anzianita' solo per le cessazioni dal servizio diverso dalla perdita del grado, ha chiesto l'accoglimento del gravame. Tanto nella prospettazione dell'applicabilita' di un principio di perequazione, chiaramente desumibile della giurisprudenza anzidetta, anche ai sottufficiali delle altre forze armate. Questo giudice ben conosce le decisioni n. 144 in data 18 giugno 1971, n. 255 in data 21 dicembre 1982, n. 236 del 25 ottobre 1985 e, da ultima, la n. 154 del 6 maggio 1987 con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita', nella parte in cui non prevedevano che potessero conseguire la pensione al compimento dei quindici anni di servizio se dispensati dal servizio o rimessi dal grado o cessati, comunque, dal servizio per effetto di condanna penale, rispettivamente dell'art. 45, primo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, riguardante i sottufficiali di Marina, dell'art. 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo stato giuridico dei vice brigadieri e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, dell'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1953, n. 460, sullo stato giuridico dei sottufficiali del Corpo delle guardie di p.s. e, infine, dell'art. 58 della legge 26 maggio 1961, n. 709, sullo stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e sui vice brigadieri del Corpo delle guardie di p.s., in relazione all'art. 12 del regio decreto 28 novembre 1920, n. 1626, e per violazione dell'art. 3 della Costituzione. Non ritiene, pero', come si assume dall'organo requirente, di poter fare applicazione estensiva alle analoghe norme vigenti per altre categorie di militari, in specie i sottufficiali dell'Esercito, dei principi giurisprudenziali affermati nelle richiamate decisioni perche', comunque, in tal modo si verrebbe ad invadere la competenza della Corte costituzionale, alla quale in modo esclusivo e assoluto sia la Carta che le leggi attuative hanno demandato il sindacato di legittimita' sulle diverse, anche se analoghe, norme giuridiche. E allora la questione, siccome di evidente rilevanza e non manifestamente infondata, non puo' essere risolta che con nuova sottoposizione d'uffico all'esame della Corte anche delle disposizioni contenute negli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, Marina e Aeronautica nella parte in cui non prevedono la liquidazione della pensione a favore dei sottufficiali delle tre armi, e quindi dei carabinieri, che cessino dal servizio per perdita del grado con un'anzianita' inferiore ai venti anni di servizio, ma superiori ai quindici, diversamente da quanto disposto per gli ufficiali che, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626, conseguono la pensione anche se cessati per perdita del grado con un'anzianita' di quindici anni di servizio utile e cio', in violazione dell'art. 3 della Costituzione. La questione e' del tutto analoga, come gia' detto, a quella gia' risolta dalla Corte costituzionale con le decisioni piu' volte richiamate. Nella specie, infatti, si verifica che mentre gli ufficiali, ivi compresi quelli dei Carabinieri, i quali siano cessati dal servizio anteriormente all'entrata in vigore del testo unico n. 1092/1973, con perdita del grado, conseguano la pensione se hanno un'anzianita' di servizio di almeno 15 anni, il sottufficiale dei carabinieri, come del resto i sottufficiali delle altre forze armate (esclusa la Marina), beneficia della minore anzianita' soltanto per le cessazioni dovute a cause diverse dalla perdita del grado, creando cosi' un'evidente disparita' di trattamento tra soggetti appartententi alle stesse forze armate che non puo' ritenersi giustificata dalla differenza di corpo, di grado o posizione gerarchica, considerata la sostanziale identita' e affinita' del servizio prestato, che, se pure a diversi livelli, esige identita' di trattamento ai fini pensionistici. E cio' in palese violazione dell'art. 3 della Costituzione.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e seguenti della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti della legge 11 marzo 1983, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, e rimette alla Corte costituzionale per la decisione, la questione di legittimita' costituzionale, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione, degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma, 34, 35, secondo comma, e 60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, Marina e Aviazione nella parte in cui non prevedono che anche i sottufficiali dell'Esercito possano conseguire la pensione al compimento dei quindici anni di servizio se dispensati dal servizio stesso di autorita' o rimossi dal grado o cessati, comunque, per effetto di condanna penale.; Sospende il giudizio; Dispone che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alla parte in causa, al procuratore generale rappresentante presso questa sezione il pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' disposto in Cagliari, nella camera di consiglio del 22 maggio 1987. Il presidente: MARCELLI 89C0494