N. 223 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 maggio 1987- 18 aprile 1989

                                 N. 223
 Ordinanza   emessa   il   22   maggio   1987  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 18 aprile 1989)  dalla  Corte  dei  conti,  sezione
 giurisdizionale  per  la  Sardegna,  sul  ricorso  proposto  da  Olia
 Giovanni
 Pensioni - Diritto a pensione dei sottufficiali dell'Esercito, Marina
 e Aereonautica, cessati dal servizio per perdita del grado Esclusione
 del  diritto a pensione in caso di anzianita' di servizio inferiore a
 venti anni, ma superiore a quindici - Mancata previsione del  diritto
 a  pensione  dei sottufficiali dispensati dal servizio di autorita' o
 rimossi dal grado o cessati, comunque, per effetto di condanna penale
 al compimento di quindici anni di servizio - Ingiustificato deteriore
 trattamento rispetto agli ufficiali dell'Esercito  che  nella  stessa
 situazione  maturano  il diritto a pensione al compimento di quindici
 anni di servizio Richiamo alle sentenze  della  Corte  costituzionale
 nn. 114/1971, 255/1982, 236/1985 e 154/1987.
 (Legge  31 luglio 1954, n. 599, artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto
 comma, 34 e 35, secondo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.18 del 3-5-1989 )
                           LA CORTE DEI CONTI
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.
 01068 del registro di segreteria, proposto  da  Olia  Giovanni,  nato
 l'11  maggio  1936,  elettivamente domiciliato nello studio dell'avv.
 Andrea Pettinau in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, avverso il decreto
 n. 106 in data 31 dicembre 1971 del Ministro della difesa;
    Uditi  alla pubblica udienza del giorno 22 maggio 1987 il relatore
 consigliere Mario De Biasi, il difensore del ricorrente  avv.  Andrea
 Pettinau  nonche'  il  pubblico  ministero  nella  persona  del  vice
 procuratore generale Giuseppe Nicoletti;
    Esaminati gli atti e i documenti di causa;
                               F A T T O
    Il  maresciallo  d'alloggio  dei  Carabinieri  in  servizio dal 19
 settembre 1955, fu in  data  12  giugno  1970  rimosso  dal  grado  e
 collocato  in  congedo  a  seguito di condanna penale per il reato di
 diserzione.
    Con istanza del 25 maggio 1971, l'interessato chiedeva trattamento
 ordinario  di  pensione  ma  il  Ministro   della   difesa   con   il
 provvedimento  impugnato  respingeva  la domanda nella considerazione
 che a mente dell'art. 54, terzo comma del regio decreto  21  febbraio
 1895,  n.  70,  il periodo di servizio prestato antecedentemente alla
 diserzione non poteva essere valutato in pensione e  conseguentemente
 l'ex sottufficiale non raggiungeva il minimo richiesto per conseguire
 il diritto alla pensione ordinaria.
    Con  ricorso  depositato  il 26 aprile 1972, l'interessato insiste
 nella pretesa pensionistica, assumendo che nel computo degli anni  di
 servizio prestato dovrebbe tenersi conto anche di due infermita' gia'
 riconosciute  dipendenti  da  causa  di   servizio,   chiedendo,   in
 subordine, il conferimento di pensione di invalidita'.
    Nelle  more del giudizio e' stato adottato dall'amministrazione il
 decreto  ministeriale  n.  45  del  5  gennaio  1976  concessivo   di
 indennita'   una  tantum  di  L.  1.619.137  e  costituita  posizione
 assicurativa presso l'I.N.P.S. sulla base di un servizio effettivo di
 quattordici anni, sei mesi e ventisei giorni.
    Il provvedimento non risulta impugnato.
    Il  Procuratore  generale  con  atto  scritto  del 29 aprile 1966,
 premesso che, a suo avviso, l'adozione del decreto ministeriale n. 45
 del  5  gennaio  1976  concessivo  di  indennita' una tantum non puo'
 concretare un'ipotesi di cessazione della materia del  contendere  ex
 art.  100  del  c.p.c.  in quanto esso non prevede la concessione del
 trattamento  pensionistico  richiesto  e  quindi   lascia   permanere
 l'interesse   del  ricorrente  alla  prosecuzione  del  giudizio,  ha
 concluso per  l'accoglimento  del  gravame  in  ordine  alla  domanda
 principale   e   per  il  rigetto  relativamente  alla  richiesta  di
 trattamento privilegiato.
    L'organo   requirente   pone   a  fondamento  della  richiesta  di
 accoglimento le seguenti argomentazioni.
    E'   indubbio   che   l'interessato  abbia  prestato  un  servizio
 valutabile ai fini pensionistici di 14 anni, 6 mesi e 26  giorni.  La
 circostanza emerge chiaramente dagli atti di causa ed e' riconosciuta
 dalla  stessa  amministrazione  nel   provvedimento   concessivo   di
 indennita' una tantum.
    Dopo  l'entrata  in  vigore  della  legge  8  giugno 1966, n. 424,
 l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 54 del testo  unico
 1895   -   dichiarate,   tra   l'altro,   non   conformi  al  dettato
 costituzionale  con  decisione  n.  78  del  31  luglio  1967  -  era
 chiaramente contrario alla legge.
    Peraltro, con altra decisione, quella n. 255 del 30 dicembre 1982,
 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'  dell'art.  20
 della  legge 18 ottobre 1961, n. 1163, nella parte in cui non prevede
 il diritto a pensione del carabiniere che cesso' dal servizio per  la
 perdita  del  grado  con  un'anzianita'  inferiore  a  venti  anni di
 servizio ma superiore a quindici.
    Orbene,  afferma  l'organo  requirente, dalla richiamata decisione
 che ha cessato l'art. 20  della  legge  18  ottobre  1961,  n.  1168,
 concernente  i  vice  brigadieri  e  militari di truppa dell'Arma dei
 carabinieri  e  dalla  precedente  n.  144/1971  (con  la  quale   fu
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 45, primo comma,
 del testo unico 18 giugno 1931, n. 914, in relazione all'art. 12  del
 regio   decreto   18  novembre  1920,  n.  626)  emerge  un  costante
 orientamento  del  giudice  costituzionale  applicabile   anche   nei
 confronti del ricorrente sottufficiale dei carabinieri.
    E poiche' all'applicazione di tale principio non osta il contenuto
 dell'art. 52, terzo comma, del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092,
 che  ha  elevato  anche  per  i  sottufficiali  il  periodo minimo di
 anzianita', a venti anni, applicabile per  il  rinvio  contenuto  nel
 successivo  art.  256  anche  ai  casi in corso di trattazione, avuto
 riguardo alla consolidata giurisprudenza di questa Corte che  ammette
 la   sopravvivenza   delle   norme   anteriori   se  piu'  favorevoli
 nell'ipotesi che il diritto relativo fosse  gia'  maturato  in  epoca
 anteriore  alla  entrata  in  vigore  della  nuova legge, non vi sono
 motivi per negare l'invocato trattamento di pensione.
    All'udienza,  l'avv.  Pettinau,  nell'interesse del ricorrente, ha
 dichiarato di aderire alle conclusioni formulate  in  via  principale
 dal  pubblico ministero, richiamando una piu' recente decisione della
 Corte costituzionale, quella n. 236 del 25 ottobre 1985 relativa alle
 forze di polizia che ha confermato il precedente indirizzo.
    Il   Procuratore  generale,  nel  confermare  l'atto  scritto,  ha
 precisato che ove si possa fare interpretazione tale della  decisione
 n.  255/1982 per cui essa va applicata a tutti i carabinieri e quindi
 anche al caso di specie. Qualora la decisione  non  possa  applicarsi
 che  alle  specifiche  categorie  regolate  dalla  norma caducata, va
 sollevata d'ufficio la questione di costituzionalita'.
                             D I R I T T O
    La  sezione,  in  via preliminare, ritiene, condividendo sul punto
 l'avviso  del  procuratore  generale,   che   l'adozione   da   parte
 dell'amministrazione,  successivamente alla proposizione del ricorso,
 del decreto ministeriale n. 45 in data 5 gennaio 1976  concessivo  di
 indennita'  una tantum in luogo di pensione, non abbia determinato la
 cessazione della materia del contendere, non  essendo  detto  decreto
 esaustico della pretesa attrice.
    Passando  al  merito  della  vertenza,  va  osservato  che al caso
 sottoposto all'esame di questa sezione sono applicabili certamente le
 disposizioni  contenute  nella  legge  31  luglio 1954, n. 599, sullo
 stato   dei   sottufficiali    dell'Esercito,    della    Marina    e
 dell'Aeronautica  non soccorrendo per i sottufficiali dei Carabinieri
 altra normativa, diversamente da quanto previsto per i brigadieri e i
 militari di truppa dei Carabinieri il cui stato giuridico e' regolato
 dalla legge 18 ottobre 1961, n. 1168.
    L'art.   26   della   richiamata  legge  n.  599  dispone  che  il
 sottufficiale  cessa  dal  servizio  permanentemente  per  una  delle
 seguenti  cause:  a)  eta',  b)  infermita',  c)  non  idoneita' alle
 attribuzioni  del  grado  o  scarso  rendimento,   d)   domanda,   e)
 inosservanza delle disposizioni sul matrimonio, f) nomina all'impiego
 civile, g) perdita del grado.
    All'art.  28  e'  stabilito  che  il  sottufficiale  che cessi dal
 servizio permanentemente per il raggiungimento dei limiti  d'eta',  "
 a)  se ha piu' di venti anni di servizio consegue la pensione a norma
 delle disposizioni vigenti; b) se ha meno di venti anni  di  servizio
 effettivo,  ma  quindici o piu' anni di servizio utile a pensione, di
 cui dodici di servizio effettivo, consegue la pensione come se avesse
 compiuto  venti anni di servizio effettivo; c) se ha meno di quindici
 anni di servizio utile per la pensione ovvero quindici o piu' anni di
 servizio utile, ma meno di dodici di servizio effettivo, consegue una
 indennita' per una volta tanto pari  a  tanti  ottavi  degli  assegni
 pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile a pensione".
    I  successivi  artt.  29,  terzo  comma, 33, quarto comma, 34, 35,
 secondo comma, contengono previsioni  circa  il  diritto  a  pensione
 nelle ipotesi di cessazione dal servizio per i motivi rispettivamente
 contemplati dalle lettere da a) a  b)  del  riportato  art.  26,  con
 rinvio  sempre  alle  disposizioni  contenute  alle lett. a), b) e c)
 dell'art. 28 sopra riportato.
    L'art.  60  prevede la diversa ipotesi di perdita del grado tra le
 quali, tra l'altro, al n. 7, quella di condanna nei casi in  cui,  ai
 sensi  della  legge  penale militare, essa importi la pena accessoria
 della perdita  del  grado  o  per  delitti  non  colposi,  tranne  le
 fattispecie  di cui agli artt. 396 e 399 del codice penale, quando la
 condanna  comporti  l'interdizione  temporanea  dai  pubblici  uffici
 oppure  una  delle  pene accessorie di cui ai nn. 2 e 5 dell'art. 19,
 primo comma, del codice penale. Nessuna disposizione pensionistica e'
 contenuta  nella  richiamata  normativa per il caso di cessazione dal
 servizio per perdita del grado.
    Il  ricorrente, come risulta dagli atti di causa, presto' servizio
 dal 19 settembre 1955 al 12 aprile 1970.
    Il  13  aprile  1970  fu denunciato per reati vari e ristretto nel
 carcere militare di  Roma.  Il  12  giugno  1970  fu  condannato  per
 diserzione  ed  il 6 ottobre 1970 fu collocato in congedo per perdita
 del grado, avendo scontato carcere preventivo fino al 12 giugno 1970.
 Tenuto  conto  della  valutazione ridotta per il periodo trascorso in
 attesa di giudizio, al  ricorrente  vanno  valutati  complessivamente
 quattordici anni, sei mesi e ventisei giorni di servizio utile.
    Percio', in applicazione delle disposizioni generali vigenti (art.
 52, terzo comma, del testo unico  29  dicembre  1973,  n.  1092),  il
 ricorso  dovrebbe  essere  respinto  non  contando  l'interessato  un
 servizio minimo di venti anni (rectus: 19 anni, 6 mesi, 1 giorno).
    Trattandosi,  pero',  di  soggetto  cessato  dal servizio in epoca
 anteriore all'entrata in vigore del testo unico 29 dicembre 1973,  n.
 1092,  il  rapporto, confermemente alla costante giurisprudenza della
 Corte dei conti, va regolato, se piu' favorevole,  sulla  base  della
 disciplina esistente in precedenza.
    Il  procuratore  generale,  richiamandosi  appunto a tale costante
 giurisprudenza tendenti a  salvaguardare,  in  sede  di  applicazione
 retroattiva del vigente testo unico n. 1092/1973, i diritti acquisiti
 e rifacendosi ad una altrettanto costante  orientamento  del  Giudice
 delle  leggi il quale con diverse decisioni ha eliminato una serie di
 norme  le  quali,  in  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione,
 creavano disparita' di trattamento tra gli ufficiali dell'Esercito (e
 quindi dei Carabinieri) e della Marina, i quali per effetto dell'art.
 12   del  regio  decreto  13  novembre  1920,  n.  1626,  se  cessati
 anteriormente all'entrata in vigore del  richiamato  testo  unico  n.
 1092/1973  per  perdita del grado, conseguono la pensione ove abbiano
 un'anzianita' di servizio di almeno quindici anni ed i  sottufficiali
 di  Marina,  i  militari di truppa ed i vice brigadieri dell'Arma dei
 carabinieri i quali beneficiano della minore anzianita' solo  per  le
 cessazioni  dal  servizio diverso dalla perdita del grado, ha chiesto
 l'accoglimento    del    gravame.    Tanto    nella    prospettazione
 dell'applicabilita'  di  un  principio  di  perequazione, chiaramente
 desumibile della giurisprudenza  anzidetta,  anche  ai  sottufficiali
 delle altre forze armate.
    Questo  giudice  ben conosce le decisioni n. 144 in data 18 giugno
 1971, n. 255 in data 21 dicembre 1982, n. 236 del 25 ottobre 1985  e,
 da  ultima,  la  n.  154  del  6  maggio  1987  con le quali la Corte
 costituzionale ha dichiarato l'illegittimita', nella parte in cui non
 prevedevano  che  potessero  conseguire la pensione al compimento dei
 quindici anni di servizio se dispensati dal servizio  o  rimessi  dal
 grado  o  cessati,  comunque,  dal  servizio  per effetto di condanna
 penale, rispettivamente dell'art. 45, primo comma, del testo unico 18
 giugno 1931, n. 914, riguardante i sottufficiali di Marina, dell'art.
 20 della legge 18 ottobre 1961, n. 1168, sullo  stato  giuridico  dei
 vice  brigadieri  e  militari  di  truppa  dell'Arma dei carabinieri,
 dell'art. 32, quarto comma, della legge 3 aprile 1953, n. 460,  sullo
 stato  giuridico dei sottufficiali del Corpo delle guardie di p.s. e,
 infine, dell'art. 58 della legge 26 maggio 1961, n. 709, sullo  stato
 giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e sui vice brigadieri
 del Corpo delle guardie di p.s., in relazione all'art. 12  del  regio
 decreto 28 novembre 1920, n. 1626, e per violazione dell'art. 3 della
 Costituzione.
    Non  ritiene,  pero',  come  si  assume dall'organo requirente, di
 poter fare applicazione estensiva alle  analoghe  norme  vigenti  per
 altre categorie di militari, in specie i sottufficiali dell'Esercito,
 dei principi giurisprudenziali affermati nelle  richiamate  decisioni
 perche',  comunque, in tal modo si verrebbe ad invadere la competenza
 della Corte costituzionale, alla quale in modo esclusivo  e  assoluto
 sia  la  Carta che le leggi attuative hanno demandato il sindacato di
 legittimita' sulle diverse, anche se analoghe, norme giuridiche.
    E  allora  la  questione,  siccome  di  evidente  rilevanza  e non
 manifestamente infondata, non  puo'  essere  risolta  che  con  nuova
 sottoposizione   d'uffico   all'esame   della   Corte   anche   delle
 disposizioni contenute negli artt. 28, 29, terzo  comma,  33,  quarto
 comma,  34,  35,  secondo  comma, e 60 della legge 31 luglio 1954, n.
 599,  sullo  stato  dei   sottufficiali   dell'Esercito,   Marina   e
 Aeronautica  nella  parte  in cui non prevedono la liquidazione della
 pensione a favore dei sottufficiali delle  tre  armi,  e  quindi  dei
 carabinieri,  che  cessino  dal  servizio  per  perdita del grado con
 un'anzianita' inferiore ai venti anni di servizio,  ma  superiori  ai
 quindici,  diversamente  da quanto disposto per gli ufficiali che, ai
 sensi dell'art. 12 del regio  decreto  18  novembre  1920,  n.  1626,
 conseguono  la  pensione  anche  se cessati per perdita del grado con
 un'anzianita'  di  quindici  anni  di  servizio  utile  e  cio',   in
 violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    La  questione e' del tutto analoga, come gia' detto, a quella gia'
 risolta dalla  Corte  costituzionale  con  le  decisioni  piu'  volte
 richiamate.  Nella  specie,  infatti,  si  verifica  che  mentre  gli
 ufficiali, ivi compresi quelli dei Carabinieri, i quali siano cessati
 dal  servizio  anteriormente all'entrata in vigore del testo unico n.
 1092/1973, con perdita del grado, conseguano  la  pensione  se  hanno
 un'anzianita'  di  servizio  di  almeno 15 anni, il sottufficiale dei
 carabinieri, come del resto i sottufficiali delle altre forze  armate
 (esclusa  la  Marina), beneficia della minore anzianita' soltanto per
 le cessazioni dovute a cause diverse dalla perdita del grado, creando
 cosi'    un'evidente   disparita'   di   trattamento   tra   soggetti
 appartententi  alle  stesse  forze  armate  che  non  puo'  ritenersi
 giustificata   dalla  differenza  di  corpo,  di  grado  o  posizione
 gerarchica, considerata la  sostanziale  identita'  e  affinita'  del
 servizio prestato, che, se pure a diversi livelli, esige identita' di
 trattamento ai  fini  pensionistici.  E  cio'  in  palese  violazione
 dell'art. 3 della Costituzione.
                                P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 e seguenti della Costituzione, 1 della legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, 23 e seguenti  della  legge  11
 marzo 1983, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, e rimette alla
 Corte costituzionale per la decisione, la questione  di  legittimita'
 costituzionale,   in   relazione   all'art.  3,  primo  comma,  della
 Costituzione, degli artt. 28, 29, terzo comma, 33, quarto comma,  34,
 35,  secondo  comma,  e  60 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo
 stato dei sottufficiali dell'Esercito, Marina e Aviazione nella parte
 in  cui non prevedono che anche i sottufficiali dell'Esercito possano
 conseguire la pensione al compimento dei quindici anni di servizio se
 dispensati  dal  servizio  stesso  di autorita' o rimossi dal grado o
 cessati, comunque, per effetto di condanna penale.;
    Sospende il giudizio;
    Dispone  che  a  cura  della  segreteria la presente ordinanza sia
 notificata   alla   parte   in   causa,   al   procuratore   generale
 rappresentante  presso  questa  sezione  il  pubblico  ministero e al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  nonche'   comunicata   ai
 Presidenti delle due Camere.
    Cosi'  disposto  in  Cagliari,  nella  camera  di consiglio del 22
 maggio 1987.
                        Il presidente: MARCELLI

 89C0494