N. 225 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 febbraio 1989
N. 225 Ordinanza emessa il 22 febbraio 1989 dal pretore di Varazze nel procedimento penale a carico di Agliata Carmelo ed altro Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Radiotelediffusione effettuata in interconnessione funzionale sull'intero territorio nazionale - Sanzionabilita' penale - Temporanea legittimazione ex legge n. 10/1985 - Scadenza termini - Omessa rinnovazione Richiesta di riesame della questione decisa con sentenza n. 826/1988. (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 195; legge 4 febbraio 1985, n. 10, art. 3). (Cost., artt. 3 e 21).(GU n.18 del 3-5-1989 )
IL PRETORE Rilevato che la parte civile ha eccepito l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3 della legge n. 10/1985 e dell'art. 195 del d.P.R. n. 156/1973, in relazione all'art. 3 ed all'art. 21 della Costituzione, in quanto consentirebbero con qualsivoglia modalita' la trasmissione della medesima programmazione su scala nazionale, in contrasto, peraltro, con quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202/1976, la quale ha limitato al solo ambito locale quello di cui e' consentita, previa l'autorizzazione statale definita da un'emananda legge, la diffusione di programmi televisivi e radiofonici; Ritenuto che il giudizio a carico del prevenuto non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione di legittimita' costituzionale; benvero, la Corte costituzionale, con la recente sentenza in materia n. 826/1988, ha statuito (v. par. 15) che l'esercizio di trasmissioni effettuate in interconnessione funzionale, quali quelle ascritte ai prevenuti nell'odierno procedimento, non sia affatto da considerarsi lecito ab origine, di tal che l'art. 3 della legge n. 10/1985 non puo', conseguentemente, ritenersi avente natura solo interpretativa; ha aggiunto altresi' la Corte che le norme di cui alla citata legge n. 10/1985 "non hanno fatto venir meno il principio della riserva allo Stato della diffusione sonora e televisiva sull'intero territorio nazionale" (v. par. 15 della citata sentenza n. 826/1988). Cio' significa, ad avviso del pretore, che la condotta di oggi ascritta agli imputati sarebbe soggetta alla generale regola dell'art. 195 del d.P.R. n. 156/1973 - e quindi il giudicante dovrebbe pronunziare sentenza di condanna, essendo il fatto loro ascritto pacificamente sussistente - se non fosse intervenuta la legge n. 10/1985, la quale ha, in sostanza, scriminato tale condotta legittimando, all'art. 3, la c.d. interconnessione funzionale. Eppero' tale legge non pare al pretore essere tuttora vigente, posto che qualsivoglia sforzo interpretativo non puo' giungere al punto di negare valore al fatto che il termine finale di vigenza, originariamente fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.-l. n. 807/1984, sia stato prorogato sino al 31 dicembre 1985, data oltre la quale non sono piu' intervenute proroghe e, come e' noto, si e' iniziato ad interpretare il termine finale predetto come meramente sollecitatorio (v. sentenza Corte costituzionale n. 826/1988, par. 24). In tale contesto, pertanto, questo giudice non ha ne' il potere di condannare il prevenuto, atteso che quanto meno il dubbio sulla vigenza della predetta normativa potrebbe portare ad un'assolutaria per carenza dell'elemento soggettivo, ne' di assolverlo, posto che inequivocabilmente pare al Pretore che la legge sia non piu' vigente e che quindi il regime sanzionatorio di cui all'imputazione abbia ripreso intatto in suo vigore. Cio' vale, pertanto, ad asserire senza ombra di dubbio che la prospettata eccezione e' rilevante ai fini della definizione del presente giudizio; Ritenuto, in punto di non manifesta infondatezza, che la medesima sentenza n. 826/1988 della Corte costituzionale lascia ampi spazi ad un nuovo pronunciamento della suprema Consulta nella materia de qua, atteso che al par. 24 puo' leggersi che "se l'approvazione della nuova legge dovesse tardare altre ogni ragionevole limite temporale, la disciplina impugnata - cioe' la medesima oggetto della presente ordinanza di rimessione - gia' in vigore da oltre tre anni, non potrebbe piu' considerarsi provvisoria ed assumerebbe di fatto carattere definitivo: sicche' questa Corte, nuovamente investita della medesma questione, non potrebbe non effettuare una diversa valutazione con le relative conseguenze". Orbene, premesso che si hanno qui per riportate le medesime argomentazioni che hanno indotto il tribunale di Genova, in analoga vicenda, a rimettere gli atti alla Corte - riferite ampiamente al par. 24 della predetta sentenza e che non si trascivono per brevita' di esposizione, potendosi riassumere nella palese violazione dell'art. 3 e dell'art. 21 della Costituzione, ad opera della normativa impugnata, a motivo della disparita' di trattamento tra l'attivita' dei networkes, che di fatto operano a livello nazionale pur essendo tale attivita' riservata allo Stato giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 202/1976, e quella delle emittenti locali, posto che tale disciplina, pur essendo transitoria e benche' divenuta di fatto definitiva grazie all'inerzia del Parlamento, non ha introdotto le garanzie atte ad evitare una concentrazione mono-od oligopolitica dei mezzi di comunicazione, si da assicurare il pieno rispetto del principio di cui all'art. 21 della Costituzione, altrimenti inutile simulacro a baluardo di un diritto svuotato di ogni contenuto - mette conto rimarcare che le vicende parlamentari non possono essere considerate quale parametro giuridico per la definizione della norma applicabile in una materia, quella penale, in cui si verte in tema di liberta' personale dell'imputato. Benvero, non sembra contestabile che il Parlamento sia da oltre quindici anni piu' che inerte di fronte alle innumerevoli sollecitazioni che ha ricevuto, con dovizia di argomentazioni giuridiche ad opera della Corte costituzionale; e pare che anche l'ultima, quella cioe' contenuta nella sentenza n. 826/1988, sia rimasta inutiliter data, posto che non si profilano all'orizzonte apprezzabili accordi per una nuova e stavolta compiuta definizione giuridica della materia, nemmeno ad oltre sei mesi dalla pronuncia di forte richiamo emessa dalla suprema Consulta. Pertanto, dovendo questo pretore procedere all'applicazione di una legge, quella n. 10/1985, dalla stessa Corte ritenuta transitoria e quindi ancora vigente, mentre la medesima sembra non essere costituzionalmente legittima proprio perche' di fatto e' divenuta definitiva, non resta al giudicante che rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche' risolva il fondato dubbio di incostituzionalita' eccepito dalla parte civile nel processo pendente dinanzi alla pretura di Varazze;
P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale perche' decida sull'eccezione di illegittimita', per contrasto con gli artt. 3 e 21 della Costituzione, degli artt. 195 del d.P.R. n. 156/1973 e 3 della legge n. 10/1985, sollevata dall'A.N.T.I., parte civile, nel corso del processo a carico di Agliata Carmelo e Magagnato Valentino Davide; Dispone notificarsi, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, e comunicarsi la stessa ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953, sospende il giudizio. Varazze addi', 22 febbraio 1989 Il pretore: (firma illeggibile) 89C0496