N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1988- 26 aprile 1989
N. 236 Ordinanza emessa il 22 settembre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 aprile 1989) dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.p.a. Rohm & Haas Italia e Amodeo Massimo Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione e' di natura psichica - Irrazionale disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta all'avviamento al lavoro - Diversita' della questione, secondo il giudice rimettente, da quella gia' esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985. (Legge 2 aprile 1968, n. 482, art. 5, in relazione alla legge 2 aprile 1968, n. 482, artt. 1, 2 e 3). (Cost., art. 3).(GU n.20 del 17-5-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in cancelleria il 18 dicembre 1987 da Rohm & Haas Italia S.p.a., con sede in Milano, via V. Pisani, 26, in persona dell'amministratore delegato dott. Antonio Gerosa, ed elettivamente domiciliata in Milano, corso Matteotti, 10, presso lo studio dei procuratori avvocati Luigi Cozza e Franco Galliano, che la rappresentano e difendono per delega in calce alla copia notificata del ricorso ex art. 414 del c.p.c., appellante, contro Amodeo Massimo, elettivamente domiciliato in Milano, via Olmetto n. 3 presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Etteri che lo rappresenta e difende per delega a margine del ricorso di primo grado, appellato, avente ad oggetto: lavoro - appello sentenza pretore ed imperniata sulle seguenti conclusioni; Per l'appellante: "Voglia l'illustrissimo tribunale, in totale riforma della sentenza emessa dal pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, 24 settembre-15 ottobre 1987, n. 1923, respingere ogni domanda proposta del sig. Amodeo. Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio ed a carico dell'appellato le spese della c.t.u. svolta in primo grado". Per l'appellato: "Voglia il tribunale di Milano, contrariis rejectis, confermare la gravata sentenza n. 1923/1987 o comunque accogliere le conclusioni - anche subordinate - formulate dal ricorrente in primo grado. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa". Ha pronunciato, riunito in camera di consiglio, la seguente ordinanza; PREMESSO IN FATTO Con ricorso ex art. 414 del c.p.c. depositato il 31 marzo 1987, Amodeo Massimo conveniva avanti il pretore di Milano la S.p.a. Rohm & Hass Italia esponendo che quale invalido civile in data 9 dicembre 1986 era stato avviato obbligatoriamente al lavoro presso la predetta societa' la quale non l'aveva assunto e chiedendo in via principale la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro fra le parti e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti da esso ricorrente a causa della ritardata assunzione, nonche' in subordine la condanna della societa' medesima al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di un importo pari alla mancata retribuzione dalla data dell'avviamento e per tutto il periodo d'inconsapevole stato di disoccupazione. La Rhom & Haas Italia S.p.a., costituitasi in giudizio, si opponeva alle domande attrici sostenendo la inapplicabilita' della legge n. 482/1968 agli invalidi psichici, la inapplicabilita' al caso di specie dell'art. 2932 del c.c. e l'incoercibilita' degli obblighi di fare, formulando rilievi sul preteso risarcimento del danno; concludeva per la reiezione di dette domande con vittorie di spese, previa acquisizione di informazioni alla u.s.s.l. n. 75 di Milano sulla natura della malattia e previo, occorrendo, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza di discussione del 20 maggio 1987 il pretore disponeva la consulenza tecnica. Espletato questo incombente, la causa all'udienza del 20 settembre 1987 venica discussa e quindi decisa nei seguenti termini: "Il pretore... dichiara costituito alla data odierna un rapporto di lavoro subordinato tra le parti con l'ultimo livello impiegatizio del c.c.n.l. chimici presso la sede di Milano, condanna la resistente al pagamento dei danni che liquida in L. 10.000.000, compreso il danno previdenziale ed al pagamento delle spese, che liquida in L. 1.200.000, oltre le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Sentenza provvisoriamente esecutiva". Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 18 dicembre 1987, proponeva appello la Rohm & Haas Italia S.p.a. sostenendo anzitutto che il pretore aveva errato nel ritenere applicabile agli invalidi psichici la legge 2 aprile 1968, n. 482, e quindi nel riconoscere il diritto di Amodeo Massimo dell'avviamento obbligatorio nonostante che la c.t.u. avesse chiarito che le infermita' del medesimo erano "prevalentemente psichiche" e che quelle di natura fisica erano sicuramente inferiori alla prcentuale di un terzo. Censurato altresi' le conclusioni del consulente e la statuizione del pretore sulla applicabilita' dell'art. 2932 del c.c. nonche' ribadita l'infondatezza e/o comunque la nullita' delle domande risarcitorie di controparte, concludeva per la totale riforma della sentenza impugnata con la reiezione di ogni domanda avversaria ed il favore di spese. L'appellato, regolarmente costituitosi, contestava il fondamento dei motivi di gravame precisando che l'invocata esclusione degli invalidi psichici dal collocamento obbligatorio avrebbe comportato una vera e propria violazione costituzionale, se non altro per disparita' di trattamento tra invalidi psichici civili ed invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio. Concludeva per la conferma della decisione del pretore o, comunque, per l'accogliemto delle conclusioni - anche subordinate - di cui al ricorso introduttivo, con, in ogni caso, vittoria di spese. All'odierna udienza aveva luogo la discussione orale nel corso della quale le parti esaminavano essenzialmente la questione della applicabilita' o meno della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli "invalidi psichici". RITENUTO IN DIRITTO Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. per tutte Cass. 21 febbraio 1986, n. 1072, Cass. 27 agosto 1986, n. 5259, Cass. 6 novembre 1986, n. 6519 e Cass. 10 agosto 1987, n. 6873) gia' condiviso da questo tribunale in precedenti pronunzie, la legge 2 aprile 1968, n. 482, ha carattere eccezionale e va quindi applicata esclusivamente ai casi in essa considerati e sulla base di una rigorosa interpretazione della norma in essa contenuta, onde, poiche' l'art. 5 prevede l'applicabilita' della stessa solo agli invalidi minorazioni fisiche, non e' possibile estendere l'aplicazione anche a coloro che siano effetti da minorazioni psichiche. Alla luce di quanto sopra le domande di Amodeo Massimo, ove si ritenga lo stesso, conformemente al parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio, affetto da invalidita' con componente psichica prevalente, dovrebbero essere respinte. Il collegio peraltro ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata da detta parte atteso che la stessa prescinde dalla diversita' di trattamento degli invalidi divili affetti da minorazioni psichiche rispetto a quelli colpiti da invalidita' fisica (su cui la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 52/1985) e prende in considerazione il trattamento degli invalidi psichici appartenenti alle diverse categorie protette, e precisamente gli "invalidi militari e civili di guerra", gli "invalidi per servizio", gli "invalidi del lavoro" e gli "invalidi civili", nei cui confronti si svolgono le seguenti considerazioni: A) Invalidi militari e civili di guerra. L'art. 2 della legge n. 482/1968 classifica gli invalidi di guerra aventi diritto al collocamento obbligatorio in due categorie: invalidi di guerra (militari); invaidi civili di guerra. Gli elementi necessari ai fini dell'inclusione dei soggetti invalidi nelle indicate due sottocategorie sono i seguenti: a) un episodio bellico; b) una invaidita' lavorativa; c) il nesso causale tra l'uno e l'altra. La causa della invalidita' non e' in alcun modo limitativa avendo esclusiva rilevanza, ai fini della tutela di legge, la menomazione della capacita' lavorativa. Il predetto art. 2 recita infatti: "Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di guerra coloro che durante l'effettivo servizio militare siano divenuti inabili a proficuo lavoro o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro, in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per servizio di guerra, o comunque per fatto di guerra". Ma vi e' di piu'. La tutela legislativa accordata agli invalidi di guerra costituisce il primo nucleo di quella legislazione - definita premiale - che, con l'estenzione del collocamento obbligatorio ad altre categorie, venne poi ad essere riordinata dalla legge n. 482/1968. Il decreto luogotenenziale del 20 maggio 1917, n. 876, poi modificato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1312, introdusse nell'ordinamento il collocamento obbligatorio. La valutazione della menomazione della capacita' lavorativa venne effettuata dale tabelle allegate al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 873, al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed alla legge 10 ottobre 1950, n. 648, tabelle concernenti la definizione, agli effetti della legge n. 482/1968, degli invalidi classificabili quali invalidi militari e civili di guerra. L'unico limite, per l'inserimento nelle categorie protette dall'art. 2 della legge n. 482/19668, era rappresentato dal grado di menomazione che non doveva essere inferiore al 20% salvo le eccezioni contenute nel terzo comma dell'art. 2, lettere a), b) e c), della legge n. 482/1968. Dall'esame delle tabelle allegate al decreto luogotenenziale del 20 maggio 1917, n. 876, al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed alla legge 10 ottobre 1950, n. 648, si evince come molte dalle menomazioni della capacita' lavorativa siano ascrivibili a invalidita' c.d. psichica. Tra le minorazioni che danno titolo per l'ottenimento dello stato di invalido di guerra (militare o civile) e quindi per ricevere tutela della legge n. 482/1968 per effetto del richiamo operato dall'art. 2 sono invero comprese: Tabella A (regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491): 1a categoria: "......... 6) Le alterazioni delle facolta' mentali, permanenti insanabili e gravi...... 7) Le lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) con conservanti gravi e permanenti di grado tale da apportare, o isolatamente, o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti......". 2a categoria: "..... 10) le lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto afasia od altre conseguenze gravi e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado specifico ai nn. 6 e 7 della prima categoria......". 5a categoria: "..... 21) l'epilessia a meno che, per la frequenza e gravita' delle sue manifestazioni, non sia da euipararsi alle infermita' di cui alle categorie precedenti.....". B) Invalidi per servizio. L'art. 8 della legge n. 482/1968 considera invalidi per servizio coloro che, durante il servizio militare civile alle dipendenze dello Stato o degli enti locali, territoriali e istituzionali, siano divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella loro capacita' di lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per causa di servizio. Gli elementi necessari al fine dell'inclusione dei soggetti invalidi nella categoria degli invalidi per servizio risultano i seguenti: a) il rapporto di servizio (militare o civile); b) una invalidita' lavorativa; c) il nesso causale tra l'uno e l'altra. Al pari della categoria degli invalidi militari e civili di guerra, la natura dell'invalidita' non e' in alcun modo limitata avendo esclusiva rilevanza, ai fini della tutela di legge, la menomazione della capacita' lavorativa. Anche per gli invalidi per servizio vi e' il limite della quantificazione indicata per gli invalidi di guerra: il beneficio del collocamento obbligatorio non puo' essere chiesto da chi abbia una riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 20%, fatte salve, stante l'espresso rinvio, le eccezioni previste dalle lettere a) e c) del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 482/1968. Lo status di invalido per servizio, necessario per ottenere la iscrizione negli elenchi dell'u.p.l.m.o. ai fini di collocamento obbligatorio, e' attestato dal mod. 69- ter rilasciato dal Ministero di appartenenza o dal decreto ministeriale di pensione privilegiata ordinaria o estratto del libretto stesso. C) Invalidi del lavoro. L'art. 4 della legge n. 482/1968 considera invalidi del lavoro coloro i quali, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo. Gli elementi necessari ai fini dell'inclusione dei soggetti invalidi nella categoria degli invalidi del lavoro sono i eguenti: a) un rappporto di lavoro (subordinato o autonomo); b) una invalidita' lavorativa; c) il nesso causale tra l'uno e l'altra. Anche per la categoria degli invalidi del lavoro, al pari della categoria degli invalidi militari di guerra o invaidi civili di guerra (art. 2) e degli invalidi per servizio (art. 3), cio' che rileva agli effetti della legge n. 482/1968 e' la riduzione della capacita' lavorativa in misura pari al 33,3%. A differenza delle categorie classificate agli art. 2 e 3 della legge n. 482/1968, per le quali la riduzione della capacita' lavorativa e' stata fissata nella misura del 20% (salvo le eccezioni contenute al terzo comma dell'art. 2), gli invalidi del lavoro, ai fini della tutela di legge n. 482/1968) devono avere una riduzione della capacita' lavorativa in misura pari al 33,3%: la diversa quantificazione tra le categorie e' senza dubbio un segno della legislazione premiale cui e' legata la introduzione del collocamento obbligatorio nell'ordinamento. Tra le menomazioni che possono dar luogo al riconoscimento dello status di invalido del lavoro, nell'allegato 3 della legge 30 giugno 1965, n. 1124, sono comprese: "....... 7) alterazioni delle facolta' mentali che apportino gravi e profondi perturbamenti alla vita organica e sociale...". D) Invalidi civili. L'art. 5 della legge n. 482/1968 considera invalidi civili coloro che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacita' lavorativa in misura non inferiore ad un terzo. Se, come ritiene la Corte di cassazione, l'art. 5 della legge n. 482/1968 deve essere inteso nel senso della inapplicabilita' agli invalidi civili psichici della tutela prevista dalla legge n. 482/1968, appare configurabile una grave disuguaglianza di trattamento fra invalidi psichici civili e invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio. Al riguardo occorre anzitutto ribadire che il profilo evidenziato non attiene alla disparita' di trattamento tra tipo e tipo di invalido, ma fra categorie e categorie di lavoratori protetti. Gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio sono collocabili anche in presenza di una invalidita' psichica, mentre gli invaidi civili sno collocabili solo se affetti da invalidita' fisica. Il sistema della legge n. 482/1968 mostra di non ravvisare difficolta' di ordine ontologico a estendere l'avviamento obbligatorio agli invalidi psichici di guerra, di lavoro, e di servizio. Per tali categorie, come e' ovvio e naturale, il criterio del deficit funzionale che si traduce in una riduzione delle capacita' di lavoro. Laddove esista una residua capacita' al lavoro apprezzabile, l'avviamento viene disposto indipendentemente dalla natura fisica o psichica della infermita'. Cio' posto, le considerazioni politiche che inducono a trattare con particolare favore gli invalidi di guerra, del lavoro o di servizio rispetto agli invalidi civili non sembrano giustificare dal punto di vista dell'art. 3 della Costituzione. Puo' essere ingiusto trattare in modo eguale situazioni diverse cosi' come puo' essere ingiusto trattare in modo diverso situazioni simili. Si tratta, come si evince dall'art. 3 della costituzione, di un problema di misura. Ad avviso del collegio, nessuna considerazione politica puo' valere a fondare razionalmente l'esclusione degli invalidi civili psichici dalla avviabilita' in presenza di un sistema legislativo che, in via generale, ammette l'avviamento degli invalidi psichici di guerra, del lavoro e di servizio. L'irrazionalita' scaturisce dalla constatazione che gli invalidi psichici sono esclusi perche' psichici, mentre gli invalidi di guerra, del lavoro e di servizio sono inclusi per una considerazione privilegiata della causa che ha determinato l'invalidita'. Se, nel sistema della legge, anche gli invalidi psichici sono avviabili, la considerazione privilegiata della causa non puo' spingersi, senza violare l'art. 3 della Costituzione, fino a escludere gli invalidi psichici civili.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla pripria tutela laddove si tengono presenti gli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro; Ordina la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza sia notificata a cura della cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, addi' 22 settembre 1988 (Seguono firme) 89C0515