N. 236 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 settembre 1988- 26 aprile 1989

                                 N. 236
 Ordinanza   emessa   il  22  settembre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  26  aprile  1989)  dal  tribunale  di  Milano  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  la  S.p.a.  Rohm & Haas Italia e
 Amodeo Massimo
 Lavoro  -  Collocamento  obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non
 prevista inclusione, tra  di  essi,  degli  invalidi  civili,  se  la
 menomazione  e'  di  natura  psichica  -  Irrazionale  disparita'  di
 trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra,
 per  servizio  o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta
 all'avviamento al lavoro - Diversita'  della  questione,  secondo  il
 giudice  rimettente,  da quella gia' esaminata in materia dalla Corte
 costituzionale in sentenza n. 52/1985.
 (Legge  2  aprile  1968,  n.  482,  art. 5, in relazione alla legge 2
 aprile 1968, n. 482, artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.20 del 17-5-1989 )
                              IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile in grado
 d'appello iscritta al  numero  di  ruolo  generale  sopra  riportato,
 promossa con ricorso depositato in cancelleria il 18 dicembre 1987 da
 Rohm & Haas Italia S.p.a., con sede in Milano, via V. Pisani, 26,  in
 persona   dell'amministratore   delegato  dott.  Antonio  Gerosa,  ed
 elettivamente domiciliata in Milano, corso Matteotti, 10,  presso  lo
 studio dei procuratori avvocati Luigi Cozza e Franco Galliano, che la
 rappresentano e difendono per delega in calce alla  copia  notificata
 del  ricorso  ex  art.  414  del  c.p.c.,  appellante,  contro Amodeo
 Massimo, elettivamente domiciliato in Milano, via Olmetto n. 3 presso
 lo  studio  dell'avv.  Pier Luigi Etteri che lo rappresenta e difende
 per delega a margine del ricorso di primo grado, appellato, avente ad
 oggetto:  lavoro  -  appello  sentenza  pretore  ed  imperniata sulle
 seguenti conclusioni;
    Per  l'appellante:  "Voglia  l'illustrissimo  tribunale, in totale
 riforma della sentenza emessa dal pretore di Milano, in  funzione  di
 giudice del lavoro, 24 settembre-15 ottobre 1987, n. 1923, respingere
 ogni domanda proposta del sig. Amodeo.
    Con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio ed a carico
 dell'appellato le spese della c.t.u. svolta in primo grado".
    Per  l'appellato:  "Voglia  il  tribunale  di  Milano,  contrariis
 rejectis, confermare la gravata  sentenza  n.  1923/1987  o  comunque
 accogliere  le  conclusioni  -  anche  subordinate  -  formulate  dal
 ricorrente in primo grado.
    In  ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
    Ha  pronunciato,  riunito  in  camera  di  consiglio,  la seguente
 ordinanza;
                           PREMESSO IN FATTO
    Con  ricorso  ex  art. 414 del c.p.c. depositato il 31 marzo 1987,
 Amodeo Massimo conveniva avanti il pretore di Milano la S.p.a. Rohm &
 Hass  Italia  esponendo  che quale invalido civile in data 9 dicembre
 1986 era stato avviato obbligatoriamente al lavoro presso la predetta
 societa'  la  quale non l'aveva assunto e chiedendo in via principale
 la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro fra le parti
 e  la  condanna  della  convenuta al risarcimento dei danni subiti da
 esso ricorrente  a  causa  della  ritardata  assunzione,  nonche'  in
 subordine  la condanna della societa' medesima al pagamento, a titolo
 di risarcimento danni, di un importo pari alla  mancata  retribuzione
 dalla  data  dell'avviamento  e  per tutto il periodo d'inconsapevole
 stato di disoccupazione. La Rhom & Haas Italia  S.p.a.,  costituitasi
 in   giudizio,   si  opponeva  alle  domande  attrici  sostenendo  la
 inapplicabilita' della legge n. 482/1968 agli invalidi  psichici,  la
 inapplicabilita'  al  caso  di  specie  dell'art.  2932  del  c.c.  e
 l'incoercibilita' degli obblighi  di  fare,  formulando  rilievi  sul
 preteso  risarcimento del danno; concludeva per la reiezione di dette
 domande con vittorie di spese, previa  acquisizione  di  informazioni
 alla  u.s.s.l.  n. 75 di Milano sulla natura della malattia e previo,
 occorrendo, espletamento di consulenza tecnica d'ufficio. All'udienza
 di  discussione del 20 maggio 1987 il pretore disponeva la consulenza
 tecnica. Espletato questo incombente, la  causa  all'udienza  del  20
 settembre  1987 venica discussa e quindi decisa nei seguenti termini:
 "Il pretore... dichiara costituito alla data odierna un  rapporto  di
 lavoro subordinato tra le parti con l'ultimo livello impiegatizio del
 c.c.n.l. chimici presso la sede di Milano, condanna la resistente  al
 pagamento  dei  danni che liquida in L. 10.000.000, compreso il danno
 previdenziale  ed  al  pagamento  delle  spese,  che  liquida  in  L.
 1.200.000,  oltre  le spese di consulenza tecnica d'ufficio. Sentenza
 provvisoriamente esecutiva".  Avverso  tale  pronuncia,  con  ricorso
 depositato  presso  la cancelleria di questo tribunale il 18 dicembre
 1987, proponeva appello la  Rohm  &  Haas  Italia  S.p.a.  sostenendo
 anzitutto  che  il pretore aveva errato nel ritenere applicabile agli
 invalidi psichici la legge 2  aprile  1968,  n.  482,  e  quindi  nel
 riconoscere il diritto di Amodeo Massimo dell'avviamento obbligatorio
 nonostante che la  c.t.u.  avesse  chiarito  che  le  infermita'  del
 medesimo  erano  "prevalentemente  psichiche"  e che quelle di natura
 fisica erano sicuramente  inferiori  alla  prcentuale  di  un  terzo.
 Censurato altresi' le conclusioni del consulente e la statuizione del
 pretore sulla applicabilita' dell'art. 2932 del c.c. nonche' ribadita
 l'infondatezza e/o comunque la nullita' delle domande risarcitorie di
 controparte,  concludeva  per  la  totale  riforma   della   sentenza
 impugnata con la reiezione di ogni domanda avversaria ed il favore di
 spese.  L'appellato,   regolarmente   costituitosi,   contestava   il
 fondamento dei motivi di gravame precisando che l'invocata esclusione
 degli  invalidi  psichici  dal  collocamento   obbligatorio   avrebbe
 comportato una vera e propria violazione costituzionale, se non altro
 per  disparita'  di  trattamento  tra  invalidi  psichici  civili  ed
 invalidi  psichici di guerra, di lavoro e di servizio. Concludeva per
 la  conferma  della  decisione   del   pretore   o,   comunque,   per
 l'accogliemto  delle  conclusioni  -  anche  subordinate  - di cui al
 ricorso  introduttivo,  con,  in  ogni  caso,  vittoria   di   spese.
 All'odierna  udienza aveva luogo la discussione orale nel corso della
 quale  le  parti  esaminavano  essenzialmente  la   questione   della
 applicabilita'  o  meno  della  legge  2  aprile  1968,  n. 482, agli
 "invalidi psichici".
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione
 (cfr. per tutte Cass. 21 febbraio 1986,  n.  1072,  Cass.  27  agosto
 1986, n. 5259, Cass. 6 novembre 1986, n. 6519 e Cass. 10 agosto 1987,
 n. 6873) gia' condiviso da questo tribunale in precedenti  pronunzie,
 la  legge 2 aprile 1968, n. 482, ha carattere eccezionale e va quindi
 applicata esclusivamente ai casi in essa considerati e sulla base  di
 una  rigorosa  interpretazione  della  norma in essa contenuta, onde,
 poiche' l'art. 5 prevede  l'applicabilita'  della  stessa  solo  agli
 invalidi    minorazioni   fisiche,   non   e'   possibile   estendere
 l'aplicazione  anche  a  coloro  che  siano  effetti  da  minorazioni
 psichiche.
    Alla  luce  di  quanto  sopra le domande di Amodeo Massimo, ove si
 ritenga lo stesso, conformemente al parere  espresso  dal  consulente
 tecnico  d'ufficio,  affetto  da  invalidita' con componente psichica
 prevalente, dovrebbero essere respinte.
    Il  collegio  peraltro  ritiene  non  manifestamente  infondata la
 questione di legittimita' costituzionale prospettata da  detta  parte
 atteso  che la stessa prescinde dalla diversita' di trattamento degli
 invalidi divili affetti da minorazioni psichiche  rispetto  a  quelli
 colpiti  da  invalidita' fisica (su cui la Corte costituzionale si e'
 gia'  pronunciata  con  la  sentenza  n.   52/1985)   e   prende   in
 considerazione  il  trattamento  degli invalidi psichici appartenenti
 alle  diverse  categorie  protette,  e  precisamente  gli   "invalidi
 militari  e  civili  di  guerra",  gli  "invalidi  per servizio", gli
 "invalidi del lavoro" e gli "invalidi civili", nei cui  confronti  si
 svolgono le seguenti considerazioni:
     A) Invalidi militari e civili di guerra.
    L'art. 2 della legge n. 482/1968 classifica gli invalidi di guerra
 aventi diritto al collocamento obbligatorio in due categorie:
      invalidi di guerra (militari);
      invaidi civili di guerra.
    Gli  elementi  necessari  ai  fini  dell'inclusione  dei  soggetti
 invalidi nelle indicate due sottocategorie sono i seguenti:
       a) un episodio bellico;
       b) una invaidita' lavorativa;
       c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.
    La  causa della invalidita' non e' in alcun modo limitativa avendo
 esclusiva rilevanza, ai fini della tutela di  legge,  la  menomazione
 della capacita' lavorativa.
    Il  predetto  art.  2 recita infatti: "Agli effetti della presente
 legge  sono  considerati  invalidi  di  guerra  coloro  che   durante
 l'effettivo  servizio  militare  siano  divenuti  inabili  a proficuo
 lavoro o si trovino menomati  nella  loro  capacita'  di  lavoro,  in
 seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o aggravate per servizio
 di guerra, o comunque per fatto di guerra". Ma  vi  e'  di  piu'.  La
 tutela  legislativa  accordata agli invalidi di guerra costituisce il
 primo nucleo di quella legislazione - definita premiale  -  che,  con
 l'estenzione  del collocamento obbligatorio ad altre categorie, venne
 poi ad essere riordinata dalla legge n. 482/1968.
    Il  decreto  luogotenenziale  del  20  maggio  1917,  n.  876, poi
 modificato  dalla  legge  21  agosto  1921,   n.   1312,   introdusse
 nell'ordinamento il collocamento obbligatorio.
    La  valutazione della menomazione della capacita' lavorativa venne
 effettuata dale tabelle allegate al decreto luogotenenziale 20 maggio
 1917, n. 873, al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed alla legge
 10 ottobre 1950, n. 648, tabelle  concernenti  la  definizione,  agli
 effetti  della legge n. 482/1968, degli invalidi classificabili quali
 invalidi militari e civili di guerra.
    L'unico   limite,   per  l'inserimento  nelle  categorie  protette
 dall'art. 2 della legge n. 482/19668, era rappresentato dal grado  di
 menomazione che non doveva essere inferiore al 20% salvo le eccezioni
 contenute nel terzo comma dell'art. 2, lettere a),  b)  e  c),  della
 legge n. 482/1968.
    Dall'esame  delle  tabelle allegate al decreto luogotenenziale del
 20 maggio 1917, n. 876, al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491,  ed
 alla  legge  10  ottobre  1950,  n.  648,  si evince come molte dalle
 menomazioni  della   capacita'   lavorativa   siano   ascrivibili   a
 invalidita' c.d. psichica.
    Tra  le minorazioni che danno titolo per l'ottenimento dello stato
 di invalido di guerra (militare  o  civile)  e  quindi  per  ricevere
 tutela  della  legge  n.  482/1968  per  effetto del richiamo operato
 dall'art. 2 sono invero comprese:
    Tabella A (regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491):
 1a categoria:
    ".........  6)  Le  alterazioni delle facolta' mentali, permanenti
 insanabili e gravi...... 7) Le lesioni del sistema  nervoso  centrale
 (encefalo  e  midollo  spinale) con conservanti gravi e permanenti di
 grado tale da  apportare,  o  isolatamente,  o  nel  loro  complesso,
 profondi ed irreparabili perturbamenti......".
 2a categoria:
    ".....  10)  le  lesioni ed affezioni del sistema nervoso centrale
 (encefalo e midollo spinale) che abbiano  prodotto  afasia  od  altre
 conseguenze  gravi  e permanenti, ma non tali da raggiungere il grado
 specifico ai nn. 6 e 7 della prima categoria......".
 5a categoria:
    ".....  21)  l'epilessia  a  meno che, per la frequenza e gravita'
 delle sue manifestazioni, non sia da euipararsi  alle  infermita'  di
 cui alle categorie precedenti.....".
     B) Invalidi per servizio.
    L'art.  8  della legge n. 482/1968 considera invalidi per servizio
 coloro che, durante il servizio militare civile alle dipendenze dello
 Stato  o  degli  enti  locali,  territoriali  e  istituzionali, siano
 divenuti inabili a proficuo lavoro, o si trovino menomati nella  loro
 capacita' di lavoro in seguito a lesioni o ad infermita' incontrate o
 aggravate per causa di servizio.
    Gli  elementi  necessari  al  fine  dell'inclusione  dei  soggetti
 invalidi nella categoria degli  invalidi  per  servizio  risultano  i
 seguenti:
       a) il rapporto di servizio (militare o civile);
       b) una invalidita' lavorativa;
       c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.
    Al  pari  della  categoria  degli  invalidi  militari  e civili di
 guerra, la natura dell'invalidita' non  e'  in  alcun  modo  limitata
 avendo  esclusiva  rilevanza,  ai  fini  della  tutela  di  legge, la
 menomazione della capacita' lavorativa.
   Anche  per  gli  invalidi  per  servizio  vi  e'  il  limite  della
 quantificazione indicata per gli invalidi di guerra: il beneficio del
 collocamento  obbligatorio  non  puo' essere chiesto da chi abbia una
 riduzione della capacita' lavorativa inferiore al 20%,  fatte  salve,
 stante l'espresso rinvio, le eccezioni previste dalle lettere a) e c)
 del terzo comma dell'art. 2 della legge n. 482/1968.
    Lo  status  di  invalido  per servizio, necessario per ottenere la
 iscrizione negli elenchi  dell'u.p.l.m.o.  ai  fini  di  collocamento
 obbligatorio,  e' attestato dal mod. 69- ter rilasciato dal Ministero
 di appartenenza o dal decreto ministeriale di  pensione  privilegiata
 ordinaria o estratto del libretto stesso.
     C) Invalidi del lavoro.
    L'art.  4  della  legge  n. 482/1968 considera invalidi del lavoro
 coloro i quali, a causa  di  infortunio  sul  lavoro  o  di  malattia
 professionale,   abbiano   subito   una   riduzione  della  capacita'
 lavorativa non inferiore a un terzo.
    Gli  elementi  necessari  ai  fini  dell'inclusione  dei  soggetti
 invalidi nella categoria degli invalidi del lavoro sono i eguenti:
       a) un rappporto di lavoro (subordinato o autonomo);
       b) una invalidita' lavorativa;
       c) il nesso causale tra l'uno e l'altra.
    Anche  per  la  categoria degli invalidi del lavoro, al pari della
 categoria degli invalidi militari  di  guerra  o  invaidi  civili  di
 guerra  (art.  2)  e  degli  invalidi per servizio (art. 3), cio' che
 rileva agli effetti della legge n. 482/1968  e'  la  riduzione  della
 capacita' lavorativa in misura pari al 33,3%.
    A  differenza  delle  categorie classificate agli art. 2 e 3 della
 legge  n.  482/1968,  per  le  quali  la  riduzione  della  capacita'
 lavorativa  e' stata fissata nella misura del 20% (salvo le eccezioni
 contenute al terzo comma dell'art. 2), gli invalidi  del  lavoro,  ai
 fini  della  tutela  di legge n. 482/1968) devono avere una riduzione
 della capacita' lavorativa  in  misura  pari  al  33,3%:  la  diversa
 quantificazione  tra  le  categorie  e'  senza  dubbio un segno della
 legislazione premiale cui e' legata la introduzione del  collocamento
 obbligatorio nell'ordinamento.
    Tra  le  menomazioni che possono dar luogo al riconoscimento dello
 status di invalido del lavoro, nell'allegato 3 della legge 30  giugno
 1965,  n. 1124, sono comprese: "....... 7) alterazioni delle facolta'
 mentali che  apportino  gravi  e  profondi  perturbamenti  alla  vita
 organica e sociale...".
     D) Invalidi civili.
    L'art.  5 della legge n. 482/1968 considera invalidi civili coloro
 che siano affetti da minorazioni fisiche che ne riducano la capacita'
 lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.
    Se,  come  ritiene la Corte di cassazione, l'art. 5 della legge n.
 482/1968 deve essere inteso nel  senso  della  inapplicabilita'  agli
 invalidi  civili  psichici  della  tutela  prevista  dalla  legge  n.
 482/1968,  appare   configurabile   una   grave   disuguaglianza   di
 trattamento  fra  invalidi  psichici  civili  e  invalidi psichici di
 guerra, di lavoro e di servizio.
    Al  riguardo occorre anzitutto ribadire che il profilo evidenziato
 non attiene alla  disparita'  di  trattamento  tra  tipo  e  tipo  di
 invalido,  ma  fra  categorie e categorie di lavoratori protetti. Gli
 invalidi di guerra, del lavoro e di servizio sono  collocabili  anche
 in  presenza  di  una invalidita' psichica, mentre gli invaidi civili
 sno collocabili solo se affetti da invalidita' fisica.
    Il  sistema  della  legge  n.  482/1968  mostra  di  non ravvisare
 difficolta'   di   ordine   ontologico   a   estendere   l'avviamento
 obbligatorio  agli  invalidi  psichici  di  guerra,  di  lavoro, e di
 servizio.
    Per  tali  categorie,  come  e'  ovvio e naturale, il criterio del
 deficit funzionale che si traduce in una riduzione delle capacita' di
 lavoro.  Laddove esista una residua capacita' al lavoro apprezzabile,
 l'avviamento viene disposto indipendentemente dalla natura  fisica  o
 psichica della infermita'.
    Cio'  posto,  le  considerazioni politiche che inducono a trattare
 con particolare favore gli  invalidi  di  guerra,  del  lavoro  o  di
 servizio  rispetto agli invalidi civili non sembrano giustificare dal
 punto di vista dell'art. 3 della Costituzione.
    Puo'  essere  ingiusto  trattare in modo eguale situazioni diverse
 cosi' come puo' essere ingiusto trattare in modo  diverso  situazioni
 simili.  Si tratta, come si evince dall'art. 3 della costituzione, di
 un problema di misura.
    Ad  avviso  del  collegio,  nessuna  considerazione  politica puo'
 valere a fondare razionalmente  l'esclusione  degli  invalidi  civili
 psichici  dalla  avviabilita'  in  presenza di un sistema legislativo
 che, in via generale, ammette l'avviamento degli invalidi psichici di
 guerra, del lavoro e di servizio.
    L'irrazionalita'  scaturisce  dalla constatazione che gli invalidi
 psichici sono  esclusi  perche'  psichici,  mentre  gli  invalidi  di
 guerra,  del lavoro e di servizio sono inclusi per una considerazione
 privilegiata della causa che ha determinato l'invalidita'.
    Se,  nel  sistema  della  legge,  anche gli invalidi psichici sono
 avviabili,  la  considerazione  privilegiata  della  causa  non  puo'
 spingersi,   senza  violare  l'art.  3  della  Costituzione,  fino  a
 escludere gli invalidi psichici civili.
                                P. Q. M.
    Visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella
 parte  in  cui  esclude  gli  invalidi  civili psichici dalla pripria
 tutela laddove si tengono presenti gli artt. 1, 2 e  3  della  stessa
 legge e le norme si leggano in connessione tra loro;
    Ordina  la  sospensione  del  presente  giudizio e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
    Ordina  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata a cura della
 cancelleria al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
      Milano, addi' 22 settembre 1988
                            (Seguono firme)

 89C0515