N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 1988- 26 aprile 1989
N. 237 Ordinanza emessa il 19 ottobre 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 26 aprile 1989) dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra la S.r.l. Zenith e Broglio Stefano Lavoro - Collocamento obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non prevista inclusione, tra di essi, degli invalidi civili, se la menomazione e' di natura psichica - Irrazionale disparita' di trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra, per servizio o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta all'avviamento al lavoro - Diversita' della questione, secondo il giudice rimettente, da quella gia' esaminata in materia dalla Corte costituzionale in sentenza n. 52/1985. (Legge 2 aprile 1969, n. 482, art. 5, in relazione alla legge 2 aprile 1969, n. 482, artt. 1, 2 e 3). (Cost., art. 3).(GU n.20 del 17-5-1989 )
IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in cancelleria il 16 luglio 1987 dalla Zenith S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente dociciliata in Milano, via Durini, 2, nello studio dell'avv. Paolo Andreotti che la rappresenta e difende per delega in calce all'avversario ricorso, appellante, contro Broglio Stefano, elettivamente domiciliato in Milano, via Olmetto n. 3, presso lo studio dell'avv. Pier Luigi Etteri e della dott.ssa proc. Elisabetta Borioni che lo rappresentano e difendono per delega a margine del ricorso di primo grado, appellato, avente ad oggetto: lavoro - appello sentenza pretore ed imperniata sulle seguenti conclusioni; Per l'appellante: "Piaccia all'ill.mo tribunale ogni diversa e contraria istanza disattesa e respinta, assolvere la S.r.l. Zenith da tutte le domande contro di lei proposte dal sig. Broglio Stefano e per l'effetto riformare in toto la sentenza del pretore di Milano giudice del Lavoro n. 1632 resa inter partes in data 16 maggio-17 luglio 1986. Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa. In via istruttoria insiste per la ammissione di una consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: "Dica il c.t.u., esperiti gli accertamenti del caso anche con la nomina di altri specialisti in materia, se Broglio Stefano ha oppur no la maturita' psichica ed intellettiva di grado paragonabile alla maturita' psichica ed intellettiva di un individuo di anni quindici; indichi il grado di maturita' psichica ed intellettiva accertata in Broglio Stefano". Per l'appellato: "Voglia il tribunale, contrariis rejectis, in via pregiudiziale: dichiarare il ricorso in appello della Zenith, improponibile per intervenuta acquiescenza; nel merito: respingere il ricorso proposto dalla Zenith S.r.l., e conseguentemente confermare la gravata sentenza, o, comunque, accogliere le conclusioni - anche subordinate - formulate dal ricorrente in primo grado; in estremo subordine: visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 7, dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge n. 482/1968 nella parte in cui esclude gli invalidi civili psichici dalla propria tutela, ove si tengono presente gli artt. 1, 2 e 3 della stessa legge e le norme si leggano in connessione tra loro; di conseguenza ordinare la sospensione del presente giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa". Ha pronunciato, riunito in camera di consiglio, la seguente ordinanza. PREMESSO IN FATTO Con ricorso ex art. 414 del c.p.c. depositato il 12 novembre 1985, Broglio Stefano conveniva avanti il pretore di Milano la S.r.l. Zenith esponendo che, quale invalido civile, in data 30 luglio 1985 era stato avviato obbligatoriamente al lavoro presso la predetta societa' la quale non l'aveva assunto, e chiedendo in via principale la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro fra le parti e la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti da esso ricorrente a causa della ritardata assunzione, nonche' in subordine la condanna della convenuta medesima al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di un importo pari alla mancanta retribuzione dalla data dell'avviamento e per tutto il periodo di incolpevole stato di disoccupazione. La Zenith S.r.l., costituitasi in giudizio, contestava le avversarie deduzioni e domande evidenziando la inesistenza di un obbligo, per essa societa', alla assunzione obbligatoria di invalidi civili, l'insussistenza di un diritto del ricorrente alla iscrizione nelle liste degli invalidi di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, in quanto affetto da malattia "psichica", l'incostituzionalita', in diversa ipotesi, dell'art. 5 di tale legge, l'illegittimita' della delibera 15 gennaio 1985 della commissione provinciale per il collocamento obbligatorio, la violazione dei criteri di avviamento degli invalidi e dei criteri di scelta delle aziende, l'inapplicailita' dell'art. 2932 del c.c., la insussistenza di un diritto del lavoratore alla assunzione e la insussistenza in azienda di mansioni compatibili con la invalidita' del mesesimo, deduceva prova per testi, chiedeva l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio e concludeva per la propria assoluzione da tutte le domande col favore delle spese. Il pretore, istruita la causa con l'interrogatorio libero delle parti, la audizione del capo-ufficio reggente dell'u.p.l.m.o. e l'espletamento di consulenza tecnica, alla udienza del 16 maggio 1986, in esito della discussione orale, pronunciava sentenza con lettura del seguente disposito: "... Dichiara costituito il rapporto di lavoro tra la societa' Zenith S.r.l. ed il ricorrente ai sensi dell'art. 2932 del c.c. con la qualifica derivante dalle mansioni che saranno assegnate dal datore di lavoro e con inquadramento e livello retributivo minimo di cui al c.c.n.l. del settore, con affidamento di mansioni compatibili con il grado di invalidita'. Condanna la societa' convenuta al risarcimento dei danni nella misura di lire quattromilioni. Condanna la societa' alla rifusione delle spese di lite nella misura della meta' che liquida in L. 650.000, compensando tra le parti l'ulteriore meta'". Avverso tale pronuncia, con ricorso depositato presso la cancelleria di questo tribunale il 16 luglio 1987, proponeva appello la Zenith S.r.l. denunciando anzitutto l'inapplicabilita' - contrariamente all'opinione espressa dal pretore - della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli invalidi psichici e chiedendo la totale riforma di tale pronuncia con la propria assoluzione da ogni domanda ed il favore delle spese. Resisteva Broglio Stefano contestando il fondamento di tutti i motivi di gravame avversari e rilevando in particolare che l'esclusione degli invalidi psichici dal collocamento obbligatorio avrebbe comportato una vera e propria violazione costituzionale se non altro per la disparita' tra invalidi psichici civili ed invalidi psichici di guerra, di lavoro e di servizio; concludeva per la conferma dell'impugnata sentenza. All'odierna udienza aveva luogo la discussione orale nel corso della quale le parti esaminavano essenzialmente la questione della applicabilita' o meno della legge 2 aprile 1968, n. 482, agli "invalidi psichici". RITENUTO IN DIRITTO Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione (cfr. per tutte Cass. 21 febbraio 1986, n. 1072, Cass. 27 agosto 1986, n. 5259, Cass. 6 gennaio 1986, n. 482, e Cass. 10 agosto 1987, n. 6873) gia' condiviso da questo tribunale in precedenti pronunzie, la legge 2 aprile 1968, n. 482, ha carattere eccezionale e va quindi applicata esclusivamente ai casi in essa considerati e sulla base di una vigorosa interpretazione della norma in essa contenuta, onde, poiche' l'art. 5 prevede l'applicabilita' della stessa solo agli invalidi per minorazioni fisiche, non e' possibile estenderne l'applicazione anche a coloro che siano affeti da minorazioni psichiche. Alla luce di quanto sopra le domande di Broglio Stefano - ove si ritenga lo stesso, conformemente al parere espresso del comsulente tecnico d'ufficio, affetto da invalidita' con componente psichica - dovrebbero essere respinte. Il collegio peraltro ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale prospettata da detta parte atteso che la stessa prescinde dalla diversita' di trattamento degli invalidi civili affetti da minorazioni psichiche rispetto a quelli colpiti da invalidita' fisica (su cui la Corte costituzionale si e' gia' pronunciata con la sentenza n. 52/1985) e prende in considerazione il trattamento degli invalidi psichici appartenenti alle diverse categorie protette, e precisamente gli "invalidi militari e civili di guerra", gli "invalidi per servizio", gli "invalidi del lavoro" e gli "invalidi civili", nei cui confronti si svolgono le seguenti considerazioni:
Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 236/1989). 89C0516