N. 237 ORDINANZA (Atto di promovimento) 19 ottobre 1988- 26 aprile 1989

                                 N. 237
 Ordinanza   emessa   il   19   ottobre  1988  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il  26  aprile  1989)  dal  tribunale  di  Milano  nel
 procedimento civile vertente tra la S.r.l. Zenith e Broglio Stefano
 Lavoro  -  Collocamento  obbligatorio - Soggetti aventi diritto - Non
 prevista inclusione, tra  di  essi,  degli  invalidi  civili,  se  la
 menomazione  e'  di  natura  psichica  -  Irrazionale  disparita'  di
 trattamento rispetto ad altre categorie protette (invalidi di guerra,
 per  servizio  o lavoro) per i quali la minorazione psichica non osta
 all'avviamento al lavoro - Diversita'  della  questione,  secondo  il
 giudice  rimettente,  da quella gia' esaminata in materia dalla Corte
 costituzionale in sentenza n. 52/1985.
 (Legge  2  aprile  1969,  n.  482,  art. 5, in relazione alla legge 2
 aprile 1969, n. 482, artt. 1, 2 e 3).
 (Cost., art. 3).
(GU n.20 del 17-5-1989 )
                              IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa civile in grado
 d'appello iscritta al  numero  di  ruolo  generale  sopra  riportato,
 promossa  con  ricorso  depositato  in  cancelleria il 16 luglio 1987
 dalla  Zenith  S.r.l.,   in   persona   del   legale   rappresentante
 pro-tempore,  elettivamente  dociciliata  in  Milano,  via Durini, 2,
 nello studio dell'avv. Paolo Andreotti che la rappresenta  e  difende
 per  delega  in  calce  all'avversario  ricorso,  appellante,  contro
 Broglio Stefano, elettivamente domiciliato in Milano, via Olmetto  n.
 3,  presso  lo  studio  dell'avv.  Pier Luigi Etteri e della dott.ssa
 proc. Elisabetta Borioni che lo rappresentano e difendono per  delega
 a  margine  del ricorso di primo grado, appellato, avente ad oggetto:
 lavoro -  appello  sentenza  pretore  ed  imperniata  sulle  seguenti
 conclusioni;
    Per  l'appellante:  "Piaccia  all'ill.mo  tribunale ogni diversa e
 contraria istanza disattesa e respinta, assolvere la S.r.l. Zenith da
 tutte  le  domande  contro di lei proposte dal sig. Broglio Stefano e
 per l'effetto riformare in toto la sentenza  del  pretore  di  Milano
 giudice  del  Lavoro  n.  1632 resa inter partes in data 16 maggio-17
 luglio 1986.
    Con il favore delle spese, diritti ed onorari di causa.
    In  via  istruttoria  insiste  per la ammissione di una consulenza
 tecnica d'ufficio sul seguente quesito: "Dica il c.t.u., esperiti gli
 accertamenti  del  caso  anche  con la nomina di altri specialisti in
 materia, se Broglio Stefano ha oppur  no  la  maturita'  psichica  ed
 intellettiva   di  grado  paragonabile  alla  maturita'  psichica  ed
 intellettiva di un individuo di anni quindici; indichi  il  grado  di
 maturita' psichica ed intellettiva accertata in Broglio Stefano".
    Per l'appellato: "Voglia il tribunale, contrariis rejectis, in via
 pregiudiziale:  dichiarare  il  ricorso  in  appello  della   Zenith,
 improponibile per intervenuta acquiescenza; nel merito: respingere il
 ricorso proposto dalla Zenith S.r.l., e  conseguentemente  confermare
 la  gravata  sentenza, o, comunque, accogliere le conclusioni - anche
 subordinate - formulate dal ricorrente in  primo  grado;  in  estremo
 subordine:  visti gli artt. 134 e segg. della Costituzione e 23 della
 legge 11 marzo 1953, n. 7, dichiarare rilevante e non  manifestamente
 infondata  la  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 5
 della legge n. 482/1968 nella  parte  in  cui  esclude  gli  invalidi
 civili  psichici  dalla  propria  tutela, ove si tengono presente gli
 artt. 1, 2  e  3  della  stessa  legge  e  le  norme  si  leggano  in
 connessione  tra  loro;  di  conseguenza  ordinare la sospensione del
 presente  giudizio  e  la  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
    In  ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa".
    Ha  pronunciato,  riunito  in  camera  di  consiglio,  la seguente
 ordinanza.
                           PREMESSO IN FATTO
    Con ricorso ex art. 414 del c.p.c. depositato il 12 novembre 1985,
 Broglio Stefano conveniva avanti  il  pretore  di  Milano  la  S.r.l.
 Zenith  esponendo  che, quale invalido civile, in data 30 luglio 1985
 era stato avviato obbligatoriamente  al  lavoro  presso  la  predetta
 societa'  la quale non l'aveva assunto, e chiedendo in via principale
 la declaratoria di costituzione di un rapporto di lavoro fra le parti
 e  la  condanna  della  convenuta al risarcimento dei danni subiti da
 esso ricorrente  a  causa  della  ritardata  assunzione,  nonche'  in
 subordine la condanna della convenuta medesima al pagamento, a titolo
 di risarcimento danni, di un importo pari alla mancanta  retribuzione
 dalla  data  dell'avviamento  e  per  tutto il periodo di incolpevole
 stato di disoccupazione. La Zenith S.r.l., costituitasi in  giudizio,
 contestava   le   avversarie  deduzioni  e  domande  evidenziando  la
 inesistenza  di  un  obbligo,  per  essa  societa',  alla  assunzione
 obbligatoria  di  invalidi  civili, l'insussistenza di un diritto del
 ricorrente alla iscrizione nelle liste degli  invalidi  di  cui  alla
 legge   2  aprile  1968,  n.  482,  in  quanto  affetto  da  malattia
 "psichica", l'incostituzionalita', in diversa ipotesi, dell'art. 5 di
 tale  legge,  l'illegittimita'  della  delibera 15 gennaio 1985 della
 commissione  provinciale  per  il   collocamento   obbligatorio,   la
 violazione  dei criteri di avviamento degli invalidi e dei criteri di
 scelta delle aziende, l'inapplicailita' dell'art. 2932 del  c.c.,  la
 insussistenza  di  un  diritto  del  lavoratore  alla assunzione e la
 insussistenza in azienda di mansioni compatibili con  la  invalidita'
 del  mesesimo,  deduceva  prova  per  testi, chiedeva l'ammissione di
 consulenza tecnica d'ufficio e concludeva per la propria  assoluzione
 da tutte le domande col favore delle spese.
    Il  pretore,  istruita  la causa con l'interrogatorio libero delle
 parti, la  audizione  del  capo-ufficio  reggente  dell'u.p.l.m.o.  e
 l'espletamento  di  consulenza  tecnica,  alla  udienza del 16 maggio
 1986, in esito della  discussione  orale,  pronunciava  sentenza  con
 lettura  del seguente disposito: "... Dichiara costituito il rapporto
 di lavoro tra la societa' Zenith S.r.l. ed  il  ricorrente  ai  sensi
 dell'art. 2932 del c.c. con la qualifica derivante dalle mansioni che
 saranno assegnate dal datore di lavoro e con inquadramento e  livello
 retributivo minimo di cui al c.c.n.l. del settore, con affidamento di
 mansioni  compatibili  con  il  grado  di  invalidita'.  Condanna  la
 societa'  convenuta  al  risarcimento  dei danni nella misura di lire
 quattromilioni. Condanna la societa' alla rifusione  delle  spese  di
 lite  nella misura della meta' che liquida in L. 650.000, compensando
 tra le parti l'ulteriore meta'". Avverso tale pronuncia, con  ricorso
 depositato  presso  la  cancelleria  di questo tribunale il 16 luglio
 1987,  proponeva  appello  la  Zenith  S.r.l.  denunciando  anzitutto
 l'inapplicabilita' - contrariamente all'opinione espressa dal pretore
 - della legge 2  aprile  1968,  n.  482,  agli  invalidi  psichici  e
 chiedendo  la  totale  riforma  di  tale  pronuncia  con  la  propria
 assoluzione da ogni domanda  ed  il  favore  delle  spese.  Resisteva
 Broglio  Stefano  contestando  il  fondamento  di  tutti  i motivi di
 gravame avversari e rilevando in particolare che  l'esclusione  degli
 invalidi  psichici  dal  collocamento obbligatorio avrebbe comportato
 una vera e propria violazione costituzionale  se  non  altro  per  la
 disparita'  tra  invalidi  psichici  civili  ed  invalidi psichici di
 guerra,  di  lavoro  e  di  servizio;  concludeva  per  la   conferma
 dell'impugnata   sentenza.   All'odierna   udienza   aveva  luogo  la
 discussione  orale  nel  corso  della  quale  le  parti   esaminavano
 essenzialmente la questione della applicabilita' o meno della legge 2
 aprile 1968, n. 482, agli "invalidi psichici".
                          RITENUTO IN DIRITTO
    Secondo l'ormai consolidato orientamento della Corte di cassazione
 (cfr. per tutte Cass. 21 febbraio 1986,  n.  1072,  Cass.  27  agosto
 1986,  n. 5259, Cass. 6 gennaio 1986, n. 482, e Cass. 10 agosto 1987,
 n. 6873) gia' condiviso da questo tribunale in precedenti  pronunzie,
 la  legge 2 aprile 1968, n. 482, ha carattere eccezionale e va quindi
 applicata esclusivamente ai casi in essa considerati e sulla base  di
 una  vigorosa  interpretazione  della  norma in essa contenuta, onde,
 poiche' l'art. 5 prevede  l'applicabilita'  della  stessa  solo  agli
 invalidi   per  minorazioni  fisiche,  non  e'  possibile  estenderne
 l'applicazione  anche  a  coloro  che  siano  affeti  da  minorazioni
 psichiche.
    Alla  luce  di quanto sopra le domande di Broglio Stefano - ove si
 ritenga lo stesso, conformemente al parere  espresso  del  comsulente
 tecnico  d'ufficio,  affetto da invalidita' con componente psichica -
 dovrebbero essere respinte.
    Il  collegio  peraltro  ritiene  non  manifestamente  infondata la
 questione di legittimita' costituzionale prospettata da  detta  parte
 atteso  che la stessa prescinde dalla diversita' di trattamento degli
 invalidi civili affetti da minorazioni psichiche  rispetto  a  quelli
 colpiti  da  invalidita' fisica (su cui la Corte costituzionale si e'
 gia'  pronunciata  con  la  sentenza  n.   52/1985)   e   prende   in
 considerazione  il  trattamento  degli invalidi psichici appartenenti
 alle  diverse  categorie  protette,  e  precisamente  gli   "invalidi
 militari  e  civili  di  guerra",  gli  "invalidi  per servizio", gli
 "invalidi del lavoro" e gli "invalidi civili", nei cui  confronti  si
 svolgono le seguenti considerazioni:
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza  e' perfettamente uguale a
 quello  dell'ordinanza  pubblicata  in  precedenza  (Reg.   ord.   n.
 236/1989).
 89C0516