N. 242 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 1989

                                 N. 242
 Ordinanza  emessa  il  12  gennaio  1989 dal tribunale di Trieste nel
 procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Sambo Elvina ed altra
 Previdenza e assistenza sociale - Pensione di riversibilita' a carico
 dell'I.N.P.S.   -   Gestione   speciale   artigiani   -    Esclusione
 dell'integrazione al minimo per i titolari di altra pensione a carico
 dell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ovvero  della   gestione
 speciale  artigiani,  qualora,  per effetto del cumulo delle pensioni
 sia  superato  il  minimo  garantito   dalla   legge   Ingiustificata
 disparita'  di  trattamento  di  situazioni  analoghe  Richiamo  alle
 sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976,  34/1981,
 102/1982, 314/1985 e 184/1988.
 (Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1).
 (Cost., art. 3).
(GU n.20 del 17-5-1989 )
                              IL TRIBUNALE
    Letti ed esaminati gli atti di causa;
                          CONSIDERATO IN FATTO
      che,  con  ricorso  al pretore di Trieste in funzione di giudice
 del lavoro, Sambo Elvina e  Casali  Anna,  titolari  di  pensione  di
 riversibilita' nella gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S., hanno
 convenuto  in  giudizio  detto  istituto  per   sentirlo   condannare
 all'integrazione  della  pensione  al  trattamento  minimo  di legge,
 integrazione che era stata loro negata per essere i medesimi ritolari
 rispettivamente  di  pensione  di invalidita' a carico della gestione
 speciale artigiani e dell'I.N.P.S.;
      che,  sull'opposizione  dell'ente  convenuto, l'adito pretore ha
 ritenuto di accogliere la domanda  dei  ricorrenti  alla  luce  della
 sentenza 3 dicembre 1985, n. 314, della Corte costituzionale;
      che  contro  tale  decisione,  pronunciata  il  3  maggio  1988,
 l'I.N.P.S. ha proposto appello a questo tribunale  deducendo  che  al
 caso  in esame non possono estendersi gli effetti della dichiarazione
 di incostituzionalita' degli artt. 2 della legge n. 1338/1962,  e  23
 della  legge  n.  153/1969 nella parte in cui vietano di integrare al
 minimo le pensioni di  riversibilita'  concorrenti  con  le  pensioni
 dirette,  qualora  entrambe  siano  poste a carico dell'assicurazione
 generale obbligatoria, e cio' in quanto nella fattispecie la pensione
 diretta  a  carico  dell'a.g.o.  e rispettivamente del fondo speciale
 artigiani concorre con pensione  di  reversibilita'  a  carico  della
 gestione   speciale   per   gli  artigiani  e  non  con  pensione  di
 reversibilita' a carico dell'a.g.o.;
      che, a giudizio del collegio, la fattispecie e' disciplinata non
 dalle citate norme degli artt. 2 della legge n. 1338/1962, e 23 della
 legge n. 153/1969, bensi' da quella dell'art. 1 della legge 12 agosto
 1962, n. 1339, secondo cui "il trattamento minimo  di  cui  al  comma
 precedente  non  e' dovuto a coloro che percepiscono altre pensioni a
 carico  dell'assicurazione   obbligatoria   per   l'invalidita',   la
 vecchiaia  e  i superstiti o di altre forme di previdenza sostitutive
 di detta assicurazione o  che  hanno  dato  titolo  ad  esclusione  o
 esonero  dall'assicurazione  stessa,  ovvero  a carico della gestione
 speciale per i coltivatori diretti, mezzadri  e  coloni  qualora  per
 effetto   del   cumulo   il  pensionato  fruisca  di  un  trattamento
 complessivo di pensione superiore al minimo garantito";
      che  il  tribunale  ritiene  di  dover  sollevare  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  citato  art.  1  della  legge   n.
 1339/1962  nella  parte in cui esclude il diritto all'integrazione al
 trattamento minimo della pensione  di  reversibilita'  erogata  dalla
 gestione  speciale  artigiani  dell'I.N.P.S.  per chi sia titolare di
 pensione a carico dell'assicurazione  generale  obbligatoria;  ovvero
 dello stesso fondo speciale artigiani dell'I.N.P.S.; tanto premesso;
                           OSSERVA IN DIRITTO
    La  proposta questione di legittimita' costituzionale e' rilevante
 ai  fini  del  decidere,  posto  che  il  presente   giudizio   verte
 sull'applicazione  di  una  norma  che comporterebbe il rigetto della
 domanda delle ricorrenti Sambo e Casali.
    A  tale  riguardo,  e',  invero, utile considerare che con recente
 sentenza 10-18 febbraio 1988, n.  184,  la  Corte  costituzionale  ha
 dichiarato   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  secondo
 comma, della citata  legge  n.  1339/1962  nella  parte  in  cui  non
 consente  l'integrazione  al  minimo della pensione di riversibilita'
 erogata dalla gestione speciale artigiani nei confronti dei  titolari
 di  pensione  diretta a carico dello Stato allorche', per effetto del
 cumulo, venga superato il minimo garantito dalla legge, ma non  anche
 nella  parte  in  cui  non  consente  l'integrazione  suddetta di una
 pensione a carico della gestione artigiani se concorrente  con  altra
 pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, ovvero di
 una gestione speciale dell'I.N.P.S.
    Da  cio'  il  permanente  divieto  di integrazione al minimo delle
 pensioni di riversibilita' in godimento alle  parti  appellate  e  la
 conseguente  rilevanza  della  prospettata  questione di legittimita'
 costituzionale.
    Quest'ultima  deve,  altresi',  ritenersi, ad avviso del collegio,
 non manifestamente infondata.
    Va,  a  tale riguardo, ricordato come dalle sentenze nn. 230/1974,
 263/1976, 34/1981, 102/1982, e 314/1985 puo' desumersi  il  principio
 generale  per  cui  il diritto all'integrazione al trattamento minimo
 della pensione erogata dall'I.N.P.S. o dalle gestioni speciali per  i
 lavoratori   autonomi   dello  stesso  istituto  deve  essere  sempre
 riconosciuto, senza alcuna limitazione per  effetto  del  cumulo  con
 altra  pensione  statale  o  di  altri  enti  pubblici,  ponendosi in
 contrasto con il principio d'eguaglianza di  cui  all'art.  3,  primo
 comma,  della Costituzione le norme che escludevano o limitavano tale
 diritto nella ricordata  ipotesi  di  superamento,  per  effetto  del
 cumulo, del minimo garantito.
    Tale  principio  e'  stato  recentemente  riaffermato  dalla Corte
 costituzionale nella sentenza n. 184/1988 con la quale, ribadito come
 "la   persistente   vigenza   delle  norme  impugnate  ostacola  tale
 operazione di omogeneizzazione poiche' esse prevedono alcune  residue
 ipotesi  di esclusione dell'integrazione al minimo del tutto prive di
 razionale  giustificazione",  e'  stata  dichiarata  l'illegittimita'
 costituzionale della norma dell'art. 1, secondo comma, della legge 12
 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente  l'integrazione
 al  minimo  della  pensione  di riversibilita' erogata dalla gestione
 speciale artigiani nei confronti dei titolari di pensione  diretta  a
 carico  dello Stato allorche', per effetto del cumulo, venga superato
 il minimo garantito dalla legge.
    Con  il principio in esame si pone in contrasto la norma dell'art.
 1 citato dalla legge n.  1339/1962  nella  parte  non  attinta  dalla
 dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale di cui alla sentenza
 n. 184/1988, essendo non meno privo di razionale  giustificazione  il
 persistente  divieto  di  integrazione  al  minimo  della pensione di
 riversibilita' a carico della gestione artigiani nei confronti di chi
 sia titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale
 obbligatoria  ovvero  della  stessa   gestione   speciale   artigiani
 dell'I.N.P.S.  rispetto  al  corrispondente  divieto,  oggi  non piu'
 vigente,  di  integrazione  al  minimo  della  stessa   pensione   di
 riversibilita'  per  chi  sia  titolare  di pensione diretta a carico
 dello Stato.
    E  cio',  a  maggior  ragione quando si consideri l'equiparazione,
 operata dal legislatore a fini ostativi della integrazione,  di  ogni
 tipo di "pensione, sia essa a carico dell'a.g.o., o di altre forme di
 previdenza sostitutive di detta assicurazione o che hanno dato titolo
 a  esclusione  o  esonero  dall'assicurazione  stessa ovvero a carico
 della  gestione  speciale  per  i  coltivatori  diretti,  mezzadri  e
 coloni".
                                P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non  manifestamente  infondata,  in relazione all'art. 3
 della  Costituzione,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui
 non   consente   l'integrazione   al   minimo   della   pensione   di
 riversibilita',    erogata    dalla   Gestione   speciale   artigiani
 dell'I.N.P.S., nei confronti di chi sia anche titolare di pensione  a
 carico   dell'assicurazione   generale   obbligatoria,  ovvero  della
 gestione speciale artigiani dell'I.N.P.S. qualora,  per  effetto  del
 cumulo delle pensioni, sia superato il minimo garantito dalla legge;
    Sospende  il giudizio in corso e ordina trasmettersi gli atti alla
 Corte costituzionale;
    Dispone che la presente ordinanza venga, a cura della cancelleria,
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata  al
 Presidente  del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera
 dei deputati.
      Trieste, addi' 12 gennaio 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)

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