N. 249 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 giugno 1988- 2 maggio 1989
N. 249 Ordinanza emessa il 20 giugno 1988 (pervenuta alla Corte costituzionale il 2 maggio 1989) dalla commissione tributaria di secondo grado di Milano sul ricorso proposto da Seemann Werner contro l'ufficio registro atti privati di Milano Imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) - Avvisi di accertamento - Notificazioni - Esclusione della notificazione dell'avviso di accertamento a cittadino straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria con la procedura prevista dall'art. 142 del c.p.c. e mancata previsione del deposito dell'atto presso la cassa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente - Violazione del diritto di difesa del contribuente straniero. (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, artt. 19 e 49; d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lettere e) ed f), in relazione al cod. proc. civ., art. 142). (Cost., art. 24).(GU n.20 del 17-5-1989 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Sciogliendo la riserva formulata nella seduta del 19 aprile 1988 ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento d'appello promosso dal contribuente Werner Seemann contro la decisione della commissione tributaria di primo grado di Milano in data 8 maggio 1984 relativa ad Invim per atto di compravendita immobiliare registrato a Milano il 19 aprile 1979. Con scrittura privata registrata a Milano il 19 aprile 1979 Werner Seemann, cittadino svizzero, residente a Berna Kapperlenrig 3/A 3032 HinterKrappelen, e Max Seemann vendevano a Luigi Sacco e Clara Piccinini un appartamento sito nell'edifico di via Mameli n. 10 in Milano, per il prezzo dichiarato di L. 40.000.000. L'ufficio del registro atti privati di Milano accertava ai fini dell'Invim il valore finale di L. 67.500.000. Il relativo avviso veniva notificato a Werner Seemann; ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973, mediante deposito dell'atto presso la casa comunale di Milano (in data 19 marzo 1981) e affissione dell'avviso di deposito all'albo di detto comune per otto giorni consecutivi. Con le stesse modalita' veniva in seguito notificato a Werner Seemann, nel presupposto della definitivita' per mancata impugnazione dell'accertamento, avviso di liquidazione di imposta per L. 4.750.000. Contro l'avviso di liquidazione il medesimo proponeva tempestiva impugnazione davanti alla commissione tributaria di primo grado di Milano, deducendo di non avere mai avuto conoscenza dell'accertamento e di avere avuto notizia dell'avviso di liquidazione casualmente, in occasione di un recente viaggio in Italia. Sollevava in via preliminare questione di illegittimita' costituzionale, per violazione dell'art. 24 della Costituzione, relativamente alla notificazione di avvisi di accertamento per imposte indirette a contribuenti stranieri con residenza all'estero in luogo noto all'amministrazione finanziaria, delle lettere e) ed f) dell'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, nella parte in cui escludevano l'applicazione dell'art. 142 del c.p.c., senza prevedere neppure la comunicazione del deposito dell'atto presso la casa comunale in detto luogo di residenza all'estero. Dalla declaratoria di incostituzionalita' di dette norme sarebbe derivata la nullita' della notificazione dell'avviso di accertamento in questione, e, di conseguenza, la nullita' dell'avviso di liquidazione e la possibilita' di contrastare la valutazione dell'ufficio. Nel merito il contribuente chiedeva la determinazione del valore finale dell'immobile nell'importo concordato dall'ufficio con gli acquirenti Sacco e Piccinini ai fini dell'imposta di registro e in via subordinata la riliquidazione dell'imposta ex artt. 2 e 3 della legge 12 gennaio 1980, n. 2. La commissione tributaria di primo grado con decisione 8 maggio 1984 riteneva manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dedotta da contribuente, disattendeva la prima richiesta nel merito e, in accoglimento della seconda, mandava all'ufficio del registro la riliquidazione dell'imposta. Contro tale decisione Werner Seemann presentava appello davanti a questa commissione, riproponendo in via principale l'eccezione di illegittimita' costituzionale di cui sopra, anche con riferimento all'art. 3 della Costituzione, e chiedendo nel merito la determinazione del valore dell'immobile nella misura definita per l'imposta di registro. All'udienza del 18 aprile 1988 questa commissione si e' riservata la decisione. La commissione, sciogliendo la riserva, ritiene sussistenti le condizioni per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di illegittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972 (nella parte in cui rinvia per i modi e termini dell'accertamento e riscossione dell'Invim all'imposta di registro), 49, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (nella parte in cui rinvia per le modalita' delle notificazioni alle norme sulle imposte dirette), 60, lettere e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto, in violazione dell'artt. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, in tema di notificazioni di avvisi di accertamento per l'Invim a straniero residente all'estero, di cui sia noto all'amministrazione finanziaria il luogo di residenza, escludono l'applicazione dell'art. 142 del c.p.c. e non prevedono quanto meno la comunicazione del deposito dell'atto nella casa comunale al contribuente mediante avviso da spedirsi al luogo di residenza. La questione sollevata dal contribuente Werner Seemann e come sopra integrata con riferimento alle disposizioni di legge in base alle quali e' recepita per l'Invim la disciplina delle notificazioni dettata per le imposte dirette sui redditi e' senza dubbio rilevante ai fini della decisione della controvesia. Che il luogo di residenza in Svizzera fosse noto all'amministrazione finanziaria risulta dallo stesso avviso di accertamento, nel quale, accanto alle generalita' dell'attuale appellante, e' indicato il suo indirizzo di Berna, desunto dall'atto di compravendita immobiliare sottoposto a registrazione. Una pronuncia sfavorevole al contribuente sulla prospettata questione di illegittimita' costituzionale confermerebbe la definitivita' dell'accertamento e precluderebbe (come del resto ha ritenuto la commissione di primo grado) l'esame del motivo di appello riguardante la determinazione del valore finale dell'appartamento compravenduto. La declaratoria di illegittimita' della normativa di cui sopra comporterebbe invece la nullita' della notificazione dell'avviso di accertamento e quindi la non definitivita' dell'accertamento stesso e di conseguenza per un verso la invalidita' dell'avviso di liquidazione e, per altro verso, la ritualita' delle censure formulate in questa sede dello Seemann sulla valutazione effettuata dall'ufficio del registro atti privati di Milano. La questione non e' manifestamente infondata. Nell'estendere alle imposte indirette e in particolare all'Invim la disciplina dettata in tema di imposte dirette per la notificazione degli avvisi di accertamento il legislatore non ha tenuto conto che per le seconde l'art. 58 del d.P.R. n. 60/1973 stabilisce che ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato e detta disposizioni precise per l'individuazione del comune di domiciliazione. Detto articolo non e' applicabile in materia di Invim e di imposte indirette in genere in primo luogo perche' manca un rinvio recettizio, diretto o indiretto, allo stesso, e, in secondo luogo, perche' le sue disposizioni, strettamente collegate alla produzione di redditi, non sono suscettibili di applicazione alle imposte indirette neppure in via di interpretazione analogica. D'altra parte, ne' per l'Invim ne' per l'imposta di registro e' prescritta per lo straniero elezione di domicilio in Italia. La normativa in questione viola l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, in quanto, senza ragionevole motivo, preclude sostanzialmente al contribuente straniero con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria la possibilita' di conoscere l'avviso di accertamento per Invim e quindi di far valere in giudizio i suoi diritti eventualmente lesi dall'operato dell'amministrazione stessa; nel contempo stabilisce una ingiustificata disparita' di trattamento fra contribuenti residenti in Italia e contribuenti residenti all'estero in luogo noto. Le disposizioni dell'art. 60 citato in derota a quelle del c.p.c. trovato in via generale giustificazione nell'impossibilita' o difficolta' di reperimento del contribuente. Nell'ipotesi di straniero residente all'estero in luogo noto dette impossibilita' e difficolta' non sussistono. L'equiparazione dello straniero con residenza nota all'estero con l'irreperibile, effettuata dalle norme contestate, e' del tutto illogica. L'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 142 del c.p.c., peraltro imposte a qualsiasi soggetto di diritto che debba notificare un atto giudiziario ad uno straniero, o quanto meno la spedizione alla residenza nota dello straniero all'estero di avviso di deposito dell'atto nella casa comunale ex art. 60, lette. e), del d.P.R. n. 600/1973 comporterebbe per l'amministrazione finanziaria attivita' e costi assai modesti, tali comunque da non giustificare la sostanziale soppressione del diritto di difesa del contribuente attuata dalla vigente disciplina in materia di notificazioni. L'alternativa alle predette formalita' non potrebbe che essere l'imposizione allo straniero che stipuli atti soggetti ad Invim o imposta di registro di eleggere domicilio in Italia. Werner Seemann, senza colpa, non ha avuto conoscenza tempestiva dell'avviso di accertamento e la notificazione dello stesso e' avvenuta, in base alle disposizioni contestate, con modalita' tali da non consentirgliela.
P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale la questione di illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, 49, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, 60, lettere e) ed f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in quanto per le notificazioni di avvisi di accertamento Invim a cittadini stranieri con residenza all'estero nota all'amministrazione finanziaria escludono l'applicazione dell'art. 142 del c.p.c. e non prevedono la comunicazione del deposito dell'atto presso la casa comunale mediante avviso indirizzato al luogo di residenza del contribuente; Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio; Ordina che, a cura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso il 20 giugno 1988. Il presidente estensore: (firma illeggibile) 89C0528