N. 251 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 marzo 1989
N. 251 Ordinanza emessa il 15 marzo 1989 dal pretore di Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Franchini Severina ed altre e I.N.P.S. Previdenza e assistenza sociale - Pensioni I.N.P.S. - Esclusione dall'integrazione al minimo nel caso di concorso con altra pensione nelle seguenti ipotesi: 1) pensione indiretta, fondo coltivatori diretti, in concorso con pensione di invalidita' I.N.P.S.; 2) pensione indiretta, fondo artigiani in concorso con pensione di vecchiaia, fondo commercio; 3) pensione indiretta, fondo coltivatori diretti, con pensione di vecchiaia I.N.P.S.; 4) pensione ai superstiti, gesione artigiani con pensione di invalidita' stessa gestione; 5) pensione ai superstiti, fondo artigiani con pensione di vecchiaia stessa gestione; 6) pensione ai superstiti, gestione coltivatori diretti, con pensione diretta I.N.P.S.; 7) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione di invalidita' gestione coltivatori diretti; 8) pensione ai superstiti della gestione coltivatori diretti con pensione diretta I.N.P.S.; 9) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione di invalidita' stessa gestione; 10) pensione ai superstiti - gestione artigiani con pensione diretta I.N.P.S.; 11) pensione ai superstiti, gestione commercio, con pensione vecchiaia stessa gestione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 184/1988, 1086/1988 e 1144/1988. (Legge 12 agosto 1962, n. 1339, art. 1, secondo comma; legge 9 gennaio 1963, n. 9, art. 1, secondo comma; legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma). (Cost., art. 3).(GU n.22 del 31-5-1989 )
IL PRETORE A scioglimento della riserva, di cui al verbale che precede il pretore osserva in fatto e in diritto. Con ricorsi successivamente riuniti le ricorrenti si dolevano della mancata integrazione ad opera dell'I.N.P.S. del loro trattamento assicurativo di reversibilita'. Va in via preliminare osservato che l'eccezione di improcedibilita' sollevato dall'ente previdenziale e' infondata, emergendo dai fascicoli processuali la proposizione dei gravami di prima e seconda istanza ed essendo il provvedimento di rigetto emesso dalla sede dell'I.N.P.S. meramente confermativo del provvedimento di liquidazione della pensione non integrata e avverso di essa non e' quindi necessario il nuovo esperimento dell'iter amministrativo. Va, ancora, ritenuta infondata l'eccezione di decadenza sollevata in riferimento ad alcuni ricorrenti dall'ente previdenziale, giacche', secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte suprema (Cass. n. 2243/1988) l'art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, abrogativo dell'art. 58 della legge n. 153/1969 configura non in termine di decadenza, ma di prescrizione di 11 e non di 10 anni; onde lo stesso deve ritenersi tempestivamente interrotto dalla domanda amministrativa. Va altresi' osservato in riferimento al ricorrente Gussoni Giuseppe che l'art. 90 del r.d. n. 1422/1924 (cui pare riferirsi l'ente previdenziale) si riferisce ai soli ratei liquidati (il che non e' nel caso di specie). Quanto al merito la normativa ostativa va individuata nell'art. 1, comma secondo, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, per la gestione speciale coltivatori diretti, nell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 per la gestione speciale dei commercianti, dell'art. 1, secondo comma della legge n. 1339/1962 per gli artigiani, e tale normativa, in riferimento alle situazioni dei ricorrenti e che saranno al seguito precisate, non e' assolutamente elisa dalle numerose pronuncie della Corte costituzionale in materia di integrazione al t.m. in caso di concorso di piu' trattamenti assicurativi (vuoi dell'ago vuoi di fondi esclusivi o sostitutivi) ed in particolare delle sentenze nn. 230/1974, 263/1976, 34/1981, 102/1982, 314/1985, 184/1988, 1086/1988 e 1144/1988. Emerge segnatamente proprio dalle recenti pronuncie n. 1086/1988 e n. 1144/1988 (che hanno dichiarato incostituzionale l'art. 19 della legge n. 613/1966 nella parte in cui precludeva l'integrazione al t.m. della pensione ai superstiti erogata dalla gestione speciale commercio in concorso con un trattamento assicurativo diretto erogato dal fondo lavoratori dipendenti e l'art. 1 della legge n. 9/1963, nella parte in cui precludeva l'integrazione al t.m. della pensione ai superstiti erogata dalla gestione coltivatori diretti in concorso con un trattamento assicurativo di invalidita' a carico della stessa gestione, che la materia oggetto del giudizio non puo' ritenersi compresa nella sentenza n. 314/1985 del giudice delle leggi, giacche', se cosi' fosse stato, la Corte costituzionale, lungi dall'emettere le sentenze n. 1086/1988 e 1144/1988, avrebbe dichiarato con ordinanze le questioni sollevate manifestamente infondate, perche' gia' decise con precedenti pronuncie. Tanto premesso e riguardando le presenti controversie concorsi tra: 1) pensione indiretta dai fondi coltivatori diretti in concorso con pensione di invalidita' I.N.P.S. (Franchini Severino); 2) pensione indiretta del fondo artigiani in concorso con pensione di vecchiaia del fondo del commercio (Gussoni Giuseppe); 3) pensione indiretta del fondo coltivatori diretti con pensione di vecchiaia I.N.P.S. (Mora Caterina); 4) pensione ai superstiti gestione artigiani con pensione di invalidita' erogata dallo stesso gestore (Borghetti Nino); 5) pensione ai superstiti artigiani con pensione di vecchiaia erogata dalla stessa gestione (Magri Maria, Gigola Angela, Bogarelli Paola, Franroglio Gemma, Bonazzoli Pierina, Stoppini Chiarina, Poli Bianca, Dusi Petronilla); 6) pensione ai superstiti gestione coltivatori diretti con pensione diretta I.N.P.S. (Frassine Cesarina); 7) pensione ai superstiti gestione commercio con pensione di invalidita' gestione coltivatori diretti (Perugini Narciso); 8) pensione ai superstiti della gestione coltivatori diretti in concorso con pensione diretta I.N.P.S. (Gaffurini Lucia); 9) pensione ai superstiti della gestione commercio con pensione di invalidita' della stessa gestione (Maffezzoni Rosa); 10) pensione ai superstiti a carico della gestione artigiani con pensione diretta I.N.P.S. (Tonin Angelica); 11) pensione ai superstiti gestione del commercio con pensione di vecchiaia della gestione medesima (Carpi Salvatore). Appare evidente che la preclusione tuttora sussistente e derivante dalla normativa predetta contrasta con l'art. 3 della Costituzione non essendo le relative ipotesi di concorso dissimili da quelle a fronte delle quali il giudice delle leggi con le sentenze sopraindicate ha emendato l'ordinamento giuridico. La rilevanza della questione (per il periodo anteriore al 1 ottobre 1983 essendo dopo tale data la materia come e' noto disciplinata ex novo dalla legge n. 638/1983) e' indubbia, atteso che sulla base dell'attuale ordinamento giuridico le domande attoree andrebbero sicuramente respinte.
P. Q. M. Dichiara d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge n.1339/1962, dell'art. 1, secondo comma, della legge n. 9/1963, dell'art. 19, secondo comma, della legge n. 613/1966 in relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte residuata dalle sentenze n. 1086/1988 e n. 1144/1988 della Corte costituzionale e a mente della quale, in caso di concorso tra persone indirette gravante sui predetti fondi e persone dirette o indirette gravante sui medesimi fondi o sul fondo lavoratori dipendenti I.N.P.S. precludono fin al 1 ottobre 1983 l'integrazione al trattamento minimo; Dispone la sospensione del giudizio e ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Manda la cancelleria alle notificazioni e comunicazioni di legge. Brescia, addi' 15 marzo 1989 (Seguono le firme) 89C0530