N. 252 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 febbraio 1989
N. 252 Ordinanza emessa il 14 febbraio 1989 dal tribunale militare di Bari nel procedimento penale a carico di Rondinella Luciano Reati militari - Permanenza dello status di militare, ai fini della configurabilita' del reato militare, fino alla consegna all'interessato del foglio di congedo assoluto - Mancata previsione della cessazione dello status di militare dalla deliberazione, da parte delle autorita' militari, del collocamento in congedo assoluto del militare stesso - Violazione del principio di ragionevolezza per la dipendenza dell'appartenenza alle Forze armate dei cittadini da un elemento estrinseco e formale quale la consegna del foglio di congedo assoluto - Incidenza negativa sul principio del giudice naturale precostituito per legge, per le conseguenze, in ordine alla giurisdizione (militare o civile) sui reati in questione, dipendenti dal momento della cessazione dello status di militare. (Cod. pen. mil., art. 8, n. 2). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.22 del 31-5-1989 )
IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro Rondinella Luciano, nato in Lecce il 14 ottobre 1964 (atto di nascita n. 1850/I/A), ivi residente in via Fulcignano n. 11, celibe, alfabeta, ragioniere, incensurato. Gia soldato della s.s.t.c. in Lecce, ora in congedo assoluto per riforma, libero, imputato di insubordinazione con ingiuria e tentata insubordinazione con violenza, continuate, aggravate, artt. 56, 81 cpv. c.p., 47, n. 4, 186, primo comma, e 189, secondo comma, del c.p.m.p., sost. dagli artt. 1 e 3, della legge 26 novembre 1985, n. 689), perche', nell'esecuzione di un medesimo disegno criminoso, prima, offendeva il prestigio e la dignita' del s. tenente Torre Antonino, rivolgendogli, in sua presenza, la frase: "sei una faccia da cazzo"; dopo scagliava contro il s.tenente Martino Alberto, una bicicletta, cosi' compiva atti idonei diretti a commettere il reato di insubordinazione con violenza, evento non verificatosi, perche' il citato ufficiale risusciva a fermare la bicicletta. Fatti commessi alla presenza di tre militari in Lecce il 9 aprile 1988. Sentita la difesa, che ha chiessto che questo tribunale militare pronunci declinatoria di giurisdizione poiche' il preventivo, al momento dei commessi fatti di causa, era da considerarsi estraneo alle ff.aa.; Sentito il p.m., che si e' opposto; O S S E R V A Risulta per certo dagli atti del procedimento, e specificatamente dalla copia del foglio matricolare, che il prevenuto, giudicato permanentemente inabile al servizio miliatare incondizionatamente, ai sensi dell'art. 41, lettere a) e b) dell'elenco delle infermita', dall'ospedale militare di Bari il 31 marzo 1988, in pari data fu "collocato in congedo assuluto per riforma in rassegna" (v.f. 50). Risulta, inoltre, per comunicazione inviata il 14 giugno 1988 dalla scuola specializzati truppe corazzate di Lecce - Corpo di appartenenza del Rondinella - che solo il 10 stesso mese era stato trasmesso al comune di Lecce, per la consegna all'interessato, il foglio di congedo assoluto. Pertanto, poiche' i reati in epigrafe sarebbero stati commessi il 9 aprile 1988, e cioe' in data posteriore al collocamento in congedo assoluto ed anteriore a quella di trasmissione a Lecce, per la consegna all'avvente diritto, del relativo foglio, e' evidente che il suo assogettamento alla legge penale militare ed alla giurisdizione penale militare, per i fatti ascrittibili, deriva dal combinato disposto degli artt. 3, primo comma, n. 2, e 8, n. 2 del c.p.m.p., secondo i quali, in sintesi, un soggetto e' da ritenersi appartenente alle forze armate dello Stato dal momento stabilito per la sua presentazione alle armi a quello in cui gli viene consegnato il foglio di congedo assoluto. Non vi e' dubbio, quindi, che, sulla base della vigente normativa, il prevenuto debba essere giudicato da questo Tribunale militare, territorialmente competente, per i fatti attribuitigli, dato che costituiscono certamente reati militari, posti in essere da chi, al momento della loro commissione, era appartenente alle ff.aa. Sicche' risultano presenti le condizioni volute dall'art. 103, terzo comma, della Costituzione per l'esercizio della giurisdizione penale militare. Cio' stabilito, sembra, pero', a questo tribunale militare che l'indicato art. 8, n. 2, del c.p.m.p. sia censurabile sotto il profilo della legittimita' costituzionale, perche' in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3) e con quello, enunciato dall'art. 25, che fa divieto di distogliere taluno dal giudice naturale precostituito per legge. Infatti, si considera irragionevole far dipendere un mutamento cosi' radicale dello status militare di un individuo - da appartenente ad estraneo alle ff.aa., cioe' -, mutamento che esplica fondamentali effetti sul piano disciplinare e soprattutto su quello penale, da un fatto puramente materiale, qual e' la consegna del foglio di congedo, dal momento che tale fatto, condizionato com'e' da adempimenti burocratici della pubblica amministrazione, la quale puo' anche, per i piu' svariati motivi, ritardarne il compimento o addirittura, via di ipotesi non impossibile, per errore ometterlo, puo' comportare, e comporta, la conservazione, per un tempo piu' o meno lungo, in capo ad un soggetto, gia' da tempo lontano dal servizio militare, di uno status che, in realta', non ha piu' ragione di essere e che, pero', produce effetti cosi' rilevanti nella sua sfera giuridica. In altri termini, si ha in pratica che un soggetto, restituito alla vita civile dell'autorita' militare in una certa data, per riconosciuto titolo al congedo assoluto, dovendo attendere la consegna del relativo foglio per conseguire l'estraneita' alle ff.aa., permane nella condizione di appartenente alle stesse per un tempo imprecisato ed incerto, che puo' essere anche lungo, rimanendo, nel frattempo e senza ragione, assoggettato completamente alla legge penale militare ed alla giurisdizione penale militare. E, per limitarci al caso di specie, pure per fatti che, trovano previsione nella legge penale comune oltre che in quella militare (nella specie, v. oltraggio a p.u., art. 341 del c.p.), sarebbero di competenza del giudice ordinario se, al momento della loro commissione, l'autore, gia' da prima senza piu' obblighi militari perche' in congedo assoluto, fosse stato in possesso del documento di che trattasi. Si puo' verificare, inoltre, che piu' individui, collocati in congedo assoluto, ad esempio per inidoneita' fisica, in pari data e, per tale ragione, contemporaneamente avviati ai rispettivi domicili, ricevano in tempi diversi i propri fogli di congedo, con la conseguenza che, pur essendo andati in congedo nella medesima data, perdono in tempi diversi lo status militare. Il che, ad avviso di questo tribunale militare, e' causa di disparita' di trattamento davanti alla legge. Si rileva, ancora, che disparita' di trattamento si configura anche nei confronti dei militari inviati in congedo illimitato, per i quali e' previsto solo l'adempimento, la cui esecuzione dipende unicamente dalla loro volonta', della presentazione all'autorita' competente del comune di residenza prescelta) v. cit. art. 3, primo comma, n. 2, del c.p.m.p.). Di modo che, mentre per costoro l'acquisito della condizione di congedato si perfeziona con un atto proprio, per i collocati in congedo assoluto si fa dipendere da fattori sui quali essi non hanno alcun potere di disposizione. Pare, quindi, piu' ragionevole ed esatto collegare, con immediato effetto, la perdita dello status militare al collocamento in congedo assoluto disposto dal corpo dall'ente di appartenenza, anziche' alla consegna del relativo foglio, siccome e' statuito dall'esaminato art. 8, n. 2, del c.p.m.p. Le premesse considerazioni, che portano a dubitare delle legittimita' costituzionale di detto articolo, dal momento che sarebbe causa di disparita' di trattamento davanti alla legge e, nella su prospettata ipotesi di fatti costituenti nel contempo reati militari e comuni, anche di distoglimento dal giudice naturale, rendono, a parere di questo tribunale militare, non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' che si intende sollevare. Questione che si rivela anche rilevante nel presente procedimento, poiche', non attenendo alla fattispecie la disposizione contenuta nell'art. 7, n. 2, del c.p.m.p. in relazione all'art. 238 stesso codice, la quale riguarda i militari in congedo illimitato, una favorevole decisione della Corte costituzionale determinerebbe la perseguibilita' dei fatti di causa a norma della legge penale comune e, di conseguenza, la competenza dell'autorita' giudiziaria ordinaria. Per quanto sopra ritiene pertanto di voler sollevare di ufficio questione di legittimita' costituzionale.
P. Q. M. Letto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, n. 2, del c.p.m.p. in relazione agli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che copia della presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Bari, addi' 14 febbraio 1989 Il presidente: SCAGLIOLA 89C0531