N. 36 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 maggio 1989
N. 36 Ricorso depositato in cancelleria il 9 maggio 1989 (della provincia autonoma di Bolzano) Campionati mondiali di calcio 1990 - Previsione di infrastrutture nelle aree interessate (nella specie: provincia autonoma di Bolzano) - Attribuzione di un potere sostitutivo alla "Conferenza", istituita con l'art. 2 del d.-d. n. 11/1989, sull'attivita' amministrativa provinciale - Violazione della competenza legislativa esclusiva e concorrente della provincia, nonche' della corrispondente competenza amministrativa - Indebita deroga alle procedure previste dalla vigente normativa provinciale - Richiamo alle sentenze nn. 517/1987 e 177/1988. (D.-L. 1 aprile 1989), n. 121, artt. 1, quarto e quinto comma, e 2, secondo e terzo comma). ((Statuto T.A.A.) d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18, 9, primo comma, n. 11, 14, primo comma e 16, primo comma)). (D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, art. 20).(GU n.22 del 31-5-1989 )
Ricorso della provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale dott. Luis Durnwalder, giusta deliberazione della giunta n. 2350 del 26 aprile 1989, rappresentata e difesa - come da procura speciale alle liti rep. n. 15605 del 26 aprile 1989, per atti del segretario della giunta provinciale avv. Giovanni Salghetti Drioli - dagli avvocati proff.ri Sergio Panunzio e Roland Riz e presso lo studio del primo elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3 (studio legale Guarino), contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 1, quarto e quinto comma, dell'art. 2, secondo e terzo comma, del d.-l. 1 aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18; 9, primo comma, n. 11; 14, primo comma, e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in relazione altresi' alle norme di attuazione statutaria in materia (particolarmente art. 20 norme di attuazione in materia di urbanistica ed opere pubbliche di cui al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381). FATTO E DIRITTO Violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 3, 5, 6, 17, 18; 9, primo comma, n. 11; 14, primo comma; 16, primo comma, dello statuto speciale di autonomia approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nonche' delle relative norme di attuazione e, in particolare, dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381. 1. - Nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 3 aprile 1989 e' stato pubblicato il d.-l. 1 aprile 1989, n. 121, recante "Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990". Il decreto-legge, all'art. 1 quarto e quinto comma, estende il proprio ambito di applicazione dalla esecuzione delle opere pubbliche direttamente connesse allo volgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990, alle "opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al secondo comma" e, addirittura, alle "opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge (2) 3 agosto 1988, n. 373", cioe' alle manifestazioni legate alla esposizione internazionale "Colombo '92" celebrativa del V centenario della scoperta dell'America. Tali disposizioni acquistano, poi, particolare gravita' in quanto lo stesso decreto-legge, al suo art. 2, istituisce una Conferenza composta da rappresentanti di diversi enti ed amministrazioni dello Stato, cui demanda la valutazione dei "progetti esecutivi, con particolare riferimento alla loro compatibilita' con gli interessi paesistici, ambientali, culturali e territoriali, sostituendosi a tutte le altre deliberazioni ordinariamente necessarie delle diverse autorita'" (art. 2, secondo comma). Inoltre viene espressamente stabilito che "L'approvazione assunta all'unanimita' sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali. . ." (art. 2, secondo comma). Attraverso una tale normativa, quindi, dichiarando un'opera in qualche modo necessaria a garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali legati ai campionati di calcio (es. ripetitori radiotelevisivi o radiotelefonici) ovvero connessa e funzionale agli obiettivi della legge n. 373/1988, si perviene alla sostituzione della "Conferenza" prevista dall'art. 2 a tutti i competenti organi della provincia autonoma di Bolzano, si "saltano" tutte le procedure e tutti gli atti d'intesa previsti dalle vigenti norme, si derogano tutte le discipline legislative ed amministrative dettate dalla provincia autonoma. 2. - Una tale normativa e' certamente viziata da illegittimita', costituzionale con riguardo alle norme indicate in rubrica. E' noto, infatti, che la Provincia di Bolzano ha competenza legislativa esclusiva in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico e artistico (art. 8, n. 3, del d.P.R. n. 670/1972), in materia urbanistica e di piani regolatori (art. 8, n. 5), in materia di tutela del paesaggio (art. 8, n. 6), in materia di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale (art. 8, n. 17) e in materia di comunicazioni e trasporti (art. 8, n. 18); essa ha, ancora, competenza legislativa concorrente in materia di attivita' sportive e ricreative (art. 9, n. 11) e, naturalmente, competenze amministrative nelle stesse materie (art. 16 del d.P.R. cit.). Inoltre, per espressa previsione dell'art. 14, primo comma, del citato Statuto "e' obbligatorio il parere della provincia per le connessioni in materia di comunicazioni e trasporto riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale" e, infine, ai sensi dell'art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, recante le norme di attuazione dello Statuto in materia di urbanistica e di opere pubbliche, "gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilita', linee ferroviarie e aerodromi, anche se realizzati a mezzo di aziende autonome, sono effettuati previa intesa con la provincia interessata". Dalla normativa e dalle competenze sopra richiamate deriva la conseguenza che le impugnate disposizioni del d.-l. 1 aprile 1989, n. 121, sono certamente in contrasto con la Costituzione e le altre norme di rango costituzionale sia in quanto indebitamente derogano alle discipline di competenza della Provincia sia in quanto illegittimamente attribuiscono un potere sostitutivo alla Conferenza istituita con l'art. 2 sull'attivita' amministrativa provinciale. Si vengono, cioe', a violare le specifiche procedure previste dalla vigente normativa provinciale nelle sopra citate materie, esautorando gli organi provinciali cmpetenti a rilasciare i relativi provvedimenti amministrativi, come anche si violano quelle norme che impongono l'adozione dell'intesa ai fini dell'attuazione del piano urbanistico provinciale e dei piani territoriali di coordinamento (art. 20 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381) ed il parere obbligatorio della provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e traporti relativi a linee attraversanti il territorio provinciale. 3. - L'illegittimita' costituzionale delle impugnate disposizioni del d.-l. n. 121/1989 e' confermata anche dalla piu' recente giurisprudenza di codesta sovrana Corte e, in particolare, dalle sentenze n. 517 del 17 febbraio 1988. Ricordiamo a noi stessi che con la decisione n. 517/1987 e' stata riconosciuta alla provincia autonoma di Bolzano la competenza sostanziale in materia di interventi sugli impianti destinati sia a soddisfare le esigenze dei campionati nelle diverse discipline, sia a promuovere l'esercizio delle attivita' sportive non agonistiche. La sentenza, inoltre, precisa che ad evitare la violazione dell'autonomia legislativa provinciale non serve la previsione di forme minime di coordinamento paritario, poiche' eventuali "pareri" riconosciuti alla provincia non possono venir configurati come atti di esercizio dell'autonomia legislativa provinciale o come un suo legittimo surrogato. Tanto meno, quindi, possono costituire legittimi surrogati norme prevedenti mere partecipazioni di rappresentanti della provincia a c.d. "Conferenze". La sentenza n. 177/1988 - oltre a ribadire come il controllo sotitutivo dello Stato nei confronti della provincia autonoma puo' esercitarsi solo in funzione di specifici interessi tutelati costituzionalmente come limiti alla autonomia provinciale - ha chiarito come sia viziata da illegittimita costituzionale una disposizione normativa che pretendesse di introdurre un controllo sostitutivo rispetto agli organi provinciali competenti attribuendo, per di piu', tale potere ad un organo non costituente autorita' di governo. Anche tali principi risultano violati dalla disciplina legislativa in questione.
P. Q. M. e con riserva di ulteriori argomentazioni, voglia codesta sovrana Corte costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, dichiarare la illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, come specificate in epigrafe. Roma, addi' 28 aprile 1989 Prov. avv. Roland RIZ - Prof. avv. Sergio PANUNZIO 89C0539