N. 250 SENTENZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Previdenza e assistenza- Pensioni- Gestione speciale commercianti-
 Pensione di riversibilita' erogata dalla gestione speciale- Titolari
 di pensione direttaa di invalidita'a carico ddella medesima gestione-
 Cumulo- Integrazione al minimo- Esclusione- Richiamo alle sentenze
 nn. 184/1988, 102/11982, 11086/1988 e 179/1989) - Illegittimita'
 costituzionale parziale.  (Legge 22 luglio 1966, n. 613, art. 19,
 secondo comma).  (Cost., art. 3).  Previdenza e assistenza - Titolari
 di pensione diretta I.N.P.S.  - Pensione di riversibilita' erogata
 dalla gestione speciale commercianti - Non consentita integrazione al
 minimo - Norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima
 (sentenza n.  1086/1988) - Manifesta inammissibilita'.  (Legge 22
 luglio 1966, n. 613, art. 19, secondo comma).  (Cost., art. 3)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
 BORZELLINO, dott. Francesco
    GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo
 SPAGNOLI, prof. Francesco
    Paolo   CASAVOLA,   prof.   Antonio  BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI,
    prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 19, secondo
 comma,   della   legge   22   luglio   1966,   n.   613   (Estensione
 dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
 superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro  familiari
 e  coadiutori  e  coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i
 lavoratori autonomi), promossi con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Pretore di Bergamo nel
 procedimento civile  vertente  tra  Assandri  Antonio  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  795  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  2,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
      2)  ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Bergamo
 nel procedimento civile  vertente  tra  Tinazzo  Alda  e  l'I.N.P.S.,
 iscritta  al  n.  796  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  2,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  procedimento  civile  promosso da Assandri Antonio nei
 confronti dell'I.N.P.S. per ottenere  l'integrazione  al  trattamento
 minimo  della  pensione  di  reversibilita' erogatagli dalla Gestione
 speciale commercianti, in presenza di cumulo con pensione diretta  di
 invalidita'  a  carico  della  medesima  Gestione, l'adito Pretore di
 Bergamo, con ordinanza in data 20 luglio 1988 (R.O. n. 795 del 1988),
 ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 19,
 secondo comma, della legge 22  luglio  1966,  n.  613,  in  relazione
 all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui esclude la suddetta
 integrazione, qualora, per effetto del cumulo, il pensionato  fruisca
 di un trattamento complessivo di pensione superiore al minimo.
    Ha  rilevato  il  giudice  a  quo  che  nella specie non risultano
 applicabili le varie declaratorie  di  illegittimita'  costituzionale
 dei  divieti di integrazione al trattamento minimo, in caso di cumulo
 di pensioni, mentre la logica sottesa a siffatte declaratorie  appare
 trasponibile anche al caso controverso, al fine di evitare violazioni
 del principio di eguaglianza, fino all'entrata in vigore del  decreto
 legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella
 legge 11 novembre 1983, n.  638,  che  ha  disciplinato  ex  novo  la
 materia.
    2.  -  Lo  stesso  Pretore,  con  successiva  ordinanza in data 30
 settembre 1988 (R.O. n. 796 del 1988),  ha  nuovamente  censurato  la
 medesima  norma,  ma  nella  parte  in  cui esclude l'integrazione al
 minimo  della  pensione  di  reversibilita'  erogata  dalla  Gestione
 speciale  commercianti per chi sia titolare anche di pensione diretta
 a carico dell'assicurazione generale obbligatoria: e cio'  sempre  in
 riferimento  all'art.  3  della Costituzione, per ragioni identiche a
 quelle gia' esplicitate con la precedente ordinanza.
    3.  - Nei susseguenti giudizi davanti a questa Corte nessuno si e'
 costituito ne' e' intervenuto.
                         Considerato in diritto
    1.  -  I  due  giudizi,  che  prospettano analoga questione, vanno
 riuniti  e  decisi  con  un  unico  provvedimento  per  la   evidente
 connessione.
    1.1   -   Il   giudice   remittente   dubita   della  legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, secondo comma,  della  legge  22  luglio
 1966, n. 613, nella parte in cui esclude: a) l'integrazione al minimo
 della pensione di reversibilita' a  carico  della  Gestione  speciale
 commercianti  per  chi  sia  titolare  anche  di  pensione diretta di
 invalidita' nella medesima  Gestione  (R.O.  n.  795  del  1988);  b)
 l'integrazione  al  minimo  della  pensione di reversibilita' erogata
 dalla Gestione speciale commercianti per chi sia titolare di pensione
 diretta  a  carico  dell'assicurazione generale obbligatoria (R.O. n.
 796 del 1988). Risulterebbe, invero, a suo avviso, violato  l'art.  3
 della Costituzione per l'irrazionale disparita' di trattamento che si
 determina rispetto ai titolari di analoghe situazioni le  quali,  pur
 in   presenza  di  cumulo  di  piu'  trattamenti  pensionistici,  non
 implicano esclusione dell'integrazione al trattamento  minimo,  anche
 per   effetto   delle  sopravvenute  declaratorie  di  illegittimita'
 costituzionale degli originari divieti.
    2.  -  La  questione  sollevata con l'ordinanza n. 796 del 1988 ed
 esposta sub  lettera  b)  del  precedente  numero  e'  manifestamente
 inammissibile poiche' questa Corte, con la sentenza n. 1086 del 1988,
 ha  gia'  dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale  della   norma
 censurata, nella medesima parte (divieto di integrazione al minimo di
 pensione  di   reversibilita'   erogata   dalla   Gestione   speciale
 commercianti   per   i   titolari   di   pensione  diretta  a  carico
 dell'I.N.P.S.).
    3. - Fondata e', invece, la questione sollevata con l'ordinanza n.
 795 del 1988 ed esposta sub lettera a) del n. 1.1. La norma censurata
 e'  stata oggetto di declaratoria di illegittimita' costituzionale in
 riferimento ai diversi  casi  del  divieto  di  integrazione  per  la
 pensione di vecchiaia erogata dalla Gestione speciale commercianti in
 caso di cumulo con pensione  diretta  a  carico  dello  Stato,  delle
 Ferrovie o della C.P.D.E.L. o, in genere, con qualsiasi trattamento a
 carico dell'assicurazione generale obbligatoria (sentenza n. 184  del
 1988),  nonche'  degli  analoghi divieti concernenti l'erogazione, da
 parte della medesima Gestione, della pensione di invalidita' in  caso
 di  cumulo  con  pensione diretta statale (sentenza n. 102 del 1982),
 della pensione di reversibilita'  in  caso  di  cumulo  con  pensione
 diretta  I.N.P.S.  (sentenza n. 1086 del 1988, cit.) e, infine, della
 pensione di reversibilita' in caso di cumulo con pensione diretta  di
 vecchiaia  a  carico  della  stessa  Gestione  speciale  commercianti
 (sentenza n. 179 del 1989).
    Nelle  decisioni  citate,  nonche' in numerose altre pronunzie, la
 Corte  ha  perseguito  l'intento  di   eliminare   ogni   preclusione
 all'integrazione  al  trattamento  minimo  per  i  titolari  di  piu'
 pensioni (allorche', per effetto  del  cumulo,  venisse  superato  il
 trattamento   minimo   garantito),   cosi'   rendendo   possibile  la
 titolarita' di piu'  integrazioni  fino  all'entrata  in  vigore  del
 decreto   legge   12   settembre   1983,   n.  463,  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  11  novembre  1983,  n.  638,  che   ha
 disciplinato  ex  novo  la  materia e che e' stato in parte qua anche
 riconosciuto costituzionalmente legittimo (sentenza n. 184 del 1988).
    Anche  nel  caso  in  esame  deve  farsi applicazione dei medesimi
 principi, in quanto la residua operativita'  della  norma  denunziata
 risulta chiaramente incompatibile con il principio di eguaglianza.
    Detta    norma,   pertanto,   va   dichiarata   costituzionalmente
 illegittima nella parte in  cui,  negli  indicati  limiti  temporali,
 esclude  l'integrazione  al minimo della pensione di reversibilita' a
 carico della Gestione speciale commercianti,  per  chi  sia  titolare
 anche  di  pensione  diretta  di invalidita' nella medesima Gestione,
 qualora, per effetto del cumulo, il complessivo  trattamento  risulti
 superiore al minimo anzidetto.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti i giudizi, dichiara:
       a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 19, secondo comma,
 della legge 22 luglio 1966,  n.  613  (Estensione  dell'assicurazione
 obbligatoria  per  l'invalidita',  la  vecchiaia ed i superstiti agli
 esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari e  coadiutori  e
 coordinamento   degli  ordinamenti  pensionistici  per  i  lavoratori
 autonomi), nella parte in cui esclude l'integrazione al minimo  della
 pensione   di   reversibilita'   erogata   dalla   Gestione  speciale
 commercianti ai titolari di pensione diretta di invalidita' a  carico
 della   medesima  Gestione,  qualora,  per  effetto  del  cumulo,  il
 complessivo trattamento risulti superiore al minimo anzidetto;
      b) la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 19, secondo comma,  della  legge  22  luglio
 1966, n. 613, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata
 dal Pretore di Bergamo con ordinanza in data 30 settembre 1988  (R.O.
 n.   796   del  1988),  perche'  gia'  dichiarato  costituzionalmente
 illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 1086 del 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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