N. 254 SENTENZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 Agricoltura - Pagamento dei contributi - Esenzioni - Estensione del
 beneficio ai terreni situati ad altitudine inferiore ai 700 metri
 sentenza n. 370/1985) - Zone agricole svantaggiate Esclusione -
 Razionalita' di specifici criteri di individuazione delle zone
 oggetto dell'agevolazione - Non fondatezza.  D.-L. 29 luglio 1981, n.
 401, art. 13, ultimo comma, convertito in legge 26 settembre 1981, n.
 537, con modificazioni; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 9, punto 5).
 Cost., art. 3)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof.
 Gabriele   PESCATORE,   avv.  Ugo  SPAGNOLI,  prof.  Francesco  Paolo
 CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO,  avv.
 Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 13, ultimo
 comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402  (Contenimento  della
 spesa  previdenziale  e  adeguamento delle contribuzioni), convertito
 nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con modificazioni, e dell'art.
 9,  punto  5,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la
 formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato-legge
 finanziaria  1988),  promosso con l'ordinanza emessa il 3 giugno 1988
 dal  Pretore  di  Piacenza  nel  procedimento  civile  vertente   tra
 Chiapponi  Oreste  e  lo  S.C.A.U.,  iscritta  al n. 632 del registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visto l'atto di costituzione di Chiapponi Oreste nonche' l'atto di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
 Giuseppe Borzellino;
    Uditi  gli  avvocati  Sergio Grasselli e Diego Ziini per Chiapponi
 Oreste e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
                           Ritenuto in fatto
    1. - Con ordinanza emessa il 3 giugno 1988 il Pretore di Piacenza,
 nel procedimento civile vertente tra Chiapponi Oreste e S.C.A.U.,  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.   13,   ultimo   comma,   del
 decreto-legge  29  luglio  1981  n.  402  (Contenimento  della  spesa
 previdenziale e adeguamento delle  contribuzioni),  convertito  nella
 legge  26 settembre 1981 n. 537, con modificazioni, nonche' dell'art.
 9, punto 5 della legge 11 marzo  1988  n.  67  (Disposizioni  per  la
 formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
 finanziaria 1988), "nella parte in cui dispongono  che  per  le  zone
 svantaggiate  determinate  ai  sensi  dell'art.  15  della  legge  27
 dicembre 1977 n. 984, l'onere contributivo dovuto  allo  S.C.A.U  sia
 ridotto  al  40%,  anziche'  prevedere la totale esenzione cosi' come
 stabilito per le zone montane al di sotto dei 700  metri,  a  cui  in
 virtu' dello stesso art. 13 sono state equiparate";
    Il  giudice  a  quo  premette  che, a seguito della sentenza della
 Corte  costituzionale  n.  370  del  30  dicembre  1985,  dichiarante
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  7  del  decreto-legge 23
 dicembre 1977 n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978 n.  41,
 il  regime  dei  contributi  agricoli  unificati  dovuti  per le zone
 montane sotto i 700 metri, e' stato uniformato a  quello  delle  zone
 montane  site  sopra  i  700  metri,  talche'  alle  prime si estende
 l'esenzione totale contributiva prevista per le seconde;
    Osserva,  poi, che la citata sentenza non ha viceversa "dichiarato
 la illegittimita' costituzionale dell'art. 13 citato e  comunque  non
 ha  fatto  riferimento  alle  zone  svantaggiate e che anzi l'art. 9,
 punto 5, della legge 11 marzo 1988 n. 67 ha  espressamente  mantenuto
 inalterata  per  queste  ultime  la quota contributiva gia' stabilita
 dall'art. 13, mediante il richiamo di cui all'art. 8 della  legge  n.
 41  del  1978".  Pertanto,  sulla base dell'"originaria equiparazione
 operata dalla legge tra  zone  montane  sotto  i  700  metri  e  zone
 svantaggiate, appare fondata e rilevante la questione di legittimita'
 costituzionale dei suddetti artt. 13 e 9  citati,  sotto  il  profilo
 della  disparita'  di  trattamento,  in  relazione  all'art.  3 della
 Costituzione";
    2.  -  Con  memoria  del  5 dicembre 1988 si e' costituito il Sig.
 Oreste Chiapponi, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio  Grasselli,
 sostenendo  l'illegittimita'  delle  norme impugnate. Infatti, non vi
 sono ragioni giustificatrici di una diversita' di trattamento, che lo
 stesso  legislatore ha escluso allorche' ha equiparato il trattamento
 riservato alle aziende agricole site in zone  svantaggiate  a  quello
 proprio  delle  aziende  ubicate  in  territori  montani  di  livello
 inferiore ai 700 metri;
    3.  -  E'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura   generale   dello   Stato,
 chiedendo  una  declaratoria  di infondatezza per le differenziazioni
 esistenti tra zone svantaggiate e montane; il che  rende  ragionevole
 il permanere di una graduazione nelle agevolazioni;
                         Considerato in diritto
    1.1  -  Per  i  terreni  compresi  in territori montani ubicati ad
 altitudine superiore  ai  settecento  metri  sussiste  normativamente
 l'esenzione  dal  pagamento  dei  contributi unificati in agricoltura
 (art. 7 decreto-legge 23 dicembre  1977,  n.  942,  convertito  nella
 legge  27 febbraio 1978, n. 41). Per effetto della sentenza di questa
 Corte n. 370  del  1985  l'esenzione  e'  stata  estesa  ai  terreni,
 d'identica  configurazione,  situati  ad  altitudine inferiore ai 700
 metri: al riguardo, ha rilevato la Corte, non poter trovare, infatti,
 ragionevole sostegno il mero criterio altimetrico;
    1.2  -  Il giudice remittente assume che i medesimi criteri devono
 trovare applicazione per le cosiddette zone agricole svantaggiate.  A
 queste  ultime,  infatti, sono riferibili in astratto le agevolazioni
 contributive previste per i territori montani, ai sensi dell'art. 13,
 ultimo  comma,  del  decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito
 nella legge 26 settembre 1981 n. 537. Per  converso,  nelle  zone  in
 questione  il contributo risulta dovuto soltanto nella misura del 40%
 dell'intero ammontare (del 20% per il Mezzogiorno);
    Il   remittente   ravvisa   violato   percio',  ex  art.  3  della
 Costituzione, il principio di eguaglianza, versandosi  in  situazione
 identica a quella dei territori montani, cosi' come qui descritto;
    2. - La questione non e' fondata;
    La  citata  sentenza  n.  370  non  ha  escluso,  intanto,  che la
 corresponsione dei  contributi,  purche'  non  collegata  al  casuale
 criterio  altimetrico,  possa  essere  altrimenti  regolata.  Per  la
 individuazione puntuale delle zone svantaggiate poi, sulla  quale  si
 incentra  l'attuale vertenza, vige, in concreto, la disciplina di cui
 alla legge 27 dicembre 1977, n. 984;
    In  virtu'  di  tale regolamentazione restano fissati pertinenti e
 specifici criteri di zonizzazione con correlata individuazione, per i
 singoli  territori,  delle  cause  di  preminente depressione, atte a
 validamente giustificare gli  interventi  agevolativi  ai  sensi  del
 piano agricolo nazionale, redatto, giusta l'indicata legge n. 984 del
 1977, dal Comitato  interministeriale  per  la  politica  agricola  e
 alimentare e successivamente approvato dal Consiglio dei ministri;
    Quanto  precede  appare  bastevole  per affermare che il delineato
 sistema di interventi  per  le  zone  agricole  svantaggiate  riveste
 aspetti distintivi di originale connotazione, rientrante in un unicum
 normativo sufficientemente razionale per gli effetti che ne derivano,
 senza  che  possano  su  di  esso, pertanto, automaticamente incidere
 differenti principi che propriamente attengono,  invece,  ai  terreni
 montani;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 13, ultimo comma, decreto-legge  29  luglio  1981,  n.  402
 (Contenimento   della   spesa   previdenziale   e  adeguamento  delle
 contribuzioni), convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, con
 modificazioni,  e  dell'art. 9, punto 5 della legge 11 marzo 1988, n.
 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
 dello  Stato  -  legge  finanziaria  1988),  sollevata,  in relazione
 all'art.  3  della  Costituzione,  dal  Pretore   di   Piacenza   con
 l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: BORZELLINO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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