N. 257 SENTENZA 16 - 18 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Forze armate - Dipendenti militari dirigenti - Ufficiali generali e colonnelli - Aspettativa per riduzione dei quadri Risoluzione anticipata del rapporto d'impiego - Disciplina speciale della dirigenza militare - Non comparabilita' con altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti - Ragionevolezza - Non fondatezza. Legge 10 dicembre 1973, n. 804, art. 7). Cost., artt. 3 e 97)(GU n.21 del 24-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16-quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal TAR del Lazio, sezione prima, sul ricorso proposto da Ramacci Cesare Augusto contro il Ministero della difesa, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione di Ramacci Cesare Augusto e del Ministero della difesa nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il giudice relatore Vincenzo Caianiello; Uditi gli avvocati Giuseppe Abbamonte e Vincenzo Colacino per Ramacci Cesare Augusto e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni per il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministero della difesa; Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un provvedimento, con il quale si disponeva nei confronti di un maggiore generale del corpo sanitario aeronautica in s.p.e. - pur giudicato idoneo per l'avanzamento a scelta al grado superiore ed iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'anno 1983 - il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri ai sensi dell'art. 7, primo comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il TAR del Lazio, sezione prima, con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 7 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. Il giudice rimettente, dopo aver rilevato che l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, disciplinato dalla norma denunciata, si risolve in una forma particolare di cessazione anticipata del rapporto di impiego prima del raggiungimento del normale limite di eta', riservata solo agli ufficiali piu' anziani (generali e colonnelli) dei vari ruoli in s.p.e., sostiene che un siffatto trattamento non troverebbe riscontro in altri settori dell'organizzazione militare e del pubblico impiego in generale, sicche' si verrebbe ad operare una ingiustificata discriminazione di alcuni pubblici dipendenti rispetto ad altri. Tale forma di risoluzione anticipata del rapporto, mentre, da un canto, dipenderebbe da eventi imprevedibili ed aleatori che prescindono dalla volonta' degli interessati e della stessa pubblica amministrazione, divenendo cosi' incerta la durata del rapporto di impiego, dall'altro finirebbe per privare l'amministrazione stessa degli ufficiali migliori nel grado e quindi dotati di maggiore esperienza, come dimostrato dalla loro posizione in ruolo. Il contrasto con i parametri invocati sarebbe ancor piu' evidente considerando che gli ufficiali collocati in aspettativa per due anni, benche' ancora in s.p.e., non sono comunque disponibili neppure per esigenze eccezionali, cosi' subendo un trattamento deteriore rispetto a quello riservato agli ufficiali in posizione ausiliaria, che possono essere richiamati in servizio per esigenze eccezionali. L'irrazionalita' della norma denunciata sarebbe altresi' censurabile, perche' le conseguenze della sua applicazione appaiono sproporzionate rispetto al fine della norma stessa, che e' quello della congrua riduzione della consistenza numerica degli ufficiali appartenenti all'area dirigenziale, al verificarsi di eventuali eccedenze rispetto al numero massimo dei dirigenti militari prestabilito dalla stessa legge (art. 3), mentre in concreto la riduzione dei quadri verrebbe realizzata nel modo peggiore, privando cioe' l'amministrazione degli elementi migliori e piu' meritevoli, con la conseguenza ulteriore che il sacrificio imposto a quegli ufficiali apparirebbe privo di qualsiasi valida giustificazione. 2. - Si e' costituito nel presente giudizio il maggiore generale dott. Cesare Augusto Ramacci, svolgendo argomentazioni analoghe a quelle di cui all'ordinanza di rimessione e, in particolare, sottolineando che l'applicazione della norma denunciata determinerebbe l'allontanamento dal servizio, prima del raggiungimento del limite di eta', dei migliori ufficiali attraverso un meccanismo di selezione alla rovescia che verrebbe a colpire i piu' meritevoli anziche', come sarebbe logico, i meno dotati. 3. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione sia dichiarata infondata, ponendo in evidenza che la legge, di cui fa parte la norma impugnata, ha inteso dettare una disciplina per la dirigenza militare, prevedendo all'uopo all'art. 3 la consistenza numerica massima dei dirigenti, in relazione agli incarichi e alle funzioni dirigenziali da svolgere, e all'art. 7 un meccanismo idoneo ad eliminare le eventuali eccedenze numeriche che possono determinarsi in dipendenza del sistema di avanzamento "normalizzato" degli ufficiali (legge 12 novembre 1955, n. 1137), basato su un numero fisso di promozione annuali a prescindere dal verificarsi delle vacanze nel grado superiore. Data la specificita' del sistema di promozioni per i militari, diverso da quello vigente per gli altri dipendenti pubblici (dirigenti civili) per i quali l'assegnazione a posti dirigenziali avviene solo al verificarsi delle vacanze organiche, non sussisterebbe il contrasto con uno dei parametri invocati (art. 3 della Costituzione), non essendo comparabili i due rispettivi ordinamenti. Nemmeno sarebbe ipotizzabile la pretesa violazione dell'art. 97 della Costituzione, perche' proprio il principio ivi enunciato impone di ripianare eventuali eccedenze numeriche di personale evitando cosi' di mantenere in servizio ufficiali cui non sarebbe possibile affidare incarichi o funzioni corrispondenti al grado ricoperto. D'altra parte, l'attuale sistema di promozioni fisse annuali per ciascun grado consente - a fronte dei numeri massimi previsti dall'art. 3 della legge n. 804 del 1973 e della relativa ripartizione in contingenti per i vari ruoli - di prevedere con molto anticipo, anno per anno e per ciascun ruolo, le eventuali eccedenze che possano determinare la necessita' di far ricorso al collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri. Quanto, poi, alla irrazionalita' della disciplina che priverebbe l'amministrazione degli elementi migliori, la difesa dello Stato rileva che la stessa norma denunciata, nel prevedere il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, indica un ordine tassativo di categorie di ufficiali incentrato sul criterio di preferire dapprima gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento, poi quelli scrutinati e non prescelti in s.p.e. e transitati "a disposizione", poi ancora quelli piu' volte valutati nel s.p.e. e collocati in soprannumero, e solo da ultimo gli ufficiali in servizio permanente effettivo. Anche per tale ultima categoria, ove manchino le precedenti, la norma impugnata prevede il criterio sussidiario della anzianita' di ruolo, consentendo cosi' l'avvicendamento degli ufficiali negli incarichi e nelle funzioni dirigenziali, in vista della finalita' di far acquisire al maggior numero di quei dipendenti l'esperienza indispendabile a svolgere efficacemente compiti di comando, anche in caso di necessita' belliche. 4. - In prossimita' dell'udienza di discussione hanno presentato memorie sia l'Avvocatura dello Stato, sia l'originario ricorrente del giudizio a quo. La prima ha preliminarmente osservato che il giudice rimettente non ha tenuto conto delle innovazioni normative introdotte con la legge 19 maggio 1986, n. 224, la quale, all'art. 43, comma primo e sesto, ha previsto che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di eta' e sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati, analogamente a quanto avviene per gli ufficiali dell'ausiliaria che possono essere richiamati in servizio. Nel merito ha comunque ribadito la infondatezza delle questioni, sottolineando la specificita' del sistema di avanzamento degli ufficiali delle forze armate e la non comparabilita' di questo con altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti. A sua volta la parte privata, nel ribadire le considerazioni gia' espresse al momento della costituzione nel presente giudizio, ha contestato la tesi dell'Avvocatura dello Stato fondata sull'esigenza di un avvicendamento nell'organizzazione militare, perche' e' irrazionale che tale avvicendamento si ponga soltanto per i piu' alti gradi, per i quali anzi dovrebbe permanere l'esigenza di far loro acquisire le esperienze necessarie a ricoprire incarichi dirigenziali. Ha quindi negato che per detti ufficiali superiori sussista in concreto la possibilita' di prevedere con molto anticipo le eventuali eccedenze determinanti il collocamento di alcuni di essi in aspettativa per riduzione di quadri, perche' invece la norma denunciata introduce un elemento di imponderabilita' legato a situazioni non prevedibili, quali le vacanze di posti per dimissioni, decessi e dichiarazioni di inabilita'. Infine ha sostenuto le proprie argomentazioni, circa l'irrazionalita' del sistema che determinerebbe per l'amministrazione il danno di privarsi degli elementi migliori, rilevando che il piu' anziano in ruolo puo' essere l'ufficiale che nell'ultima valutazione per l'avanzamento e' stato collocato al primo posto della graduatoria di merito compilata dalla commissione di avanzamento ai termini dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e che, come e' avvenuto nella fattispecie in esame, non viene iscritto nel relativo quadro per mancanza di disponibilita'; in tale evenienza il detto ufficiale viene appunto collocato nel ruolo al primo posto (come primo della graduatoria di merito) e pertanto diviene il piu' anziano del ruolo, subendo cosi' il trattamento penalizzante del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, e cio' a prescindere da ogni valutazione circa la sua effettiva anzianita' di servizio. Considerato in diritto 1. - E' stata sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il quale prevede che le eccedenze che si verifichino, rispetto al numero massimo previsto dall'art. 3 della stessa legge, nei gradi di generale e di colonnello, sono eliminate con il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri, a cominciare dagli ufficiali piu' anziani in ruolo in ciascuna delle sei categorie, indicate secondo un determinato ordine (di cui l'ultima e' quella degli ufficiali in servizio permanente effettivo), nel senso cioe' che, se l'esaurimento della categoria che precede nell'ordine non sia sufficiente ad eliminare l'eccedenza, si passa alla categoria successiva e cosi' via fino all'ultima. Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che la norma denunciata darebbe luogo, in particolare per la categoria degli ufficiali in s.p.e. (cui si riferisce il giudizio a quo), ad una specie di cessazione anticipata dal servizio, "che trova indiscriminata applicazione nei confronti degli ufficiali piu' anziani" nel grado di generale e colonnello, in base al solo riferimento alla posizione rivestita nel ruolo di appartenenza, il che contrasterebbe con gli artt. 3 e 97 della Costituzione perche' tale forma di aspettativa: a) e' prevista solo per gli ufficiali generali ed i colonnelli in s.p.e. (cioe' le qualifiche dirigenziali degli ufficiali), determinando una disparita' di trattamento rispetto ai militari appartenenti a qualifiche diverse, nonche' rispetto ai dirigenti civili della pubblica amministrazione; b.c) e' assolutamente imprevedibile, in quanto dipende da eventi che prescindono sia dalla volonta' della pubblica amministrazione che da quella degli interessati, il che rende obbiettivamente incerta la durata del rapporto di impiego; d) colpisce gli ufficiali che sono i primi del ruolo, e quindi sempre i migliori nel loro grado; e) impedisce agli ufficiali, nei cui confronti e' disposta, di poter essere utilizzati per esigenze eccezionali, onde e' ad essi riservato un trattamento deteriore anche rispetto agli ufficiali in posizione ausiliaria, con pregiudizio dell'organizzazione militare che si vede cosi' privata, anche nei momenti di emergenza, di ufficiali altamente qualificati. 2. - La questione non e' fondata. In relazione al primo dei profili di essa (indicato sub a nell'ordinanza di rinvio) circa la disparita' di trattamento prevista per i colonnelli e gli ufficiali generali rispetto agli altri gradi militari nonche' rispetto agli impiegati civili dello Stato, devesi rilevare che l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri costituisce la naturale conseguenza del c.d. "avanzamento normalizzato". Questo sistema consente un numero fisso di promozioni annuali, o a cicli pluriennali, le quali prescindono dal verificarsi di vacanze nel grado da conferire. Potendosi cosi' determinare eccedenze, nelle qualifiche dirigenziali per le quali soltanto e' previsto un "numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente" (art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 804) la previsione di tale numero massimo appare ragionevole e rispondente al principio di buon andamento. La "riduzione dei quadri" e' quindi collegata all'esigenza di realizzare la corrispondenza delle unita' dirigenziali in servizio con le funzioni e gli incarichi da espletare. Indirettamente si realizza la medesima situazione propria delle qualifiche dirigenziali degli impiegati civili dello Stato - con le quali soltanto e' possibile un raffronto - in cui la medesima corrispondenza e' assicurata, come e' noto, da una disciplina che consente l'attribuzione di dette qualifiche solo nei limiti delle vacanze da ricoprire e per le funzioni da espletare. Per le qualifiche dirigenziali militari, in cui come e' stato chiarito dall'Avvocatura generale dello Stato si manifesta l'esigenza del maggiore avvicendamento possibile nell'esercizio delle funzioni dirigenziali, il sistema di avanzamento prescinde dalla vacanza, onde la necessita' della riduzione dei quadri per attuare detta corrispondenza. In conclusione, per i gradi militari diversi da quelli dirigenziali le situazioni poste a raffronto non sono omogenee, e quindi il legislatore non ha ravvisato l'esigenza di assicurare tale corrispondenza, mentre in relazione alle qualifiche dirigenziali dell'impiego civile va rilevato che in sostanza, sia pure attraverso un diverso meccanismo, il raffronto fra le due situazioni pone in evidenza un analogo risultato, cioe' quello della corrispondenza delle unita' in servizio rispetto alle funzioni ed agli incarichi da espletare. Quanto poi alla tesi, adombrata nella memoria difensiva della parte privata, secondo cui "un avvicendamento potrebbe essere agevolmente effettuato anche mediante ricorso a sistemi diversi dal collocamento in aspettativa", va rilevato che la valutazione circa la preferenza di uno o di un altro sistema implica un apprezzamento di merito precluso alla Corte, che puo' essere solo chiamata a valutare la ragionevolezza in se' di quello prescelto dal legislatore e la sua rispondenza ai parametri costituzionali invocati. 3. - Per quel che concerne i profili indicati sub b ) e c), va osservato che nei parametri costituzionali assunti a riferimento non e' dato rinvenire alcun principio secondo cui il rapporto di pubblico impiego non potrebbe subire trasformazioni durante il suo corso, se non in dipendenza di eventi legati alla volonta' della pubblica amministrazione o degli interessati, e non anche, come nel caso in esame, in dipendenza di eventi obbiettivi legati ad esigenze organizzative. Se queste ultime non siano di per se' irragionevoli, come si e' avuto modo di constatare nel paragrafo precedente perche' dipendenti dalla necessita' di evitare il superamento del numero massimo prescritto per le unita' in servizio - la prevista modificazione del rapporto di impiego si giustifica pienamente. Appare difatti rispondente al principio di buon andamento che, nella disciplina del rapporto, prevalga l'interesse pubblico (ravvisato dal legislatore nell'esigenza di evitare una eccessiva dilatazione nelle piu' alte qualifiche militari) rispetto a quello del dipendente, purche' venga a questi assicurato un adeguato trattamento economico di servizio e di quiescenza. In altri termini la normativa vigente, nel disciplinare l'istituto della aspettativa per riduzione dei quadri, ha contemperato l'esigenza organizzativa di evitare l'esuberanza del ruolo di certe qualifiche di ufficiali al di la' di quelle che siano le effettive esigenze da soddisfare - e cio' in armonia con il costituzionale principio di buon andamento - con gli interessi particolari della categoria di dipendenti pubblici, cui l'istituto si riferisce, il che esclude che la prevista possibilita' di trasformazione del rapporto di impiego, per effetto del verificarsi di eventi obbiettivamente predeterminati dalla legge, possa reputarsi, anche sotto quest'altro profilo, in contrasto con i parametri costituzionali invocati. 4.1. - La questione non e' fondata neppure sotto il profilo - evidenziato sub d) nell'ordinanza di rinvio - secondo cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri verrebbe dalla legge realizzato nel modo peggiore e cioe' attraverso la rimozione dal servizio attivo degli ufficiali piu' meritevoli. Al riguardo si sostiene dal giudice a quo che gli ufficiali da collocarsi in aspettativa sarebbero "sempre - come appunto dimostrato dalla loro posizione in ruolo - i migliori nel loro grado, cosi' che, per effetto della norma in questione, la pubblica amministrazione verrebbe privata anzitempo proprio dell'opera degli ufficiali piu' esperti e qualificati, i quali, in ragione dei loro specifici meriti e delle positive valutazioni espresse nei loro riguardi dalle commissioni di avanzamento, si vengono a trovare nelle primissime posizioni del ruolo di appartenenza: il che appare incongruo". Osserva la Corte che, a parte la genericita' con la quale la questione viene prospettata senza peraltro nessuna indicazione anche ai fini della sua rilevanza in ordine al giudizio a quo - sul modo secondo cui in concreto si verificherebbe l'asserita incongruenza, non e' esatta l'affermazione che la priorita' nel ruolo di ciascuna qualifica dirigenziale sia determinata dalla migliore posizione in graduatoria che ciascuno abbia conseguito in occasione del giudizio di avanzamento a scelta, nel grado di volta in volta considerato. Difatti l'art. 93, comma secondo, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante la disciplina sull'avanzamento degli ufficiali, stabilisce che le promozioni a certe qualifiche di ufficiali, ed in particolare a quelle che sono ora comprese "nell'area dirigenziale" - come le qualifiche dei generali di divisione aerea o tenenti generali, dei generali di brigata aerea o maggiori generali (grado quest'ultimo rivestito dall'ufficiale che ha promosso il giudizio a quo) e dei colonnelli - hanno luogo "a scelta", e quindi, quando siano piu' di uno gli ufficiali promovibili, l'iscrizione nel quadro di avanzamento e quindi l'inserimento nel nuovo ruolo avviene secondo l'ordine di quello da cui provengono. Ma anche quando - come nel caso in cui sia unica la vacanza da coprire per promozione - non sia decisivo l'ordine nel ruolo di provenienza per determinare la priorita' nel ruolo in cui si e' promossi, quest'ultima priorita' e' allora determinata dalla permanenza nella qualifica attuale da un maggior numero di anni: ugualmente quindi in base ad un criterio legato all'anzianita' nel ruolo preso in considerazione. La tesi secondo cui priorita' in ruolo equivarrebbe a maggior merito, nella comparazione tra pari grado, muove percio' da una premessa errata, perche' sembra considerare il ruolo dei maggiori generali (cui si riferisce la controversia oggetto del giudizio a quo) come derivante da una graduatoria formatasi uno actu, secondo cioe' un unico e contestuale giudizio di merito: l'ordine del ruolo costituisce, invece, il risultato di una progressiva formazione nel tempo nel quale in ciascuno dei due casi indicati e' determinante l'aspetto dell'anzianita'. Devesi percio' escludere che, nel ruolo dei maggiori generali degli ufficiali medici dell'aeronautica, coloro che precedano nell'ordine possano in assoluto considerarsi piu' meritevoli di coloro che seguono, in quanto l'ordine di precedenza costituisce il risultato di una cadenza di promozioni distanziate nel tempo e quindi non di un giudizio contestuale, bensi' di una pluralita' di operazioni di scrutinio fra di loro non raffrontabili. 4.2. - In sede di discussione orale si e' poi adombrato che - essendo prevista per il ruolo degli ufficiali medici dell'Aeronautica militare la possibilita' di una sola promozione, ogni quattro anni, alla qualifica di tenente generale (v. tab. XI allegata alla legge 27 ottobre 1963 n. 1431) e, dovendosi percio' nel frattempo collocare in aspettativa, per riduzione dei quadri, durante il quadriennio i maggiori generali che risultino eccedenti rispetto ai numeri massimi (fissati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804) per effetto delle sopravvenute promozioni dal grado inferiore - la rosa dei promovibili verrebbe a restringersi, al momento in cui si matura il quadriennio, a quelli promossi solo piu' di recente, onde verrebbero cosi' favoriti questi ultimi rispetto ai maggiori generali promossi all'inizio del quadriennio. Orbene, l'evenienza cosi' enunciata non sembra dar luogo ad una discriminazione irragionevole. Difatti la circostanza secondo cui potrebbe accadere che coloro i quali all'inizio del quadriennio, essendo i piu' anziani nel suddetto ordine di ruolo, abbiano minori possibilita' di entrare nel novero dei promovibili, costituisce una conseguenza di mero fatto, collegata alla diversita' dei momenti di attuazione della norma. Ne' l'irrazionalita' potrebbe derivare dall'eventualita' - fatta trasparire nella discussione orale - secondo cui coloro che non sono i migliori, con opportuni accorgimenti, potrebbero volutamente farsi inserire tardivamente nel ruolo, onde poter rientrare, alla fine del quadriennio, nella rosa dei promovibili al grado superiore. A parte che il profilo non appare neppure implicitamente dedotto dal giudice a quo, in ogni caso e' da rilevare che - non essendo verosimile che un ufficiale volutamente ritardi una promozione sicura in vista di possibili futuri sviluppi di carriera del tutto incerti - con tale profilo si prospetta una generica eventualita' di difficile accadimento nella realta' e, comunque, al piu', riferibile non alla norma denunciata, bensi' al complesso della vigente disciplina in tema di avanzamento degli ufficiali, che potrebbe prestarsi a deviazioni del genere; il che implicherebbe pero' una serie di problemi connessi a norme estranee al presente giudizio. In definitiva, secondo quanto rilevato in precedenza, l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri risponde ad esigenze strettamente collegate al sistema del c.d. "avanzamento normalizzato", a sua volta diretto ad assicurare il maggior avvicendamento possibile nei quadri della dirigenza militare, onde l'individuazione degli ufficiali da collocare in aspettativa, in ragione della priorita' nel ruolo della qualifica in cui si verifica l'eccedenza, non e' destinata a colpire i migliori, come apoditticamente si assume nell'ordinanza di rinvio, essendo legata comunque ad un criterio di maggiore permanenza nella qualifica. Se invece, come sembra auspicare il giudice a quo, si procedesse secondo l'ordine inverso, verrebbero ad essere allontanati dal servizio attivo gli ufficiali pervenuti da minor tempo alla qualifica del ruolo divenuto eccedente e si lascerebbero in servizio quelli piu' anziani, il che sarebbe contrario ad ogni ragionevole logica di avvicendamento. 5. - Neppure puo' infine condividersi l'assunto, prospettato dal giudice a quo, secondo cui l'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri riserverebbe agli ufficiali, collocati in tale posizione, un trattamento deteriore rispetto agli ufficiali in posizione ausiliaria - profilo questo svolto nel punto sub e) dell'ordinanza di rinvio - in quanto i primi non potrebbero neppure essere utilizzati o considerati disponibili per esigenze eccezionali, come e' invece possibile per gli ufficiali in ausiliaria. La diversita' di disciplina, che era in un primo tempo prevista fra le due categorie di ufficiali e che non poteva comunque allora ritenersi ingiustificata - essendo differente l'istituto dell'aspettativa rispetto a quello del collocamento in ausiliaria, sia sotto il profilo dello status, sia sotto il profilo dell'evento in dipendenza del quale ciascuna delle due posizioni anzidette si determina - e' in ogni caso stata superata dalla legislazione successiva, peraltro gia' vigente alla data della ordinanza di rimessione, introdotta dall'art. 43 della legge 19 maggio 1986, n. 224. Quest'ultimo articolo, al sesto comma, prevede difatti che gli ufficiali nella posizione di aspettativa per riduzione dei quadri sono a disposizione del Governo per essere all'occorrenza impiegati per esigenze del ministero della difesa o di altri ministeri, applicandosi ad essi le norme di cui agli artt. 50 e 55 (quest'ultimo relativo alla disponibilita' degli ufficiali ausiliari) della legge 10 aprile 1954, n. 113.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art. 16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli Ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia di Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe; Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0564