N. 257 SENTENZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Forze
 armate - Dipendenti militari dirigenti - Ufficiali generali e
 colonnelli - Aspettativa per riduzione dei quadri Risoluzione
 anticipata del rapporto d'impiego - Disciplina speciale della
 dirigenza militare - Non comparabilita' con altri sistemi di
 promozione dei pubblici dipendenti - Ragionevolezza - Non fondatezza.
 Legge 10 dicembre 1973, n. 804, art. 7).  Cost., artt. 3 e 97)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge
 10 dicembre 1973, n. 804 (Norme per l'attuazione dell'art.  16-quater
 della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'art.
 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali
 dell'Esercito,  della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia
 di Stato), promosso con ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal TAR del
 Lazio,  sezione prima, sul ricorso proposto da Ramacci Cesare Augusto
 contro il Ministero della difesa, iscritta al  n.  708  del  registro
 ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1988;
    Visti  gli  atti  di  costituzione di Ramacci Cesare Augusto e del
 Ministero della difesa nonche' l'atto di  intervento  del  Presidente
 del Consiglio dei ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica del 7 marzo 1989 il giudice relatore
 Vincenzo Caianiello;
    Uditi  gli  avvocati  Giuseppe  Abbamonte  e Vincenzo Colacino per
 Ramacci Cesare Augusto e l'Avvocato dello Stato Nicola Bruni  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministero della difesa;
                            Ritenuto in fatto
    1.  -  Nel  corso di un giudizio promosso per l'annullamento di un
 provvedimento, con il quale si disponeva nei confronti di un maggiore
 generale  del  corpo  sanitario aeronautica in s.p.e. - pur giudicato
 idoneo per l'avanzamento a scelta al grado superiore ed  iscritto  al
 primo  posto  della  graduatoria  di  merito  per  l'anno  1983  - il
 collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  dei  quadri  ai  sensi
 dell'art.  7,  primo  comma, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, il
 TAR del Lazio, sezione prima, con ordinanza emessa l'11  aprile  1988
 ha  sollevato  questione  di legittimita' costituzionale del predetto
 art. 7 in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Il   giudice   rimettente,   dopo  aver  rilevato  che  l'istituto
 dell'aspettativa per riduzione dei quadri, disciplinato  dalla  norma
 denunciata,  si  risolve  in  una  forma  particolare  di  cessazione
 anticipata del rapporto  di  impiego  prima  del  raggiungimento  del
 normale  limite  di  eta', riservata solo agli ufficiali piu' anziani
 (generali e colonnelli) dei vari ruoli in  s.p.e.,  sostiene  che  un
 siffatto  trattamento  non  troverebbe  riscontro  in  altri  settori
 dell'organizzazione militare e  del  pubblico  impiego  in  generale,
 sicche'  si verrebbe ad operare una ingiustificata discriminazione di
 alcuni pubblici dipendenti rispetto ad altri.
    Tale  forma  di risoluzione anticipata del rapporto, mentre, da un
 canto,  dipenderebbe  da  eventi  imprevedibili   ed   aleatori   che
 prescindono  dalla volonta' degli interessati e della stessa pubblica
 amministrazione, divenendo cosi' incerta la durata  del  rapporto  di
 impiego,  dall'altro  finirebbe  per privare l'amministrazione stessa
 degli ufficiali migliori  nel  grado  e  quindi  dotati  di  maggiore
 esperienza, come dimostrato dalla loro posizione in ruolo.
    Il  contrasto con i parametri invocati sarebbe ancor piu' evidente
 considerando che gli ufficiali collocati in aspettativa per due anni,
 benche'  ancora  in s.p.e., non sono comunque disponibili neppure per
 esigenze eccezionali, cosi' subendo un trattamento deteriore rispetto
 a  quello  riservato  agli  ufficiali  in  posizione  ausiliaria, che
 possono essere richiamati in servizio per esigenze eccezionali.
    L'irrazionalita'   della   norma   denunciata   sarebbe   altresi'
 censurabile, perche' le conseguenze della sua  applicazione  appaiono
 sproporzionate  rispetto  al  fine  della norma stessa, che e' quello
 della congrua riduzione della consistenza  numerica  degli  ufficiali
 appartenenti  all'area  dirigenziale,  al  verificarsi  di  eventuali
 eccedenze  rispetto  al  numero  massimo   dei   dirigenti   militari
 prestabilito  dalla  stessa  legge  (art.  3),  mentre in concreto la
 riduzione dei quadri verrebbe realizzata nel modo peggiore,  privando
 cioe'  l'amministrazione  degli  elementi migliori e piu' meritevoli,
 con la conseguenza ulteriore  che  il  sacrificio  imposto  a  quegli
 ufficiali apparirebbe privo di qualsiasi valida giustificazione.
    2.  -  Si e' costituito nel presente giudizio il maggiore generale
 dott. Cesare Augusto Ramacci,  svolgendo  argomentazioni  analoghe  a
 quelle   di  cui  all'ordinanza  di  rimessione  e,  in  particolare,
 sottolineando   che    l'applicazione    della    norma    denunciata
 determinerebbe    l'allontanamento    dal    servizio,    prima   del
 raggiungimento del limite di eta', dei migliori ufficiali  attraverso
 un  meccanismo  di  selezione  alla rovescia che verrebbe a colpire i
 piu' meritevoli anziche', come sarebbe logico, i meno dotati.
    3.  -  L'Avvocatura  generale  dello  Stato,  intervenuta  per  il
 Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto  che  la  questione
 sia dichiarata infondata, ponendo in evidenza che la legge, di cui fa
 parte la norma impugnata, ha inteso dettare  una  disciplina  per  la
 dirigenza  militare,  prevedendo  all'uopo  all'art. 3 la consistenza
 numerica massima dei dirigenti, in relazione agli  incarichi  e  alle
 funzioni  dirigenziali da svolgere, e all'art. 7 un meccanismo idoneo
 ad  eliminare  le   eventuali   eccedenze   numeriche   che   possono
 determinarsi  in dipendenza del sistema di avanzamento "normalizzato"
 degli ufficiali (legge 12 novembre  1955,  n.  1137),  basato  su  un
 numero  fisso  di  promozione  annuali  a prescindere dal verificarsi
 delle vacanze nel grado superiore.
    Data  la  specificita'  del  sistema di promozioni per i militari,
 diverso  da  quello  vigente  per  gli  altri   dipendenti   pubblici
 (dirigenti  civili)  per  i quali l'assegnazione a posti dirigenziali
 avviene  solo   al   verificarsi   delle   vacanze   organiche,   non
 sussisterebbe  il  contrasto  con  uno dei parametri invocati (art. 3
 della  Costituzione),  non  essendo  comparabili  i  due   rispettivi
 ordinamenti.
    Nemmeno  sarebbe  ipotizzabile  la pretesa violazione dell'art. 97
 della Costituzione, perche' proprio il principio ivi enunciato impone
 di  ripianare  eventuali  eccedenze  numeriche  di personale evitando
 cosi' di mantenere in servizio ufficiali cui  non  sarebbe  possibile
 affidare incarichi o funzioni corrispondenti al grado ricoperto.
    D'altra  parte,  l'attuale sistema di promozioni fisse annuali per
 ciascun grado  consente  -  a  fronte  dei  numeri  massimi  previsti
 dall'art. 3 della legge n. 804 del 1973 e della relativa ripartizione
 in contingenti per i vari ruoli - di prevedere  con  molto  anticipo,
 anno per anno e per ciascun ruolo, le eventuali eccedenze che possano
 determinare  la  necessita'  di  far  ricorso  al   collocamento   in
 aspettativa per riduzione dei quadri.
    Quanto,  poi,  alla irrazionalita' della disciplina che priverebbe
 l'amministrazione degli elementi  migliori,  la  difesa  dello  Stato
 rileva  che la stessa norma denunciata, nel prevedere il collocamento
 in aspettativa per riduzione dei quadri, indica un  ordine  tassativo
 di  categorie  di  ufficiali  incentrato  sul  criterio  di preferire
 dapprima gli ufficiali  giudicati  non  idonei  all'avanzamento,  poi
 quelli   scrutinati  e  non  prescelti  in  s.p.e.  e  transitati  "a
 disposizione", poi ancora quelli piu' volte  valutati  nel  s.p.e.  e
 collocati in soprannumero, e solo da ultimo gli ufficiali in servizio
 permanente effettivo. Anche per tale ultima categoria,  ove  manchino
 le  precedenti,  la  norma  impugnata prevede il criterio sussidiario
 della anzianita' di ruolo, consentendo cosi'  l'avvicendamento  degli
 ufficiali  negli  incarichi  e  nelle funzioni dirigenziali, in vista
 della finalita' di far acquisire al maggior numero di quei dipendenti
 l'esperienza  indispendabile  a  svolgere  efficacemente  compiti  di
 comando, anche in caso di necessita' belliche.
    4.  -  In prossimita' dell'udienza di discussione hanno presentato
 memorie sia l'Avvocatura dello Stato, sia l'originario ricorrente del
 giudizio a quo.
    La  prima  ha  preliminarmente osservato che il giudice rimettente
 non ha tenuto conto delle innovazioni  normative  introdotte  con  la
 legge  19  maggio  1986, n. 224, la quale, all'art. 43, comma primo e
 sesto, ha previsto che gli ufficiali  collocati  in  aspettativa  per
 riduzione   di   quadri   permangono   in   tale  posizione  fino  al
 raggiungimento del limite di eta' e sono a disposizione  del  Governo
 per  essere  all'occorrenza  impiegati, analogamente a quanto avviene
 per gli ufficiali dell'ausiliaria che possono  essere  richiamati  in
 servizio.
    Nel  merito  ha comunque ribadito la infondatezza delle questioni,
 sottolineando  la  specificita'  del  sistema  di  avanzamento  degli
 ufficiali  delle  forze  armate e la non comparabilita' di questo con
 altri sistemi di promozione dei pubblici dipendenti.
    A  sua volta la parte privata, nel ribadire le considerazioni gia'
 espresse al momento della  costituzione  nel  presente  giudizio,  ha
 contestato  la tesi dell'Avvocatura dello Stato fondata sull'esigenza
 di  un  avvicendamento  nell'organizzazione  militare,   perche'   e'
 irrazionale che tale avvicendamento si ponga soltanto per i piu' alti
 gradi, per i quali anzi dovrebbe permanere  l'esigenza  di  far  loro
 acquisire    le   esperienze   necessarie   a   ricoprire   incarichi
 dirigenziali.
    Ha  quindi  negato  che  per detti ufficiali superiori sussista in
 concreto la possibilita' di prevedere con molto anticipo le eventuali
 eccedenze   determinanti   il  collocamento  di  alcuni  di  essi  in
 aspettativa  per  riduzione  di  quadri,  perche'  invece  la   norma
 denunciata   introduce  un  elemento  di  imponderabilita'  legato  a
 situazioni non prevedibili, quali le vacanze di posti per dimissioni,
 decessi e dichiarazioni di inabilita'.
    Infine    ha    sostenuto   le   proprie   argomentazioni,   circa
 l'irrazionalita' del sistema che determinerebbe per l'amministrazione
 il  danno  di privarsi degli elementi migliori, rilevando che il piu'
 anziano in ruolo puo' essere l'ufficiale che nell'ultima  valutazione
 per l'avanzamento e' stato collocato al primo posto della graduatoria
 di merito compilata  dalla  commissione  di  avanzamento  ai  termini
 dell'art. 25, secondo comma, della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
 che, come e' avvenuto nella fattispecie in esame, non viene  iscritto
 nel relativo quadro per mancanza di disponibilita'; in tale evenienza
 il detto ufficiale viene appunto collocato nel ruolo al  primo  posto
 (come  primo  della graduatoria di merito) e pertanto diviene il piu'
 anziano del ruolo, subendo  cosi'  il  trattamento  penalizzante  del
 collocamento  in  aspettativa  per  riduzione  di  quadri,  e  cio' a
 prescindere da ogni valutazione circa la sua effettiva anzianita'  di
 servizio.
                          Considerato in diritto
   1.  -  E'  stata sollevata questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 7 della legge 10 dicembre 1973, n. 804,  il  quale  prevede
 che  le  eccedenze  che  si  verifichino,  rispetto al numero massimo
 previsto dall'art. 3 della stessa legge, nei gradi di generale  e  di
 colonnello,  sono  eliminate  con  il collocamento in aspettativa per
 riduzione dei quadri, a cominciare dagli ufficiali  piu'  anziani  in
 ruolo   in   ciascuna   delle  sei  categorie,  indicate  secondo  un
 determinato ordine (di cui l'ultima  e'  quella  degli  ufficiali  in
 servizio permanente effettivo), nel senso cioe' che, se l'esaurimento
 della categoria  che  precede  nell'ordine  non  sia  sufficiente  ad
 eliminare l'eccedenza, si passa alla categoria successiva e cosi' via
 fino all'ultima. Nell'ordinanza di  rimessione  si  sostiene  che  la
 norma denunciata darebbe luogo, in particolare per la categoria degli
 ufficiali in s.p.e. (cui si riferisce il  giudizio  a  quo),  ad  una
 specie   di   cessazione   anticipata   dal   servizio,   "che  trova
 indiscriminata  applicazione  nei  confronti  degli  ufficiali   piu'
 anziani"  nel  grado  di  generale  e  colonnello,  in  base  al solo
 riferimento alla posizione rivestita nel ruolo  di  appartenenza,  il
 che  contrasterebbe  con  gli artt. 3 e 97 della Costituzione perche'
 tale forma di aspettativa: a) e'  prevista  solo  per  gli  ufficiali
 generali  ed i colonnelli in s.p.e. (cioe' le qualifiche dirigenziali
 degli ufficiali), determinando una disparita' di trattamento rispetto
 ai  militari  appartenenti  a qualifiche diverse, nonche' rispetto ai
 dirigenti   civili   della   pubblica   amministrazione;   b.c)    e'
 assolutamente   imprevedibile,   in  quanto  dipende  da  eventi  che
 prescindono sia dalla volonta' della pubblica amministrazione che  da
 quella  degli  interessati,  il  che rende obbiettivamente incerta la
 durata del rapporto di impiego; d) colpisce gli ufficiali che sono  i
 primi  del  ruolo,  e  quindi  sempre  i  migliori nel loro grado; e)
 impedisce agli ufficiali, nei cui confronti  e'  disposta,  di  poter
 essere utilizzati per esigenze eccezionali, onde e' ad essi riservato
 un trattamento deteriore anche rispetto agli ufficiali  in  posizione
 ausiliaria,  con pregiudizio dell'organizzazione militare che si vede
 cosi' privata, anche nei momenti di emergenza, di ufficiali altamente
 qualificati.
    2. - La questione non e' fondata.
    In  relazione  al  primo  dei  profili  di  essa  (indicato  sub a
 nell'ordinanza di rinvio) circa la disparita' di trattamento prevista
 per  i  colonnelli e gli ufficiali generali rispetto agli altri gradi
 militari nonche' rispetto agli impiegati civili dello  Stato,  devesi
 rilevare che l'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione
 dei quadri costituisce la naturale conseguenza del c.d.  "avanzamento
 normalizzato".  Questo sistema consente un numero fisso di promozioni
 annuali, o a cicli pluriennali, le quali prescindono dal  verificarsi
 di  vacanze  nel  grado  da  conferire.  Potendosi  cosi' determinare
 eccedenze, nelle qualifiche dirigenziali per  le  quali  soltanto  e'
 previsto un "numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio
 permanente" (art. 3, legge 10 dicembre 1973, n. 804) la previsione di
 tale  numero massimo appare ragionevole e rispondente al principio di
 buon  andamento.  La  "riduzione  dei  quadri"  e'  quindi  collegata
 all'esigenza   di   realizzare   la   corrispondenza   delle   unita'
 dirigenziali  in  servizio  con  le  funzioni  e  gli  incarichi   da
 espletare.
    Indirettamente  si  realizza  la medesima situazione propria delle
 qualifiche dirigenziali degli impiegati civili dello Stato -  con  le
 quali  soltanto  e'  possibile  un  raffronto  -  in  cui la medesima
 corrispondenza e' assicurata, come e' noto,  da  una  disciplina  che
 consente  l'attribuzione  di  dette  qualifiche solo nei limiti delle
 vacanze  da  ricoprire  e  per  le  funzioni  da  espletare.  Per  le
 qualifiche  dirigenziali  militari,  in  cui  come  e' stato chiarito
 dall'Avvocatura generale dello  Stato  si  manifesta  l'esigenza  del
 maggiore   avvicendamento  possibile  nell'esercizio  delle  funzioni
 dirigenziali, il sistema di avanzamento prescinde dalla vacanza, onde
 la   necessita'   della   riduzione  dei  quadri  per  attuare  detta
 corrispondenza.
    In   conclusione,   per   i   gradi  militari  diversi  da  quelli
 dirigenziali le situazioni poste a raffronto  non  sono  omogenee,  e
 quindi  il legislatore non ha ravvisato l'esigenza di assicurare tale
 corrispondenza, mentre  in  relazione  alle  qualifiche  dirigenziali
 dell'impiego  civile va rilevato che in sostanza, sia pure attraverso
 un diverso meccanismo, il raffronto fra le  due  situazioni  pone  in
 evidenza  un  analogo  risultato,  cioe'  quello della corrispondenza
 delle unita' in servizio rispetto alle funzioni ed agli incarichi  da
 espletare.
    Quanto  poi  alla  tesi,  adombrata  nella memoria difensiva della
 parte  privata,  secondo  cui  "un  avvicendamento  potrebbe   essere
 agevolmente  effettuato  anche mediante ricorso a sistemi diversi dal
 collocamento in aspettativa", va rilevato che la valutazione circa la
 preferenza  di  uno o di un altro sistema implica un apprezzamento di
 merito precluso alla Corte, che puo' essere solo chiamata a  valutare
 la ragionevolezza in se' di quello prescelto dal legislatore e la sua
 rispondenza ai parametri costituzionali invocati.
    3.  -  Per  quel  che concerne i profili indicati sub b ) e c), va
 osservato che nei parametri costituzionali assunti a riferimento  non
 e' dato rinvenire alcun principio secondo cui il rapporto di pubblico
 impiego non potrebbe subire trasformazioni durante il suo  corso,  se
 non  in  dipendenza  di  eventi  legati  alla volonta' della pubblica
 amministrazione o degli interessati, e non anche, come  nel  caso  in
 esame,   in  dipendenza  di  eventi  obbiettivi  legati  ad  esigenze
 organizzative. Se queste ultime non siano di per  se'  irragionevoli,
 come  si e' avuto modo di constatare nel paragrafo precedente perche'
 dipendenti dalla necessita' di  evitare  il  superamento  del  numero
 massimo   prescritto   per  le  unita'  in  servizio  -  la  prevista
 modificazione del  rapporto  di  impiego  si  giustifica  pienamente.
 Appare  difatti rispondente al principio di buon andamento che, nella
 disciplina del rapporto, prevalga l'interesse pubblico (ravvisato dal
 legislatore  nell'esigenza di evitare una eccessiva dilatazione nelle
 piu' alte qualifiche militari)  rispetto  a  quello  del  dipendente,
 purche'  venga  a questi assicurato un adeguato trattamento economico
 di servizio e di quiescenza.
    In altri termini la normativa vigente, nel disciplinare l'istituto
 della  aspettativa  per  riduzione  dei   quadri,   ha   contemperato
 l'esigenza  organizzativa  di evitare l'esuberanza del ruolo di certe
 qualifiche di ufficiali al di la' di quelle che  siano  le  effettive
 esigenze  da  soddisfare  -  e  cio' in armonia con il costituzionale
 principio di buon andamento - con  gli  interessi  particolari  della
 categoria di dipendenti pubblici, cui l'istituto si riferisce, il che
 esclude che la prevista possibilita' di trasformazione  del  rapporto
 di  impiego,  per  effetto  del verificarsi di eventi obbiettivamente
 predeterminati dalla legge, possa reputarsi, anche sotto  quest'altro
 profilo, in contrasto con i parametri costituzionali invocati.
    4.1.  -  La  questione  non  e' fondata neppure sotto il profilo -
 evidenziato sub d) nell'ordinanza di rinvio - secondo cui  l'istituto
 dell'aspettativa  per  riduzione  dei  quadri  verrebbe  dalla  legge
 realizzato nel modo peggiore e  cioe'  attraverso  la  rimozione  dal
 servizio  attivo  degli  ufficiali  piu'  meritevoli.  Al riguardo si
 sostiene dal giudice  a  quo  che  gli  ufficiali  da  collocarsi  in
 aspettativa  sarebbero  "sempre  - come appunto dimostrato dalla loro
 posizione in ruolo - i  migliori  nel  loro  grado,  cosi'  che,  per
 effetto   della  norma  in  questione,  la  pubblica  amministrazione
 verrebbe privata anzitempo proprio dell'opera  degli  ufficiali  piu'
 esperti  e qualificati, i quali, in ragione dei loro specifici meriti
 e  delle  positive  valutazioni  espresse  nei  loro  riguardi  dalle
 commissioni  di  avanzamento,  si  vengono a trovare nelle primissime
 posizioni del ruolo di appartenenza: il che appare incongruo".
    Osserva  la  Corte  che,  a  parte  la genericita' con la quale la
 questione viene prospettata senza peraltro nessuna indicazione  anche
 ai  fini  della  sua rilevanza in ordine al giudizio a quo - sul modo
 secondo cui in concreto si  verificherebbe  l'asserita  incongruenza,
 non  e'  esatta l'affermazione che la priorita' nel ruolo di ciascuna
 qualifica dirigenziale sia determinata dalla  migliore  posizione  in
 graduatoria  che  ciascuno abbia conseguito in occasione del giudizio
 di avanzamento a scelta, nel grado di  volta  in  volta  considerato.
 Difatti  l'art.  93,  comma secondo, della legge 12 novembre 1955, n.
 1137,  recante  la  disciplina  sull'avanzamento   degli   ufficiali,
 stabilisce  che  le promozioni a certe qualifiche di ufficiali, ed in
 particolare a quelle che sono ora comprese "nell'area dirigenziale" -
 come  le  qualifiche  dei  generali  di  divisione  aerea  o  tenenti
 generali, dei generali di brigata aerea o  maggiori  generali  (grado
 quest'ultimo  rivestito  dall'ufficiale che ha promosso il giudizio a
 quo) e dei colonnelli - hanno luogo  "a  scelta",  e  quindi,  quando
 siano  piu' di uno gli ufficiali promovibili, l'iscrizione nel quadro
 di avanzamento e quindi l'inserimento nel nuovo ruolo avviene secondo
 l'ordine di quello da cui provengono. Ma anche quando - come nel caso
 in cui sia unica la vacanza da  coprire  per  promozione  -  non  sia
 decisivo  l'ordine  nel  ruolo  di  provenienza  per  determinare  la
 priorita' nel ruolo in cui si e' promossi, quest'ultima priorita'  e'
 allora  determinata  dalla  permanenza  nella qualifica attuale da un
 maggior numero di anni:  ugualmente quindi in  base  ad  un  criterio
 legato all'anzianita' nel ruolo preso in considerazione.
   La  tesi  secondo  cui  priorita'  in  ruolo equivarrebbe a maggior
 merito, nella comparazione tra  pari  grado,  muove  percio'  da  una
 premessa  errata,  perche'  sembra  considerare il ruolo dei maggiori
 generali (cui si riferisce la controversia  oggetto  del  giudizio  a
 quo)  come  derivante  da una graduatoria formatasi uno actu, secondo
 cioe' un unico e contestuale giudizio di merito: l'ordine  del  ruolo
 costituisce,  invece,  il risultato di una progressiva formazione nel
 tempo nel quale in ciascuno dei due  casi  indicati  e'  determinante
 l'aspetto dell'anzianita'.
    Devesi  percio'  escludere  che,  nel  ruolo dei maggiori generali
 degli  ufficiali  medici  dell'aeronautica,  coloro   che   precedano
 nell'ordine  possano  in  assoluto  considerarsi  piu'  meritevoli di
 coloro che seguono, in quanto l'ordine di precedenza  costituisce  il
 risultato di una cadenza di promozioni distanziate nel tempo e quindi
 non  di  un  giudizio  contestuale,  bensi'  di  una  pluralita'   di
 operazioni di scrutinio fra di loro non raffrontabili.
    4.2.  -  In  sede  di  discussione orale si e' poi adombrato che -
 essendo prevista per il ruolo degli ufficiali medici dell'Aeronautica
 militare  la  possibilita' di una sola promozione, ogni quattro anni,
 alla qualifica di tenente generale (v. tab. XI allegata alla legge 27
 ottobre 1963 n. 1431) e, dovendosi percio' nel frattempo collocare in
 aspettativa, per riduzione  dei  quadri,  durante  il  quadriennio  i
 maggiori  generali che risultino eccedenti rispetto ai numeri massimi
 (fissati ai sensi dell'art. 3 della legge n. 804) per  effetto  delle
 sopravvenute promozioni dal grado inferiore - la rosa dei promovibili
 verrebbe a restringersi, al momento in cui si matura il  quadriennio,
 a  quelli  promossi  solo  piu'  di  recente,  onde  verrebbero cosi'
 favoriti  questi  ultimi  rispetto  ai  maggiori  generali   promossi
 all'inizio del quadriennio.
    Orbene,  l'evenienza  cosi'  enunciata non sembra dar luogo ad una
 discriminazione irragionevole. Difatti  la  circostanza  secondo  cui
 potrebbe  accadere  che  coloro  i  quali all'inizio del quadriennio,
 essendo i piu' anziani nel suddetto ordine di ruolo,  abbiano  minori
 possibilita'  di  entrare nel novero dei promovibili, costituisce una
 conseguenza di mero fatto, collegata alla diversita' dei  momenti  di
 attuazione della norma.
    Ne'  l'irrazionalita'  potrebbe derivare dall'eventualita' - fatta
 trasparire nella discussione orale - secondo cui coloro che non  sono
 i  migliori, con opportuni accorgimenti, potrebbero volutamente farsi
 inserire tardivamente nel ruolo, onde poter rientrare, alla fine  del
 quadriennio,  nella  rosa dei promovibili al grado superiore. A parte
 che il profilo non appare neppure implicitamente dedotto dal  giudice
 a  quo,  in ogni caso e' da rilevare che - non essendo verosimile che
 un ufficiale volutamente ritardi una promozione sicura  in  vista  di
 possibili  futuri  sviluppi  di carriera del tutto incerti - con tale
 profilo  si  prospetta  una  generica   eventualita'   di   difficile
 accadimento  nella  realta' e, comunque, al piu', riferibile non alla
 norma denunciata, bensi' al complesso  della  vigente  disciplina  in
 tema  di  avanzamento  degli  ufficiali,  che  potrebbe  prestarsi  a
 deviazioni del genere;  il  che  implicherebbe  pero'  una  serie  di
 problemi connessi a norme estranee al presente giudizio.
    In  definitiva,  secondo quanto rilevato in precedenza, l'istituto
 dell'aspettativa  per  riduzione  dei  quadri  risponde  ad  esigenze
 strettamente    collegate    al   sistema   del   c.d.   "avanzamento
 normalizzato",  a  sua  volta  diretto  ad  assicurare   il   maggior
 avvicendamento  possibile  nei  quadri della dirigenza militare, onde
 l'individuazione degli ufficiali  da  collocare  in  aspettativa,  in
 ragione  della priorita' nel ruolo della qualifica in cui si verifica
 l'eccedenza,  non  e'  destinata   a   colpire   i   migliori,   come
 apoditticamente  si  assume  nell'ordinanza di rinvio, essendo legata
 comunque ad un criterio di maggiore permanenza nella qualifica.
    Se  invece,  come sembra auspicare il giudice a quo, si procedesse
 secondo  l'ordine  inverso,  verrebbero  ad  essere  allontanati  dal
 servizio attivo gli ufficiali pervenuti da minor tempo alla qualifica
 del ruolo divenuto eccedente e si  lascerebbero  in  servizio  quelli
 piu'  anziani, il che sarebbe contrario ad ogni ragionevole logica di
 avvicendamento.
    5.  -  Neppure puo' infine condividersi l'assunto, prospettato dal
 giudice a quo, secondo cui l'istituto dell'aspettativa per  riduzione
 dei  quadri riserverebbe agli ufficiali, collocati in tale posizione,
 un  trattamento  deteriore  rispetto  agli  ufficiali  in   posizione
 ausiliaria - profilo questo svolto nel punto sub e) dell'ordinanza di
 rinvio - in quanto i primi non potrebbero neppure essere utilizzati o
 considerati  disponibili  per  esigenze  eccezionali,  come e' invece
 possibile per gli ufficiali in ausiliaria.
    La  diversita'  di  disciplina, che era in un primo tempo prevista
 fra le due categorie di ufficiali e che non  poteva  comunque  allora
 ritenersi    ingiustificata    -    essendo   differente   l'istituto
 dell'aspettativa rispetto a quello del  collocamento  in  ausiliaria,
 sia  sotto  il profilo dello status, sia sotto il profilo dell'evento
 in dipendenza del quale ciascuna delle  due  posizioni  anzidette  si
 determina  -  e'  in  ogni  caso  stata  superata  dalla legislazione
 successiva, peraltro  gia'  vigente  alla  data  della  ordinanza  di
 rimessione,  introdotta  dall'art.  43 della legge 19 maggio 1986, n.
 224. Quest'ultimo articolo, al sesto comma, prevede difatti  che  gli
 ufficiali  nella  posizione  di  aspettativa per riduzione dei quadri
 sono a disposizione del Governo per essere  all'occorrenza  impiegati
 per  esigenze  del  ministero  della  difesa  o  di  altri ministeri,
 applicandosi ad essi le norme di cui agli artt. 50 e 55 (quest'ultimo
 relativo  alla  disponibilita' degli ufficiali ausiliari) della legge
 10 aprile 1954, n. 113.
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondate  le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art.  7  della  legge  10  dicembre  1973,  n.  804  (Norme  per
 l'attuazione  dell'art.  16 quater della legge 18 marzo 1968, n. 249,
 quale risulta modificato dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n.
 775,  nei  confronti  degli  Ufficiali  dell'Esercito,  della Marina,
 dell'Aeronautica e dei Corpi  di  polizia  di  Stato)  sollevate,  in
 riferimento  agli  artt.  3  e  97  della Costituzione, dal Tribunale
 amministrativo  regionale  del  Lazio  con  l'ordinanza  indicata  in
 epigrafe;
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0564