N. 263 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Locazione - Immobili ad uso non abitativo - Compenso per avviamento - Criteri di determinazione - Questione gia' decisa sentenza n. 882/1988) con declaratoria di illegittimita' costituzionale - Manifesta inammissibilita'. D.-L. 9 dicembre 1986, n. 832, art. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15). Cost., artt. 3 e 42)(GU n.21 del 24-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dal Pretore di Rimini nel procedimento civile vertente tra l'Associazione Moto Club di Riccione e Spurio Ragni Norma, iscritta al n. 659 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che nel giudizio civile promosso dalla Associazione Moto Club di Riccione - conduttrice di un immobile ad essa locato da Spurio Ragni Norma con contratto del 31 luglio 1969, e destinato ad attivita' ricreative - al fine di ottenere la determinazione del compenso per avviamento ai sensi della legge 6 febbraio 1987, n. 15, dopo la cessazione del contratto (31 luglio 1986), il Pretore di Rimini, con ordinanza del 22 giugno 1988 (R.O. n. 659 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15; che ad avviso del giudice rimettente, la norma censurata violerebbe gli artt. 3 e 42 della Costituzione in quanto: a) stabilendo che, "nei contratti relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attivita' ricreative, assistenziali, culturali e scolastiche, e' dovuto un compenso per avviamento pari a dodici mensilita' del canone corrente di mercato", crea una disparita' di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 35 della legge n. 392 del 1978), ai quali alla scadenza contrattuale, non e' dovuto alcun compenso; b) sancendo che e' dovuto un compenso pari a ventuno mensilita' del canone corrente di mercato, o a ventiquattro mensilita' del canone offerto dal terzo, o a ventiquattro del canone richiesto dal locatore, o a ventiquattro di quello offerto dal conduttore, crea una disparita' di trattamento nei confronti dei titolari di contratti in regime ordinario (art. 34 della legge n. 392 del 1978), ai quali, alla scadenza contrattuale, e' dovuta una indennita' in ogni caso pari a diciotto mensilita' dell'ultimo canone corrisposto; c) valorizzando - secondo un criterio definito arbitrario, quello dell'id quod plerumque accidit - la presunzione iuris et de iure della perdita dell'avviamento, attribuisce una indennita' anche ai conduttori che, dopo il rilascio dell'immobile, non subiscano alcuna perdita; Considerato che, a parte la questione della efficacia retroattiva o meno della legge n. 15 del 1987 e della sua applicabilita' o meno al contratto de quo scaduto anteriormente alla sua entrata in vigore, questa Corte ha gia' dichiarato (sentenza n. 882 del 1988) la illegittimita' costituzionale della norma censurata nella considerazione che, per i contratti di locazione di immobili destinati alle attivita' di cui agli artt. 27, primo comma, e 42 della legge n. 392 del 1978, tra cui le attivita' ricreative come quella svolta nell'immobile de quo, non spetta al conduttore alcuna indennita' per la perdita di avviamento commerciale e, in reciprocita', non sussiste a carico del locatore l'obbligo di esborso di somme per incremento di valore dell'immobile; che, quindi, va dichiarata la manifesta inammissibilita' della questione sollevata essendo stata la norma, per i profili indicati, espunta dall'ordinamento; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832 (Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione), convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Rimini con la ordinanza in epigrafe, perche' gia' dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 882 del 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0570