N. 264 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza e assistenza - Mutilati ed invalidi civili Indennita' di accompagnamento - Eredi - Diritto alla percezione di quote - Criteri per il riconoscimento della prestazione Questione gia' dichiarata manifestamente infondata ordinanza n. 61/1989) - Manifesta infondatezza. Legge 30 marzo 1971, n. 118, art. 12, ultimo comma; legge 26 maggio 1970, n. 381, art. 7, ultimo comma). Cost., artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma)(GU n.21 del 24-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con ordinanze emesse il 29 febbraio 1988 (n. 4 ordinanze) e il 19 maggio 1988 (n. 2 ordinanze), dal Pretore di Modena, iscritte ai nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988; Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Dondi Vanis ed altra contro il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il pagamento dell'indennita' di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto Dondi Carlo, morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, accertasse che egli era effettivamente nello stato di invalidita' richiesto dalla legge, con ordinanza del 28 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 29 ottobre 1988 (R.O. n. 699 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, alla condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al riconoscimento della inabilita' che, secondo il giudice rimettente, risulterebbero violati: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparita' di trattamento degli eredi degli aspiranti alla indennita' in questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre prestazioni previdenziali ed assistenziali; b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la tutela giurisdizionale del diritto a supplire alla inattivita' degli organi amministrativi; c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno una prestazione assistenziale; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' o quanto meno per la infondatezza della questione; che lo stesso Pretore, con ordinanze del 29 febbraio 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in altri procedimenti civili promossi sempre contro il Ministero dell'Interno e sempre con lo stesso oggetto di cui al precedente, rispettivamente da Ferrari Maria ed altre (R.O. n. 700 del 1988), da Portioli Pia ed altra (R.O. n. 701 del 1988), da Cocchi Antonio ed altra (R.O. n. 702 del 1988), da Miselli Giuseppe ed altra (R.O. n. 703 del 1988), e poi con ordinanze del 28 marzo 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in cause promosse da Artioli Ezia ed altra (R.O. n. 704 del 1988), da Malagoli Viviani ed altre (R.O. n. 705 del 1988), e con ordinanze del 19 maggio 1988, in cause promosse da Biolchini Filiberto ed altra (R.O. n. 706 del 1988) e da Annovi Marisa (R.O. n. 707 del 1988), ha sollevato identica questione di legittimita' costituzionale delle stesse norme, sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 38, primo comma, della Costituzione; che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima dell'accertamento di natura costitutiva della invalidita', che e' il presupposto per la concessione dell'indennita' di accompagnamento (art. 1 della legge 11 febbraio 1980); che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in tutti e otto i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di inammissibilita' o di infondatezza della questione; Considerato che i nove giudizi possono essere riuniti e decisi con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione; che, questa Corte ha gia' dichiarato (ordinanza n. 61 del 1989), la questione, ora di nuovo sollevata, manifestamente infondata; che non v'e' motivo di modificare tale decisione, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi; che, pertanto, va emessa identica declaratoria; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del 1988); Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0571