N. 267 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Lavoro - Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel Somme dovute a titolo di riliquidazione della indennita' premio di servizio - Rivalutazione monetaria - Questione gia' dichiarata non fondata sentenza n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione degli interessi - Esclusione Questione gia' decisa con declaratoria di incostituzionalita' sentenza n. 1060/1988) e di manifesta inammissibilita' ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilita'. D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in legge 29 ottobre 1987, n. 440). Cost., art. 3)(GU n.21 del 24-5-1989 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'8 aprile 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, iscritta al n. 770 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell'anno 1988; 2) ordinanza emessa il 6 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 781 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989; 3) ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 782 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento civile tra l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, con ordinanza dell'8 aprile 1988 (R.O. n. 770 del 1988), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nella parte in cui esclude che le somme dovute a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio diano luogo a corresponsione di interessi, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione; che, ad avviso del giudice a quo, la norma censurata determinerebbe disparita' di trattamento tra gli impiegati degli enti locali e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento del credito e' automatico; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la declaratoria di inammissibilita' della questione, essendo la norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 1060 del 1988; che il Pretore di Bologna, con due ordinanze di identico contenuto, l'una del 6 aprile 1988 (R.O. n. 781 del 1988), emessa nel procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L., e l'altra dell'11 aprile 1988 (R.O. n. 782 del 1988), emessa nel procedimento civile vertente tra Penazzi Maria Luisa e l'I.N.A.D.E.L., entrambe pervenute alla Corte il 1 dicembre 1988, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale delle stesse norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36, primo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, anche per il profilo della mancata rivalutazione delle somme oltre che per quello della mancata corresponsione degli interessi, venendo meno la possibilita' di difesa di un diritto, per la carenza di proporzionalita' del trattamento alla quantita' e qualita' di lavoro e per la disparita' di trattamento con gli altri lavoratori; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' della questione per il profilo della mancata corresponsione degli interessi, essendo stata la norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima, e per la infondatezza per l'altro profilo; Considerato che i tre giudizi vanno riuniti e decisi con un unico provvedimento per la evidente connessione; che questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato non fondata la questione per quanto riguarda la mancata previsione della rivalutazione delle somme erogate a titolo di riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, e fondata, invece, per quanto riguarda il diniego della corresponsione degli interessi, con conseguente dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma impugnata nella parte in cui non prevede la corresponsione degli interessi per il ritardo nel pagamento della detta indennita' riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986; che, successivamente, con ordinanza n. 68 del 1989, la stessa questione e' stata dichiarata manifestamente infondata per il primo profilo, e inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata espunta dall'ordinamento per effetto dell'intervenuta dichiarazione di illegittimita' costituzionale; che anche per il giudizio in esame va emanata la stessa declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da indurre la Corte ad una modificazione della propria decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Riunisce i giudizi, dichiara: a) la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 359, per la parte in cui la norma censurata non prevede la corresponsione degli interessi sulle somme di cui sopra perche' gia' dichiarata costituzionalmente illegittima nella stessa parte con la sentenza di questa Corte n. 1060 del 1988; b) la manifesta infondatezza della questione nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle somme corrisposte per la riliquidazione dell'indennita' premio di servizio, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla Corte di cassazione e dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C0574