N. 267 ORDINANZA 16 - 18 maggio 1989

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.  Lavoro -
 Impiego pubblico - Dipendenti locali iscritti Inadel Somme dovute a
 titolo di riliquidazione della indennita' premio di servizio -
 Rivalutazione monetaria - Questione gia' dichiarata non fondata
 sentenza n. 1060/1988) - Manifesta infondatezza - Corresponsione
 degli interessi - Esclusione Questione gia' decisa con declaratoria
 di incostituzionalita' sentenza n. 1060/1988) e di manifesta
 inammissibilita' ordinanza n. 68/1989) - Manifesta inammissibilita'.
 D.-L. 31 agosto 1987, n. 359, art. 23, quarto comma, convertito in
 legge 29 ottobre 1987, n. 440).  Cost., art. 3)
(GU n.21 del 24-5-1989 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
 Presidente: dott. Francesco SAJA;
 Giudici:  prof.  Giovanni  CONSO,  prof.  Ettore  GALLO,  dott.  Aldo
 CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco  GRECO,  prof.
 Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof.
 Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE,  prof.  Vincenzo
 CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.  Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
 ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  23, quarto
 comma, del  decreto-legge  31  agosto  1987,  n.  359  (Provvedimenti
 urgenti  per la finanza locale), convertito, con modificazioni, nella
 legge 29 ottobre 1987, n. 440, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  l'8 aprile 1988 dalla Corte di cassazione
 nel  procedimento  civile  vertente  tra  l'I.N.A.D.E.L.  e  Armenise
 Donata,  iscritta  al n. 770 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  52,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1988;
      2)  ordinanza emessa il 6 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel
 procedimento civile vertente tra Vighi Maria Laura e  l'I.N.A.D.E.L.,
 iscritta  al  n.  781  del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  1,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1989;
      3)  ordinanza emessa l'11 aprile 1988 dal Pretore di Bologna nel
 procedimento   civile   vertente   tra   Penazzi   Maria   Luisa    e
 l'I.N.A.D.E.L.,  iscritta  al  n.  782  del registro ordinanze 1988 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  n.  1,  prima
 serie speciale, dell'anno 1989;
    Visti  gli  atti  di  intervento  del Presidente del Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la Corte di cassazione, nel procedimento civile tra
 l'I.N.A.D.E.L. e Armenise Donata, con ordinanza  dell'8  aprile  1988
 (R.O.  n.  770  del  1988),  ha  sollevato  questione di legittimita'
 costituzionale dell'art.  23,  quarto  comma,  del  decreto-legge  31
 agosto  1987, n. 359, convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 440,
 nella  parte  in  cui  esclude  che  le  somme  dovute  a  titolo  di
 riliquidazione  dell'indennita'  premio  di  servizio  diano  luogo a
 corresponsione  di  interessi,  per  contrasto  con  l'art.  3  della
 Costituzione;
      che,   ad   avviso   del  giudice  a  quo,  la  norma  censurata
 determinerebbe disparita' di trattamento tra gli impiegati degli enti
 locali  e le altre categorie di lavoratori, per i quali l'adeguamento
 del credito e' automatico;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per  la  declaratoria di inammissibilita' della questione, essendo la
 norma gia' dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza  n.
 1060 del 1988;
      che  il  Pretore  di  Bologna,  con  due  ordinanze  di identico
 contenuto, l'una del 6 aprile 1988 (R.O. n. 781 del 1988), emessa nel
 procedimento  civile vertente tra Vighi Maria Laura e l'I.N.A.D.E.L.,
 e l'altra dell'11 aprile 1988 (R.O. n.  782  del  1988),  emessa  nel
 procedimento    civile   vertente   tra   Penazzi   Maria   Luisa   e
 l'I.N.A.D.E.L., entrambe pervenute alla Corte il 1› dicembre 1988, ha
 sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale  delle  stesse
 norme, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 36,
 primo  comma,  113,  primo e secondo comma, della Costituzione, anche
 per il profilo della mancata rivalutazione delle somme oltre che  per
 quello  della mancata corresponsione degli interessi, venendo meno la
 possibilita'  di  difesa  di  un   diritto,   per   la   carenza   di
 proporzionalita'  del trattamento alla quantita' e qualita' di lavoro
 e per la disparita' di trattamento con gli altri lavoratori;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per  la inammissibilita' della questione per il profilo della mancata
 corresponsione  degli  interessi,  essendo  stata   la   norma   gia'
 dichiarata  costituzionalmente illegittima, e per la infondatezza per
 l'altro profilo;
    Considerato  che i tre giudizi vanno riuniti e decisi con un unico
 provvedimento per la evidente connessione;
       che  questa Corte, con sentenza n. 1060 del 1988, ha dichiarato
 non fondata la questione per quanto riguarda  la  mancata  previsione
 della  rivalutazione  delle  somme erogate a titolo di riliquidazione
 dell'indennita' premio di servizio, e  fondata,  invece,  per  quanto
 riguarda   il  diniego  della  corresponsione  degli  interessi,  con
 conseguente  dichiarazione  di  illegittimita'  costituzionale  della
 norma  impugnata  nella  parte  in  cui non prevede la corresponsione
 degli interessi per il ritardo nel pagamento della  detta  indennita'
 riliquidata secondo la sentenza di questa Corte n. 236 del 1986;
      che,  successivamente,  con  ordinanza n. 68 del 1989, la stessa
 questione e' stata dichiarata manifestamente infondata per  il  primo
 profilo,  e  inammissibile per il secondo, essendo la norma impugnata
 espunta dall'ordinamento per effetto  dell'intervenuta  dichiarazione
 di illegittimita' costituzionale;
      che  anche  per  il  giudizio  in  esame  va  emanata  la stessa
 declaratoria, non essendo stati dedotti motivi nuovi tali da  indurre
 la Corte ad una modificazione della propria decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;
                           PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riunisce i giudizi, dichiara:
       a)   la   manifesta   inammissibilita'   della   questione   di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.   23,   quarto   comma,   del
 decreto-legge  31  agosto  1987, n. 359 (Provvedimenti urgenti per la
 finanza locale), convertito nella legge 29 ottobre 1987, n. 359,  per
 la  parte  in  cui  la  norma censurata non prevede la corresponsione
 degli interessi sulle somme di  cui  sopra  perche'  gia'  dichiarata
 costituzionalmente  illegittima nella stessa parte con la sentenza di
 questa Corte n. 1060 del 1988;
       b) la manifesta infondatezza della questione nella parte in cui
 non  prevede  la  rivalutazione  delle  somme  corrisposte   per   la
 riliquidazione  dell'indennita'  premio  di  servizio, in riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, sollevate dalla Corte di cassazione  e
 dal Pretore di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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